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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
1
Data
11/01/1994
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 14 gennaio 1994, n. 9.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

 

Art. 1

1. Sino al 31 marzo 1994 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1993, come approvati con legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e successive modificazioni (1).

(1)  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 1994 dal primo comma dell'art. 1, L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

 

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

2. L'annessa tabella «A» individua le spese obbligatorie e la misura percentuale del dodicesimo di ogni capitolo di cui sono autorizzati l'impegno e la liquidazione.

 

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1994, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria ad eccezione degli interventi a rendicontazione.

 

Art. 4

1. La spesa delle Unità Sanitarie Locali a carico del fondo sanitario nazionale, come individuata dal piano di riparto per il 1993, è autorizzata nella misura massima del 90% di un dodicesimo per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio per le forniture di beni e servizi e del 95% per il personale, fermo restando il 100% e per le altre funzioni.

2. Ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata dalle UU.SS.LL. rimane a esclusivo carico del bilancio autonomo delle medesime e non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti finanziari da parte della Regione.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale relative alla spesa sanitaria in conto corrente e in conto capitale sono sottoposte al parere finanziario della Commissione consiliare permanente al bilancio.

 

Art. 5 (2)

[1. In applicazione della normativa di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 18, ed a parziale modifica delle disposizioni di cui alla legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alla legge regionale 17 giugno 1983, n. 9, alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8 e alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 26, la Regione per il 1994 non riconosce agli enti gestori pubblici e privati le spese per le attività assegnate, nonché quelle contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nell'attività di formazione professionale e/o in corsi di riqualificazione, riconversione ed aggiornamento, se non ammissibili a cofinanziamento comunitario e/o statale, ivi comprese le spese relative al mantenimento delle strutture operative ordinarie ed agli interessi per anticipazioni bancarie riferite alle retribuzioni del personale ed alle spese di funzionamento] (3).

[2. L'ammissibilità al finanziamento comunitario e/o statale delle spese di cui al precedente comma deve risultare da specifica certificazione del dirigente regionale responsabile della elaborazione del Piano annuale di Formazione di cui all'art. 8 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54] (4).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere provvedimenti urgenti tendenti a:

a) prevedere l'impegno del personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 anche in funzioni complementari e di supporto all'attività formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale;

b) programmare attività di riqualificazione o riconversione dei docenti di cui alla precedente lettera a), anche in funzioni amministrative, secondo quanto previsto all'art. 11 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18;

c) trasferire attività formative previste nel piano 1993, che risultano non avviate, da un Ente gestore, pubblico o privato, all'altro.

(2)  Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 4, comma 3, L.R. 5 settembre 1994, n. 32 e l'art. 20, L.R. 3 giugno 1996, n. 6.

(3)  Vedi quanto disposto dal terzo comma dell'art. 3, L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Il presente comma è stato così modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 14 gennaio 1999, n. 1. Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

(4)  Comma abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

 

Art. 6

1. ... (5).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5)  Sostituisce l'art. 2, L.R. 15 dicembre 1993, n. 26.

 

Tabella A (6)


(6)  La tabella A, che si omette, concerne l'elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie. Essa è integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui alla tabella B, L.R. 12 aprile 1994, n. 13.