Art. 1
[1. All' art. 19 della
legge regionale 3
aprile 1995, n. 12 e' aggiunto il seguente
comma:
4.L' Assessorato regionale alla sanita',sentita la
Commissione regionale di cui all' art. 12, puo' concedere, previo parere
motivato del Servizio veterinario della Azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un
massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all' art.13
che dispongano di strutture idonee.]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.b).