ARTICOLO 1
(Finalita')
1. Nello stato di
previsione del bilancio della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1995,
approvato con legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla
legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui all'
allegato << A >> della presente legge.
ARTICOLO 2
(Adeguamento
dello stato di previsione dell' entrata e della spesa)
1. Per effetto delle
variazioni di cui al precedente art. 1, l' ammontare complessivo dell' entrata e
della spesa dello stato di previsione del bilancio per l' esercizio finanziario
1995 risulta modificato in lire 35.316.351.734.184 in termini di competenza e in
lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l' entrata e in lire
35.318.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in
termini di cassa per l' uscita.
ARTICOLO 3
(Documento
contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come
rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche e
integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa)
1. Nella descrizione
ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile
allegato alla legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla
legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni e
integrazioni di cui all' allegato << B >> della presente
legge.
ARTICOLO 4
(Fondo di
riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta
regionale)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al
terzo comma dell' art. 41 della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 5
(Art. 19 legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla
legge regionale 19 aprile 1995, n.
20. Modificata)
1. Il secondo comma
dell' art. 19
della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 e' abrogato.
ARTICOLO 6
(Art. 15 legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche)
1. Lo stanziamento del
capitolo 1110095 di cui all' art. 5
della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20, e' ridotto a lire 7.500.000.000 in termini
di competenza e cassa.
2. Il corrispondente
capitolo del bilancio 1996 si fara' carico della quota differenziale pari a lire
30.000.000.000.
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ALLEGATI OMISSIS