TITOLO I
La
presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 5, L.R. 13 agosto 1998, n.
28.
[1. Il termine per la liquidazione
dell'E.R.S.A.P. di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18 è
prorogato al 30 settembre 1996, salvo che anteriormente, in sostituzione del
Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio
previsto dalla normativa regionale.
2. Fino alla data del precedente comma 1,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, lett. d), dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13,
rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal
Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione
ordinaria e straordinaria dei beni].
[1. Gli oneri relativi alle competenze da
corrispondere al personale appartenente al disciolto E.R.S.A.P., durante il
periodo di proroga, sono a carico dei capitoli di spesa previsti dal bilancio
regionale per il personale della Regione.
2. Per le spese di funzionamento che
saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessore al bilancio erogherà
le somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale 1995.
3. Gli oneri per l'esercizio finanziario
1996 trovano copertura nella previsione di cui all'obiettivo D, sub obiettivo 1
«Enti strumentali» del bilancio pluriennale 1995/1997 - allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, ammontante per l'anno 1996 a complessive
lire 24.910.000.000.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .
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