TITOLO I
Art. 1
[1. All'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) comma 1:
1) sono sostituite le parole
«nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale» con le parole
«nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero»;
2) dopo la parola
«realizzazione» è aggiunta la parola «ampliamento»;
3) il numero «50» è sostituito
con il numero «10»;
b) comma 2:
1) all'inizio del comma sono
aggiunte le seguenti parole: «Per gli interventi nei settori industriale,
artigianale, turistico e alberghiero»;
2) la parola «preveda» è
sostituita dalle parole «dispone di aree idonee e sufficienti»;
3) le parole «non destinate
alle attività industriali e/o artigianali» sono sostituite con le parole «non
aventi la stessa destinazione»;
c) comma 3:
1) le parole «rispettivamente a
5 e 10 anni» sono sostituite con le parole «a 5 anni»;
2. ... (1).
3. ... (2)] (3).
(3) Aggiunge l'art.
1-bis
alla L.R.
19 dicembre 1994, n. 34.
(4) Aggiunge l'art.
1-ter
alla L.R.
19 dicembre 1994, n. 34.
(5) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 1, L.R.
5 marzo 2004, n. 3. Vedi,
anche, l'art. 2
della stessa legge