LEGGE
ABROGATA DALL'ART. 12
DELLA L.R.
49/2017
Art. 1
Finalità.
[1. In attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del
relativo D.M. 16 ottobre 1991, con la presente legge la Regione Puglia
disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi
delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione.
Art. 2
Soggetti
destinatari.
1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge:
- gli alberghi;
- i motels;
- le residenze turistico-alberghiere;
- i villaggi-albergo;
- i campeggi;
- le strutture agrituristiche;
- gli esercizi affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù;
- tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico
gestite in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti balneari e le
darsene.
Art. 3
Comunicazione delle
tariffe.
1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo
di comunicare i prezzi sulla base della modulistica fornita dalla Regione.
2. È fatto assoluto divieto di praticare prezzi superiori a
quelli massimi o inferiori a quelli minimi dichiarati ad eccezione per: (1)
a) gruppi organizzati di almeno 10 persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari
superiore a quindici giorni;
c) bambini al di sotto di 8 anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi
organizzati di cui al punto a) del presente comma.
3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo
non dovrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli
servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia devono essere comprensivi di
tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.
(1) Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 8,
L.R.
3 luglio 2012, n. 18.
Art. 4
Procedure.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, i prezzi dei
servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al precedente art. 2 sono
liberamente determinati dai singoli operatori del settore.
2. La raccolta e l'istruttoria delle tariffe sono espletate
dagli Enti turistici regionali competenti per territorio.
3. Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno è fatto
obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli Enti turistici territoriali,
ai soli fini della pubblicità di cui al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1936, n. 526.
4. I titolari e/o i gestori degli stabilimenti balneari,
delle darsene, nonché di tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico,
gestite in regime di concessione, sono tenuti a presentare la comunicazione
delle tariffe entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno (2). La
comunicazione può essere presentata, nei termini previsti dal precedente comma
3, sia dal singolo operatore che per il tramite delle Associazioni di categoria,
previa espressa delega da parte dei singoli interessati.
5. Gli stabilimenti balneari, oltre all'Ente turistico
territoriale, dovranno inviare una copia della comunicazione delle tariffe anche
alla Capitaneria di porto competente per territorio.
6. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve
essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura.
7. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 6 deve
essere comunicata anche la eventuale cessazione dell'esercizio.
(2) Periodo così
modificato dall'art. 2,
L.R.
2 ottobre 2008, n. 24.
Art.
5
Modalità.
[1. La comunicazione delle
tariffe deve essere riferita soltanto all'alta e bassa stagione oppure a
stagione unica. Non sono ammesse comunicazioni di tariffe riferite a periodi
intermedi] (3).
[2. Il periodo di alta
stagione deve essere considerato quello intercorrente tra il 15 giugno ed il 15
settembre di ogni anno] (4).
3. Nel caso in cui venissero comunicate solo tariffe minime
o soltanto massime, quelle comunicate saranno considerate come tariffe uniche.
4. I titolari e/o i gestori degli esercizi ricettivi
all'aria aperta (villaggi e campeggi) o di altre strutture ricettive turistiche
che operano con attività stagionale possono presentare la comunicazione delle
tariffe anche una sola volta l'anno. In tal caso, la comunicazione deve essere
presentata entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento ed avrà
validità dal 1° giugno al 31 dicembre dello stesso anno.
5. Anche gli esercizi ricettivi provvisti di autorizzazione
amministrativa annuale possono comunicare le tariffe una sola volta l'anno. In
tal caso, i titolari e/o i gestori dovranno presentare la comunicazione delle
tariffe entro e non oltre il 1° ottobre di ogni anno, con validità per l'anno
successivo ed apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta
attestante che le tariffe si riferiscono all'intero anno di riferimento.
6. La mancata o incompleta denuncia delle tariffe nei
termini previsti dalla presente legge comporta l'implicita conferma delle
tariffe dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta
salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme sanzionatorie per omessa
denuncia di cui al successivo art. 9 della presente legge.
7. Nella comunicazione delle tariffe, i conduttori delle
strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati sulle
attrezzature, che, in ogni caso, devono corrispondere a quelle dichiarate nel
modello di classificazione regolarmente vidimato dall'organo territoriale
competente alla classificazione.
8. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno
considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dell'Ente turistico
territoriale invitare il titolare dell'esercizio a ricompilare correttamente la
nuova denuncia entro il termine massimo di 10 giorni dall'invito.
(3) Comma abrogato dal
primo comma, lettera h), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11 .
(4) Comma abrogato dal
primo comma, lettera h), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11.
Art. 6
Convalida delle comunicazioni
dei prezzi.
1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente
art. 4, gli Enti turistici territoriali procederanno a convalidare le
comunicazioni delle tariffe.
2. Per gli stabilimenti balneari e le darsene gli Enti
turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le Capitanerie di porto
gli estremi della concessione demaniale ovvero accerteranno dalle stesse se
sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della concessione.
3. Ultimate le operazioni di convalida, entro il 31 marzo
ed entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti turistici trasmetteranno, in
duplice esemplare, copia delle comunicazioni delle tariffe all'Assessorato
regionale al Turismo ai fini della pubblicazione delle tariffe sull'annuario
regionale e nazionale degli alberghi.
Art. 7
Pubblicità dei prezzi e delle
attrezzature turistiche.
1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive
turistiche pubbliche e private di cui all'art. 2 della presente legge nonché gli
Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri
organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendessero
pubblicizzare materiale promozionale contenente le tariffe e i dati sulle
attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno uniformarsi alle
dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle
autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
2. Prima di procedere alla stampa del materiale
pubblicitario gli operatori devono chiedere preventiva autorizzazione agli Enti
turistici territoriali.
3. Il materiale pubblicitario, una volta autorizzato, deve
recare, in calce allo stesso, gli estremi dell'autorizzazione.
4. Esemplare del materiale pubblicitario regolarmente
autorizzato dovrà essere trasmesso dal competente Ente turistico all'Assessorato
regionale al turismo.
5. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in
modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una
tabella nella quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima
comunicazione vidimata ai sensi della presente legge.
6. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben
visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino
contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della
tabella di cui al precedente comma 5.
7. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le
indicazioni in italiano, inglese e francese, devono essere conformi a quelli
predisposti dalla Regione.
8. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla
somministrazione di pasti e bevande dovranno tenere esposto, in un'apposita
teca, collocata all'esterno dell'ingresso della sala ristoro, il menù del giorno
con i relativi prezzi.
Art. 8
Accertamento delle violazioni e
funzioni di vigilanza.
1. Le violazioni alle norme della presente legge sono
accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati dalle vigenti
leggi, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso
l'assessorato regionale al turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di
speciale tessera di riconoscimento di Ufficiale di polizia amministrativa
rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché dai funzionari degli
Enti turistici territoriali incaricati espressamente dall'assessorato regionale
al Turismo, almeno ogni sei mesi.
2. Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della
vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di porto
territoriale.
Art. 9
Sanzioni
amministrative.
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 16 ottobre
1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.
2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è
regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1961, n. 689
e nella L.R.
15 novembre 1977, n. 36.
3. Salva l'applicazione delle norme previste dal Codice
Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi nei modi e nei
termini previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge è passibile di una
sanzione amministrativa di lire duemilioni oltre alla conferma delle tariffe
dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata.
[4. Chiunque pratichi
prezzi superiori a quelli dichiarati e convalidati è passibile di una sanzione
amministrativa di lire tre milioni oltre alla restituzione, agli aventi diritto,
della differenza accertata tra i prezzi dichiarati e le somme percepite in
più] (5).
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7
dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di
lire unmilionecinquecentomila. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.
6. Chiunque violi le disposizioni previste dall'ultimo
comma dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione
amministrativa di lire tremilioni.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di
lire seimilioni. In caso di recidiva, ferma restando la sanzione amministrativa,
l'assessore regionale al Turismo, su conforme delibera della Giunta regionale,
con proprio decreto, può disporre il sequestro del materiale pubblicato.
[8. È soggetto alla
sanzione amministrativa di lire tre milioni il titolare di esercizio che
attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o qualsiasi altro modo,
una denominazione o classificazione diversa da quella autorizzata] (6).
9. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui
all'art. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai
fini della vigilanza sull'osservanza delle norme tariffarie è passibile di una
sanzione amministrativa di lire cinquemilioni. In caso di persistenza al rifiuto
l'assessore regionale al turismo può invitare il Sindaco competente per il
territorio in cui è ubicata la struttura a sospendere la licenza di esercizio
fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all'obbligo.
(5) Comma abrogato dal
primo comma, lettera i), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11 .
(6) Comma abrogato dal
primo comma, lettera i), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11 .
Art. 10
Abrogazione e sostituzione
della precedente normativa.
1. L'art. 24
«Denuncia e pubblicità dei prezzi» della L.R.
2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 4, 5 e 7
della presente legge.
2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art 30
(Sanzioni) della L.R.
2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa di
riferimento prevista dall'art. 9 della presente legge.
3. Il comma 2 dell'art. 30
della L.R.
2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dal comma 8 dell'art
9 della presente legge.
Art. 11
Norma finale.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991,
n. 284 (7) , si rinvia al R.D.L. 24 ottobre 1935,
n. 2049 e successive modificazioni ed alla legislazione regionale di
riferimento.
2. I proventi delle sanzioni previsti dall'art. 9 della
presente legge sono devoluti alla Regione Puglia. ]
(7) Il presente provvedimento è stato abrogato
dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n.
79.