ARTICOLO 1
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 204, i tributi regionali elencati all'art. 23
della stessa legge sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto
all'ammontare dei corrispondenti tributi statali vigenti alla data del 31
dicembre 1992, con decorrenza 1° gennaio 1994 e con effetto dai pagamenti
relativi a periodi fissi da seguire successivamente a tale data (1).
(1) Comma così
modificato dal primo comma dell'art.5,
L.R.
28 dicembre 1993, n. 33.
Art. 2
1. In attuazione dell'art. 4 della legge 14
giugno 1990, n. 158, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa
al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e al decreto legislativo 23
gennaio 1992, n. 31 relativamente alle tasse di rilascio, è aumentata, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, della stessa percentuale stabilita dallo Stato
per le tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. La tariffa delle tasse sulle concessioni
regionali annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e al decreto
legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 relativamente alle tasse annuali, è aumentata
nella stessa misura dal 1° gennaio 1995 (2).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Articolo, già
modificato dal primo comma dell'art. 5,
L.R.
28 dicembre 1993, n. 33, e successivamente così sostituito dal primo comma
dell'art. 6,
L.R.
11 gennaio 1994, n. 1.