CAPO
I
Disciplina
della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche
ricettive e
delle
attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di
concessione.
Art.1
Finalità
1.
Con le presenti disposizioni la Regione Puglia disciplina le modalità di
trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture
turistiche ricettive, nonché delle attività turistiche ricettive a uso pubblico
gestite in regime di concessione e le modalità di rilevazione dei dati sul
movimento turistico a fini statistici.
Art.
2
Soggetti
destinatari
1.
Sono soggetti alla disciplina delle presenti disposizioni tutte le strutture
turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere, comprese le strutture
agrituristiche, nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite
in regime di concessione e gli stabilimenti balneari.
Art.
3
Comunicazione
dei prezzi
1.
Ai soggetti di cui all’articolo 2 è fatto obbligo di comunicare telematicamente
i prezzi utilizzando l’apposito sistema applicativo predisposto dalla
Regione.
2.
I prezzi comunicati si intendono quali prezzi massimi
praticabili.
3.
Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non deve essere superiore
alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi
indicati nella comunicazione devono essere comprensivi di tutte le voci
accessorie necessarie per la fruizione del servizio
offerto.
Art.
4
Procedure
1.
I prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive sono liberamente
determinati dai singoli operatori del settore.
2.
La raccolta dei dati e l’istruttoria dei relativi procedimenti anche connessi ai
prezzi sono espletate dall’Agenzia
regionale del turismo Pugliapromozione.
3.
La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all’articolo 3 va presentata
all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione entro il 1° ottobre di ogni
anno. Ultimate le procedure di validazione, l’Agenzia trasmette gli esiti a
ciascun comune in ragione alla relativa competenza
territoriale.
4.
I prezzi comunicati hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno
successivo.
5.
Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro e non
oltre trenta giorni dalla data di apertura. I prezzi comunicati hanno validità
sino al 31 dicembre dell’anno in corso. In caso di apertura oltre la data del 1°
ottobre la comunicazione va effettuata anche per l’anno
successivo.
6.
Nel medesimo termine di cui al comma 5 è comunicata anche la eventuale
cessazione dell’esercizio o la sospensione dell’attività e la
riattivazione.
Art.
5
Modalità
1.
La mancata o incompleta denuncia dei prezzi nei termini previsti dalle presenti
disposizioni comporta la conferma dei prezzi dichiarati nell’ultima
comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso,
l’applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui all’articolo
8.
2.
Nella comunicazione dei prezzi, i gestori delle strutture turistiche ricettive
dichiarano anche i dati sui servizi.
3.
Le comunicazioni compilate irregolarmente sono considerate nulle a tutti gli
effetti. È tuttavia, facoltà dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione
invitare il titolare dell›esercizio a ricompilare correttamente la nuova
denuncia entro il termine massimo di 30 giorni
dall’invito.
Art.
6
Convalida
delle comunicazioni dei prezzi
1.
Espletate le procedure di cui all’articolo 4, comma 2, l’Agenzia regionale del
turismo Pugliapromozione convalida le comunicazioni dei
prezzi.
2.
Ultimate le operazioni di convalida l’Agenzia regionale del turismo
Pugliapromozione, pubblica i dati nel sistema informativo regionale turistico
“SIR-Tur”.
Art.
7
Pubblicità
dei prezzi e dei servizi turistici
1.
I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e
private di cui all’articolo 2 nonché gli enti, i consorzi, le associazioni di
categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico
ricettivo che intendano pubblicizzare materiale promozionale contenente i prezzi
e i dati sui servizi turistici ubicati nella regione, si uniformano alle
dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle
autorizzazioni amministrative per l’esercizio
dell’attività.
2.
È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al
pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale sono
indicati i prezzi conformemente all’ultima comunicazione vidimata ai sensi delle
presenti disposizioni.
3.
È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico,
nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei
servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma
2.
4.
La tabella e il cartellino dei prezzi che recano le indicazioni in italiano,
tedesco, inglese e francese, devono essere conformi a quelli approvati dalla
Regione.
5.
Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di
pasti e bevande devono tenere esposto, in un’apposita teca, collocata
all’esterno dell’ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi
prezzi.
Art.
8
Sanzioni
amministrative
1.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio), la competenza in ordine al procedimento
sanzionatorio è attribuita ai comuni.
2.
L’istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
3.
Salva l’applicazione delle norme previste dal codice penale, chiunque ometta di
presentare la dichiarazione dei prezzi e dei servizi nei modi e nei termini
previsti dagli articoli 3 e 4 è passibile di una sanzione amministrativa da un
minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00, (1) oltre alla conferma dei prezzi dichiarati nell›ultima
comunicazione regolarmente convalidata.
4.
Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, è
passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un
massimo di euro 1.200,00. In caso di recidiva la sanzione si
raddoppia.
5.
Chiunque violi la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, è passibile di
una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro
2.400,00.
6.
Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all’articolo 2 che non
consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull’osservanza delle
norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a
euro 6.000,00. In caso di persistenza al rifiuto, il comune competente per il
territorio in cui è ubicata la struttura procede a sospendere l’attività fino a
quando il titolare della stessa non abbia ottempera to all’obbligo.
(1) Periodo sostituito dalla l.r.
35/2020 art. 42,
comma 1, lett a).
CAPO
II
Rilevazione
dei dati sui flussi turistici a fini statistici
Art.
9
Trasmissione
dati statistici sul movimento turistico
1.
I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione,
inclusi i bed and breakfast (B&B) sono tenuti a inviare i dati sul movimento
turistico all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, esclusivamente
attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico
(SPOT).
2.
La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze ,
assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione
avviene, inderogabilmente, entro il giorno 10 (2)
di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese
precedente.
3.
Le funzioni di verifica relative alla trasmissione dei dati da parte delle
strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico sono
esercitate dall’Agenzia regionale del turismo
Pugliapromozione.
4.
L’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione provvede entro la seconda
decade di giugno, per il quadrimestre gennaio – aprile, di ottobre per il
quadrimestre maggio – agosto, e di febbraio, per il quadrimestre settembre –
dicembre, all’estrazione dal Sistema telematico dell’elenco delle strutture
inadempienti all’obbligo di trasmissione, con riferimento alla data del giorno
10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese
precedente.(3)
5.
Gli esiti sono trasmessi a ciascun comune in ragione della relativa competenza
territoriale.
(2) Parole sostituite dalla l.r.
52/2019, art. 18,
comma 1, lett. a).
(3) Comma sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 18,
comma 1, lett. b).
Art.
10
Sanzioni
amministrative (4)
1.
La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico
comporta l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
a) da euro 200 a
euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul movimento
turistico;
b) da euro 100 a
euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati
sul movimento
turistico;
c) da euro 200 a
euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti
difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.
2. La
trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta
giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.
3. La sanzione
amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto
sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione,
provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le
omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle
eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune
territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.
(4) Articolo sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 18,
comma 1, lett. c).
“Capo II bis. (5)
Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere
Art. 10 bis.
Soggetti destinatari
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano a tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra
cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione, in
tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo).(6)
2. Le locazioni turistiche
sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità
esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della
l. 431/1998, e sono strutture ricettive non alberghiere alle quali si applicano
solo le disposizioni di cui al presente capo.
(5) Parole aggiunte dalla l.r.
26/2020, art. 26,
comma 1; successivamente sostituito dalla l.r.
29/2020, art. 37,
comma 1.
Art. 10 ter.
Istituzione registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere
1. Al fine della
conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale
delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice
identificativo di struttura” (CIS).
2. Con deliberazione, da
adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di
gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Art. 10 quater.
Codice identificativo di struttura (CIS)
1. Al fine di semplificare
i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e
la commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere, con scritti
o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato,
devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni
singola unità ricettiva.
2. I soggetti che
esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono
portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le
attività dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 bis., pubblicano il CIS
sugli strumenti utilizzati.
3. Fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre
disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente
capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5.
4. I soggetti
che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 1, ovvero che
contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera
errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I
soggetti che non ottemperano correttamente all’obbligo di cui al comma 2, ovvero
che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in
maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250
a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Art. 10 quinquies.
Vigilanza e controlli
1. Le funzioni di
vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni
territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di
pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via
autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su
impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.
2. Al fine di
contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in
materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto
degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio
periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità
immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili
attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle
strutture e unità immobiliari medesime.
3. I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli
stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
Art. 10 sexties. (7)
Decorrenza dell’obbligo di indicazione o pubblicazione del CIS
1. La data di decorrenza
dell’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura
(CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o
supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato sarà
determinata dal provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 10 ter.
(7) Capo inserito dalla l.r.
57/2018, art. 1,
comma 1.