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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
36
Data
31/10/1995
Abrogato
 
Materia
Enti strumentali dipendenti
Titolo
Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 ottobre 1995, n. 116, S.O
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 
 
 
  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 5, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
 
 
 
[1. Il termine per la liquidazione dell'E.R.S.A.P. di cui alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 18 è prorogato al 30 settembre 1996, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio previsto dalla normativa regionale.
2. Fino alla data del precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lett. d), dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni].
 
 
[1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale appartenente al disciolto E.R.S.A.P., durante il periodo di proroga, sono a carico dei capitoli di spesa previsti dal bilancio regionale per il personale della Regione.
2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessore al bilancio erogherà le somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale 1995.
3. Gli oneri per l'esercizio finanziario 1996 trovano copertura nella previsione di cui all'obiettivo D, sub obiettivo 1 «Enti strumentali» del bilancio pluriennale 1995/1997 - allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, ammontante per l'anno 1996 a complessive lire 24.910.000.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .