1. Lo stato di previsione delle entrate della
Regione Puglia per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è
approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire
41.500.821.230.412 in termini di cassa. (2)
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in
vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione
delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 1995.
Art. 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa della
Regione Puglia per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è
approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire
41.500.821.230.412 in termini di cassa. (3)
2. Il disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, a seguito della
contrazione del mutuo di lire 400.000.000.000 attivato a termini dell'art.
16
della
legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21. è iscritto per la quota differenziale in
termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della
spesa per l'esercizio finanziario 1995.
3. Al finanziamento della spesa di cui al
precedente comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1995, attraverso la
contrazione di mutuo a termini dell'ad. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68.
(3) Gli importi sono stati
così modificati dall’art. 2
della l.r. 34/95
Impegni e pagamenti delle spese
1. È autorizzato l'impegno delle spese della
Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fado
salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli
60
e
61
della
legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. È autorizzato il pagamento delle spese
della Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli
stanziamenti di cassa definiti nego staio di previsione di cui al precedente
articolo 2.
Art. 11
Spese Per attività od interventi di carattere
continuativo o ricorrente
1. Per l'esercizio 1995 le autorizzazioni di
spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente sono
disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun
capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla
Giunta regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a
disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1
dell'art.
43
della
legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli
stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario
1995.
2. La Giunta regionale è, altresì autorizzata
a procedere, a termini del precedente comma 1, per il finanziamento del
Programma Operativo Plurifondo Puglia solo a seguilo della relativa decisione
approvativa da parte della Commissione comunitaria.
Art. 13
Bilancio pluriennale
1. A norma dell'art.
6
e seguenti della
legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, è
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1995-1997
nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO II
Disposizioni per il risanamento della
situazione debitoria
Mutuo per il disavanzo di amministrazione
1. Per far fronde al disavanzo di
amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, di cui all'art. 2, comma 2,
della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'ad. 20 del decreto legge
n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 1993, è
autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione biennale delle somme
mutuate:
1995: lire 400 miliardi
1996: lire 403 miliardi
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso
effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa
depositi e prestiti e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995,
al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al
preammortamento sull'acquisizione della somma mutuata per il 1995.
4. La Giunta regionale è autorizzata a
provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri agi deliberativi, nei
limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di
ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la
iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5
troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale
del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e
successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di
pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.
Art. 15
Artt. 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n.
1. Obbligazioni prive di copertura finanziaria
2. Al
finanziamento della spesa per le obbligazioni di cui al precedente comma 1 si
provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1995-
1997. A
tal fine e' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'
esercizio finanziario 1995 al cap. 1110095, lo stanziamento, in termini di
competenza e cassa, di lire 7.500.000.000. Al corrispondente capitolo di
bilancio 1996 e' iscritto lo stanziamento di lire 30.000.000.000. (5)
3. Le economie finanziarie derivanti dalla
eventuale ulteriore riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al
precedente comma 2, nonché dalla estinzione a termini della vigente normativa di
cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi
perenti dell'esercizio finanziario dell'anno in cui viene definito il relativo
accecamento. All'assegnazione si provvede con legge di variazione del bilancio.
(5) Gli importi sono
stati così modificati dall’art. 6
della l.r. 34/95
Art. 16
Finanziamento oneri per ritardati
pagamenti
1. Al fine di provvedere alla liquidazione
degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 i seguenti capitoli:
- Cap. 0001315 «Finanziamento oneri per
ritardati pagamenti - quota interessi», dotato dello stanziamento di lire
4.000.000.000;
- Cap. 0001316 «Finanziamento oneri per
ritardati pagamenti - quota rivalutazioni», dotato dello stanziamento di lire
4.500.000.000;
- Cap. 0001317 «Finanziamento oneri per
ritardati pagamenti - spese procedimenti e legali», dotato dello stanziamento di
lire 500.000.000.
2. La misura degli interessi di cui al
precedente comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da
provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
Art. 17
Finanziamenti di incentivazione edilizia
erogati in applicazione di normative regionali
1. A termini dell'art. 3 del decreto legge 28
ottobre 1994, n. 601 «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative», le disponibilità di competenza della
Regione Puglia di cui all'art. 4/bis del decreto legge 12 settembre 1983, n.
462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto
delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4
dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive
relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione
edilizia abitativa.
2. Alla parte delle spese in annualità
rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le
disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con
risorse proprie.
3. La specificazione delle spese e definita
nel bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale
1995-1997 a termini del comma 4 dell'art.
31
della
legge
regionale n. 17 del 1977 c successive modificazioni e integrazioni.
4. Per le assegnazioni statali in materia di
edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative
comportanti automatismi di sposa devono intendersi non più operanti.
(Rinviato dal Governo).
TITOLO III
Norme settoriali finalizzate al
risanamento finanziario
Capo I - Legge regionale 31 gennaio
1990, n. 5 - fiere
Art. 19
Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 - Ente
Fiera di Foggia- Ente Fiera Francavilla Fontana
1. Per gli interventi in favore dell'Ente
Fiera di Foggia, a termini della
legge
regionale n. 5 del 1990, è stanziata nello stato di previsione della spesa
per l'esercizio finanziario 1995 la somma di lire 4.300.000.000 e per
l'esercizio finanziario 1996 di lire 4.300.000.000.
[2. Per gli interventi in
favore dell'Ente Fiera di Francavilla Fontana è stanziata nello stato di
previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 la somma di lire
500.000.000]. (5)
Capo II - Sanità - servizi sociali
Disavanzo Unità sanitarie locali per le
annualità 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione.
1. Al fine di attivare le procedure per il
ripiano della spesa sanitaria delle USL per le annualità 1990 e 1991 - oneri a
carico della Regione - il termine di cui al comma 7 dell'art.
29
della
legge
regionale n. 21 del 1994 è differito al 28 febbraio 1995.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, così
come riaccertati al termine delle operazioni contabili da parte delle U.S.L., la
Regione fa fronte nel corso del 1995 mediante la utilizzazione di eventuali
economie disponibili, accertate entro il 31 marzo 1995 ai sensi degli articoli
58
e
70
della
legge
regionale n. 17 del 1977, dei proventi conseguenti alla alienazione del
patrimonio regionale disponibile, nonché attraverso la contrazione di mutui.
3. All'art.
7,
comma 1, della
legge
regionale 15 dicembre 1993, n. 27, le parole «... nel termine improrogabile
di un anno» sono sostituito con le seguenti: «... nel termine improrogabile di
ventiquattro mesi».
Art. 29
(Rinviato dal Governo).
Capo III - Urbanistica
Art. 30
Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n.
32. Interventi dl cui alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3
1. Per gli interventi di cui all'art
11
della
legge
regionale n. 32 del 1994, limitatamente alle opere di urbanizzazione
primaria non ancora attivate alla data del 10 settembre 1994, il contributo
regionale di cui all'art.
4
della
legge
regionale n. 3 del 1986 è assegnato in conto capitale nella misura
corrispondente agli importi già concessi in conto interessi.
2. I contributi assegnati in conto interessi
ai sensi dell'art.
4
della
legge
regionale n. 3 del 1986 per opere non ancora attivate la cui tipizzazione
non rientra in quella di cui al precedente comma 1 sono revocati.
3. Alla copertura degli oneri relativi alle
opere ammesse a finanziamento con intervento in conto interessi ai sensi della
legge
regionale n. 3 del 1986, per le quali sia stata già avviata la
realizzazione, si provvede con apposito stanziamento al capitolo 0491010 del
bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e successivi.
Capo IV - Personale disciolta
azienda regionale equilibrio faunistico
Disciplina personale
1. Il personale in servizio della disciolta
AREF è collocato - in sede di prima applicazione della presente legge - nella
dotazione organica del ruolo regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, art.. 3, commi 5 e 6, con lo stesso trattamento giuridico, economico e
previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, con
decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente . (6)
Capo V - Gestione riforma
fondiaria (7)
[Rinviato dal
Governo]. (8)
Nomina e poteri del Commissario.
[1. Al Commissariato è
preposto un Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio
decreto, su proposta della Giunta regionale, scelto tra esperti di riconosciuta
professionalità in materia di amministrazione. Al Commissario compete un
compenso pari al 60% dell'indennità dei Consiglieri regionali.
2. I beni di cui al comma 2
del precedente articolo 32 sono ripartiti sulla base della normativa statale e
regionale vigente in:
a) beni utilizzati per lo
svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
b) beni immobili assegnabili
ai sensi dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976;
c) tutti gli altri beni
immobili già riconosciuti alienabili o comunque alienabili ai sensi dell'art. 11
della legge n.386 del 1976 e della normativa regionale vigente;
d) beni destinati ad uso di
pubblico generale interesse da cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della
legge n. 386 del 1976.
3. Le cessioni, le
alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento in un tempo
non superiore a cinque anni dalla data dell'atto di nomina del commissario.
Durante tale periodo il Commissario trasmette semestralmente alla Regione una
relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle
operazioni svolte.
4. Il Commissario, per
l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 3, può compiere tutti gli
atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni relativi.
5. La vigilanza sulla
gestione è svolta dalla giunta regionale. Il controllo di legittimità sulle
deliberazioni del Commissario è esercitato dal Comitato regionale di controllo
ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22. 6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, assegna al
commissario regionale per la gestione della riforma fondiaria i beni mobili e
immobili rivenienti dal soppresso Ente regionale per lo sviluppo agricolo della
Puglia (E.R.S.A.P.) necessari all'espletamento dei compiti di riforma.
7. Al finanziamento del
Commissari regionale per la gestione della riforma fondiaria provvede la
Regione, sulla base di bilanci preventivi predisposti annualmente dal
commissario. gli oneri relativi sono iscritti in un apposito capitolo del
bilancio regionale, avente il titolo «Gestione speciale ad esaurimento per la
riforma fondiaria». Alla fine di ogni esercizio finanziario, il commissario
presenta alla Regione il bilancio della gestione, alla scadenza del termine di
ci al precedente comma 3, il Commissario presenta il bilancio finale.
8. Il Commissario regionale
per la gestione della riforma fondiaria attiva un conto, intestato alla regione
Puglia, in cui fa confluire tutte le entrate e i proventi che non competono allo
Stato] . (9)
Consegna dei beni della riforma fondiaria
[1. Il Commissario per la
gestione speciale ad esaurimento della riforma fondiaria prende in consegna i
beni descritti in inventario ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 9 del 1993, nonché i libri e gli altri
documenti e riceve dal Commissario liquidatore dell'E.R.S.A.P il conto della
gestione successivo all'ultimo bilancio approvato.
2. Le iscrizioni catastali
nei registri immobiliari di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 9 del 1993 sono differite alla scadenza
del termine di cui al comma 3 del precedente articolo 33]. (10)