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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
34
Data
19/12/1994
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale - artigianale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 dicembre 1994, n. 146.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

 

 

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 1, L.R. 5 marzo 2004, n. 3. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

 

 

Art. 1

[1. Al fine di incentivare l'occupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva (1).

2. Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero la sottoscrizione dell'accordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale, è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione. Le aree interessate agli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia (2).

3. La concessione edilizia dovrà inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva (3)] .

 
 

(1)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

(2)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

(3)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

 

 

Art. 1-bis

[La presente legge non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente (4)] .

 

(4)  Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 28 gennaio 1998, n. 8.

 

 

 

Art. 1-ter

[Si applicano a tutti i piani regolatori generali le modalità di approvazione stabilite dalla L.R. 4 luglio 1994, n. 24 (5)] .

 

(5)  Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 28 gennaio 1998, n. 8, è stato poi così sostituito dall'art. 21, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo originario era così formulato: «Art. 1-ter. Le modalità di approvazione dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla data di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso il Settore urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale. Per gli strumenti esecutivi il parere vincolante del CUR è espresso entro novanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune interessato promuove, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.».