Art. 1
1. Sono
abrogate le disposizioni della legge
regionale 19 dicembre 1994, n . 34 (Accordo di programma per la
realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale) e della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 8 (Modifiche e integrazioni alle leggi
regionali 19 dicembre 1994, n . 34 e 4 luglio 1994, n. 24, in materia di accordo
di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale,
artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani
regolatori generali.
1 bis. I comuni, su istanza di parte e in caso di comprovati e gravi
motivi, possono, con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le
Confederazioni sindacali regionali rappresentate presso il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), rivisitare i piani occupazionali correlati
agli accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore
industriale-artigianale, purchè il livello occupazionale superi comunque le
dieci unità e la decurtazione dell’originario piano occupazionale non sia
superiore al 60 per cento del totale previsto dall’accordo di programma
(1)
(1)
Comma aggiunto dalla l.r. 19/2010, art.
23
Art. 2
1. Le
disposizioni abrogate con la presente legge restano applicabili ai rapporti
sorti, ancorché non definiti, in base alle disposizioni medesime, nel periodo
della loro vigenza.
2. La
Giunta Regionale è tenuta a esaminare le richieste inviate dai Comuni entro la
data di entrata in vigore della presente legge.