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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
18
Data
12/04/1995
Abrogato
 
Materia
Enti strumentali dipendenti
Titolo
Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all' art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 26 aprile 1995, n. 42
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1
La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 4, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
 
 
Art. 1
 
[1. Il termine per la liquidazione dell'ERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 è prorogato a tutto il 30 settembre 1995, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio previsto da normativa regionale (1).
2. Fino alla data di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni] .
 

(1)  Il termine per la liquidazione dell'E.R.S.A.P. è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996 dal primo comma dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 1995, n. 36.
 
 

Art. 2
 
[1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale in servizio nel disciolto E.R.S.A.P. durante il periodo di proroga saranno a carico dei capitoli di spese per il personale del bilancio regionale.
2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessorato al bilancio erogherà i sette dodicesimi delle somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale per il 1995.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .