ARTICOLO 1
(Finalita')
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l' esercizio finanziario 1995, approvato con legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla
legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, nonche' variata dalla legge
regionale 24 agosto 1995 n. 34, sono introdotte le variazioni di cui all'
allegato << A >> della presente legge.
ARTICOLO 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell' entrata e della
spesa)
1. Per effetto delle variazioni
di cui al precedente art. 1, l' ammontare complessivo dell' entrata e
della spesa dello stato di previsione del bilancio per l' esercizio finanziario
1995 risulta modificato per meno lire 247.744.468.000 in termini di competenza e
per meno lire 247.744.468.000 in termini di cassa per l' entrata e per meno lire
247.744.468.000 in termini di competenza e per meno lire 247.744.468.000 in
termini di cassa per l' uscita.
ARTICOLO 3
(Documento contabile allegato alla legge regionale 27
febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla legge regionale 19
aprile 1995, n. 20 nonche' variata dalla legge regionale 24 agosto 1995, n. 34.
Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli)
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di cui al
documento contabile allegato alla legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla
legge regionale
19 aprile 1995, n. 20, nonche' variata dalla legge
regionale 24 agosto 1995, n. 34, sono introdotte le variazioni e
integrazioni di cui all' allegato << B >> della presente legge.
ARTICOLO 4
(Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale e' autorizzata:
a) a disporre con proprio atto, anche alla competenza dell'
esercizio in corso, le reiscrizioni delle economie derivanti da riduzione di
residui passivi e di stanziamenti relativi a progetti revocati, appartenenti ai
Programmi regionali da sviluppo ex art. 44 dpr n. 218/ 1978 TU Mezzogiorno, da
destinare alla copertura della quota regionale per il cofinanziamento dei
programmi comunitari;
b) a utilizzare le economie sub a) così reiscritte per il
completamento del finanziamento del primo triennio 1994/ 1996 del Programma
Operativo Plurifondo 1994/ 1999, a norma dell' art. 12, comma 2, della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7 e per il cofinanziamento del Programma FEOGA
del POP 1991/ 1993 rimodulato a seguito di valutazione monetaria dell' ECU;
c) a procedere con proprio atto, anche attraverso l' impegno
delle economie sub a), per il finanziamento dei Programmi di iniziativa
comunitaria (PIC) di cui alle Comunicazioni agli Stati membri pubblicati sulla
GUCE n. C/ 180 dell' 1 luglio 1994, solo a seguito delle relative Decisioni
approvative da parte della Commissione dell' Unione Europea.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.