La presente legge è stata abrogata dalla l.r.10/2014, art.
44,lettera b).
Art. 1
[1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.) di cui all'art. 32
e seguenti della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova determinazione
da parte degli enti gestori, in via provvisoria, in attesa della revisione
generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta individuazione
dei dati relativi ai nuclei familiari e agli alloggi, è aumentato nella misura
del trenta per cento di quello fissato dalla medesima legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
1-bis. Il comma 1 non trova applicazione qualora il canone
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia
determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 33
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), così come modificato dal comma 4 dell'articolo 11
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (1).
2. I canoni di locazione di cui alla presente legge non
possono comunque essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978,
n. 392, né essere inferiori a lire 25 mila.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Delib.G.R. 5 giugno 1995, n. 2316 cessa di produrre i suoi
effetti; eventuali eccedenze rispetto ai canoni determinati ai sensi del
precedente comma 1 corrisposte dagli assegnatari nel periodo precedente alla
data di entrata in vigore della presente legge sono computate quali
anticipazioni sugli aumenti di cui alla presente legge.
4. Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per
effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a
quelli prodotti dalla presente legge.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni
degli alloggi E.R.P. e gli enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal
27 novembre 1995.
6. La normativa prevista dall'art. 23
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 è applicata con abrogazione del
comma 3 a tutti coloro che occupano l'alloggio senza titolo alla data del 30
giugno 1994, sempreché l'occupazione non ha sottratto il godimento dell'alloggio
ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata (2).
]
(1) Comma aggiunto dall’art. 1,
L.R.
27 ottobre 2009, n. 23, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
(2) Vedi, anche, l'art. 3,
comma 1, L.R.
16 gennaio 2003, n. 1.
[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.]