ARTICOLO 1
Art. 1
1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993, approvato con legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9 sono introdotte le variazioni di cui
all'allegato «A» (1).
(1) Si riferisce alla L.R.
15 dicembre 1993, n. 26.
Art. 2
1. Per le variazioni di cui all'articolo 1 della
presente legge, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato
di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 risulta aumentato di
lire 80.671.900.687 in termini di competenza e di lire 205.838.056.630 in
termini di cassa, sia nella parte I - entrata che nella parte II - spesa.
Art. 3
1. L'art. 15
della L.R.
19 giugno 1993, n. 9 è soppresso.
Art. 4
Mutui per il
risanamento della situazione debitoria.
1. In applicazione della legge
regionale 23 luglio 1992, n. 12 «Piano di risanamento della situazione
debitoria della Regione Puglia al 31 dicembre 1990», in ossequio alle condizioni
imposte per la contrazione del mutuo dal Governo centrale in sede di esame della
legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione
della Regione ed a seguito della intervenuta presentazione al Consiglio dei
rendiconti generali relativi agli esercizi 1991 e 1992, nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione 1993 è iscritta al capitolo
0001010 la somma di L. 1.203.303.535.957, al capitolo 1110095 la somma di L.
169.169.211.000 e al capitolo 1110096 la somma di L. 133.000.000.000 per un
totale di L. 1.505.472.746.947.
2. Al finanziamento della spesa autorizzata al I
comma del presente articolo per l'ammontare complessivo di L. 1.505.472.746.947
si provvede mediante la contrazione di mutui con ammortamento comprensivo di
quota capitale e quota interessi con riferimento al tasso ufficiale di sconto
annuo e per una durata di ammortamento di 20 anni massimo, da contrarre a
termini del 1° comma dell'articolo 20 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito
con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 689.
3. La Giunta regionale assume i mutui
autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai
precedenti commi.
4. L'ammortamento dei mutui di cui al presente
articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 1994.
5. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui
sopraddetti, valutati in L. 128,27 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito
contratto, sarà posto a carico dei pertinenti capitoli da iscrivere nello stato
di previsione delle spese di bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario
1994.
6. Per gli esercizi successivi il relativo onere
troverà copertura nel bilancio pluriennale al settore di intervento 11
«accantonamenti oneri finanziari e rimborso prestiti».
Art. 5
1. Alla legge regionale «Disposizioni in materia
di partecipazione della Regione a tributi erariali», approvata con Delib.C.R. 10
novembre 1993, n. 623 sono apportate le seguenti integrazioni:
All'art. 1 dopo la parola «corrispondenti
tributi» deve leggersi «vigenti alla data del 31 dicembre 1992, con decorrenza
1° gennaio 1994 e con effetto dai pagamenti relativi a periodi fissi da eseguire
successivamente a tale data».
All'art. 2 dopo le parole «per cento» deve
leggersi «con decorrenza 1° gennaio 1995».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A (2)
(2) L'allegato A, che si
omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1993 approvato con
L.R.
19 giugno 1999, n. 9.