CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1, La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla
legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo
e animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la
prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione
e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro
esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento,
compreso l’abbandono.
2. Le disposizioni della presente legge valgono, inoltre, in
quanto applicabili, alle specie animali riportate nell’allegato I, parte B, del
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo
2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge s’intendono:
a) per animale d’affezione: ogni animale tenuto o destinato
a essere tenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o
alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l’uomo;
b) per
canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe canina
finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina
vagante;
c) per canile rifugio: struttura in cui vengono custoditi i cani,
a pagamento o pubblica, registrati in anagrafe canina che abbiano superato
l’osservazione sanitaria e che non siano stati restituiti al proprietario o
adottati durante la permanenza nel canile sanitario o cani di proprietà
restituiti. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell’adozione;
d)
per anagrafe canina regionale: sistema informatizzato regionale di
registrazione dei cani, gatti e furetti;
e) per affido: la consegna
temporanea a un affidatario, che ne diventa custode, di un cane ricoverato in
un canile sanitario;
f) per adozione: assegnazione di animali da
affezione, oggetto di intervento pubblico, a soggetti privati che ne assumono
la proprietà dando idonee garanzie di buon trattamento;
g) per adottante:
soggetto privato cui viene trasferita la proprietà dell’animale d’affezione;
h) per cane vagante: qualunque cane libero sul territorio;
i) per
gatto libero: animale che vive in libertà;
j) per colonia felina: gruppo
di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo;
k) per habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione
di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una
colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la
compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
l) per
detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche
temporaneamente, di un animale d’affezione;
m) per responsabile di colonia
felina: persona fisica che si occupa della cura e dell’alimentazione della
colonia felina senza assumere le vesti di proprietario;
n) associazione
protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e
senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del
rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli
altri enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del
controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Le suddette
associazioni devono essere iscritte nell’Albo regionale di cui all’articolo 19
ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non
appena sarà attivato;
o) attività economiche con animali d’affezione:
qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio
economico o commerciale, anche se praticata tramite internet.
CAPO II
COMPETENZE
Art. 3
Competenze della Regione
1. La Regione:
a) individua le modalità di organizzazione,
funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione prevedendo la
sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;
b) definisce
i criteri strutturali e igienico sanitari per il risanamento ovvero la
costruzione dei canili sanitari e per la costruzione di rifugi per animali;
c) redige un piano regionale annuale per la prevenzione del
randagismo, sentita la commissione regionale di cui all’articolo 18;
d) costituisce la commissione regionale di cui all’articolo 18;
e) promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle
aziende sanitarie locali (ASL), degli ordini professionali dei veterinari,
delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’articolo 19,
nonché delle competenti autorità scolastiche, programmi di informazione ed
educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine
di realizzare sul territorio un corretto rapporto tra uomo, animale e
ambiente.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. Ai comuni, singoli o associati, competono:
a) dotarsi dei canili sanitari e dei canili rifugio;
b)
la gestione dei canili sanitari e dei rifugi di cui agli articoli 5 e 6;
c) la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla
tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se
detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative,
attraverso l’ausilio della polizia locale o guardie zoofile riconosciute con
decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l’azione penale;
d) in
collaborazione con l’azienda sanitaria locale (ASL), la realizzazione di
campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di
attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di
protezione iscritte all’albo regionale o delle associazioni animaliste di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera n), e di medici veterinari liberi
professionisti;
e) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione,
di intesa con servizi veterinari della ASL, con le associazioni iscritte
all’albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su
territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea
custodia e della re-immissione sul territorio e per l’adozione dei cani
comunali;
f) l’adozione o l’affido, in collaborazione con le associazioni
protezioniste o animaliste, degli animali per i quali non è possibile la
restituzione ai legittimi proprietari;
g) i trattamenti sanitari per gli
animali d’affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto
soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL,
da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie;
h)
l’erogazione degli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da
cani randagi o inselvatichiti e accertate dai servizi veterinari della ASL
competente per territorio; ì) la nomina di un
referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo.
Art. 5
Canili sanitari
1. I comuni, singoli o associati provvedono alla
costruzione o al risanamento dei canili sanitari
esistenti.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura
nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali
strutture i servizi veterinari della ASL provvedono a erogare le prestazioni
previste all’articolo 15.
3. Presso i canili sanitari, i cani stazionano per un
periodo massimo di sessanta giorni in attesa di restituzione al proprietario o
affidamento o adozione a norma dell’articolo 4.
4. I comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o
possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano
necessariamente la presenza nella struttura di volontari delle associazioni
animaliste.
5. Nel canile sanitario deve essere presente un
registro degli animali presenti individuati tramite identificativo elettronico e
provenienza, aggiornato con la banca dati dell’anagrafe canina regionale
informatizzata.
6. I comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti
sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani
ricoverati.
Art. 6
Canili rifugi
1. Il canile rifugio è la struttura pubblica o privata
convenzionata finalizzata alla custodia e all’adozione, cui afferiscono i cani
già identificati e sterilizzati al termine del periodo di
cui all’articolo 5, comma 2, che non siano stati
restituiti al legittimo proprietario, ceduti in adozione o reimmessi sul
territorio.
2. Il canile rifugio riceve, inoltre, i cani sottoposti a
provvedimento di sequestro da parte dell’autorità amministrativa e giudiziaria,
bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita l’assistenza
sanitaria svolta da un veterinario libero professionista e deve essere presente
il registro di cui all’articolo 5, comma 5.
4. Nel caso in cui un comune intenda ospitare nel canile
rifugio cani di proprietà a pagamento, deve costruire reparti a ciò
esclusivamente adibiti fissando con proprio regolamento le tariffe.
5. L’approvazione dei progetti relativi alla costruzione
dei canili rifugio costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza dell’opera.
6. Ogni rifugio deve essere dotato di uno spazio adeguato
dove far socializzare i singoli cani con i cittadini che abbiano fatto richiesta
di adozione.
7. I comuni gestiscono direttamente i rifugi o possono
affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni
protezionistiche o animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), o a
soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle
associazioni animaliste.
8. Qualora un comune sia sprovvisto
di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può
affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani
riconducibili al territorio di competenza, attraverso gare d’appalto espletate a
norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico
parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. L’elemento relativo al
costo deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile,
determinato periodicamente dalla Giunta regionale, sicché gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. I soggetti
interessati al mantenimento e ricovero dei cani dovranno disporre di struttura
in possesso, non solo dei requisiti strutturali minimi di cui all’articolo 7, ma
anche di requisiti ulteriori stabiliti nella gara di appalto, al fine di
garantire un livello ottimale di benessere animale. Nelle more dell’espletamento
delle procedure di gara, restano validi gli affidamenti in essere, per un
periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Tutte le stazioni appaltanti dovranno attenersi al
modello di gara allegato al regolamento emanato in esecuzione della presente
legge.
10. I soggetti privati aggiudicatari delle procedure di
gara devono garantire all’interno della struttura la presenza di volontari di
associazioni animaliste di cui all’articolo 2, lettera n), ai fini della
gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, e di un veterinario per
l’assistenza sanitaria dei cani custoditi. In caso di inadempimento le
amministrazioni appaltanti dispongo la revoca della aggiudicazione entro trenta
giorni dall’accertamento dell’inadempimento stesso.
11. Il pagamento della retta per la gestione dei cani
ricoverati è consentito esclusivamente per i cani sterilizzati e iscritti in
anagrafe canina informatizzata regionale.
12. Il comune appaltante esegue almeno tre controlli
ispettivi ad anno.
Art. 7
Requisiti delle strutture di ricovero
1. I canili sanitari e i rifugi, nonché i micro-canili,
devono essere dotati di requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari
conformi alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all’articolo 31.
2. I comuni, singolarmente, possono costruire canili
sanitari proporzionati alla effettiva necessità del proprio territorio, e per
esigenze di contenimento dei costi, possono in forma associata, costruire canili
intercomunali o consortili beneficiando di servizi comuni, o convenzionarsi con
altri comuni già dotati di autonoma struttura sanitaria.
3. I rifugi possono ospitare un massimo di duecento cani
fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento. Tutte
le strutture che ad oggi e anche successivamente all’entrata in vigore della
presente legge ospitino un numero di cani superiore a duecento, non potranno
accogliere altri cani sino a che non ritorneranno sotto la predetta soglia
massima.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i comuni,
singoli o associati, che posseggano o realizzino un canile sanitario anche
consortile, possono costruire, in considerazione a esigenze specifiche, rifugi
con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del
dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
5. Altre strutture destinate alla custodia di cani, quali
canili e pensioni a scopo di ricovero, commercio, addestramento, allevamento,
devono operare in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al comma
1.
6. E’ fatto divieto ai comuni di conferire animali in
strutture di ricovero ubicate fuori regione, nonché fuori dalla provincia dove è
ubicato il comune competente.
Art. 8
Obblighi dei gestori nella
conduzione di strutture di ricovero
1. E’ fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero
indicate nell’articolo 6:
a) di dotarsi di un direttore sanitario (medico veterinario
iscritto all’ordine o libero professionista iscritto all’ordine), che è
responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché
sull’iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti;
b) di mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi
aggiornato con la banca dati dell’anagrafe canina regionale e consultabile
anche on line;
c) di garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali
ricoverati;
d) di garantire giornalmente l’esercizio fisico dei cani
ricoverati in adeguati spazi;
e) di garantire la fruibilità della
struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto
stabilito alla lettera j;
f) di apporre in prossimità di ogni box o
recinto l’elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
g) di effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno
al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno; eventuali sanzioni
sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate
come imputabili;
h) di garantire la consulenza di un medico veterinario
esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi
formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un
educatore cinofilo o da figura professionale
idonea, presente sul
territorio;
i) di organizzare un numero minimo di due eventi di promozione
all’anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le
adozioni;
j) garantire, orari di accesso al pubblico tutti i giorni della
settimana, per almeno tre ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve
essere comunicato al comune proprietario dei cani e al servizio veterinario
ufficiale, nonché essere pubblicizzato sul sito dei citati enti, chiaramente
visibile all’ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale
della struttura medesima;
k) di consentire l’accesso dei volontari delle
associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche
in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i
responsabili delle strutture stesse;
l) di consentire le riprese
fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui al comma
1;
m) di dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per
idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano
di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti,
anziani, cuccioli);
n) di installare telecamere di video sorveglianza
all’interno e all’esterno delle strutture di ricovero;
o) di garantire
all’interno della struttura la presenza delle associazioni animaliste per le
attività di promozione delle adozioni.
Art. 9
Affido e adozione
1. Tutti i cittadini, che possano dare idonee garanzie di
buon trattamento, possono chiedere, rispettivamente, l’affido e l’adozione degli
animali presenti nei canili sanitari e rifugio. E’ vietata l’adozione a coloro
che sono stati condannati in via definitiva per reati di violenza o
maltrattamento in danno di animali o persone.
2. L’affido e l’adozione sono disposti dal sindaco o da
un suo delegato, previa verifica che vengano soddisfatti i criteri di buon
trattamento da parte del richiedente. A tal fine ci si può avvalere anche dei
volontari delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n).
3. L’affido è disposto in forma temporanea, nel caso in
cui non siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento, in questo caso gli
affidatari si impegnano a restituire l’animale ai proprietari che ne fanno
richiesta scritta entro i suddetti termini.
4. L’adozione è disposta, in forma definitiva, qualora il
proprietario non abbia reclamato l’animale entro sessanta giorni
dall’accalappiamento.
5. Nel caso di cessione di animali non sterilizzati,
prima dello scadere del termine di cui all’articolo 5, comma 3, per motivi di
età o di salute, è fatto obbligo agli affidatari, previo accordo con il servizio
veterinario competente per territorio, di condurre gli stessi presso gli
ambulatori dei servizi veterinari della ASL o strutture regolarmente
convenzionate con gli stessi, per essere sottoposti a intervento di
sterilizzazione chirurgica. Solo dopo la sterilizzazione, l’affidamento potrà
essere trasformato in adozione; agli stessi animali sono garantite le
prestazioni sanitarie di cui all’articolo 15.
6. Per incentivare l’adozione dei cani ospitati nei canili
rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline, i
comuni, anche con le
risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di
agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione
cinofila, polizze sanitarie, eventualmente sostenute. Al di fuori di tali
modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro
per promuovere l’adozione medesima. La Giunta regionale, con successivo
regolamento, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma.
Art. 10
Rinuncia
1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un
animale d’affezione deve formulare comunicazione al comune e al servizio
veterinario della ASL competente per territorio, che provvede, a condizione che
vi siano strutture disponibili, al ritiro dell’animale e alla consegna al
competente rifugio, in condizioni di adottabilità. A carico del proprietario
rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l’animale
resta presso il rifugio.
2. L’entità del contributo annuale è stabilita dalla
Regione su proposta della commissione di cui all’articolo 18.
Art. 11
Eutanasia
1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie,
possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da
gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche, che non
assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed
etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità. Tali condizioni devono
essere attestate dai medici veterinari.
2. La soppressione deve essere effettuata a opera di
medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza
all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
Art. 12
Recupero
cani e dei gatti randagi
1. Spetta ai servizi veterinari delle ASL il recupero dei
cani randagi.
2. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato
inmodo indolore e senza arrecare traumi all’animale. L’utilizzo del metodo della
tele-anestesia richiede la presenza di un medico veterinario, dipendente della
ASL o libero professionista, al fine di gestire il dosaggio del farmaco
tranquillante o anestetico.
3. I cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario
della ASL, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura
veterinaria indicata dall’autorità comunale competente per territorio, ovvero da
organi di polizia.
4. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente
anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale
vanno addebitate le relative spese.
5. Ogni ASL
territorialmente competente dovrà prevedere l’attivazione di una apposita
sezione informatica dove pubblicare le foto dei cani catturati e i relativi
dati, al fine di favorire il ricongiungimento con i proprietari o l’adozione
degli stessi.
Art. 13
Protezione dei gatti
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio
sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli
dal loro habitat.
2. I comuni singoli o associati, in collaborazione con i
servizi veterinari delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini,
provvedono a individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al
fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è
propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle
colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. Le colonie censite di felini possono essere gestite da
associazioni di protezione animale o da singoli cittadini che ne curano la
salute e le condizioni di sopravvivenza, previa richiesta al comune e d’intesa
con i servizi veterinari delle ASL. Il regolamento di cui all’articolo 31
determina le particolari compatibilità igienico-sanitarie e ambientali anche a
tutela della biodiversità.
4. I gatti che vivono in libertà in colonie feline
regolarmente censite sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari della ASL
territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è
consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro
benessere ed è garantita dai gestori della colonia con il coordinamento dei
servizi veterinari della ASL.
6. I soggetti che curano l’alimentazione e la gestione
delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme di igiene pubblica e
decoro urbano, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia
dell’area.
Art. 14
Competenze delle ASL
1. Le aziende sanitarie locali, mediante i propri servizi
veterinari, svolgono i seguenti compiti:
a) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da
affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli
connessi all’attuazione della presente legge;
b) gestione dell’anagrafe
degli animali d’affezione;
c) censimento, d’intesa con i comuni e con la
possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone
in cui esistono colonie feline;
d) interventi di controllo demografico
della popolazione canina e felina;
e) soppressione, esclusivamente con
metodi eutanasici, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 2, comma 6, della l. 281/1991;
f) le attività di cattura dei
cani vaganti.
Art. 15
Prestazioni sanitarie
1. Sono di competenza dei servizi veterinari della ASL le
seguenti prestazioni sanitarie sui cani vaganti recuperati:
a) verifica della presenza dell’identificativo
elettronico;
b) in assenza dell’identificativo di cui al punto a),
identificazione del soggetto recuperato tramite applicazione di microchip e
iscrizione in anagrafe canina entro settantadue ore;
c) esame clinico
mediante esame obiettivo generale del soggetto al momento dell’ingresso nel
canile sanitario e, comunque, entro quarantotto ore dalla cattura;
d) trattamenti antiparassitari per parassiti esterni;
e) trattamenti antiparassitari per parassiti intestinali con prodotti
che siano attivi nei confronti dei vermi tondi e dei vermi piatti, compresa la
tenia echinococco e protozoi quali la giardia e i coccidi;
f) vaccinazione nei confronti della Rabbia;
g) vaccinazioni
in base alla situazione epidemiologica del territorio; in ogni caso andranno
assicurati trattamenti vaccinali per cimurro, epatite virale, parvovirosi e
leptospirosi;
h) esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi delle
malattie a carattere zoonosico e, in particolare, ehrlichiosi e leishmaniosi e
filariosi. Tali controlli devono tener conto dell’insorgenza di malattie
emergenti;
i) sterilizzazione chirurgica dei cani sia maschi che
femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati prima della
sterilizzazione. Tale attività può essere esternalizzata previa formale
convenzione con strutture veterinarie private presenti sul proprio territorio;
j) sterilizzazione chirurgica sui gatti liberi e che vivono in
colonie feline.
2. In materia di randagismo felino si prevedono a
carico dei servizi veterinari della ASL gli interventi di sterilizzazione
chirurgica su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la
collaborazione delle associazioni animaliste o di privati cittadini che le
gestiscono.
3. Ai gatti sottoposti a sterilizzazione chirurgica dai
servizi veterinari della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia
auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già
sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe
regionale a carico del comune di appartenenza con indicazione, qualora
appartenenti a colonia felina, del nominativo del responsabile di colonia.
Art.
16
Anagrafe degli animali d’affezione
1. E’ istituita l’anagrafe degli animali d’affezione
regionale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti, entro
due mesi dalla nascita, o dieci giorni dal possesso, e comunque, prima della
loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro settantadue ore dalla
cattura. Sono altresì iscritti in anagrafe canina tutti i gatti liberi e quelli
delle colonie feline. Al momento dell’iscrizione in anagrafe l’animale da
affezione viene identificato con un trasponder elettronico iniettato sottocute
preferibilmente a livello del terzo medio – superiore del collo.
L’identificazione con trasponder elettronico è competenza dei servizi veterinari
della ASL o dei veterinari liberi professionisti all’uopo autorizzati dai
servizi veterinari della ASL. La registrazione dell’iscrizione nel sistema
informativo dell’anagrafe degli animali d’affezione deve essere contestuale
all’identificazione con il trasponder o deve essere effettuata al massimo entro
settantadue ore.
2. Il proprietario di un cane o di un gatto è tenuto a
segnalare per iscritto al servizio veterinario dell’ASL territorialmente
competente:
a) la variazione della propria residenza o
domicilio entro cinque giorni dall’evento;
b) il trasferimento
di proprietà dell’animale entro cinque giorni dall’evento;
c)
lo smarrimento o furto o ritrovamento dell’animale entro due giorni
dall’evento;
d) il decesso dell’animale, entro tre giorni
dall’evento.
3. Lo smarrimento deve essere comunicato dallo stesso
proprietario ai comandi di polizia locale e ai servizi veterinari della ASL; i
servizi veterinari della ASL sono i responsabili della relativa annotazione in
anagrafe. Il ritrovamento di un animale da parte del proprietario deve essere
comunicato dallo stesso ai comandi di polizia locale entro tre giorni
dall’accaduto.
4. I veterinari liberi professionisti esporranno, nelle
strutture dove esercitano la professione, le informazioni circa l’obbligatorietà
dell’iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione. In caso di prestazioni
sanitarie che richiedono la redazione di una certificazione, il veterinario ha
l’obbligo di riportare l’identificativo elettronico del cane sulla stessa
certificazione. I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in
ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di
mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono
informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista
accreditato, dà comunicazione al servizio veterinario ASL competente per
territorio.
5. Le operazioni di controllo
dell’identificativo elettronico potranno essere eseguite dagli organi di
vigilanza territoriale di cui all’articolo 29. Gli enti di appartenenza dovranno
dotare detti organi di appositi apparecchi elettronici per le operazioni di
identificazione tramite lettura dei microchip.
Art.
17
Controllo della popolazione canina
1. La Regione e le ASL, attraverso i servizi
veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle
associazioni di protezione iscritte all’albo regionale, promuovono la conoscenza
e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali
d’affezione.
2. I servizi veterinari della ASL, servendosi delle
strutture proprie o di strutture convenzionate, hanno l’obbligo del controllo
della riproduzione su tutti gli animali d’affezione vaganti, effettuando
interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia
per le femmine e nella orchiectomia per i maschi. Annualmente, entro il 31
gennaio, le ASL predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi
individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Il
direttore generale della ASL, anche in relazione alle risultanze di censimenti
di cui all’articolo 4, lettera e), inserisce all’interno degli obiettivi
assegnati annualmente ai competenti servizi veterinari il programma di
sterilizzazione, anche ai fini della determinazione del premio di produzione.
3. Le autorità sanitarie locali possono disporre la
re-immissione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati
e iscritti in anagrafe degli animali d’affezione, in regola con i dovuti
trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione,
individuando nelle associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte
all’albo i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati.
Tali cani dovranno essere identificati, inoltre, con apposito collare
inamovibile di colore giallo fosforescente. Il comune è obbligato a stipulare
adeguata polizza per la responsabilità civile derivante da danni connessi al
fenomeno del randagismo.
4. I cani di cui al comma 3, se nuovamente catturati,
previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero
ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo
sanitario.
5. Le convenzioni per gli interventi di limitazione delle
nascite potranno essere inoltre stipulate con le associazioni di protezione di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), che dimostrino di potersi avvalere di
liberi professionisti che esercitano in strutture regolarmente registrate.
6. Ai fini di tutela della salubrità delle produzioni
primarie, ex regolamento (CE) 852/2004, nonché per ragioni di polizia
veterinaria, i servizi veterinari provvedono gratuitamente ad identificare con
microchip, iscrivere alla anagrafe canina regionale e sottoporre ai previsti
trattamenti sanitari i cani delle aziende zootecniche. I servizi veterinari
devono sottoporre gratuitamente alla sterilizzazione chirurgica i suddetti cani
a eccezione dei soggetti iscritti nei libri genialogici e quelli addestrati alla
guida degli animali.
7. Allo scopo di prevenire le emergenze
igienico–ambientali nelle comunità esistenti a vario titolo sul territorio, come
centri di recupero per tossicodipendenti, comunità terapeutiche – riabilitative,
campi adibiti alla sosta delle comunità Rom/Sinti, campi profughi e altri, dovrà
essere effettuato a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le
associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), e le guardie zoofile
volontarie, un censimento annuale delle presenze canine. I cani devono essere
sottoposti a intervento di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del
servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione
nell’anagrafe canina informatizzata e, potranno essere riammessi sul territorio
a cura delle suddette associazioni, e qualora ne ricorrano i presupposti, anche
con l’ausilio degli organi di polizia locale ovvero delle guardie zoofile
volontarie.
Art. 18
Commissione regionale
1. Presso la competente struttura regionale in
materia di politiche della salute è istituita una commissione regionale che
coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all’attuazione della
presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La commissione regionale, presieduta dall’assessore
regionale con delega alle politiche della salute o suo delegato, è composta da:
a) un medico veterinario della competente struttura regionale
in materia di politiche della salute o suo delegato;
b) un medico chirurgo
della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o
suo delegato;
c) un medico veterinario designato dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
d) un medico veterinario
dirigente presso una ASL del territorio regionale;
e) un rappresentante di
associazioni di settore e di portatori di interesse;
f) un rappresentante
designato dalle associazioni iscritte all’Albo di cui all’articolo 19 per
ciascuna delle tre aree vaste:
1) nord per le Province di
Foggia e Barletta-Andria-Trani;
2) centro
per l’Area metropolitana di Bari;
3) sud
per le Province di Taranto, Brindisi e Lecce.
3. La partecipazione alla commissione è a titolo
gratuito.
4. Il mandato di tutti i componenti della commissione
regionale è collegato alla durata della Giunta regionale e comunque non può
superare la durata di cinque anni.
Art. 19
Albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali
1. Presso la competente struttura regionale in
materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono
essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione
degli animali operanti nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell’iscrizione all’albo, gli enti e le associazioni
dì cui al comma 1 devono presentare domanda al presidente della Giunta
regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
a) copia dell’atto costitutivo redatto con atto
pubblico;
b) copia dello statuto da cui risulti la mancanza del fine
di lucro, l’elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli
animali come fine esclusivo;
c) copia del bilancio;
d) elenco dei soci dal quale risulti l’esistenza di almeno venti soci
ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in
comuni con popolazione inferiore o pari a 15 mila abitanti e cinquanta soci
ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in
comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
e) relazione
documentata dell’attività esercitata sul territorio di appartenenza con
particolare riferimento al numero di adozioni effettuate, alle iniziative di
promozione per l’incentivazione degli affidi, di sensibilizzazione e di
informazione contro il fenomeno del randagismo e l’abbandono degli animali.
3. La Giunta regionale dispone l’iscrizione all’albo
regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione
agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la
cancellazione d’ufficio, la conferma dell’iscrizione ogni tre anni, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione
di cui al comma 2. II mancato rispetto dei principi generali della l. 281/1991,
della presente legge e la presenza di eventuali condanne penali ai sensi degli
articoli 544 bis e 544 sexies, titolo IX bis, e dell’articolo 727 del codice
penale, comporta la cancellazione immediata dall’albo regionale.
Art. 20
Attività delle associazioni per la protezione
degli animali
1. Le associazioni iscritte all’albo regionale di cui
all’articolo 19, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i
servizi veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) promuovere programmi di informazione ed educazione, anche
nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al
fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale –
ambiente;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili
sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
c) collaborare al
censimento della popolazione canina e felina vagante;
d) gestire canili
sanitari;
e) costruire e gestire i rifugi per cani;
f) gestire le
colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero
di sterilizzazione;
g) collaborare al prelievo dei cani vaganti per la
sterilizzazione, eventuale custodia e re-immissione sul territorio;
h)
promuovere le adozioni degli animali;
i) stipulare convenzioni per gli
interventi di limitazione delle nascite.
2. Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche
non hanno fini di lucro.
3. Deve essere garantito l’accesso nei rifugi e nei
canili sanitari, in collaborazione con i relativi gestori, alle associazioni di
cui al comma 1, al fine di monitorare il benessere degli animali.
Art. 21
Obblighi degli allevatori importatori o
detentori di cani e gatti a scopo di commercio
1. Gli allevatori e gli importatori o detentori di
animali da affezione a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un apposito
registro di carico e scarico degli animali vidimato in ogni sua parte dai
servizi veterinari della ASL competente per territorio nel quale risulti, tra
l’altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero
dell’identificativo elettronico, il numero di iscrizione all’anagrafe degli
animali d’affezione e quello dei genitori, il passaporto se l’animale non è di
origine italiana, le generalità dell’acquirente o di chi riceve a qualsiasi
titolo l’animale. Nel medesimo registro dovranno essere riportati le citate
informazioni circa gli animali deceduti, specificando sempre i motivi di decesso
e quelle degli animali non venduti specificandone la sorte. Tale registro è
conservato per almeno cinque anni presso gli uffici dell’attività e messo a
disposizione del sindaco e delle aziende sanitarie
competenti.
2. Il registro di carico e scarico è soggetto a
periodica verifica da parte dei servizi veterinari della ASL e da parte di tutti
i soggetti addetti alla vigilanza.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa
apposizione del microchip, profilassi vaccinale e certificazione di buona salute
attestante che il soggetto è esente da malattie infettive trasmissibili a uomini
e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
4. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo
di commercio devono comunicare ai servizi veterinari della ASL competente per
territorio il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente entro quindici giorni
dalla vendita dell’animale.
5. E’ vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali
di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici
settimane di vita.
Art.
22
Esposizione e vendita degli animali da affezione
1. La vendita degli animali deve avvenire nel
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentito destinare al commercio cani o gatti
non identificati e non registrati in anagrafe e di età inferiore ai sessanta
giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno degli
stessi tutti gli animali d’affezione.
3. E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di
provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi.
Art.
23
Addestramento
ed educazione di animali da affezione
1. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a
violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all’animale
di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari
con punte interne o elettrici.
2. E’ vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare
l’aggressività.
3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo,
professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria
attività ai servizi veterinari della ASL di riferimento e registrare la loro
attività riportando i dati identificativi degli animali soggetti
all’addestramento in apposito registro vidimato dai servizi veterinari della
ASL.
4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto
fisso, o occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. E’ fatto obbligo:
a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che
consentano la possibilità di movimento dell’animale, nonché la posizione
eretta;
b) di prevedere aree all’interno di gabbie o box in cui
l’animale possa ripararsi dagli sguardi;
c) di prevedere areazione
adeguata.
CAPO III
TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 24
Detenzione degli animali da affezione: obblighi e
divieti
1. Chiunque possegga o detenga animali da affezione è
responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del
loro benessere.
2. Chiunque possegga o detenga cani è obbligato a
garantire all’animale uno spazio di movimento idoneo. E’ vietato tenere i cani
alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare,
salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con
specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee
ragioni di sicurezza. E’ in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a
strozzo.
3. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella
pratica dell’accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di
denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
4. E’ vietato usare animali come premio o regalo per
giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
5. E’ vietato vendere o affidare animali a minorenni.
6. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a
modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. Il taglio
della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute
dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo
standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico
veterinario entro la prima settimana di vita del cane. Qualora necessari, per
situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da
medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti
nell’anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al
proprietario dell’animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica
dell’intervento e ne invia copia all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei
veterinari territoriale entro quindici giorni dall’effettuazione
dell’intervento.
Art. 25
Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi
pubblici ed aree riservate agli animali d’affezione
1. Agli animali d’affezione, accompagnati dal
proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i
luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l’obbligo
di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola.
2. I detentori di cani devono disporre di strumenti
idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione
delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e
particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla
effettuazione della raccolta delle feci.
3. E’ vietato ai cani l’accesso in aree destinate e
attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine
chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di
divieto.
4. Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree a
verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante
appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente
dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua,
contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali
strutture divisorie per animali grandi e piccoli.
5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi,
correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile
responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l’obbligo di evitare che gli
animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o
arrechino danni a cose.
Art. 26
Libero accesso degli animali da affezione negli
esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti
al pubblico
1. Gli animali d’affezione, accompagnati dal
detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali,
manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico
presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi,
luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l’obbligo di usare il guinzaglio e di
essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani
non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti
idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione
delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e
particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla
effettuazione della raccolta delle feci.
4. Il responsabile di esercizi pubblici e commerciali,
nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di
concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie,
misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.
Art. 27
Libero accesso degli animali d’affezione sui
mezzi di trasporto pubblico
1. E’ consentito il libero accesso degli animali
d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio
regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e
disciplinati dal gestore del pubblico servizio.
2. I gatti debbono viaggiare all’interno del trasportino;
i detentori di cani sono obbligati a usare il guinzaglio ed essere muniti della
museruola, a eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di
vista, e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o
patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi
di controllo.
3. Il detentore che conduce animali d’affezione sui
mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o
creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
Art.
28
Norme di tutela igienica della collettività
1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la
rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di
rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri
luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono a individuare e
a delimitare aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche
e motorie degli stessi. Anche in dette aree è fatto obbligo ai soggetti di cui
al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali.
Art. 29
Organi di vigilanza
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli
agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni
della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli
organi di vigilanza delle ASL e le guardie ecologiche volontarie (GEV) nominate
con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti
dalla legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ecologica) e dal regolamento regionale 30 marzo 2006, n. 4
(Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Per l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza,
possono essere utilizzate anche le guardie zoofile volontarie con la qualifica
di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) e dell’articolo 6 della legge 20 luglio 2004,
n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate), nonché le GEV nominate con il procedimento, alle condizioni e con
le forme di coordinamento previsti dalla l.r.
10/2003 e dal r.r.
4/2006.
Art. 30
Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni
previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della
presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
b) il detentore
del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo
smarrimento, la morte dell’animale, come previsto dalla presente legge, è
punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00;
c)
l’inosservanza dei criteri previsti dall’articolo 7, salvo che il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a
euro 3.000,00;
d) chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all’anagrafe di cui all’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00;
e) chiunque
contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 21 è punito con una
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
f) chiunque
contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 22, salvo che il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a
euro 1.500,00;
g) le violazioni di cui all’articolo 23, salvo che il fatto
non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da euro
200,00 a euro 600,00
h) chiunque detiene animali in maniera non conforme a
quanto stabilito all’articolo 24, commi 1 e 2 è punito con una sanzione da
euro 200,00 a euro 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
i)
chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 2 è punito con
la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;
j) alla violazione di cui
all’articolo 24, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00
a euro 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
k) alla
violazione di cui all’articolo 24, comma 4, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00;
l) alla violazione di cui
all’articolo 24, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00
a euro 1.500,00;
m) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo
24, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
3.000,00;
n) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25,
comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
o) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, si
applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si intendono come
immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all’articolo 29.
3. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo saranno riscosse da ciascun comune secondo le modalità di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 31
Regolamento
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge adotta apposito regolamento per
individuare i requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari delle
strutture di ricovero di cui all’articolo 7.
Art. 32
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate:
a) la legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo);
b) la legge
regionale del 31 luglio 1996, n. 15 (Integrazione della legge regionale 3
aprile 1995, n. 12, concernente gli interventi per la tutela degli animali di
affezione e prevenzione del randagismo);
c) l’articolo 2
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria);
d)
l’articolo 6
della legge
regionale 12 dicembre 2006, n. 34 (Modifiche e integrazioni alle leggi
regionali 9 agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria” e 3
aprile 1995, n. 12 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”);
e) il comma 41 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia);
f) gli articoli 44
e 45
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali).
Art. 33
Norma transitoria
1. Le strutture esistenti di cui agli articoli 5 e 6 si
adeguano alle disposizioni recate dalla presente legge entro dodici mesi dalla
sua data di entrata in vigore.
Art. 34
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente
legge provvedono i comuni e le ASL, ciascuno per la parte di propria competenza,
tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.