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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
34
Data
24/08/1995
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Prima variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1995.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° settembre 1995, n. 94.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui all' allegato << A >> della presente legge.

 

ARTICOLO 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell' entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l' ammontare complessivo dell' entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l' esercizio finanziario 1995 risulta modificato in lire 35.316.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l' entrata e in lire 35.318.351.734.184 in termini di competenza e in lire 41.414.588.657.387 in termini di cassa per l' uscita.

 

ARTICOLO 3

(Documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all' allegato << B >> della presente legge.

 

ARTICOLO 4

(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al terzo comma dell' art. 41 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 5

(Art. 19 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge  regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modificata)

1. Il secondo comma dell' art. 19 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e' abrogato.

 

ARTICOLO 6

(Art. 15 legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20. Modifiche)

1. Lo stanziamento del capitolo 1110095 di cui all' art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, e' ridotto a lire 7.500.000.000 in termini di competenza e cassa.

2. Il corrispondente capitolo del bilancio 1996 si fara' carico della quota differenziale pari a lire 30.000.000.000.

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATI OMISSIS