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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
16
Data
24/05/1994
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Costituzione dell' albo regionale dei direttori d' albergo.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 giugno 1994, n. 82.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I
La presente legge è stata abrogata dal primo comma, lettera l), L.R. 11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/1999.

 

Art. 1
Obiettivi e finalità.

[1. La Regione Puglia riconosce la qualificazione dell'offerta turistica come essenziale ai fini dello sviluppo economico e sociale dell'intera Regione.

2. In attuazione della legge 17 luglio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" la presente legge disciplina la figura del direttore di albergo] .

  Art. 2
Definizione.

[1. Il direttore di albergo è colui il quale presta la propria attività con compili di direzione tecnica ed amministrativa, presso unità ricettive alberghiere] .

 

Art. 3
Idoneità tecnico-professionale.

[1. Per esercitare la professione di direttore di albergo è necessario possedere l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Regione sulla base della presente normativa.

2. L'attestato si consegue mediante superamento di apposito esame, periodicamente indetto dalla Regione, salvo quanto disposto dal successivo art. 7 - 4° comma.

3. È facoltà della Regione organizzare corsi di formazione o seminari specifici, anche mediante convenzione con altri enti pubblici o privati, purché in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845] .

 

Art. 4
Requisiti di ammissione all'esame.

[1. Per poter partecipare all'esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore di albergo è necessario che gli aspiranti posseggano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della C.E.E.;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione salvo che non sia intervenuta amnistia;

d) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

e) anzianità professionale nel settore alberghiero di almeno cinque anni e anzianità di almeno tre anni nella qualifica di secondo livello. Per coloro che sono in possesso del titolo di maturità professionale, unitamente alla relativa qualifica professionale, conseguito presso un Istituto di Stato per i servizi turistici, o di laurea o diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, è sufficiente una anzianità di due anni nella qualifica di secondo livello prevista dal vigente C.C.N.L. dei lavoratori del settore turismo;

f) idoneità psico-fisica all'attività professionale accertata con certificato medico rilasciato in data non antecedente a tre mesi;

g) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue estere tra quelle più diffuse in campo turistico] .

 

Art. 5
Domanda di partecipazione all'esame.

[1. Per partecipare all'esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore di albergo l'interessato deve produrre domanda di ammissione alla Regione Puglia - Assessorato al turismo.

2. Alla domanda, gli aspiranti devono allegare, pena l'esclusione, i documenti di cui al precedente art. 4 e comunicare le lingue estere, di cui alla lettera g) dello stesso articolo, nelle quali intendono sostenere le prove di esame.

3. Eventuali partecipanti stranieri saranno ammessi all'esame previo accertamento, effettuato dalla Commissione di esame, della conoscenza della lingua italiana scritta e parlata] .

 

Art. 6
Prove di esame - Commissione.

[1. L'esame di idoneità professionale consiste in due prove:

a) prova scritta:

- organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi reparti;

- tecnica alberghiera;

- elementi di contabilità obbligatoria e facoltativa, bilancio e controllo gestionale;

- elementi di marketing turistico e ricettivo;

- elementi giuridici relativi alle diverse possibili forme societarie;

- traduzione di un brano in una delle lingue prescelte;

b) prova orale:

- argomenti delle prove scritte;

- legislazione turistica nazionale e regionale;

- elementi di diritto privato;

- elementi di legislazione del lavoro e di legislazione tributaria;

- nozioni di informatica applicata ai servizi alberghieri;

- l'immagine e il controllo di qualità;

- geografia turistica nazionale e regionale;

- colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all'esame;

- elementi di igiene e di sicurezza ambientale;

- merceologia dei prodotti alimentari, manipolazione e conservazione delle derrate.

2. La Commissione di esame è nominata dalla Giunta regionale con decreto del Presidente della stessa ed è composta da:

- Coordinatore Assessorato regionale al turismo o Dirigente regionale, suo delegato, con funzioni di Presidente;

- un direttore di albergo, regolarmente abilitato ad esercitare in Puglia, designato dall'Associazione regionale dei direttori di albergo più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;

- un titolare di albergo designato dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;

- un esperto in materia di legislazione turistica e di diritto privato;

- un esperto in amministrazione, gestione ed organizzazione di imprese alberghiere indicato dall'Associazione albergatori di categoria più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;

- un esperto in materia di igiene e scienze dell'alimentazione;

- due esperti nelle lingue estere indicate nella domanda di partecipazione all'esame.

3. Con lo stesso decreto la Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore alla VI q.f., in servizio presso l'Assessorato regionale al turismo, con funzioni di Segretario.

4. Gli esami vengono svolti, in linea di massima, ogni sei mesi e, comunque, almeno una volta l'anno.

5. Gli esami vengono indetti con provvedimento di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo (pubblicato sul B.U.R.P.) e, con lo stesso atto, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento.

6. Ai componenti la Commissione d'esame, che non siano dipendenti regionali, è attribuito un gettone di presenza, per giornata di seduta ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

7. Agli stessi componenti che risiedono fuori dalla sede di esame compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio con mezzi pubblici e l'indennità di missione equiparata a quella spettante ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale] .

 

Art. 7
Albo regionale.

[1. Presso la Regione Puglia - Assessorato al turismo - è istituito l'Albo regionale dei direttori d'albergo.

2. Il provvedimento di iscrizione all'Albo è deliberato dalla Giunta regionale ed è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. All'Albo sono iscritti tutti i soggetti che hanno conseguito l'attestato di cui al precedente art. 3.

4. Possono essere, altresì, iscritti d'ufficio all'Albo regionale tutti coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso le altre Regioni o altro Stato membro della C.E.E.

5. I soggetti di cui al comma precedente devono presentare alla Regione - Assessorato al turismo - domanda corredata di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

6. La domanda è sottoposta al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 6] .

 

Art. 8
Sospensione e cancellazione dall'Albo.

[1. Ogni tre anni il direttore di albergo, iscritto all'Albo, deve presentare all'Assessorato regionale al turismo una dichiarazione, vistata da un titolare di esercizio, attestante l'attività prestata presso l'azienda alberghiera di cui al 1° comma dell'art. 10 della presente legge.

2. Nel caso in cui la funzione di direttore di albergo coincida con quella del titolare della licenza d'esercizio, l'interessato dovrà produrre autocertificazione comprovante l'attività svolta.

3. Qualora l'interessato non presenti la certificazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale può, su proposta dell'Assessorato al turismo, adottare un provvedimento di cancellazione dall'albo.

4. La cancellazione viene adottata anche nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4 e nei casi di trasgressione alle norme di deontologia professionale e/o ai principi di ospitalità turistica.

In quest'ultimo caso la proposta di cancellazione dall'Albo deve essere formulata dal titolare dell'esercizio mediante dettagliata e documentata relazione scritta.

5. Nel caso in cui il direttore di albergo dovesse coincidere con il titolare della licenza di esercizio, il provvedimento di cancellazione è adottato dalla Giunta regionale sulla base di eventuali ricorsi denunciati dagli ospiti dell'albergo ovvero da accertamenti riscontrati da funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, appositamente delegati] .

 

Art. 9
Ricorso avverso la cancellazione dall'Albo.

[1. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

2. I ricorsi devono essere presentati entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione e sono esaminati da una apposita Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, operante presso l'Assessorato regionale al turismo e composta da:

- Dirigente dell'Assessorato regionale al turismo, che la presiede:

- due rappresentanti della categoria degli albergatori, di cui uno designato dall'Associazione regionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale presente in Puglia e l'altro designato dal Comitato provinciale della stessa organizzazione operante nella Provincia in cui ha sede la struttura alberghiera presso la quale il direttore ha svolto la sua ultima attività;

- un rappresentante dell'Associazione regionale dei direttori di albergo maggiormente rappresentativa su scala nazionale presente in Puglia.

- un rappresentante delle agenzie di viaggio designato dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello nazionale operante in Puglia;

- direttore dell'Ente Turistico competente per territorio.

3. Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore alla VI q.f., in servizio presso il Settore turismo, con funzioni di Segretario.

4. Avverso la decisione negativa della Commissione è ammesso ricorso agli Organi della Magistratura competente] .

 

Art. 10
Obblighi dei titolari di esercizi.

[1. Ad ogni struttura alberghiera o residenza turistica alberghiera, di cui al secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1983, n. 217, classificata, ai sensi della normativa regionale, a tre stelle con almeno 160 posti letto, a quattro stelle con almeno 140 posti letto ed a quelle classificate a cinque stelle, è obbligatoriamente preposto un direttore abilitato ed iscritto all'Albo, che può essere anche persona diversa dal titolare dell'esercizio.

2. Qualora la struttura alberghiera di cui al comma precedente sia gestita direttamente dal titolare della licenza di esercizio, questi deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo regionale di direttori di albergo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 26 giugno 1981, n. 37 e successive modificazioni, il certificato di iscrizione all'Albo è condizione indispensabile ed obbligatoria per il rilascio della licenza di esercizio] .

 

Art. 11
Divieti e sanzioni.

[1. È fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.

2. È fatto divieto a qualsiasi unità ricettiva alberghiera di cui al precedente art. 10 di esercitare l'attività senza direttore di albergo, abilitato ai sensi della presente legge per un periodo superiore a sessanta giorni.

3. Durante la vacanza nella direzione dell'unità ricettiva di cui al precedente comma, il titolare dell'autorizzazione di esercizio può affidare la supplenza ad altro soggetto che, anche se non iscritto all'Albo, abbia i titoli previsti dall'art. 4 della presente legge.

4. È fatto divieto ad un direttore di albergo di esercitare l'attività contemporaneamente in più esercizi alberghieri di cui al precedente art. 10. La direzione congiunta, limitatamente a non più di due aziende ricettive, è consentita solo se le stesse sono ubicate nella medesima area metropolitana o in Comuni contigui, purché facenti parte di un unico contesto gestionale con amministrazioni unificate.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme fiscali e da quelle di P.S., l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge è passibile di ammenda amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire sei milioni.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire cinque milioni il titolare di esercizio, di cui all'art. 10, che eserciti l'attività senza direttore di albergo abilitato per un periodo superiore a sessanta giorni.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni il titolare di esercizio, di cui al precedente art. 10, che si avvalga della prestazione di un direttore di albergo non iscritto all'Albo regionale ovvero la cui iscrizione sia sospesa, revocata o cancellata.

8. Nel caso di recidiva alle violazioni di cui ai commi precedenti la comminazione della sanzione si raddoppia e, ove mai dovesse ulteriormente persistere, il Sindaco può disporre la revoca temporanea della licenza di esercizio per un periodo minimo di tre mesi.

9. Nei casi di particolare gravità si applica una sanzione amministrativa di lire sei milioni e la revoca della licenza di esercizio anche in via definitiva] .

 

Art. 12
Vigilanza e controllo.

[1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitati dalla Regione - Assessorato al turismo, che può avvalersi anche dell'ausilio degli Enti Turistici regionali, mediante controlli ispettivi.

2. Il relativo regime sanzionatorio è di competenza della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente in materia di contenzioso] .

 

Art. 13
Norma transitoria.

[1. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano di fatto le funzioni di direttore di albergo in aziende ricettive alberghiere di cui all'art. 10 della presente legge, da almeno due anni, nonché coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano svolte in modo continuativo ovvero stagionale per almeno due anni negli ultimi due quinquenni, sono iscritti, a domanda, nell'Albo regionale dei direttori di albergo.

2. La domanda, con firma autenticata, deve essere inoltrata, pena la decadenza, alla Regione Puglia - Assessorato al turismo - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'interessato deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare delle aziende ricettive alberghiere di cui all'art. 10 presso le quali ha prestato servizio o, in mancanza, di attestati in cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto] .