Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
1
Finalità.
[1. La Regione Puglia, al fine di realizzare
sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in
attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove,
disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di
crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.
]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
2
Tutela sanitaria e
vigilanza.
[1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento
degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli
connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li
esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.S.L.), ai sensi
dell'art.5
della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.
2. Per le funzioni di cui al precedente comma
1, le U.S.L. possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui
al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della
presente legge.]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
3
Anagrafe
canina.
[1. Presso il Settore veterinario di ogni
U.S.L. è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i
cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo
essere stati raccolti.
1-bis. L'anagrafe canina di ogni AUSL deve
essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un
sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina
informatizzata regionale denominata ACIR (1).
2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è
tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'U.S.L. competente per
territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del
cane entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono
tenere un registro di carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della
U.S.L. competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente
entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione
all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di
pubblica sicurezza.
5. L'iscrizione all'Anagrafe canine è
gratuita. ]
(1) Comma aggiunto dall'art.
2,
comma 1, lettera a), L.R. 9 agosto 2006, n. 26.
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
4
Contrassegno di
riconoscimento
[1. Entro novanta giorni dalla data di
avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un
sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi
che non arrechino danno e dolore all'animale.
2. Le operazioni di identificazione, nonché la
rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei
Servizi veterinari delle U.S.L.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva
indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche
individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale
dovranno uniformarsi le USL della Regione. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
5
Profilassi
[1. La Giunta regionale, su proposta della
Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e
gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la prevenzione
del randagismo e la tutela degli animali;
b) promuove e attiva, di concerto con la
Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni
ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;
c) istituisce corsi di formazione
professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della
presente legge.
2. La Regione e le U.S.L., attraverso i
Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi
professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche,
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della
riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre
interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi
delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali
randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di
strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici
di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella
orchiectomia nei maschi (2). Le autorità sanitarie locali
possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali
sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione (3). Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali
danni (4).
3. Gli interventi per la limitazione delle
nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici
veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari
liberi professionisti convenzionati.]
(2) Periodo aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R. 9 agosto 2006, n. 26, poi così sostituito dall'art. 6, L.R. 12 dicembre 2006, n. 34. Il testo originario era così formulato: «A tal fine i Servizi
veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente
accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati
nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli
animali randagi presenti nel territorio.».
(3) Periodo aggiunto dall'art.
2,
comma 1, lettera b), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(4) Periodo aggiunto dall'art.
2,
comma 1, lettera b), L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
6
Recupero cani
randagi
[1. Spetta ai Servizi veterinari delle U.S.L.
il recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti
regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario.
I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati
entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni
che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni
protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al
precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con
l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li
richiedessero entro i sessanta giorni.
4. Il recupero dei cani randagi deve essere
effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
5. La soppressione, così come prevista dagli
articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 2, comma 6,
della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai
medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
7
Cane
collettivo
[1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i
cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in
caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore
responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli
mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio
1954, n. 320 e dall'art. 672 del Codice penale.
3. Tali cani devono possedere requisiti di
salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore
responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della
presente legge. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
8
Canili
sanitari
(giurisprudenza)
TAR BARI
Sez. I, sent. n. 21 del 09-01-2003, A.C.A.
c.
Comune di Bari e Azienda U.S.L. BA
4
[1. I Comuni, singoli o associati, provvedono
alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'art.
84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta
regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi
rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la
struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.
Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli
interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n.
281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta
giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente
art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata
ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi veterinari delle U.S.L. di garantire
adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di
pronta disponibilità.
4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio
stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il
sostentamento dei cani ricoverati e custodia. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
9
Rifugi
(giurisprudenza)
TAR BARI
Sez. I, sent. n. 21 del 09-01-2003, A.C.A.
c.
Comune di Bari e Azienda U.S.L. BA
4
[1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della
legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi
per cani sulla base dei seguenti criteri:
a) censimento della popolazione canina in
ambito regionale;
b) indicazioni della commissione regionale di
cui al successivo art. 12.
Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani
provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista
sistemazione.
2. La Giunta regionale determina, altresì, la
percentuale di partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione
e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al
precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi,
sentita la Commissione di cui all'art. 12 della presente legge
3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della
legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o
ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.
4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui
ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni
riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.
5. Al fine di combattere il fenomeno
dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitali cani e gatti
con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le
tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su
proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.
6. I Comuni nel cui territorio è prevista
l'ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data
di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute
idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata
la vigilanza e il controllo dei rifugi. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
10
Gatti
[1. La Regione promuove la tutela dei gatti
che vivono in stato di libertà. È vietato maltrattarli e spostarli dal loro
habitat.
2. I gatti che vivono in libertà possono
essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.
3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di
persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle U.S.L., possono avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute
e le condizioni di sopravvivenza. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
11
Rinuncia
[1. Qualora il proprietario o detentore di un
animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al
Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, che provvede al
ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di
affidabilità.
2. A carico del proprietario rinunciatario è
previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il
rifugio.
3. L'entità del contributo annuale è stabilita
dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.]
Art.
12
Commissione
regionale
[1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità
è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente
legge, una Commissione regionale che coordina, sovraintende e controlla gli
interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo
della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta
dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:
a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo
delegato;
b) un medico veterinario del Settore
assistenza veterinaria dell'Assessorato alla sanità o suo delegato;
c) un medico del Settore sanità pubblica
dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;
d) un medico veterinario designato dall'Ordine
nazionale dei medici veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi
segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13;
e-bis) un rappresentante individuato
dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia (5). ]
(5) Lettera aggiunta
dall'art. 2,
comma 1, lettera c), L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 21
dicembre 2016, n. 285 (pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52,
prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la
presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile
preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti,
di concorrere all’affidamento di servizi di gestione di canili e
gattili.
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
13
Albo regionale delle Associazioni per
la protezione degli animali
(giurisprudenza)
TAR BARI
Sez. I, sent. n. 21 del 09-01-2003, A.C.A.
c.
Comune di Bari e Azienda U.S.L. BA
4
[1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità
è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente
gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella
Regione Puglia.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti
e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al
Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata di:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello Statuto da cui risulti la
mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;
c) elenco dei soci dal quale risulti
l'esistenza di almeno duecento soci ordinari;
d) relazione documentata dell'attività
esercitata nonché della efficienza organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere
della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo
regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione
agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere,
pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con
la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della
documentazione di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali
della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge comporta la
cancellazione immediata dall'Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della
presente legge saranno iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni
che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della
presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente
articolo. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
14
Attività in
convenzione
[1. Le associazioni iscritte all'Albo
regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni,
possono svolgere le seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria
in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
c) promuovere iniziative di aggiornamento
delle guardie zoofile;
d) partecipare alle iniziative di cui agli
artt. 5 e 6 della presente legge.
2. Le attività oggetto di convenzione svolte
dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di
fini di lucro.
2
bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante
apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in
concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o
animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle
politiche della salute. 2
bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante
apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in
concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o
animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle
politiche della salute. * ]
* Comma aggiunto dalla
l.r.
4/2010, art 45
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
15
Guardie
zoofile
[1. Per le funzioni di vigilanza sul
trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi,
il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono
allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57 del
C.P.P., possono essere svolti da guardie zoofile volontarie con la qualifica di
Guardia giurata ai sensi del t.u. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per il conseguimento della qualifica di cui
al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno
specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa
autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e
tempi di attuazione (6).
3. Le guardie zoofile volontarie saranno
dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta
regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della
qualifica di Guardia zoofila.
4. È istituito presso il competente Settore
dell'Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile
regionali (7). ]
(7) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera d), L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «2. Per ottenere la qualifica
di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito
positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità, istituito
dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle U.S.L.».
(8) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera e), L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «4. Le guardie zoofile operano
nell'ambito di tutto il territorio provinciale.».
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
16
Contributi per il patrimonio
zootecnico
[1. Al fine di tutelare il patrimonio
zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado
di risalire al proprietario.
2. Tali eventi devono essere accertati dai
competenti Servizi veterinari delle U.S.L.
3. La misura del contributo e le modalità di
erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a
quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
17
Sanzioni
[1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio
cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a
lire quattrocentocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane
all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al
fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
diecimilioni.
5. Il detentore del cane che non denuncia la
variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale,
come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da
lire centocinquantamila a lire novecentomila.
6. Le sanzioni amministrative previste dal
presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150
denominato «Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14
agosto 1991, n. 281». ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
18
Norma
finanziaria
[1. Agli oneri derivanti dalla applicazione
della presente legge provvedono i Comuni e le U.S.L., ciascuno per la parte di
propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente
legge.
2. Per le finalità della presente legge e per
la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà
fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 14
agosto 1991, n. 281, nonché con le somme derivanti dal precedente art. 17, che
sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge, e con i
fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013 «Spese per prevenzione del
randagismo» del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap.
1110070 «Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione».
3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5
della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti
sulla parte indistinta del Fondo sanitario. ]
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
Art.
19
Norma
transitoria
[1. In sede di prima applicazione della
presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un
rifugio in ogni Provincia.
2. In fase di prima attuazione della presente
legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla
realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono
stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art.
13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.
3. I proprietari o detentori di cani a
qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei
mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL
competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della
presente legge.
4. L'Assessorato regionale alla sanità,
sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo
parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un
massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13
che dispongano di strutture idonee (8).
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]
(8) Comma aggiunto dal
primo comma dell'art. 1, L.R. 31 luglio 1996, n. 15.
Legge abrogata dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.a).
La presente legge e' dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.