La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 28/2016, art. 12.
ARTICOLO 1 (1)
(Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette
a tutela paesaggistica)
[1. L’autorizzazione delegata alla Regione per la
trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui
all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è
sub-delegata ai Comuni. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01
delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico
per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15
dicembre 2000 è delegata ai Comuni.]
(1) Articolo già modificato dall’art. 3
della l.r.
3/98; dall’art. 3
della l.r.
25/2000 è stato e così sostituito dall’art. 23
della l.r.
20/2001 -La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.
n. 28/2016, art. 12.
ARTICOLO 2
[1. L' autorizzazione di cui al precedente articolo 1 e' di
competenza del Sindaco del Comune interessato.
2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere
favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, e' soggetto alle
procedure del decreto - legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito nella legge 8
agosto 1985, n. 431.] (2)
(2) La presente legge è stata abrogata dalla
l.r.
n. 28/2016, art. 12.
ARTICOLO 3
[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano
incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, e'
integrata da un ingegnere civile sezione edile o un ingegnere edile o da un
architetto con documentata formazione e/ o esperienza in materia paesaggistica,
designato dai competenti ordini professionali.
2. Le commissioni edilizie di cui sopra, qualora prive,
vanno integrate con un geologo libero professionista avente formazione e/o
esperienza in geomorfologia e in geologia applicata, nominato dal Comune sulla
base di una terna proposta dal competente ordine professionale. (3)]
(3) Comma così aggiunto dall’art. 1
della l.r.
31/96. La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 28/2016, art. 12.
ARTICOLO 4
[1. Le restanti funzioni amministrative in materia di
beni ambientali di cui alla delega prevista dall' art. 82 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei
competenti uffici operanti nell' ambito dell' Assessorato all' Urbanistica e
assetto del territorio.
2. L' indennità di cui all' art. 15 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 e' determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore
somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell'
ambito dell' Assessorato all' urbanistica e assetto del territorio, e il
profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall'
Ispettorato regionale delle foreste. (4) ]
(4)
L'indennità di cui al presente comma è stata ridotta nella misura di due
terzi rispetto a quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 14
della l.r.
4/03.La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 28/2016, art. 12.
ARTICOLO 5
[1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla
legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili
soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il
soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'
opera da realizzare la seguente documentazione:
a) istanza;
b) il progetto in triplice copia costituito dai seguenti
elaborati:
- relazione tecnica illustrativa dei lavori da
eseguire, con specifico riferimento alla compatibilita' dell' opera prevista
con la peculiarita' paesaggistica ambientale del sito, nonche' ai
completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo,
piantumazioni, esiti formali);
- corografia dell' area interessata dai lavori, in
scala 1/ 25.000, con identificazione delle tavole IGM pari scala;
- stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con
specificazione dell' area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme
tecniche relative alla zona interessata;
- stralcio del foglio catastale con perimetrazione
delle particelle catastali interessate dai lavori;
- planimetria dettagliata in scala 1/ 200 delle aree
interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle
alberature esistenti e di progetto;
- piante, prospetti, sezioni in scala 1/ 100
quotate;
- particolari costruttivi, in scala adeguata,
descrittivi dei rapporti pieni/ vuoti nei prospetti e dei relativi
completamenti e coloriture;
c) documentazione fotografica in triplice copia dello
stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie
formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due
fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa
indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovra' essere
firmata dal progettista.] (5)
(5) La presente legge è
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