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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
2
Data
07/02/2020
Abrogato
 
Materia
Servizio farmaceutico e veterinario
Titolo
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.
Note
Bollettino n. 18, pubblicato il 10/02/2020
Allegati
Nessun allegato

 



CAPO I
DISPOSIZIONI  GENERALI

Art. 1

 Finalità

1,  La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono.

2. Le disposizioni della presente legge valgono, inoltre, in quanto applicabili, alle specie animali riportate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.


Art. 2 
Definizioni

1.  Ai fini della presente legge s’intendono:


a) per animale d’affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l’uomo;
b) per canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe canina finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
c) per canile rifugio: struttura in cui vengono custoditi i cani, a pagamento o pubblica, registrati in anagrafe canina che abbiano superato l’osservazione sanitaria e che non siano stati restituiti al proprietario o adottati durante la permanenza nel canile sanitario o cani di proprietà restituiti. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell’adozione;
d) per anagrafe canina regionale: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;
e) per affido: la consegna temporanea a un affidatario, che ne diventa custode, di un cane ricoverato in un canile sanitario;
f) per adozione: assegnazione di animali da affezione, oggetto di intervento pubblico, a soggetti privati che ne assumono la proprietà dando idonee garanzie di buon trattamento;
g) per adottante: soggetto privato cui viene trasferita la proprietà dell’animale d’affezione;
h) per cane vagante: qualunque cane libero sul territorio;
i) per gatto libero: animale che vive in libertà;
j) per colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo;
k) per habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
l) per detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d’affezione;
m) per responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell’alimentazione della colonia felina senza assumere le vesti di proprietario;
n) associazione protezionista o animalista: associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Le suddette associazioni devono essere iscritte nell’Albo regionale di cui all’articolo 19 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non appena sarà attivato;
o) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite internet.


CAPO II 
  COMPETENZE


Art. 3
Competenze della Regione

1. La Regione:

a) individua le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;
b) definisce i criteri strutturali e igienico sanitari per il risanamento ovvero la costruzione dei canili sanitari e per la costruzione di rifugi per animali;
c) redige un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo, sentita la commissione regionale di cui all’articolo 18;
d) costituisce la commissione regionale di cui all’articolo 18;
e) promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL), degli ordini professionali dei veterinari, delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’articolo 19, nonché delle competenti autorità scolastiche, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto tra uomo, animale e ambiente.

 

Art. 4

Competenze dei comuni


1. Ai comuni, singoli o associati, competono:

a) dotarsi dei canili sanitari e dei canili rifugio;
b) la gestione dei canili sanitari e dei rifugi di cui agli articoli 5 e 6;
c) la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l’ausilio della polizia locale o guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l’azione penale;
d) in collaborazione con l’azienda sanitaria locale (ASL), la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione iscritte all’albo regionale o delle associazioni animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), e di medici veterinari liberi professionisti;
e) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con servizi veterinari della ASL, con le associazioni iscritte all’albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della re-immissione sul territorio e per l’adozione dei cani comunali;
f) l’adozione o l’affido, in collaborazione con le associazioni protezioniste o animaliste, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
g) i trattamenti sanitari per gli animali d’affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie;
h) l’erogazione degli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti e accertate dai servizi veterinari della ASL competente per territorio;     ì) la nomina di un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

Art. 5
Canili sanitari

1.  I comuni, singoli o associati provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti.
 
2.  I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i servizi veterinari della ASL provvedono a erogare le prestazioni previste all’articolo 15.

3.  Presso i canili sanitari, i cani stazionano per un periodo massimo di sessanta giorni in attesa di restituzione al proprietario o affidamento o adozione a norma dell’articolo 4.

4.  I comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano necessariamente la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste.
 
5.  Nel canile sanitario deve essere presente un registro degli animali presenti individuati tramite identificativo elettronico e provenienza, aggiornato con la banca dati dell’anagrafe canina regionale informatizzata.

6.  I comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati.


Art. 6 
  Canili rifugi


1.  Il canile rifugio è la struttura pubblica o privata convenzionata finalizzata alla custodia e all’adozione, cui afferiscono i cani già identificati e sterilizzati al termine del periodo di cui     all’articolo 5, comma 2, che non siano stati restituiti al legittimo proprietario, ceduti in adozione o reimmessi sul territorio.

2.  Il canile rifugio riceve, inoltre, i cani sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’autorità amministrativa e giudiziaria, bisognosi di custodia temporanea.

3.  Presso il canile rifugio è garantita l’assistenza sanitaria svolta da un veterinario libero professionista e deve essere presente il registro di cui all’articolo 5, comma 5.

4.  Nel caso in cui un comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti fissando con proprio regolamento le tariffe.

5.  L’approvazione dei progetti relativi alla costruzione dei canili rifugio costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.

6.  Ogni rifugio deve essere dotato di uno spazio adeguato dove far socializzare i singoli cani con i cittadini che abbiano fatto richiesta di adozione.

7.  I comuni gestiscono direttamente i rifugi o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste.
 
8.  Qualora un comune sia sprovvisto di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza, attraverso gare d’appalto espletate a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. L’elemento relativo al costo deve assumere la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile, determinato periodicamente dalla Giunta regionale, sicché gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. I soggetti interessati al mantenimento e ricovero dei cani dovranno disporre di struttura in possesso, non solo dei requisiti strutturali minimi di cui all’articolo 7, ma anche di requisiti ulteriori stabiliti nella gara di appalto, al fine di garantire un livello ottimale di benessere animale. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, restano validi gli affidamenti in essere, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9.  Tutte le stazioni appaltanti dovranno attenersi al modello di gara allegato al regolamento emanato in esecuzione della presente legge.

10.  I soggetti privati aggiudicatari delle procedure di gara devono garantire all’interno della struttura la presenza di volontari di associazioni animaliste di cui all’articolo 2, lettera n), ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, e di un veterinario per l’assistenza sanitaria dei cani custoditi. In caso di inadempimento le amministrazioni appaltanti dispongo la revoca della aggiudicazione entro trenta giorni dall’accertamento dell’inadempimento stesso.

11.  Il pagamento della retta per la gestione dei cani ricoverati è consentito esclusivamente per i cani sterilizzati e iscritti in anagrafe canina informatizzata regionale.

12.  Il comune appaltante esegue almeno tre controlli ispettivi ad anno.


               Art. 7
    Requisiti delle strutture di ricovero


1.  I canili sanitari e i rifugi, nonché i micro-canili, devono essere dotati di requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari conformi alle caratteristiche previste dal regolamento di cui all’articolo 31.

2.  I comuni, singolarmente, possono costruire canili sanitari proporzionati alla effettiva necessità del proprio territorio, e per esigenze di contenimento dei costi, possono in forma associata, costruire canili intercomunali o consortili beneficiando di servizi comuni, o convenzionarsi con altri comuni già dotati di autonoma struttura sanitaria.

3.  I rifugi possono ospitare un massimo di duecento cani fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento. Tutte le strutture che ad oggi e anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge ospitino un numero di cani superiore a duecento, non potranno accogliere altri cani sino a che non ritorneranno sotto la predetta soglia massima.

4.  In deroga a quanto previsto dal comma 3, i comuni, singoli o associati, che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile, possono costruire, in considerazione a esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

5.  Altre strutture destinate alla custodia di cani, quali canili e pensioni a scopo di ricovero, commercio, addestramento, allevamento, devono operare in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

6.  E’ fatto divieto ai comuni di conferire animali in strutture di ricovero ubicate fuori regione, nonché fuori dalla provincia dove è ubicato il comune competente.


Art. 8
Obblighi dei gestori nella conduzione di strutture di ricovero


1. E’ fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero indicate nell’articolo 6:

a) di dotarsi di un direttore sanitario (medico veterinario iscritto all’ordine o libero professionista iscritto all’ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull’iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti;
b) di mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell’anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;
c) di garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
d) di garantire giornalmente l’esercizio fisico dei cani ricoverati in adeguati spazi;
e) di garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera j;
f) di apporre in prossimità di ogni box o recinto l’elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
g) di effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno; eventuali sanzioni sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate come imputabili;
h) di garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale
idonea, presente sul territorio;
i) di organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all’anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
j) garantire, orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché essere pubblicizzato sul sito dei citati enti, chiaramente visibile all’ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;
k) di consentire l’accesso dei volontari delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle strutture stesse;
l) di consentire le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui al comma 1;
m) di dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
n) di installare telecamere di video sorveglianza all’interno e all’esterno delle strutture di ricovero;
o) di garantire all’interno della struttura la presenza delle associazioni animaliste per le attività di promozione delle adozioni.


Art. 9
Affido e adozione

1.  Tutti i cittadini, che possano dare idonee garanzie di buon trattamento, possono chiedere, rispettivamente, l’affido e l’adozione degli animali presenti nei canili sanitari e rifugio. E’ vietata l’adozione a coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone.

2.  L’affido e l’adozione sono disposti dal sindaco o da un suo delegato, previa verifica che vengano soddisfatti i criteri di buon trattamento da parte del richiedente. A tal fine ci si può avvalere anche dei volontari delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n).

3.  L’affido è disposto in forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento, in questo caso gli affidatari si impegnano a restituire l’animale ai proprietari che ne fanno richiesta scritta entro i suddetti termini.

4.  L’adozione è disposta, in forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l’animale entro sessanta giorni dall’accalappiamento.

5.  Nel caso di cessione di animali non sterilizzati, prima dello scadere del termine di cui all’articolo 5, comma 3, per motivi di età o di salute, è fatto obbligo agli affidatari, previo accordo con il servizio veterinario competente per territorio, di condurre gli stessi presso gli ambulatori dei servizi veterinari della ASL o strutture regolarmente convenzionate con gli stessi, per essere sottoposti a intervento di sterilizzazione chirurgica. Solo dopo la sterilizzazione, l’affidamento potrà essere trasformato in adozione; agli stessi animali sono garantite le prestazioni sanitarie di cui all’articolo 15.

6. Per incentivare l’adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline, i
comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari, di educazione cinofila, polizze sanitarie, eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l’adozione medesima. La Giunta regionale, con successivo regolamento, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma.

 

 Art. 10
Rinuncia

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d’affezione deve formulare comunicazione al comune e al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvede, a condizione che vi siano strutture disponibili, al ritiro dell’animale e alla consegna al competente rifugio, in condizioni di adottabilità. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l’animale resta presso il rifugio.


2. L’entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della commissione di cui all’articolo 18.

 

Art. 11
Eutanasia

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze non altrimenti controllabili, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, o in caso di loro comprovata pericolosità. Tali condizioni devono essere attestate dai medici veterinari.

2.  La soppressione deve essere effettuata a opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.


Art. 12
       Recupero cani e dei gatti randagi

1.  Spetta ai servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi.

2.  Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato inmodo indolore e senza arrecare traumi all’animale. L’utilizzo del metodo della tele-anestesia richiede la presenza di un medico veterinario, dipendente della ASL o libero professionista, al fine di gestire il dosaggio del farmaco tranquillante o anestetico.

3.  I cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario della ASL, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall’autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia.

4.  In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale vanno addebitate le relative spese.
 
5.  Ogni ASL territorialmente competente dovrà prevedere l’attivazione di una apposita sezione informatica dove pubblicare le foto dei cani catturati e i relativi dati, al fine di favorire il ricongiungimento con i proprietari o l’adozione degli stessi.

 


Art. 13
Protezione dei gatti

1.  I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.

2.  I comuni singoli o associati, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini, provvedono a individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.

3.  Le colonie censite di felini possono essere gestite da associazioni di protezione animale o da singoli cittadini che ne curano la salute e le condizioni di sopravvivenza, previa richiesta al comune e d’intesa con i servizi veterinari delle ASL. Il regolamento di cui all’articolo 31 determina le particolari compatibilità igienico-sanitarie e ambientali anche a tutela della biodiversità.

4.  I gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.

5.  La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dai gestori della colonia con il coordinamento dei servizi veterinari della ASL.

6.  I soggetti che curano l’alimentazione e la gestione delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme di igiene pubblica e decoro urbano, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia dell’area.


Art. 14
Competenze delle ASL

1. Le aziende sanitarie locali, mediante i propri servizi veterinari, svolgono i seguenti compiti:


a) funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali da affezione, sulla tutela igienico-sanitaria degli stessi e tutti i controlli connessi all’attuazione della presente legge;
b) gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione;
c) censimento, d’intesa con i comuni e con la possibile collaborazione delle associazioni di protezione animali, delle zone in cui esistono colonie feline;
d) interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
e) soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2, comma 6, della l. 281/1991;
f) le attività di cattura dei cani vaganti.


 

Art. 15
Prestazioni sanitarie

1. Sono di competenza dei servizi veterinari della ASL le seguenti prestazioni sanitarie sui cani vaganti recuperati:

a) verifica della presenza dell’identificativo elettronico;
b) in assenza dell’identificativo di cui al punto a), identificazione del soggetto recuperato tramite applicazione di microchip e iscrizione in anagrafe canina entro settantadue ore;
c) esame clinico mediante esame obiettivo generale del soggetto al momento dell’ingresso nel canile sanitario e, comunque, entro quarantotto ore dalla cattura;
d) trattamenti antiparassitari per parassiti esterni;
e) trattamenti antiparassitari per parassiti intestinali con prodotti che siano attivi nei confronti dei vermi tondi e dei vermi piatti, compresa la tenia echinococco e protozoi quali la giardia e i coccidi;
f) vaccinazione nei confronti della Rabbia;
g) vaccinazioni in base alla situazione epidemiologica del territorio; in ogni caso andranno assicurati trattamenti vaccinali per cimurro, epatite virale, parvovirosi e leptospirosi;
h) esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi delle malattie a carattere zoonosico e, in particolare, ehrlichiosi e leishmaniosi e filariosi. Tali controlli devono tener conto dell’insorgenza di malattie emergenti;
i) sterilizzazione chirurgica dei cani sia maschi che femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati prima della sterilizzazione. Tale attività può essere esternalizzata previa formale convenzione con strutture veterinarie private presenti sul proprio territorio;
j) sterilizzazione chirurgica sui gatti liberi e che vivono in colonie feline.


2.  In materia di randagismo felino si prevedono a carico dei servizi veterinari della ASL gli interventi di sterilizzazione chirurgica su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste o di privati cittadini che le gestiscono.

3.  Ai gatti sottoposti a sterilizzazione chirurgica dai servizi veterinari della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe regionale a carico del comune di appartenenza con indicazione, qualora appartenenti a colonia felina, del nominativo del responsabile di colonia.


 

Art. 16 
           Anagrafe degli animali d’affezione


1.  E’ istituita l’anagrafe degli animali d’affezione regionale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti, entro due mesi dalla nascita, o dieci giorni dal possesso, e comunque, prima della loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro settantadue ore dalla cattura. Sono altresì iscritti in anagrafe canina tutti i gatti liberi e quelli delle colonie feline. Al momento dell’iscrizione in anagrafe l’animale da affezione viene identificato con un trasponder elettronico iniettato sottocute preferibilmente a livello del terzo medio – superiore del collo. L’identificazione con trasponder elettronico è competenza dei servizi veterinari della ASL o dei veterinari liberi professionisti all’uopo autorizzati dai servizi veterinari della ASL. La registrazione dell’iscrizione nel sistema informativo dell’anagrafe degli animali d’affezione deve essere contestuale all’identificazione con il trasponder o deve essere effettuata al massimo entro settantadue ore.

2. Il proprietario di un cane o di un gatto è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente:

  a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall’evento;
  b) il trasferimento di proprietà dell’animale entro cinque giorni dall’evento;
  c) lo smarrimento o furto o ritrovamento dell’animale entro due giorni dall’evento;
  d) il decesso dell’animale, entro tre giorni dall’evento.


3. Lo smarrimento deve essere comunicato dallo stesso proprietario ai comandi di polizia locale e ai servizi veterinari della ASL; i servizi veterinari della ASL sono i responsabili della relativa annotazione in anagrafe. Il ritrovamento di un animale da parte del proprietario deve essere comunicato dallo stesso ai comandi di polizia locale entro tre giorni dall’accaduto.

4. I veterinari liberi professionisti esporranno, nelle strutture dove esercitano la professione, le informazioni circa l’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione. In caso di prestazioni sanitarie che richiedono la redazione di una certificazione, il veterinario ha l’obbligo di riportare l’identificativo elettronico del cane sulla stessa certificazione. I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero professionista accreditato, dà comunicazione al servizio veterinario ASL competente per territorio.
  
5. Le operazioni di controllo dell’identificativo elettronico potranno essere eseguite dagli organi di vigilanza territoriale di cui all’articolo 29. Gli enti di appartenenza dovranno dotare detti organi di appositi apparecchi elettronici per le operazioni di identificazione tramite lettura dei microchip.


Art. 17
            Controllo della popolazione canina


1.  La Regione e le ASL, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione iscritte all’albo regionale, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione.

2.  I servizi veterinari della ASL, servendosi delle strutture proprie o di strutture convenzionate, hanno l’obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d’affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le ASL predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Il direttore generale della ASL, anche in relazione alle risultanze di censimenti di cui all’articolo 4, lettera e), inserisce all’interno degli obiettivi assegnati annualmente ai competenti servizi veterinari il programma di sterilizzazione, anche ai fini della determinazione del premio di produzione.

3.  Le autorità sanitarie locali possono disporre la re-immissione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe degli animali d’affezione, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nelle associazioni di protezione presenti nel territorio iscritte all’albo i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei soggetti liberati. Tali cani dovranno essere identificati, inoltre, con apposito collare inamovibile di colore giallo fosforescente. Il comune è obbligato a stipulare adeguata polizza per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo.

4.  I cani di cui al comma 3, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

5.  Le convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite potranno essere inoltre stipulate con le associazioni di protezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), che dimostrino di potersi avvalere di liberi professionisti che esercitano in strutture regolarmente registrate.

6.  Ai fini di tutela della salubrità delle produzioni primarie, ex regolamento (CE) 852/2004, nonché per ragioni di polizia veterinaria, i servizi veterinari provvedono gratuitamente ad identificare con microchip, iscrivere alla anagrafe canina regionale e sottoporre ai previsti trattamenti sanitari i cani delle aziende zootecniche. I servizi veterinari devono sottoporre gratuitamente alla sterilizzazione chirurgica i suddetti cani a eccezione dei soggetti iscritti nei libri genialogici e quelli addestrati alla guida degli animali.

7.  Allo scopo di prevenire le emergenze igienico–ambientali nelle comunità esistenti a vario titolo sul territorio, come centri di recupero per tossicodipendenti, comunità terapeutiche – riabilitative, campi adibiti alla sosta delle comunità Rom/Sinti, campi profughi e altri, dovrà essere effettuato a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), e le guardie zoofile volontarie, un censimento annuale delle presenze canine. I cani devono essere sottoposti a intervento di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell’anagrafe canina informatizzata e, potranno essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni, e qualora ne ricorrano i presupposti, anche con l’ausilio degli organi di polizia locale ovvero delle guardie zoofile volontarie.

 

Art. 18
Commissione regionale


1.  Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituita una commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all’attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.

2.  La commissione regionale, presieduta dall’assessore regionale con delega alle politiche della salute o suo delegato, è composta da:

a) un medico veterinario della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
b) un medico chirurgo della competente struttura regionale in materia di politiche della salute o suo delegato;
c) un medico veterinario designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
d) un medico veterinario dirigente presso una ASL del territorio regionale;
e) un rappresentante di associazioni di settore e di portatori di interesse;
f) un rappresentante designato dalle associazioni iscritte all’Albo di cui all’articolo 19 per ciascuna delle tre aree vaste:

      1) nord per le Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
      2) centro per l’Area metropolitana di Bari;
      3) sud per le Province di Taranto, Brindisi e Lecce.

3.  La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

4.  Il mandato di tutti i componenti della commissione regionale è collegato alla durata della Giunta regionale e comunque non può superare la durata di cinque anni.


Art. 19
 Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali


1.  Presso la competente struttura regionale in materia di politiche della salute è istituito un albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.

2. Ai fini dell’iscrizione all’albo, gli enti e le associazioni dì cui al comma 1 devono presentare domanda al presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

a) copia dell’atto costitutivo redatto con atto pubblico;
b) copia dello statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro, l’elettività e gratuità delle cariche associative, la tutela degli animali come fine esclusivo;
c) copia del bilancio;
d) elenco dei soci dal quale risulti l’esistenza di almeno venti soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione inferiore o pari a 15 mila abitanti e cinquanta soci ordinari per associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
e) relazione documentata dell’attività esercitata sul territorio di appartenenza con particolare riferimento al numero di adozioni effettuate, alle iniziative di promozione per l’incentivazione degli affidi, di sensibilizzazione e di informazione contro il fenomeno del randagismo e l’abbandono degli animali.

3.  La Giunta regionale dispone l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d’ufficio, la conferma dell’iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2. II mancato rispetto dei principi generali della l. 281/1991, della presente legge e la presenza di eventuali condanne penali ai sensi degli articoli 544 bis e 544 sexies, titolo IX bis, e dell’articolo 727 del codice penale, comporta la cancellazione immediata dall’albo regionale.


Art. 20
Attività delle associazioni per la protezione degli animali


1. Le associazioni iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 19, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, possono svolgere le seguenti funzioni:

a) promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
d) gestire canili sanitari;
e) costruire e gestire i rifugi per cani;
f) gestire le colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
g) collaborare al prelievo dei cani vaganti per la sterilizzazione, eventuale custodia e re-immissione sul territorio;
h) promuovere le adozioni degli animali;
i) stipulare convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite.

2.  Le attività svolte dalle associazioni protezionistiche non hanno fini di lucro.

3.  Deve essere garantito l’accesso nei rifugi e nei canili sanitari, in collaborazione con i relativi gestori, alle associazioni di cui al comma 1, al fine di monitorare il benessere degli animali.


Art. 21
Obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio


1.  Gli allevatori e gli importatori o detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari della ASL competente per territorio nel quale risulti, tra l’altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell’identificativo elettronico, il numero di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e quello dei genitori, il passaporto se l’animale non è di origine italiana, le generalità dell’acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l’animale. Nel medesimo registro dovranno essere riportati le citate informazioni circa gli animali deceduti, specificando sempre i motivi di decesso e quelle degli animali non venduti specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso gli uffici dell’attività e messo a disposizione del sindaco e delle aziende sanitarie competenti.
 
2.  Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari della ASL e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.

3.  Gli animali possono essere venduti soltanto previa apposizione del microchip, profilassi vaccinale e certificazione di buona salute attestante che il soggetto è esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.

4. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio devono comunicare ai servizi veterinari della ASL competente per territorio il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell’animale.

5.  E’ vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.


Art. 22
             Esposizione e vendita degli animali da affezione


1.  La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2.  Non è consentito destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe e di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno degli stessi tutti gli animali d’affezione.

3.  E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi.

 

Art. 23
             Addestramento ed educazione di animali da affezione


1.  E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte interne o elettrici.

2.  E’ vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l’aggressività.

3.  Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività ai servizi veterinari della ASL di riferimento e registrare la loro attività riportando i dati identificativi degli animali soggetti all’addestramento in apposito registro vidimato dai servizi veterinari della ASL.

4.  Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso, o occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

5. E’ fatto obbligo:

a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell’animale, nonché la posizione eretta;
b) di prevedere aree all’interno di gabbie o box in cui l’animale possa ripararsi dagli sguardi;
c) di prevedere areazione adeguata.


 

CAPO III
        TUTELA  DEL  BENESSERE  DEGLI  ANIMALI  DI AFFEZIONE

 

Art. 24
Detenzione degli animali da affezione: obblighi e divieti


1.  Chiunque possegga o detenga animali da affezione è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere.

2.  Chiunque possegga o detenga cani è obbligato a garantire all’animale uno spazio di movimento idoneo. E’ vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E’ in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

3.  È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.

4.  E’ vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

5.  E’ vietato vendere o affidare animali a minorenni.

6.  Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane. Qualora necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di amputazione, sono effettuati solo da medici veterinari su animali già identificati con microchip e iscritti nell’anagrafe canina informatizzata. Il medico veterinario rilascia al proprietario dell’animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell’intervento e ne invia copia all’azienda sanitaria locale e all’ordine dei veterinari territoriale entro quindici giorni dall’effettuazione dell’intervento.


Art. 25
Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d’affezione


1.  Agli animali d’affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l’obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola.

2.  I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.

3.  E’ vietato ai cani l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
 
4.  Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.

5.  Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l’obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

 

Art. 26
Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico


1.  Gli animali d’affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.

2.  I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l’obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3.  I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.

4.  Il responsabile di esercizi pubblici e commerciali, nonché dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico può adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.


Art. 27
Libero accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico


1.  E’ consentito il libero accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.

2.  I gatti debbono viaggiare all’interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati a usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, a eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista, e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.


3.  Il detentore che conduce animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.


                   Art. 28
                       Norme di tutela igienica della collettività


1.  Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.

2.  È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.

3.  Le amministrazioni comunali provvedono a individuare e a delimitare aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali.


Art. 29
Organi di vigilanza


1.  Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza delle ASL e le guardie ecologiche volontarie (GEV) nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti dalla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e dal regolamento regionale 30 marzo 2006, n. 4 (Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2.  Per l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate anche le guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché le GEV nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti dalla l.r. 10/2003 e dal r.r. 4/2006.


Art. 30
Sanzioni


1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
b) il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell’animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00;
c) l’inosservanza dei criteri previsti dall’articolo 7, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
d) chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui all’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00;
e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 21 è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 22, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;
g) le violazioni di cui all’articolo 23, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00
h) chiunque detiene animali in maniera non conforme a quanto stabilito all’articolo 24, commi 1 e 2 è punito con una sanzione da euro 200,00 a euro 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
i) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;
j) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
k) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00;
l) alla violazione di cui all’articolo 24, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00;
m) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
n) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00;
o) alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

2.  Le sanzioni previste nel comma 1 si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di cui all’articolo 29.

3.  Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse da ciascun comune secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


 

CAPO IV
NORME FINALI

 

Art. 31 

 Regolamento


1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta apposito regolamento per individuare i requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari delle strutture di ricovero di cui all’articolo 7.

Art. 32 

Abrogazioni


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:


a) la legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo);
b) la legge regionale del 31 luglio 1996, n. 15 (Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);
c) l’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria);
d) l’articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 “Interventi in materia sanitaria” e 3 aprile 1995, n. 12 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”);
e) il comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia);
f) gli articoli 44 e 45 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).

 

Art. 33
 Norma transitoria


1. Le strutture esistenti di cui agli articoli 5 e 6 si adeguano alle disposizioni recate dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore.

Art. 34
 Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i comuni e le ASL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.