(1) Vedi, anche, la L.R.
24 luglio 2001, n. 17 recante disposizioni
normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).
Art. 1
Finalità della legge.
1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme
inmateria di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai
sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia
amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di
concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene). (1)
(1) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018,art.1,comma
1.
Art. 2
Competenze regionali (2)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 5205 del 30-09-2005
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in
particolare:
a) individua i requisiti
per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di
qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
b) svolge attività di
vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al
fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di
criteri e standard prestabiliti.
2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre
regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale,
predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al
fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti
a livello internazionale.
Art. 2 bis
Competenze comunali (3)
1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni
relative:
a) alle procedure
amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche
ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello
unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e
del relativo regolamento attuativo;
b) alla vigilanza e
controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive.
(2) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018,art.2,comma 1.
(3) Articolo introdotto dalla
l.r.
13/2018,art.2,comma 2.
TITOLO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 3
Destinatari.
1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico
all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti
strutture organizzate: (4)
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze
turistico-alberghiere;
e) alberghi dimora storica
- residenza d'epoca;
f) alberghi centro
benessere.
f bis) condhotel. (4)
(4) Vedi la l.r.
17/2011 che ad integrazione del presente articolo individua la struttura
ricettiva denominata "albergo diffuso" e ne disciplina l'attività ed il
relativo reg.reg.
di attuazione n. 6/2012.
(5) Lettera aggiunta dalla l.r.
22/2020, art. 1,
comma 1, lett. a).
Art. 4
Tipologia.
1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri
servizi accessori, in camere, suite e unità abitative, ubicate in uno o più
stabili o in parte di stabile.
2. Sono "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la
sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle
stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
3. Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in
un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più
stabili, servizi centralizzati.
4. Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture
ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e
servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali,
dotate di servizio autonomo di cucina.
5. Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le
strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o
arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi
riferiti minimo alla classe a quattro stelle.
6. Sono "alberghi e centro benessere" le strutture dotate di
impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli
di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti
minimo alla classe a tre stelle.
6bis). Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui
all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive -Sblocca
Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per
la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla
realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono
quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22
gennaio 2018, n. 13. (6)
7. È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle
previste dal presente articolo.
(6) Comma aggiunto dalla l.r.
22/2020, art. 1, comma 1, lett. b).
Art. 5
Ulteriori caratteristiche delle tipologie.
1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative
dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della
ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suite).
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la
presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40
per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
3. Le suite sono composte da almeno due vani distinti, di cui
uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali
allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno
privato.
Art. 6
Dipendenze.
1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede
principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e
gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da
quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso
immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso.
3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere
ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno
dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto
limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di
costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie
inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate
in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari
circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano
l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.
Art. 7
Requisiti.
1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della
classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette
unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera,
ove non sussista bagno privato;
c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti
da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C", e "D";
e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera
come da tabella allegata "A".
2. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i
requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e
quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme
vigenti in materia.
2bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle
tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è
consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la
sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di
età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della
partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti
letto previsti. (7)
(7) Comma aggiunto dalla l.r.
25/2014, art. 1
Art. 8
Denominazione.
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a
classificazione è verificata dal comune che deve evitare l’insorgere di omonimie
nell’ambito provinciale. (8)
2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione.
3. In alternativa alla dizione di "albergo" può essere usata
quella di "Hotel"; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi
classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta
soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
4. In alternativa all'indicazione "residenza
turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence,
Albergo residenziale o Aparthotel.
5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la
denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o
"beauty-farms".
6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una
struttura alberghiera può essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla
cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la
cui attività è cessata.
(8) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 3
Art. 9
Classificazione.
1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono
classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle "A" - "C", e vengono
contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze
turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro,
tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo
le modalità di cui all'art. 11.
2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la
denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standard
tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B".
3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle
categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo
per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la
presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio.
4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste
l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera
struttura.
5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione
indispensabile per l’esercizio dell’attività;(9) ha
validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della
presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in
vigore della legge stessa.
6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la
classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di
quinquennio rimanente.
7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del
quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
8. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno
e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al
modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate.
Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle denominati "Lusso", devono indicare
sul distintivo di classificazione la lettera "L".
(9) Parole sostituite dalla l.r.
13/2018, art. 4,
comma 1.
Art. 10
Procedure per la classificazione delle strutture turistiche
ricettive (10)
- Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per
territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.
- Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al
comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta
che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell’ambito
territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture
ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione
diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un
congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle
determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione d’ufficio della
classificazione effettivamente posseduta.
- Qualora, successivamente all’avvio dell’attività, vi sia un mutamento dei
requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica
al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione
precedentemente ottenuta.
- La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la
modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della
classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni
dall’approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone
l’aggiornamento.
- Decorso il termine per i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3
della I. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e
all’Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità
stabilite.
(10) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 5,
comma 1.
Art. 11
Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza
d'epoca.
1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in
parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo
stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro
destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione)
non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria
fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al
vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
2. Alla classificazione di tali strutture provvede il comune
competente per territorio. (11)
3. Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi
amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.
(11) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 6,
comma 1.
Art. 12 (12)
Notifica del provvedimento di classificazione.
[1. Il provvedimento di classificazione delle strutture
ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato,
al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo,
per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.
]
(12) Articolo abrogato dalla l.r.13/2018,
art.27,
comma 1.
Art. 13 (13)
Pubblicità della classificazione.
[1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei
provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne
trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la
pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.]
(13) Articolo abrogato dalla
l.r.13/2018, art.27, comma 1.
TITOLO II
Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 14
Definizione.
1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti
strutture ricettive all'aria aperta:
a) villaggi
turistici;
b) campeggi.
bbis) Marina Resort. (14)
2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può
essere esercitata da:
a)
imprese turistiche [di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;]
(15)
b)
associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali
e sociali.
(14) Lettera aggiunta dalla l.r.
22\2020, art. 1, comma 1, lett. c).
(15) Parole soppresse dalla l.r.
13/2018, art. 7,
comma 1.
Art. 15
Villaggi turistici.
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al
pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte
di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno
di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da
unità abitative fisse e non. (16)
2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree
per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento
autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di
quella complessiva e, comunque, in conformità con gli artt. 17 e 18.
2 bis. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di
cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato
dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. (17)
2 ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi
principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali
servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura
dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché
lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia
stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di
alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza
della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di
classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva. (18)
(16) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art.8,
comma 1, lett. a).
(17) Comma aggiunto dalla
l.r.
13/2018, art.8, comma 1, lett. b).
(18) Comma aggiunto dalla
l.r.
13/2018, art.8, comma 1, lett. b).
Art. 16
Requisiti tecnici dei villaggi turistici.
1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità
devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) area di superficie netta non superiore a mq 70;
b) altezza minima interna di m 2,40;
c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico
piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi
igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per persona;
e) ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;
f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al
tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve
essere collocata all'esterno;
g) i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano
alle strutture esistenti e autorizzate.
Art. 17
Campeggi.
1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti,
di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere
la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di
rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.
2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare
apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per
ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero
massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro
e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per
ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli
strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma
viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina
di cui al d.p.r. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree
non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità
abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di
apposito piano, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante
allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dalla data di trasmissione all’Assessorato regionale
competente. (19)
Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.
3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i
requisiti tecnici di cui all'art. 16 della presente legge.
4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva
consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a
un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di
pernottamento. Gli interventi finalizzati all’installazione dei predetti
allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi
edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:
a)
siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,
ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;
b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento
possano essere rimossi in ogni momento;
c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione
e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;
d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e
trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno. (20)
4 bis. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione che faccia capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi
principali, quali quelli relativi all’alloggio, quanto per la fornitura degli
ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la
fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro
gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove
prevista, e sia altresì stipulata un’apposita convenzione regolante le
caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti
minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede.
(21)
(19) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art.9, comma 1, lett. b).
(20) Comma già
modificato dall’art. 13,
comma 1, lettera a), L.R.
1° agosto 2011, n. 21, è stato successivamente sostituito dalla l.r.
13/2018, art.9,
comma 1, lett.b).
(21) Comma aggiunto dalla l.r.
13/2018, art.9,
comma 1, lett.c).
Art. 18
Requisiti tecnici dei campeggi.
1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli
equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione
alla classificazione, una superficie di mq 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro
non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito
contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del
complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.
2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché
in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie
inferiore a quella prevista dal comma 1 purché il loro numero complessivo non
superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente
pianeggiante.
3. È consentita la suddivisione della piazzola, in due settori,
limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in
ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito
l'allestimento di unità abitative.
Art. 19
Altre tipologie di campeggi.
1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 17, i
campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
a) campeggi naturalistici;
b) campeggi mobili;
c) campeggi liberi ed isolati;
d) mini-aree di sosta.
Art. 20
Campeggi naturalistici.
1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e
nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi
naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro
dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine,
devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la
prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le
caratteristiche delle zone.
2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai
Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o
ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a
livello nazionale o regionale.
Art. 21
Campeggi mobili.
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per
finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire,
esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a
disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti
giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento.
2. L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco purché siano
assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme
igienico-sanitarie, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni
contenute nell'autorizzazione del comune. (22)
3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali,
il comune, (23) nel rilasciare l'autorizzazione, deve
attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento
delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.
4. Qualora l'attività campeggistica di cui al comma 1 venga
effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell'associazione
deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di
certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, attestante la
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti
dall'art. 27, comma 6.
(22) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018,art.10,
comma 1,lett. a).
(23) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018,art.10, comma 1,lett. b).
Art. 22
Campeggi liberi e isolati.
1. Il comune, (24) accertata l'esistenza
dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in
transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per
prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di
cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e
disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al
di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta
campeggistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e
appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in
ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità
ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta
campeggistica".
4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di
essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i
cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero
sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di
sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai
mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile
di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di
sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
[7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere
trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione
turistica (A.P.T.) competente per territorio.] (25)
8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le
tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
[9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel
rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.] (26)
(24) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018,art.11, comma 1,lett. a).
(25) Comma abrogato dalla
l.r.
13/2018,art.11, comma 1,lett. b).
(26) Comma abrogato dalla
l.r.
13/2018,art.11, comma 1,lett. c).
Art. 23
Mini-aree di sosta.
1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno
un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria
attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al
turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta sono prioritariamente istituite nei
Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti
standard minimi previsti per i campeggi a una stella (27).
3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della
superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità
ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq 35 a persona.
(27) Comma così modificato dall'art.1,
L.R.
28 giugno 2007, n. 20
Art. 24
Aree destinate a villaggi e campeggi.
1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli articoli
15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree
inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva
vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del
movimento turistico locale e generale.
2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di
zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la
prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere
autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l'effettiva
necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto
delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla
realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale
e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.
Detta variante deve essere, approvata nel rispetto della
normativa regionale vigente in materia urbanistica.
4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere
allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case
di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di
istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.
5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree
destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'art. 14 devono avere i seguenti requisiti:
a) una superficie minima di 10 mila mq;
b) una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta
persone per ettaro.
6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere
recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a m
1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.
7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non
possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di
superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati.
8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare
omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale [ed è soggetta
obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'A.P.T. competente per territorio.
] (28)
(28) Parole soppresse dalla
l.r.
13/2018,art.12, comma 1.
Art. 25
Terreno.
1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria
aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento
delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche
con traino.
Art. 26
Norme di tutela dell'ambiente.
1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche
ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt.
117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione
dell'art. 9,
comma 2, lettera m), della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e
integrazioni.
2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono
essere dotati di:
a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per
persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad
uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta
pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita
indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal
regolamento igiene di cui al comma 1;
c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti,
comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro
ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo,
così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e comunque nel rispetto delle norme previste in materia
specifica; (29)
d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di
illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare
riguardo agli impianti tecnologici.
(29) Lettera sostituita dalla
l.r.
13/2018,art.13, comma 1.
Art. 27
Servizi igienico-sanitari.
1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello
di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro
materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I
pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non
poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle
acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay
oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e
pratica pulizia.
2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi
per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non
oltre sessanta metri dalle stesse.
3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che
agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i
locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere
garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.
4. L'installazione dei servizi igienici è rapportata alla
classificazione richiesta e alla ricettività.
5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo
la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla
tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge.
6. Il numero minimo dei servizi idroigienici non devo essere
inferiore a:
a) un WC ogni venti persone;
b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;
c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;
d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;
e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;
f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;
g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;
h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per
ogni quindici roulotte; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei
servizi comuni ad esclusione delle docce.
Art. 28
Impianto elettrico.
1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con
canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme C.E.I.
2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:
a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza
massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire
l'agevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone
comuni;
b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti
fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;
c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in
colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che
l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.
Art. 29
Dispositivi e mezzi antincendio.
1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi
antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili
del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 30
Rimessaggio.
1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive
all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il
rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purché individuato
ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.
2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione
degli alloggi in parcheggio.
Art. 31
Parcheggio auto e pre-campo.
1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle
piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le
operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del
complesso, in apposito zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente
ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone
devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli
allestimenti abitativi.
2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai
campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento
interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni
parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle
immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il
parcheggio auto.
Art. 32
Superamento delle barriere architettoniche.
1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle,
persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di
complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere
architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.
Art. 33
Pronto soccorso.
1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività
superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non
inferiore a mq 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità,
ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di
seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei
presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio
dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. competente
per territorio.
Art. 34
Assicurazioni rischi.
1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono
obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti
degli ospiti.
Art. 35
Regolamento interno.
1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi
all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che,
oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le
istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla
sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.
2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in
almeno due lingue estere scelte tra quelle più diffuse.
3. Il regolamento interno oltre che all'ingresso del complesso
ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti
i servizi destinati ad uso comune.
Art. 36
Telefono.
1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto
telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
Art. 37
Periodi di apertura.
1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un
periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.
2. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un
periodo di chiusura superiore a un anno l'interessato dovrà richiedere nuova
autorizzazione sanitaria.
Art. 38
Classificazione delle strutture all'aria aperta.
1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14,
comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a
quattro, tre e due stelle.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art 14,
comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con
quattro, tre, due e una stella.
3. L'attribuzione della classe di appartenenza è effettuata
sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del
possesso dei requisiti standard minimi previsti dall'allegata tabella "E",
del comune (30) territorialmente competente.
4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate
all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la
lettera "A" (Annuale).
5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è
condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.
6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le
disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5-6-7 e 8), 10,
12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione,
fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la
classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia
l'adeguamento alle norme della presente legge.
7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b),
c) e d), non sono soggette a classificazione.
(30) Parola sostituita dalla
l.r.
13/2018,art.14, comma 1.
Art. 38 bis (31)
Marina Resort
1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l.
133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi
ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno
delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente
attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con
apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di
esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti,
la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
(31) Articolo aggiunto dalla l.r. 22\2020, art. 1, comma 1, lett. d).
TITOLO III
Ostelli della gioventù
Art. 39 (32)
(Ostelli)
1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro
accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati
per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose,
sportive ed educative.
2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla
prestazione deiservizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità
di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al
comma 1.
3. La somministrazione di alimenti e bevande è
consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa
vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari),
limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari
strutture e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti
secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore
della struttura.
5.
Gliostellidevonopossedereirequisitiminimiobbligatoriegarantireiserviziminimiprevistidallatabella
“F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in
materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione
incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e
di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso
dei locali e degli edifici.
6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto
previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione
per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e
dimensionali.
7. Per gli ostelli da insediare o già insediati in
edifici costruiti prima dell’introduzione del certificato di agibilità o in
edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse
storico o monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o
architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e
dimensionali.
(32) Articolo sostituito dalla l.r.
25/2021, art.1,
comma 1.
Art. 39 bis
(Ostelli per escursionisti)
(33)
1. Sono ostelli per
escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi
nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici
di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche
funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il
conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e
educative.
2. Negli ostelli deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima
colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire
le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di
alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti
alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro
accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere
dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di
gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la
responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
5. Gli ostelli per
escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i
servizi minimi previsti dalla tabella "F" allegata alle presenti disposizioni e
osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico
sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere
architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché
quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 40.
(33)
Articolo aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 2, comma 1.
Art. 40
Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli
(34)
1. L’esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato
soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la
continuità storica, sociale e culturale dell’ambito ambientale, naturalistico e
urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile
architettonico e decorativo originario.
2. La conversione e
l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non
comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso alberghiera.
3. L’adeguamento delle
strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia
disicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla
vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle
unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità
immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.
4. Gli ostelli e gli
ostelli per escursionisti non sono soggetti a classificazione.
(34)
Articolo sostituito dalla l.r.
25/2021, art 3, comma 1.
Art. 40 bis
Contrassegni identificativi (35)
1. I contrassegni
identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:
a) logo distintivo
della tipologia di struttura; b) logo della Regione Puglia; c) logo
dell’Agenzia PugliaPromozione; d) logo eventuale della zona o del
percorso.
2. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari
dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le
immagini approvati con delibera di Giunta regionale.
3. I contrassegni
identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ingresso
principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico
e non costituiscono messaggio pubblicitario.
(35)
Articolo aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 4, comma 1.
TITOLO IV
Attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del
1983
Art. 41
Definizione.
1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza.
2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive
gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi
in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e
dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare
unitario.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in
forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da
uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche
in più complessi immobiliari. Si intende gestione imprenditoriale e non
occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza. (36)
4. Entrambe le strutture
ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai
turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non
superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.
5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e
appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché
l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al
comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza
previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili
abitazioni.
7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e
appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini
urbanistici.
[8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e
gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a
iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio
previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983. ] (37)
(36) Periodo aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 5, comma 1.
(37) Comma abrogato dalla l.r.
13/2018,art. 5, comma 1.
Art. 42
Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e
appartamenti per vacanza.
1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza
devono possedere gli standard obbligatori previsti dalla tabella "G" allegata
alla presente legge e non sono soggette a classificazione.
TITOLO V
Direttive in materia amministrativa e gestionale
dell'attività extralberghiera
Art. 43
Definizione.
1. Sono strutture extralberghiere non soggette a
classificazione:
a) le case per ferie;
b) gli esercizi di affittacamere.
Art. 44
Case per ferie.
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza
fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno
dei propri dipendenti e loro familiari.
Art. 45
Requisiti tecnici per le case per ferie.
1. Le case per ferie, devono avere i seguenti requisiti
tecnici:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni
accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a due letti,
con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più;
b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni
del regolamento edilizio urbano o del regola mento comunale di igiene;
c) una o più sale da pranzo con una superficie di mq 1,20 per
ogni utente;
d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq 0,25 per
ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle frigorifere e
dispense;
e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni
sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel
rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di
servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati
direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia
di effetti personali convenientemente aerati;
g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la
raccolta della biancheria sporca;
h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un
ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in
camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per
sesso;
i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie
infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle
biancherie e suppellettili.
2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli
previsti dalle norme C.E.I.
3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate
di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni
delle norme dell'edilizia residenziale.
Art. 46
Esercizi di affittacamere.
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non
più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno
stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa,
alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta
dal medesimo titolare di esercizio. (38)
2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma
complementare all’esercizio di ristoro. (39)
2 bis. L’attività di ristoro è destinata esclusivamente agli
ospiti dell’affittacamere. (40)
(38) Comma modificato dalla l.r. 6/2014, art.
16, lettera a).
(39) Comma sostituito dalla l.r.
6/2014, art. 16, lettera b). Il testo originario era così
formulato:"2. Ove mai l'attività di affittacamere venisse
svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo
è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983."
(40) Comma aggiunto dalla l.r.
25/2021, art 6, comma 1.
Art. 47
Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere.
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono
possedere le caratteristiche strutturali e igienico edilizie previste, per i
locali di abitazione, dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della
normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità
compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque,
almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno
una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter
accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro
ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio
igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda,
vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere
costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio
dovrà essere dotato di doppi servizi.
TITOLO VI
Strutture ad uso pubblico gestite in regime di
concessione
Art. 48 (41)
Definizione.
1. Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:
a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge libere con servizi;
c) le darsene e approdi turistici.
2.
Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione
unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in
concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e
ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto
di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e
di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse
sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e
lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Sono
considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie
attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà
privata. o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio. (42)
3.
Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di
servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in
concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari,
a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo
fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Nelle spiagge
libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro,
di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di
assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con
servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali
marittime e in parte su aree di proprietà privata. (43)
4.
Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica
da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di
tutte le altre attività di interesse turistico.
(41) Articolo sostituito dalla l.r.
26/2019, art. 1,
comma 1.
(42) Parole aggiunte dalla l.r. 25/2021 art.7, comma 1.
(43) Comma sostituito dalla
l.r.
22\2020, art. 1, comma 1, lett. e).
Art. 48 bis (44)
Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari
1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti
strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato
utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le
operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) cabine e/o spogliatoi;
c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);
d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e
accessibili anche alle persone diversamente abili;
e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile
anche da parte delle persone diversamente abili;
g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in
concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con
strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la
libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai
comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere
interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
j) servizio di accoglienza;
k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli
appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della
normativa statale e comunale vigente in materia;
m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza
bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato
nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la
normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area
di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con
indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico.
2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le
seguenti attività e servizi:
a) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici
e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;
b) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque
denominati, assentiti in concessione;
c) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo
ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
e) servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa,
wellness;
f) spazi destinati ad aree verdi;
g) servizi di animazione ed intrattenimento;
h) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati
al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle
attività stesse;
i) baby parking, baby-sitting e nursery;
j) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
3.
I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione,
realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la
massima visuale del mare.
4.
Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche
strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono
stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa
urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.
5.
Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le
proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate,
alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i
concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione,
anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in
essere.
(44) Articolo introdotto dalla l.r.
26/2019, art. 2,
comma 1.
Art. 48 ter (45)
Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con
servizi
1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti
requisiti strutturali e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato
utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le
operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) punto di ristoro;
c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e
accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente
con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno
del punto di ristoro;
d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile
anche da parte delle persone diversamente abili;
f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in
concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con
strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la
libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai
comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere
interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la
pulizia della spiaggia;
j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli
appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della
normativa statale e comunale vigente in materia;
l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza
ai bagnanti, ivi incluse le torrette
di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità
marittime competenti e dalla normativa vigente;
m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi
prezzi ben visibile al pubblico.
2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti
attività e servizi:
a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici
e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del
punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
b) zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e
nell’ambito dell’aria in concessione;
c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della
struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;
e) spazi destinati ad aree verdi;
f) servizi di animazione ed intrattenimento;
g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;
i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque
denominati, assentiti in concessione;
k) noleggio di attrezzature da spiaggia.
3.
I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione,
realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la
massima visuale del mare.
4.
Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche
strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono
stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun
ambito territoriale.
5.
Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le
proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate,
alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i
concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una
riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in
essere.
(45) Articolo introdotto dalla l.r.
26/2019, art. 3,
comma 1.
Art. 49
Stabilimenti balneari.
1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di
concessione demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di stabilimenti
balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, [deve
essere autorizzata dal comune.] è consentita previa
presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell’articolo 59 della presente legge
(46) (47)
2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è subordinato
all’ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi
degli organi competenti in materia di tutela ambientale. (47)
3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una
superficie minima di mq 3 per singola persona. Si considera come numero massimo
di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi
tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro
occorre) e la superficie minima per ogni utenza.
4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti
balneari di esporre in modo ben visibile :
a) cartello o insegna che identifichi il numero di stelle
assegnato ai sensi dell’articolo 49 bis;
b) tariffario delle prestazioni;
c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;
d) ordinanza della Capitaneria di Porto;
e) elenco della tipologia dei servizi offerti;
f) regolamento interno dello stabilimento balneare;
g) numeri di telefono per emergenze;
h) numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia
regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione.
(48)
(46) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 16,
comma 1.
(47) Parole sostituite
dalla l.r.
25/2021, art 8, comma 1. lett.
a).
(47) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art. 8,comma 1, lett.b)
(48) Comma sostituito dalla l.r.
26/2019,art. 4,
comma1.
Art. 49 bis (49)
Classificazione
1 Gli
stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali
posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque
stelle.
2 La
classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio
dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorre (50) [in fase di prima applicazione] (51) della presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento
contenete il sistema di classificazione.
3 Per
le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità
dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio
rimanente.
4 Nel
secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può
procedere a variazione di classificazione.
5 Il sistema di classificazione degli stabilimenti balneari è definito con
regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare, al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro
miglioramento, tenuto conto anche degli orientamenti a livello
internazionale.(52)
6 Per
la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure
previste dall’articolo 10 della presente legge.
7 Fatte
salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di
verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione,
sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.
(49) Articolo gia introdotto dalla l.r.
26/2019, art. 5,
comma 1. è stato sostituito dalla l.r.
22\2020, art. 1, comma 1, lett. f).
(50) Parole sostituite dalla l.r.
25/2021, art 9,
comma 1, lett. a).
(51) Parole soppresse dalla l.r.
25/2021, art 9,
comma 1, lett.
a).
(52) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art 9,
comma 1, lett.
b).
Art. 49 ter
(Norma
transitoria) (52)
(53)
[1 Al
fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture
balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto
anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari
degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di
classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente
il sistema di
classificazione.
2 La
classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del
regolamento contenente il sistema di classificazione.]
(22) Articolo aggiunto dalla
l.r. 22\2020, art. 1, comma 1, lett.
g).
(53) Articolo abrogato dalla l.r.
25/2021, art 10,
comma
1
Art. 50
Requisiti tecnici.
[1. Le cabine-spogliatoio,
in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt. 2,20
e una superficie minima di mq 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e
facilmente lavabile.
2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere
realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.
3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla
rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione
statale e regionale o comunque dotato di strutture igenico-sanitarie
regolarmente approvate dalla normativa vigente] (54).
(54) Articolo abrogato dall'art.40,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 51
Installazioni igienico-sanitarie.
[1. Le installazioni
igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di
un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati
spazi antibagno] (55).
(55) Articolo abrogato dall'art. 40,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 52
Dotazione delle cabine-spogliatoio.
1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni
minime:
a) un sedile;
b) un appendiabiti;
c) uno specchio;
d) un cestino porta rifiuti.
Art. 53
Tutela dell'ambiente.
[1. Le operazioni di
pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.
2. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia
quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con
disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della
sabbia.
3. I servizi igienici devono essere quotidianamente
disinfettati e disinfestati.
4. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante
sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di
ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei
sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci
ombrelloni.
5. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di
igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di
Porto] (56).
(56) Articolo abrogato
dall'art. 40,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 54
Pronto soccorso.
1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento
di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al
momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio igiene pubblica
dell'A.U.S.L. competente per territorio.
Art. 55
Darsene e approdi turistici.
1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere
approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati
alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono
essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:
a) dieci docce;
b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
c) venti lavandini;
d) dieci lavapiedi;
e) dieci lavelli per stoviglie;
f) dieci vasche per bucato;
g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui
di carburante e vernici, per liquami di sentina;
i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile,
dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con
caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da
effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e
verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene
pubblica dell'A.U.S.L., competente per territorio.
2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), e), d) e
f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo
igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino
all'altezza di mt. 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile
lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o
più chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonché essere
antisdrucciolevoli.
3. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate
urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.
4. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di
rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di
qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di
idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di
operazioni di attracco.
6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto
nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente
esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte
le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL
territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale
sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere,
degli organi preposti alle relative attività di controllo.
7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi
competenza nella materia.
TITOLO VII
Associazioni senza scopo di lucro
Art. 56
Definizione dell'attività.
1. [Ai sensi dell'art. 10 della legge, n. 217 del
1983,] (57) le associazioni che operano a
livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali,
religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di
diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.
2. Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere
stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.
(57) Parole soppresse dalla l.r.
13/2018, art. 17,
comma 1.
Art. 57
Requisiti tecnici.
1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui
all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento
(alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente
legge e la ricettività deve essere rapportata agli standard minimi previsti
dalle allegate tabelle di classificazione.
2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici ai
fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su
ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello
registrato nell'elenco dei soci.
3. Gli utenti durante la sosta nei complessi, devono essere in
possesso della tessera di appartenenza all'associazione o ente gestore della
struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in
occasione di controlli.
4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli
organi di vigilanza il registro dei soci.
TITOLO VIII
Autorizzazione amministrativa
Art. 58
Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente
legge.
1. L’apertura per la gestione di tutte le strutture
ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione
della SCIA, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della I.
241/1990. (58)
2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma
3, è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve
essere ricompreso in un’unica SCIA. (59)
(58) Comma sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 18,
comma 1 ,lett.a).
(59) Parole sostituite dalla
l.r.
13/2018, art. 18, comma 1 ,lett.b).
Art. 59
Avvio dell’attività (60)
1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato
l’esercizio, deve indicare:
a) le generalità del titolare e, ove persona
diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
b) quando la SCIA è presentata da persona
giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la
rappresentanza legale, con menzione del mandato;
c) la denominazione prescelta, che non potrà
essere uguale ad altra già esistente nell’ambito provinciale;
d) il periodo di apertura (annuale o
stagionale);
e) il titolo legale di disponibilità
dell’esercizio;
f) la classificazione della struttura, ove
prevista;
g) l’ubicazione della struttura;
h) gli estremi identificativi della concessione edilizia
ove prevista.
2. A seconda delle strutture ricettive, di cui
al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre
indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.
3. Comparto alberghiero. I titolari
degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge,
alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
a) la
dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
b)
relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle
camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero
dei bagni;
c) indicazione
anagrafica del direttore d’albergo;
d) copia della
polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.
4. Comparto complessi
ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture
ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’articolo 14, comma 1,
lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
a) la dichiarazione, su
modello regionale, relativa alla classificazione;
b) copie delle polizze
di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei
confronti degli ospiti;
c) planimetria
dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e
residenziali già esistenti di cui all’articolo 24, comma 5;
d) planimetria
dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità
abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere,
dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
e) regolamento interno di
funzionamento delle strutture di cui all’articolo 35;
f) certificato di agibilità degli
allestimenti.
5. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli
ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente
competente. (61)
[6 La SCIA, può comprendere la
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione
stipulata con il comune. ] (62)
7. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della I.
217/1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e
appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al comune ove
sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di
abitabilità e deve essere corredata di:
a) relazione tecnica-illustrativa
indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili.
8 Comparto case per ferie. L’attività di
gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA,
al comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile, previa stipula di
apposita convenzione che individua e regola:
a) i soggetti che possono utilizzare la
struttura;
b) il tipo dei servizi che si
intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
c) la durata minima della
permanenza degli ospiti;
d) il numero dei posti letto;
e) il regolamento per l’uso della
struttura;
f) il tipo di gestione che deve garantire
l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità
per cui è autorizzato l’esercizio;
g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i
diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;
h) i periodi di apertura.
9 La SCIA può comprendere la
somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e
a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali
cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione
stipulata con il comune.
10. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare
l’attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al comune ove
sono ubicati gli immobili. Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica
illustrativa contenente i seguenti elementi:
a) estremi del certificato
di abitabilità;
b) numero dei vani destinati
alla ospitalità con l’esatta ubicazione;
c) numero dei posti letto;
d) numero dei servizi igienici a
disposizione degli ospiti;
e) servizi accessori offerti;
f) eventuale servizio di ristorazione
da destinarsi esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere. (63)
11 L’attività di
affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese.
12. Comparto stabilimenti balneari. Per l’esercizio dell’attività il
titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al comune e deve
allegare:
a) relazione tecnica
illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;
b) estremi della licenza edilizia;
c) estremi della concessione demaniale;
d) copia delle ricevute del versamento
delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
e) copia della polizza di assicurazione
responsabilità civile e furto;
f) regolamento interno di
fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma 4.
13. Comparto darsene. Per l’esercizio
dell’attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la
SCIA al comune e devono allegare:
a) relazione tecnica
illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;
b) estremi della concessione
demaniale;
c) copia delle ricevute del
versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in
materia;
d) copia della polizza di
assicurazione responsabilità civile e furto;
e) certificato di agibilità degli
impianti.
14. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli
enti di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al
comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli
impianti di diporto nautico. Alla SCIA deve essere allegata:
a) relazione tecnica illustrativa
dell’impianto;
b) planimetria con l’esatta
ubicazione delle strutture;
c) estremi della concessione demaniale
rilasciata dalla capitaneria di porto, per l’attività nautica;
d) certificato di agibilità degli
impianti e delle strutture;
e) copia delle ricevute dei versamenti sulle
tasse di concessione;
f) copia delle polizze di assicurazione per
rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
g) copia dello statuto sociale;
h) elenco dei soci numerato cronologicamente;
i) regolamento interno.
15. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal
regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle
capitanerie di porto in materia di demanio marittimo.
(60) Articolo già modificato dalla l.r.
6/2014, art.17.,
è stato successivamente sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 19,comma
1.
(61) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art. 11,
comma 1, lett. a)
(62) Comma sostituito dalla l.r.
25/2021, art. 11, comma 1, lett. b)
(63) Parole aggiunte dalla
l.r.
25/2021, art. 11, comma 1, lett. c)
Art. 60
Rilascio dell'autorizzazione di esercizio.
1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitaria, di
sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 ed eventuali modificazioni, l'Amministrazione comunale deve decidere
sulla SCIA (64) entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le
procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 come
sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
[3. Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa
dal Comune oltre che all'interessato anche alla Regione Puglia - Assessorato al
turismo, al Prefetto e all'Ente turistico territoriale e alla Provincia
territorialmente competente. ] (65)
[4. Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche
per gli esercizi con autorizzazione stagionale. ]. (66)
(64) Parola sostituita dalla l.r.
13/2018, art. 20,
comma 1, lett. a).
(65) Comma abrogato dalla
l.r.
13/2018, art. 20, comma 1, lett. b).
(66) Comma abrogato dalla
l.r.
13/2018, art. 20, comma 1, lett. c).
Art. 61
Contenuti della SCIA (67)
1. La SCIA deve contenere: (68)
a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o
gestore dell'esercizio;
b) il nominativo e le generalità complete del suo eventuale
rappresentante;
c) il nominativo e le generalità complete del direttore di
albergo (ove è previsto);
d) la denominazione e l'ubicazione dell'esercizio;
e) la tipologia e la classificazione (ove è prevista)
dell'esercizio;
f) la validità (annuale o stagionale) e l'indicazione del
periodo di apertura;
g) il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a
due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
h) il numero degli appartamenti, camere e letti (case e
appartamenti per vacanze);
i) il totale della ricettività massima consentita;
j) il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi,
villaggi, residenze turistiche);
k) il totale della ricettività nelle unità abitative;
l) il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);
m) il totale della ricettività (campeggi, villaggi);
n) il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i
limiti consentiti dalle installazioni igienico-sanitarie (campeggi e villaggi);
o) il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);
p) il totale della ricettività (stabilimenti balneari);
q) l'eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all'art.
58, comma 5.
(67) Rubrica sostituita dalla
l.r.
13/2018, art. 21, comma 1, lett. a).
(68) Parole sostituite dalla
l.r.
13/2018, art. 21,, comma 1, lett. b).
Art. 62
Rinnovo autorizzazione.
1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo
versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da
autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso
non hanno subito variazioni.
Art. 63
Chiusura temporanea o definitiva. (69)
1. Il titolare della SCIA che intende procedere alla
chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo
avviso al comune.
(69) Articolo sostituito dalla
l.r.
13/2018, art. 22,, comma 1.
Art. 64
Registrazione notifica delle persone alloggiate. (70)
- I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e
classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all’Aret
Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per
l’osservatorio turistico (SPOT).
- La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge
regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e
dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).
(70) Articolo sostituito dalla l.r.
13/2018, art. 23,comma 1.
TITOLO IX
Certificazione di qualità
Art. 65
Certificazione di qualità.
1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente
legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento
specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie
nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla
qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente legge.
TITOLO X
Gestione e responsabilità - reclami - vigilanza -
sanzioni
Art. 66
Gestione e responsabilità.
1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il
titolare dell'autorizzazione, all'esercizio (o il gestore).
2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve
risultare dall'autorizzazione, è responsabile dell'osservanza della presente
legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 67
Reclami. (71)
[1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano
stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o
che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare
reclamo entro venti giorni dall'evento all'Assessorato regionale al turismo.
2. L'Assessore regionale al turismo promuove
tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta
fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere
forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della rispettiva
sanzione amministrativa.
3. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l'applicazione
di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione
amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza,
entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e
contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla
Regione.
4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e
nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Assessore
regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza,
dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per
l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco. ]
(71) Articolo abrogato dalla
l.r.13/2018, art.27, comma 1.
Art. 68
Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza.
1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate
dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.
2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre
strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale,
l'esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato
anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.
Art. 69
Procedimento sanzionatorio.
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale
16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza del comune. (72)
2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato
dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella
legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e
integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono devoluti al comune (73).
(72) Parole sostituite dalla
l.r.
13/2018, art. 24,comma 1, lett. a).
(73) Parole sostituite dalla
l.r.
13/2018, art. 24,comma 1, lett. b).
Art. 70
Sanzioni amministrative in materia di classificazione.
1.[ Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217
del 1983], (75) l'inosservanza delle
disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è
punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:
a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla
propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall'art. 4 è
passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
milioni;
b) il titolare di una struttura turistica ricettiva che
attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o
denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non
corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da
lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza
di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente
legge;
c) il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi
alle previsioni di cui all'art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è
soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;
d) chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante
vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di
una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca
immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali
contributi regionali incentivanti;
e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da
lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di
esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera
difforme da quanto previsto dall'art. 9, comma 8;
f) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni
richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli
accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all'art. 68, comma 1, è
comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni.
In caso di persistente rifiuto, su richieste dell'Assessore regionale al
turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura
dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non
avrà ottemperato all'obbligo.
g) chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e
convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
(75) Parole soppresse dalla
l.r.
13/2018, art. 25,comma 1.
Art. 71
Sanzioni amministrative in materia di tutela
dell'ambiente.
1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di
igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile
di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a un massimo di lire
venti milioni.
2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni
a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di
superficie previsti dall'art. 18, comma 3.
3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla
sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti
oltre i limiti di superficie previsti dall'art. 17, comma 2.
4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il
responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli
artt. 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni
a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse
campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di
pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata
soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici milioni.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio
appezzamento senza alcun nulla-osta comunale. Qualora il numero delle persone in
sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a
lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario
fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei
campeggiatori la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall'art. 30 in materia
di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di
quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del
complesso.
8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle
macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto
dall'art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire sei milioni.
Art. 72
Sanzioni amministrative in materia di conduzione
gestionale.
1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di
esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli
previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una
sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire
nove milioni.
2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla
presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido
con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una
sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al
pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata
durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura
dell'esercizio.
3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta
la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al
pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la
sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di
recidiva.
4. La mancata esposizione al pubblico del titolo
abilitativo (76) è punita con
una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può
essere disposta la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni.
5. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante
il costo dell'ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza
antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
milioni.
6. Chi non ottempera all'esposizione del regolamento interno
prevista dall'art. 35, comma 1, e dall'art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
7. L'inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui
all'art 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
milioni.
8. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da
quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e
appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire sei milioni.
9. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, in
materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da
lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di
esercizio.
10. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera
difforme da quanto previsto dall'art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e
dall'art. 44 (case per ferie).
11. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto
previsto dall'art. 57, comma 2, in materia di natanti.
12. Il titolare di esercizio che consente l'accesso nella
propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui
all'art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre
milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per
quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il
Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede
alla revoca della licenza di esercizio.
13. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni
a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto
previsto dall'art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei
soci.
14. Il titolare della struttura che procede alla chiusura
temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto
previsto dall'art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio.
15. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi
previsti e quando comunque l'attività del complesso è ritenuta dannosa o
contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a irregolarità
tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è
ubicata la struttura, sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura
ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida,
non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
16. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva è
altresì revocata dal comune: (77)
a) qualora il titolare dall'autorizzazione, alla scadenza della
sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi
previste;
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla
legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture
ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente
discriminante, da parte del gestore;
c) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle
leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 e successive modifiche;
d) in caso di recidivo comportamento in relazione alle
violazioni della presente legge sanzionate dall'art. 70, comma 2, lettere a) e
b).
[17. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione deve
essere comunicato alla Provincia e all'A.P.T. competenti per territorio, nonché
all'Assessorato regionale al turismo.] (78)
(76) Parole sostituite dalla
l.r.
13/2018, art. 26,comma 1, lett. a).
(77) Parola sostituita dalla
l.r.
13/2018, art. 26,comma 1, lett. b).
(78) Comma abrogato dalla
l.r.
13/2018, art. 26,comma 1, lett. c).
TITOLO XI
Norme transitorie
Art. 73
Adeguamento delle strutture.
1. Entro il primo settennio di validità di classificazione
tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti
qualitativi standard minimi di classificazione alla presente normativa, sulla
base delle relative allegate tabelle di riferimento (79).
2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in
costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte
salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle
norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti
comunali.
3. A decorrere dall'inizio del secondo settennio di validità di
classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere
applicato a regime e i nuovi standard minimi qualitativi devono essere osservati
integralmente su tutto il territorio regionale (80).
4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma
3, degli standard qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura
dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.
(79) Comma così
modificato dall'art. 37,
comma 1, lettera a), L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
(80) Comma così
modificato dall'art. 37,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 74
Classificazione. (81)
[1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge devono essere inoltrate alla Provincia competente le
domande di classificazione secondo le nuove norme.]
(81) Articolo abrogato dalla
l.r.13/2018, art.27, comma 1.
Art. 75
Autorizzazione amministrativa. (82)
[1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loto scadenza.
]
(82) Articolo abrogato dalla
l.r.13/2018, art.27, comma 1.
TITOLO XII
Abrogazione - modifiche - rinvio
Art. 76
Abrogazione della precedente normativa.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) legge
regionale 20 giugno 1979, n. 35;
b) Reg.
21 luglio 1980, n. 1;
c) legge
regionale 26 giugno 1981, n. 37;
d) art. 4, lettera a), legge
regionale 16 maggio 1985, n. 28;
e) legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 29;
f) legge
regionale 24 ottobre 1986, n. 33;
g) legge
regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto
riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9-
10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento
agli alloggi agrituristici;
h) art. 5, commi 1 e 2, legge
regionale 5 settembre 1994, n. 29;
i) art. 9, commi 4 e 8, legge
regionale 5 settembre 1994, n. 29;
l) legge
regionale 24 maggio 1994, n. 16.
Art. 77
Rinvio alla normativa vigente.
1. Per tutto quanto non espressamente, disciplinato dalla
presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.
Tabella "A"
SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE - DELLE
UNITA' ABITATIVE - SUITES - DELLE JUNIOR SUITES IN ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI -
ALBERGO E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE (esclusi i
bagni)
Composizione (locale unico)
____________________________________________________________________________
1. Camera a un letto
mq 8
2. Camera a due letti
mq 14
3. Camera a tre letti
mq 20
4. Camera a quattro letti
mq 26
SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE
(esclusi i bagni)
Composizione (uno o più locali)
_____________________________________________________________________________
(1-2-3 stelle) (4-5 stelle)
1. Unità abitativa a un letto
mq 10
mq 12
2. Unità abitativa a due letti
mq 16
mq 18
3. Unità abitativa a tre letti
mq 22
mq 24
4. Unità abitativa a quattro letti
mq 28
mq 30
SSUPERIFICI MINIME DELLE SUITES (esclusi i
bagni)
Composizione (due o più locali)
______________________________________________________________________________
1. Suites a un letto
mq 13
(mq 8 + 5)
2. Suites a due letti
mq 19
(mq 14 + 5)
3. Suites a tre letti
mq 27
(mq 14 + 8 + 5)
4. Suites a quattro letti
mq 33
(mq 14 + 14 +5)
SUPERIFI (83) MINIME DELLE JUNIOR SUITES (esclusi i
bagni)
Composizione (un locale)
______________________________________________________________________________
1. Junior suites a un letto
mq 10
2. Junior suites a due letti
mq 16
(83) Salve le deroghe di cui all'articolo 6,
comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle
altezze previste dai P.R.G. Comunali.
Tabella "B"
STANDARDS TIPICI DEGLI ESERCIZI DI CLASSE
INTERNAZIONALE
1. boutique
2.
gioielleria e orologeria
3.
tabaccheria
4.
negozi per oggettistica e souvenirs
5.
negozi di lingeria
6.
parrucchiere per donna e/o uomo
7.
negozi di calzature
8.
prodotti tipici locali
9.
sala mostre e sfilate
10.
sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono)
11.
farmacia
12.
servizio interno di baby sitting
13.
sala giochi bambini
14.
casinò
15.
night club
16.
palestra
17.
solarium
18.
estetica
19.
bancomat
L'esercizio di tali attività è
disciplinato dalla L. 11 giugno 1974, n. 426, in particolare all'art. 28.
Tabella "C"
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI, MOTELS
E VILLAGGI - ALBERGO
1. PRESTAZIONE DI
SERVIZI |
STELLE
|
1.01 Servizi di ricevimento e di
portineria informazioni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.011 Assicurati 24/24 ore da un addetto
in via esclusiva per ciascun
servizio |
|
|
|
|
X |
1.012
Assicurati 14/24 ore da un addetto
in via esclusiva |
|
|
|
X |
|
1.013
Assicurati 12/24 ore con personale
addetto |
|
|
X |
|
|
1.014
Assicurati 12/24
ore |
X |
X |
|
|
|
1.02 Servizio di notte
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.021 Portiere di
notte |
|
|
|
X |
X |
1.022 Addetto disponibile a
chiamata |
X |
X |
X |
|
|
1. PRESTAZIONE DI
SERVIZI |
STELLE
|
1.03 Servizio di custodia
valori |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.031 Cassette di sicurezza per
tutte le camere/suites/unità
abitative |
|
|
|
|
X |
1.032
In
cassaforte dell'albergo o in cassette di sicurezza singole, almeno nel 50% delle
camere |
|
|
|
X |
|
1.033
In
cassaforte dell'albergo |
|
|
X |
|
|
1.04 Trasporto interno dei
bagagli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.041 Assicurato 24/24 ore con un addetto
in via esclusiva |
|
|
|
|
X |
1.042
Assicurato 16/24 ore con un
addetto |
|
|
|
X |
|
1.043
Assicurato 12/24 ore con un
addetto |
|
|
X |
|
|
1.05 Servizio di 1^
colazione |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.051 In sala apposita e/o in
ristorante |
|
|
|
X |
X |
1.052 In sale comuni anche destinate ad
altri usi |
X |
X |
X |
|
|
1.053 Servizio reso nelle camere a
richiesta del cliente |
|
|
X |
X |
X |
1.06
Servizio di bar nel locale ove è
ubicato l'impianto e/o nei locali comuni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.061 Assicurato 16/24 ore con personale
addetto |
|
|
|
X |
X |
1.062 Assicurato 12/24 ore con personale
addetto |
X |
X |
X |
|
|
1.07 Servizio di bar nelle camere o
unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.071 Assicurato 16/24
ore |
|
|
|
X |
X |
1.072 Assicurato 12/24
ore |
|
|
X |
|
|
1.07
Frigo-bar in tutte le
camere/suites/unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.08 Frigo-bar in tutte le
camere/suite/unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.09 Divise per il
personale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
1.10 Lingue estere correttamente
parlate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.101 Dal gestore o direttore: - due lingue
- una
lingua
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
1.102 Dal personale di ricevimento
portineria-informazioni: - due lingue
- una lingua |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
1.103 dal maitre - una
lingua |
|
|
|
X |
X |
1.11 Cambio
biancheria |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.111
Lenzuola
e federe ad ogni cambio cliente, es: - tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
1.112 asciugamani nelle camere e ad
ogni cambio
cliente, es:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1. PRESTAZIONE DI
SERVIZI |
STELLE |
1.12 Accessori dei locali-bagno
privati |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.121 saponetta |
X |
X |
X |
X |
X |
1.122
bagnoschiuma |
|
|
X |
X |
X |
1.123 sciampoo |
|
|
|
|
X |
1.124 un telo da bagno per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.125 un asciugamano per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.126 una salvietta per
persona |
X |
X |
X |
X |
X |
1.127 riserva di carta
igienica |
X |
X |
X |
X |
X |
1.128 sacchetti
igienici |
X |
X |
X |
X |
X |
1.129 cestino
rifiuti |
X |
X |
X |
X |
X |
1.130
asciugacapelli |
|
|
|
X |
X |
1.131
materiale
per pulizia scarpe (in
assenza di
apparecchi
automatici) |
|
|
X |
X |
X |
Le camere senza bagno privato devono
avere i seguenti accessori:
- un telo da bagno per persona
- un asciugamano per
persona |
1.13 Accessori nelle camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.131 documentazione su
albergo |
|
|
X |
X |
X |
1.132 necessario per
scrivere |
|
|
X |
X |
X |
1.133 depliants informativi delle
attività di
intrattenimento locali |
|
|
|
X |
X |
1.14 Lavatura e stiratura biancheria
degli ospiti |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.141 Resa entro le 12 ore per
biancheria consegnata entro
le ore 9,00 |
|
|
|
|
X |
1.142 Resa entro le 24
ore |
|
|
X |
|
|
1.15 Pulizia nelle camere o unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.151 Una volta al giorno, con
riassetto pomeridiano |
|
|
|
X |
X |
1.152 Una volta al
giorno |
X |
X |
X |
|
|
|
|
2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE |
STELLE |
2.01
Numero
del locali-bagno privati (completi),
espressi in percentuale delle
camere/suites/unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.011 Il
100% |
|
|
|
X |
X |
2.012 Almeno
l'80% |
|
|
X |
|
|
2.013 Almeno il
60% |
|
X |
|
|
|
2.02 Numero dei locali-bagno
(completi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.021 Uno ogni 4 posti letto non
serviti da locale bagno
privato, con il minimo di uno per piano |
|
|
X |
|
|
2.022 Uno ogni 8 posti letto non
serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per
piano |
|
X |
|
|
|
2.023 Uno ogni 10 posti letto non
serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per
piano |
X |
|
|
|
|
2.03 Chiamata di allarme in tutti i
bagni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
2.04 Riscaldamento
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.041 In tutto l'esercizio(ad
esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)
|
X |
X |
X |
X |
X |
2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE |
STELLE |
2.05 Aria condizionata o condizionatore
a finestra |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.051 In tutto l'esercizio e
regolabile dal cliente nelle
camere/suites/unità abitative |
|
|
|
X |
X |
(L'aria condizionata è obbligatoria
solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m.
s.l.m.) |
2.06 Ascensore di servizio o
montacarichi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
X |
2.07
Ascensore per i clienti (laddove
l'esercizio sia su
più
piani e sia consentito dalle normative
vigenti) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.071 Qualunque sia il numero dei
piani |
|
|
|
X |
X |
2.072 Per gli esercizi con locali oltre
i primi due piani
(escluso il piano terreno) |
|
X |
X |
|
|
2.08 Attrezzature delle
camere/suites/unità abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.081 Letto, tavolino, armadio,
comodino, specchio |
X |
X |
X |
X |
X |
2.082 Lampade o appliques da
comodino |
X |
X |
X |
X |
X |
2.083 Idonea illuminazione per leggere o
scrivere |
|
X |
X |
X |
X |
2.084 Specchio con presa corrente per le
camere senza
bagno |
X |
X |
X |
|
|
2.085 Secondo comodino nelle camere
doppie |
|
X |
X |
X |
X |
2.086 Cestino
rifiuti |
X |
X |
X |
X |
X |
2.087 Sgabello |
|
X |
X |
X |
X |
2.088 Una sedia |
X |
X |
X |
|
|
2.089 Una poltroncina per
letto |
|
|
|
X |
X |
(Il tavolino e comodino possono
essere sostituiti da soluzioni funzionalmente
equivalenti) |
2.09 Televisore
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.091 TV a colori in tutte le
camere/suites/unità
abitative |
|
|
|
X |
X |
2.09 Televisore
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.092 Cavo TV in tutte le camere e
fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere
|
|
|
X |
|
|
2.093 ad uso
comune |
X |
X |
X |
|
|
2.094 con antenna satellitare
|
|
|
|
|
X |
2.10
Radio o filodiffusione nelle camere
o
unità abitative, con regolazione
autonoma |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.11 Chiamata per il personale
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.111 Chiamata telefonica
diretta |
|
|
X |
X |
X |
2.112 Chiamata con telefono o
campanello |
X |
X |
|
|
|
2.12 Telefono nelle camere o unità
abitative
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.121 Abilitato alla chiamata esterna
diretta |
|
|
X |
X |
X |
2.122 Non abilitato alla chiamata
esterna diretta |
X |
X |
X |
|
|
2. DOTAZIONE, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE |
STELLE |
2.13 Linee telefoniche
esterne |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.131 Due linee telefoniche con
apparecchio ad uso Comune |
|
|
|
X |
X |
2.132 Una linea telefonica con
apparecchio ad uso comune |
X |
X |
X |
|
|
2.14 Telex e/o
telefax |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
X |
X |
X |
2.15 Locali di ricevimento e
soggiorno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.151
Un locale
(che può coincidere con la sala
ristorante o il bar) |
X |
|
|
|
|
2.152
Sala/e di
superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar
qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di
passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per
ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la
ventesima |
|
X |
|
|
|
2.153
Come per
le 2 stelle maggiorata del 20% |
|
|
X |
|
|
2.154
Come per
le 2 stelle maggiorata del 30% |
|
|
|
X |
|
2.155
Come per
le 2 stelle maggiorata del 50% |
|
|
|
|
X |
2.16 Servizio ristorante
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.161 In locale apposito negli
esercizi che forniscono il
servizio |
|
|
|
X |
X |
2.17 Bar
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.171 In locale
apposito |
|
|
|
X |
X |
2.172 Banco bar posto in locale
comune |
|
X |
X |
|
|
2.18 Sale
separate |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.181 Sala per riunioni
|
|
|
|
|
X |
2.182 Sala soggiorno e
svago |
|
|
|
X |
X |
2.19 Ingresso protetto da portico o
pensilina |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(ove consentito dalle normative
vigenti) |
|
|
|
|
X |
|
|
2.20 Ingresso separato per i
bagagli |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.21
Locali di servizio ai piani (con
eventuale bagno
comune) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
X |
X |
2.22 Servizio parcheggio
auto |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.221 Servizio parcheggio
custodito |
|
|
|
|
X |
2.222
Servizio
parcheggio riservato per almeno il
50% delle
camere |
|
|
|
X |
|
3 SILENZIOSITA'
|
STELLE |
3.01
Insonorizzazione di tutte le camere
o
unità
abitative |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
X |
4 QUALITA' E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
STELLE |
4.01
Camere (dotazione da letto,
arredi,
tendaggi, pavimentazione, tappeti,
pareti, illuminazione)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come
nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.02
Bagni (pareti, pavimenti, arredi,
sanitari,
rubinetteria)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come
nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.03
Sale soggiorno ed altri locali
comuni
(arredi, pavimentazione, tappeti, pareti,
tendaggi,
illuminazione) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come
nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
4.04
Aspetto esterno (facciata, balconi,
serramenti e
infissi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- eccellente come
nuovo
- buono
-
soddisfacente/decoroso |
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
Tabella "D"
REQUISITI OBBLIGATORI PER RESIDENZE
TURISTICO - ALBERGHIERE
1. PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
STELLE |
1.01
Servizi di ricevimento e di
portineria
informazioni |
2 |
3 |
4 |
1.011 Assicurati 16/24 ore con personale
addetto |
|
|
X |
1.012 Assicurati 14/24 ore con personale
addetto |
|
X |
|
1.013 Assicurati 12/24
ore |
X |
|
|
1.02 Servizio di notte
|
2 |
3 |
4 |
1.021 Personale
addetto |
|
X |
|
1.022 Addetto disponibile a
chiamata
|
X |
X |
|
1.03 Servizio di custodia valori
|
2 |
3 |
4 |
1.031Cassette di sicurezza nelle
unità abitative o
cassaforte nella residenza
turistico-alberghiera |
|
|
X |
1.032 Servizio custodia
valori |
|
X |
|
1.04 Trasporto interno dei
bagagli |
2 |
3 |
4 |
1.041 Assicurato 14/24
ore |
|
|
X |
1.042 Assicurato 8/24
ore |
|
X |
|
1.05 Servizio di 1^
colazione |
2 |
3 |
4 |
1.051 In sala apposita e/o in
ristorante |
|
|
X |
1.052 In sale comuni anche destinate ad
altri usi
|
X |
X |
X |
1.053 A richiesta del cliente anche
nelle unità abitative |
|
X |
X |
1. PRESTAZIONI DI SERVIZI
|
STELLE |
1.06
Servizio di bar nel locale comune o
nelle
unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.061 Assicurato 14/24
ore |
|
|
X |
1.062 Assicurato 12/24
ore |
|
X |
|
1.07 Divise per il
personale |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
1.08 Lingue estere correttamente
parlate |
2 |
3 |
4 |
1.081 Dal gestore o direttore:
-
due
lingue
-
una
lingua |
|
|
X |
|
X |
|
1.182 Dal personale di ricevimento
portineria-
informazioni:
- due lingue
- una lingua |
|
X |
X |
X |
|
|
1.09 Cambio biancheria
|
2 |
3 |
4 |
1.091 Lenzuola e federe ad ogni
cambio cliente, e:
- tutti i giorni
- a giorni alterni
- due volte alla settimana |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
|
1.092 Asciugamani nelle camere e ad
ogni cambio cliente, e:
- tutti i giorni
- almeno tre volte la settimana
|
|
|
X |
X |
X |
|
1.10 Accessori nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.101documentazione sulla residenza e
necessario
per
scrivere |
|
X |
X |
1.11 Lavatura e stiratura biancheria
degli ospiti
|
2 |
3 |
4 |
1.111 resa entro le 24
ore |
|
|
X |
1.12 Pulizia nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
1.121 Una volta al
giorno |
X |
X |
X |
2. DOTAZIONI, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE |
STELLE |
2.01 Composizione delle unità
abitative
|
2 |
3 |
4 |
2.011 100% delle unità con bagni
distinti
cucina/soggiorno/pernottamento |
|
|
X |
2.012 Almeno il 50% delle unità con
bagni distinti
cucina/soggiorno/pernottamento |
|
X |
|
2.013 100% delle unità monolocali
attrezzati
cucina/soggiorno/pernottamento |
X |
|
|
2.02 Chiamata di allarme in tutti i
bagni |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
2.03
Riscaldamento |
2 |
3 |
4 |
2.031 In tutto l'esercizio: unità
abitative ed eventuali parti
comuni |
X |
X |
X |
(l'obbligo non sussiste per gli
esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)
|
2. DOTAZIONI, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE |
STELLE |
2.04 Aria condizionata o condizionatore
a finestra
|
2 |
3 |
4 |
2.041 Regolabile dal
cliente |
|
|
X |
(L'aria condizionata è obbligatoria
solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m.l.m.)
|
2.05 Ascensore di servizio o
montacarichi |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
X |
2.06
Ascensore per i clienti (laddove
sia
consentito dalle normative
vigenti) |
2 |
3 |
4 |
2.061 Qualunque sia il numero dei
piani |
|
|
X |
2.062 Per gli esercizi con locali oltre
i primi due piani |
X |
X |
|
(escluso il piano
reception) |
2.07
Televisore |
2 |
3 |
4 |
2.071 TV a colori in tutte le unità
abitative |
|
X |
X |
2.072 TV a colori ad uso
comune |
X |
|
|
2.08 Radio o filodiffusione in tutte
le unità abitative, con regolazione autonoma |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
2.09 Chiamata per il personale
|
2 |
3 |
4 |
2.091 Chiamata telefonica
diretta |
|
X |
X |
2.092 Chiamata con telefono o
campanello |
X |
|
|
2.10 Telefono nelle unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
2.101 Abilitato alla chiamata esterna
diretta |
|
X |
X |
2.11 Linee telefoniche
esterne |
2 |
3 |
4 |
2.111
Due linee
telefoniche con apparecchio ad
uso comune |
|
|
X |
2.112
Una linea
telefonica ad uso comune |
X |
X |
|
2.12 Telex e/o
telefax |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
2.13 Locali di ricevimento e
soggiorno |
2 |
3 |
4 |
2.131
Una sala
per uso comune (che può
coincidere con la sala ristorante o il
bar) |
X |
|
|
2.132
Una sala
di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala
ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche
alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime
10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla
ventesima e mq 0,5 per ogni unità oltre la
ventesima |
|
|
X |
2.133
2.133 Come per le 3 stelle maggiorata
del
10% |
|
|
X |
2.14 Bar
|
2 |
3 |
4 |
2.141 In locale
apposito |
|
|
X |
2.142 Banco bar posto in locale
comune |
X |
X |
|
2.15
Posto auto assicurato per ciascuna
unità
abitative |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
3. DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA'
ABITATIVE |
STELLE |
3.01 Dotazione per il soggiorno ed il
pernottamento
|
2 |
3 |
4 |
3.011 Letti e coperte pari al
numero delle persone
ospitabili |
X |
X |
X |
3.012 Armadio, cassetti, grucce,
comodini o ripiani,
illuminazione, lampade o appliques |
X |
X |
X |
3.013 Tavolo per la consumazione dei
pasti con sedie pari al
numero dei posti letto |
X |
X |
X |
3.014 Poltrone o divani nel soggiorno
con posti pari al numero
delle persone ospitabili |
|
|
X |
3.015 Poltrone o divano nel
soggiorno |
|
X |
|
3.02 Dotazione per la preparazione
dei cibi |
2 |
3 |
4 |
3.021
Cucina
con due fuochi o piastre e relativa
alimentazione |
X |
X |
X |
3.022
Frigorifero |
X |
X |
X |
3.023 Lavello con
scolapiatti |
X |
X |
X |
3.024 Per ciascuna persona ospitabile: 2
coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani,1 piatto fondo, una
tazza, 1 tazzina, 2 bicchieri |
X |
X |
X |
3.025 Per ciascuna unità abitativa 1
batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 scolapasta, 1
mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 bricco per il
latte, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di
plastica |
X |
X |
X |
3.026 Cucina con 2 fuochi o piastre e
forno (anche a
microonde) |
X |
X |
X |
3.027 Tovaglia, tovagliolini e canovacci
da cucina |
X |
X |
X |
3.03 Dotazioni bagno
|
2 |
3 |
4 |
3.031 Lavandino, doccia o vasca,
water |
X |
X |
X |
3.032
Asciugacapelli |
|
X |
X |
3.033
Scopettino |
X |
X |
X |
3.034 Mensola |
X |
X |
X |
3.035 Specchio e contigua presa per
l'energia elettrica |
X |
X |
X |
3.036 Cestino
rifiuti |
X |
X |
X |
3.037 Sacchetti
igienici |
X |
X |
X |
3.038 Carta igienica con
riserva |
X |
X |
X |
3.039 Telo da bagno per
persona |
X |
X |
X |
3.040 Asciugamano per
persona |
X |
X |
X |
3.041 Salvietta per
persona |
X |
X |
X |
3.042 Saponetta |
X |
X |
X |
3.043
Bagnoschiuma |
|
X |
X |
4 - Dotazione generale delle
unità abitative
|
STELLE |
4.01 Impianto di erogazione di acqua
calda e fredda |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
4.02
Scopa, paletta, secchio, ramazza,
straccio
per
pavimento |
2 |
3 |
4 |
|
X |
X |
X |
4 - Dotazione generale delle
unità abitative
|
STELLE |
4.03 Antenna
satellitare |
2 |
3 |
4 |
|
|
X |
X |
5. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE
UNITA' ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E
DOTAZIONI |
STELLE |
6.01 Insonorizzazione di tutte le
camere |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
X |
7. QUALITA' E STATO DI
CONSERVAZIONE |
STELLE |
7.03
Camere (dotazione da letto,
arredi,
tendaggi, pavimentazione, tappeti,
pareti, illuminazione)
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
- buono |
|
X |
|
- buono -
soddisfacente/decoroso
|
X |
|
|
7.03
Bagni (pareti, pavimenti, arredi,
sanitari,
rubinetteria) |
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
- buono |
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
7.03
Sale soggiorno ed altri locali
comuni
(arredi, pavimentazione, tappeti,
pareti, tendaggi,
illuminazione)
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
- buono |
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
7.04 Aspetto esterno
|
2 |
3 |
4 |
- eccellente come
nuovo |
|
|
X |
- buono
|
|
X |
|
-
soddisfacente/decoroso |
X |
|
|
Tabella "E"
REQUISITI OBBLIGATORI PER I COMPLESSI
RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
VILLAGGI - CAMPEGGI
1.
SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE -
INFRASTRUTTURE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.01 Viabilità interna: a prova di acqua e
polvere |
X |
X |
X |
X |
1.02 Viabilità pedonale: passaggi pedonale ogni quattro piazzolepassaggi pedonali
ogni due piazzole |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
1.
SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE -
INFRASTRUTTURE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
Aree libere per uso comune: Attrezzabili per attività sportive
e ricreative non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso Attrezzabili per attività sportive
e ricreative non inferiore al
10% dell'intera superficie del complesso |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
Aree ombreggiate non inferiore al
10% dell'intera superficie del
complesso non
inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso non inferiore al 30%
dell'intera superficie del
complesso |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
1.03
Parcheggio
auto:
Una o più aree di parcheggio a
seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero
complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro
Una o più aree di parcheggio coperte
o ombreggiate a
seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero
complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro (per i complessi con solo accesso
pedonale l'obbligo non
sussiste) |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
1.06
Superficie di ogni singola piazzola
mq 50
compreso lo spazio adibito alla
viabilità interna superficie
di ogni singola piazzola mq 55 compreso lo spazio adibito alla viabilità
interna superficie di ogni singola piazzola mq 65compreso lo spazio
adibito alla viabilità interna superficie di ogni singola piazzola mq
75 compreso lo spazio adibito
alla viabilità interna |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1.07
Individuazione piazzole:
contrassegnate con un numero progressivo |
X |
X |
X |
X |
1.08
Confini
delle piazzole:
Evidenziati con segnali sul terreno
o con picchetti
Evidenziati con divisori
artificiali
Evidenziati con vegetazione (alberi,
siepi o aiuole
coltivate) |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
1.09
Sistemazione delle piazzole: a prova di
acqua e
polvere |
X |
X |
X |
X |
2.
IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
2.01 Impianto principale: da realizzarsi nel rispetto
delle norme CEI con canalizzazione interrate e con prese di corrente poste
in colonnine dotate di
chiusura ermetica
|
X |
X |
X |
X |
2.02
Prese di
corrente: le piazzole debbono
essere
alimentate da prese di corrente
poste in colonnine dotate di
chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento
comporti
l'attraversamento delle strade |
X |
X |
X |
X |
2.
IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
2.03
Illuminazione: l'impianto di illuminazione deve
essere costituito con punti luce
posti ad una
distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro e,
comunque, deve garantire l'agevole fruizione della
viabilità pedonale interna, dei servizi igienici e
delle zone comuni |
X |
X |
X |
X |
3. IMPIANTO IDRICO -
FOGNARIO |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.01
Impianto
principale fognario: deve
essere
realizzato nel rispetto delle norme previste dal
Regolamento Igiene e sanità pubblica
comunale |
X |
X |
X |
X |
3.02
Approvvigionamento
idrico-potabile:
deve
essere di almeno 300 litri per
persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono
consentite solo se previste da regolamenti
locali) |
X |
X |
X |
X |
3.03
Approvvigionamento idrico non
potabile:
eventuale erogazione di acqua non
potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che
non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata
con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di
erogazione |
X |
X |
X |
X |
4. IMPIANTO PREVENZIONE
INCENDI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
4.01
Dispositivi:
dotazione di idonei dispositivi
antincendio,
secondo le prescrizioni dettate dai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco |
X |
X |
X |
X |
5. IMPIANTO
TELEFONICO |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5.01
Postazione: dotazione impianto telefonico
per
uso comune con almeno 1 linea telefonica
Dotazione impianto telefonico per
uso comune con
almeno 1 linea esterna e
cabina |
X |
|
|
|
6. RACCOLTA
RIFIUTI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
6.01
Rifiuti
solidi: La raccolta di
rifiuti solidi deve
essere realizzata mediante sacchi di
plastica a
perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica
o di ferro zincato, muniti di coperchio che
garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi
di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8
piazzole e distanti tra di loro a non più di 50
metri |
X |
|
|
|
6.02
La
raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di
plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro
zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei
sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8
piazzole e distanti tra di loro a non più di 40
metri |
|
X |
X |
|
|
6. RACCOLTA
RIFIUTI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
La raccolta di rifiuti solidi deve
essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da
appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio
che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità
complessiva non
inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole |
|
|
|
X |
7.
SERVIZI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
7.01 Servizio di ricevimento o
accettazione:
apposito locale
ubicato all'ingresso del complesso |
X |
X |
X |
X |
7.02 Servizio guardiania: notturno e
diurno |
X |
X |
X |
X |
7.03
Servizio
pulizia: Pulizia ordinaria
delle aree
comuni due volte al
giorno
Pulizia ordinaria delle aree comuni
due volte al
giorno con addetto diurno permanente |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
7.04
Servizi
di pulizia impianti igienico-sanitari: Da
effettuarsi almeno due volte al
giorno
Da effettuarsi almeno due volte al
giorno, con
addetto permanente |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
Servizio smaltimento rifiuti: raccolta e smaltimento rifiuti
solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al
giorno |
X |
X |
X |
X |
8. EROGAZIONE ACQUA
POTABILE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
8.01
Impianto
uso comune: l'erogazione di
acqua
potabile deve essere assicurata
mediante fontanelle
sparse nel complesso
|
X |
X |
X |
X |
8.02
Erogazione acqua potabile: in almeno il
30%
nei servizi comuni ad esclusione
delle docce
In almeno il 50% nei servizi comuni
ad esclusione delle docce |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
9. INSTALLAZIONI
IGIENICO-SANITARIE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
9.01
Impianti
di uso comune: gli impianti
igienico-
sanitari, di uso comune con le
installazioni di WC, docce e
lavabi debbono essere suddivisi per sesso |
X |
X |
X |
X |
9.02
Impianti
minimi: |
|
|
|
|
n. 1 WC ogni 20
persone |
X |
X |
|
|
n. 1 WC ogni 15
persone
|
|
|
X |
X |
n. 1 lavabo per
pulizie personali ogni 20 persone |
X |
X |
|
|
n. 1 lavabo per
pulizie personali ogni 15 persone |
|
|
X |
X |
n. 1 lavapiedi ogni 50
persone |
X |
|
|
|
n. 1 lavapiedi ogni 40
persone |
|
X |
|
|
n. 1 lavapiedi ogni 30
persone |
|
|
X |
|
n. 1 lavapiedi ogni 20
persone |
|
|
|
X |
n. 1 doccia con acqua
fredda ogni 50 persone |
X |
|
|
|
n. 1 doccia con acqua
fredda ogni 40 persone |
|
X |
|
|
n. 1 doccia con acqua
fredda ogni 30 persone
|
|
|
X |
|
n. 1 doccia con acqua
fredda ogni 20 persone
|
|
|
|
X |
n. 1 doccia con acqua
calda ogni 50 persone |
X |
X |
|
|
n. 1 doccia con acqua
calda ogni 40 persone |
|
X |
|
|
9. INSTALLAZIONI
IGIENICO-SANITARIE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
9.02 Impianti
minimi
n. 1 doccia con acqua
calda ogni 30 persone |
|
|
X |
|
n. 1
doccia chiusa con acqua calda ogni 40 persone |
|
|
X |
|
n. 1
doccia chiusa con acqua calda ogni 30 persone |
|
|
|
X |
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 30 persone |
X |
|
|
|
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 25 persone |
|
X |
|
|
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 20 persone |
|
|
X |
|
n.
1 lavatoio per biancheria
ogni 15 persone
|
|
|
|
X |
n.
1 lavello per stoviglie ogni
30 persone |
X |
|
|
|
n.
1 lavello per stoviglie ogni
25 persone |
|
X |
|
|
n.
1 lavello per stoviglie ogni
20 persone |
|
|
X |
|
n.
1 lavello per stoviglie ogni
15 persone |
|
|
|
X |
n.
1 vuotatoio WC chimico per
ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1
ogni 15
roulottes |
X |
X |
|
|
n.
1 vuotatoio WC chimico per
ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1
ogni 10 roulottes
|
|
|
X |
X |
Erogazione di acqua calda in almeno
il 30% nei
servizi comuni ad esclusione delle
docce |
X |
X |
|
|
Erogazione di acqua calda in almeno
il 50% nei
servizi comuni ad esclusione delle
docce |
|
|
X |
X |
10. ATTREZZATURE DI
RISTORI |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
10.01
Bar |
X |
X |
X |
|
10.02 Bar in locale arredato con
tavolini e sedie |
|
|
|
X |
10.03 Tavola calda o ristorante
self-service |
|
|
X |
X |
11. ATTREZZATURE
RICREATIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
11.01 Allestimento di almeno una
attrezzatura
ricreativa (parco giochi per bambini, locale
ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
Allestimento di almeno due attrezzature ricreative
o servizi vari (parco giochi per bambini, locale
ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.)
Allestimento di almeno quattro attrezzature
ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini,
locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo,
etc.) |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
12. ATTREZZATURE
SPORTIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
Allestimento di almeno due
attrezzature
sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto,
pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio,
etc.) |
|
|
|
x |
13. UNITA'
ABITATIVE |
STELLE |
1 |
2 |
3 |
4 |
13.01 Dotazione delle unità:
Superficie netta non superiore a 70 mq costituiti da un unico piano e nel
rispetto di quanto previstodall'art. 16 della presente
legge |
|
X |
X |
X |
Attrezzature per il
soggiorno di un numero
variabile da due a massimo cinque persone
comprese quelle per la preparazione e la
consumazione dei pasti |
|
X |
X |
X |
Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e
doccia) |
|
X |
X |
X |
Allacciamento di corrente elettrica con prese di Corrente poste
all'interno delle stesse |
|
X |
X |
X |
Allacciamento alla rete idrico-fognaria |
|
X |
X |
X |
Erogazione di acqua calda e fredda |
|
X |
X |
X |
TABELLA F (84) Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e
delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli. OSTELLI STANDARD MINIMI
OBBLIGATORI
Almeno
un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con
un numero massimo di posti letto per camera |
max
dieci posti letto per camera |
|
Numero
camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con
limitate capacità motorie |
almeno
una |
|
Superficie
minima delle camere |
nove
metri quadrati |
|
Cubatura
minima per ogni posto letto |
otto
metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri
di altitudine |
|
Percentuale
minima di camere con bagni privati |
sessanta
per cento |
|
E'
consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò
dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la
cubatura minima di mc. 8 a persona |
|
|
Sale
ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero dei posti
letto, dotate di televisori, libri o giornali multilingue e giochi da
tavolo |
|
|
Aria
condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località
situate oltre i seicento metri di altitudine |
|
|
Riscaldamento
in tutto l'esercizio |
|
|
Almeno
un punto ristoro attrezzato per la fornitura della prima
colazione |
|
|
Servizio
di custodia dei valori in cassaforte |
|
|
Servizio
Internet, almeno una stampante e una
fotocopiatrice |
|
|
Disponibilità
di sistemazione per biciclette e motocicli |
|
|
DOTAZIONI
MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI |
|
|
CAMERE |
|
|
Ogni
camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla
capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di
adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno
privato. |
|
|
BAGNI |
|
|
I
bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno
(telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed
essere completi di tutte le apparecchiature igieniche e non, idonee a
rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di
norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato
dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo
soccorso. |
|
|
STATO
DI MANUTENZIONE
Strutture,
attrezzature e arredi devono essere in condizioni impeccabili, funzionanti
ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di
sicurezza. |
|
REQUISITI
FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI
OFFERTI |
|
Connessione
internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità
tecnica |
almeno
nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i
locali |
Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici |
|
Periodo
minimo di apertura |
sei
mesi all'anno |
Cadenza
servizio di pulizia |
quotidiano |
Biancheria:
• Lenzuola e federe ad
ogni cambio di cliente ed almeno una volta a
settimana;
• Asciugamani nelle
camere e nei bagni ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a
settimana. |
|
Numero
di ore minimo del servizio di ricevimento |
sei
su ventiquattro |
Conoscenza
linguistica minima richiesta agli addetti al
ricevimento |
lingua
inglese
|
Personale
disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore
notturne |
|
Sistema
di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal
servizio di ricevimento |
|
Possibilità
di soggiorno anche per singoli ospiti |
|
Possibilità
di assegnazione di un posto letto anche in camere
multiple |
|
Disponibilità
di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e
locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico,
ambientale, enogastronomico |
|
Partecipazione
a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni
notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi
Ostelli |
|
Indicazioni
dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco,
francese e spagnolo |
|
OSTELLI
PER ESCURSIONISTI
STANDARD
MINIMI OBBLIGATORI
Capacità
ricettiva massima (posti letto) |
trenta |
Almeno
un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con
un numero massimo di posti letto per camera |
max
dieci posti letto per camera |
Numero
camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con
limitate capacità motorie |
almeno
una |
Superficie
minima delle camere |
nove
metri quadrati |
Cubatura
minima per ogni posto letto |
Otto
metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri
di altitudine |
Percentuale
minima di camere con bagni privati |
quaranta
per cento |
E'
consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò
dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la
cubatura minima di mc. 8 a persona |
|
Sale
ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero degli ospiti,
dotate di televisore, libri o giornali multilingue e giochi da
tavolo |
|
Aria
condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località
situate oltre i seicento metri di altitudine |
|
Riscaldamento
in tutto l'esercizio |
|
Almeno
un punto ristoro, anche con distributori automatici, attrezzato per la
fornitura della prima colazione |
|
Servizio
di custodia dei valori in cassaforte |
|
Servizio
Internet, almeno una stampante e una
fotocopiatrice |
|
Disponibilità
di sistemazione per biciclette e motocicli |
|
DOTAZIONI
MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI |
|
CAMERE |
|
Ogni
camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla
capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di
adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno
privato. |
|
BAGNI |
|
I
bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno
(telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed
essere completi di tutte le apparecchiature, igieniche e non, idonee a
rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di
norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la
sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato
dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo
soccorso. |
|
STATO
DI MANUTENZIONE
Strutture,
attrezzature e arredi devono essere in condizioni Impeccabili, funzionanti
ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di
sicurezza. |
|
|
REQUISITI
FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI
OFFERTI |
|
|
Connessione
internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità
tecnica |
almeno
nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i
locali |
|
Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di
pubblica sicurezza |
|
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Periodo
minimo di apertura |
quattro
mesi all'anno |
|
Cadenza
servizio di pulizia |
quotidiano |
|
Biancheria:
• lenzuola e federe
ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a
settimana;
• asciugamani nelle
camere e nei bagni a ogni cambio di cliente ed almeno una volta a
settimana. |
|
|
Numero
di ore minimo del servizio di ricevimento |
sei
su ventiquattro |
|
Conoscenza
linguistica minima richiesta agli addetti al
ricevimento |
lingua
inglese |
|
Personale
disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore
notturne |
|
|
Sistema
di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal
servizio di ricevimento |
|
|
Possibilità
di soggiorno anche per singoli ospiti |
|
|
Possibilità
di assegnazione di un posto letto anche in camere
multiple |
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|
Disponibilità
di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e
locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico,
ambientale, enogastronomico |
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|
Partecipazione
a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni
notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi
Ostelli |
|
|
Indicazioni
dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco,
francese e spagnolo |
|
|
(84) Tabella sostituita dalla l.r.
n. 25/2021, art. 12,
comma 1 , la tabella “F” potrà essere modificata e/o integrata
con provvedimento di Giunta
regionale.
TABELLA
G
STANDARDS MINIMI OBBLIGATORI PER LE
RESIDENZE TURISTICHE E PER LE CASE ED APPARTAMENTI PER
VACANZE
1. DOTAZIONE
STRUTTURA |
1.01
Riscaldamento in tutto l'esercizio:
unità abitative ed eventuali parti comuni
(l'obbligo non sussiste per gli
esercizi con licenza stagionale
estiva) |
2. DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL
PERNOTTAMENTO DELLE UNITA'
ABITATIVE |
2.01 letti e coperte pari al numero
delle persone ospitabili |
2.02 Armadio, cassetti, grucce,
comodini o ripiani, illuminazione con lampade o
appliques |
2.03 Tavolo per la consumazione dei
pasti con sedie pari al numero dei posti
letto |
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL
CAFFE' |
3.01 Cucina con due fuochi o piastre
e relativa alimentazione |
3.02
Frigorifero |
3.03 lavello
conscolapiatti |
3.04
per
ciascuna persona ospitabile:2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti
piani, 1
piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza,
1 tazzina |
3. DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL
CAFFE' |
3.05
per
ciascuna unità abitativa:1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1
zuccheriera,
1 mestolo, 1 caffettiera, 1
scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattuggia, 1 bricco per il latte, 1
spremiagrumi, 1 apribottiglia-cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di
plastica |
4. DOTAZIONE
BAGNO |
4.01 Lavandino, doccia o vasca,
water |
4.02 Cestino
rifiuti |
4.03 Specchio e contigua presa per
energia elettrica |
4.04
mensola |
4.05
Scopettino |
ED A RICHIIESTA DEL
CLIENTE:
4.06
saponetta |
4.07 Telo da
bagno |
4.08
Asciugamano |
4.09
Salvietta |
4.10 Carta igienica con
riserva |
4.11 Sacchetti
igienici |
5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA'
ABITATIVE |
5.01 Impianto di erogazione acqua
calda e fredda |
5.02 Scopa, paletta, secchio,
ramazza, straccio per pavimenti |
6. PRESTAZIONI DEI
SERVIZI |
6.01 Servizio di ricevimento e
recapito |
6.02 Pulizia delle unità abitative
ad ogni cambio di cliente |
6.03
Assistenza di manutenzione nelle
unità abitative e di riparazione e sostituzione di
arredi, corredi e
dotazioni |
6.04
Fornitura
e cambio di biancheria a richiesta |
6.05
6.05
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa |
6.06
Elenco
dei servizi offerti a richiesta e dei relativi
prezzi. |
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