L.R.
23 gennaio 1996, n. 3.
ARTICOLO 33
(Calcolo del canone di locazione in base a fasce di
reddito)(17)
[1. Per la determinazione del canone di locazione degli
alloggi, gli enti gestori riducono il canone, determinato ai sensi degli
articoli precedenti sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di
ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti
fasce di reddito e corrispondono canoni nella misura delle seguenti percentuali:
1) 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'
importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori aumentato dell'
importo di una pensione sociale;
2) 33% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del
40%;
3) 55% agli assegnatari con reddito annuo complessivo
superiore all' importo di cui al precedente punto 2) e non superiore al limite
per l' assegnazione diminuito del 20%;
4) 75% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del
nucleo familiare superiore all' importo di cui al precedente punto 3) e non
superiore al limite di assegnazione;
5) 90% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del
nucleo familiare superiore all' importo di cui al precedente punto 4) e non
superiore al limite di assegnazione aumentato del 25%;
6) 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del
nucleo familiare superiore all' importo di cui al precedente punto 5) e fino al
limite di decadenza.
2. Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di
redditi derivanti da lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra lo zero e il
limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è
ridotto ove risulti superiore, alla misura del 11% del reddito complessivo annuo
del nucleo familiare degli assegnatari medesimi. (18)
3. I canoni di locazione di cui alla presente legge non
possono comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli
stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge
27/ 7/ 1978, n. 392.
4. La verifica e l' eventuale modifica della fascia di
reddito e di canone viene effettuata ai sensi dell' art. 16 della presente
legge.
5. Il Consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle
percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di
garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di
amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo
comma dell' art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513. A tal fine gli enti
gestori sono tenuti a comunicare alla Regione nei tempi e nei modi di cui al
precedente art. 24 l' importo complessivo delle somme rivenienti dai canoni di
locazione al netto delle quote b) e c) di cui all' art. 19 del DPR 30 dicembre
1972, n. 1035; in mancanza di tali comunicazioni da parte degli enti gestori il
consiglio regionale può autonomamente provvedere a quanto previsto dal comma
precedente.
6. In sede di prima applicazione i canoni determinati a
norma del primo comma del presente articolo, sono applicati con riferimento al
reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell' assegnatario relativo al
1983 e risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall' ente gestore per
l' attuazione dell' anagrafe dell' utenza. ]
(17) Ai sensi dell'art. 11,
comma 7, L.R.
19 luglio 2006, n. 22 il limite di reddito previsto
per l'assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata è fissato in euro 13 mila e
incide ai fini della determinazione dei canoni.
(18) Comma così modificato
dall'art. 11,
comma 4, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. La modifica ha riguardato la
sostituzione dell'originaria percentuale del 10% con quella attuale dell'11%.
ARTICOLO 34
(Aggiornamento del canone sociale)
[Il canone di locazione degli alloggi di ERP è aggiornato
ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente (19). ]
(19) Articolo così
sostituito dall'art. 11,
comma 5, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così
formulato: «Art. 34. Aggiornamento del canone sociale. 1. Il canone sociale,
determinato ai sensi del precedente articolo, è integrato, per gli alloggi
ultimati prima del 31 dicembre 1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla
base del 50% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, nell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati, con le modalità
previste dall'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Il canone sociale è
aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R. con decorrenza dal mese
successivo della deliberazione del C.E.R. medesimo.».
ARTICOLO 35
(Collocazione nelle fasce di reddito e norme
transitorie)
[1. Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari
sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 33 sulla base della
documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la
documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, agli
assegnatari sarà applicato il canone superiore di cui al comma 2, previa diffida
dell'ente gestore all'interessato a presentare la dichiarazione fiscale entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa (20).
2. In sede di prima applicazione della disciplina di cui
alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di
appartenenza ha effetto dal 1° luglio 1985, limitatamente all'
applicazione del 50% della differenza fra il canone in atto ed il canone di
locazione corrispondente a ciascuna delle fasce di reddito suddette. La
percentuale sarà dell' 80% a partire dal 1° gennaio 1986.
3. L' intero canone di locazione comprensivo degli
aggiornamento di cui al precedente art. 34, corrispondente alle fasce di reddito
in cui gli assegnatari sono collocati, è applicato dal 1° gennaio 1987.
4. Fino alla data del 30 giugno 1985 il canone minimo di
cui all' art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è incrementato di L. 1.000 a
vano/ mese per gli alloggi ultimati prima dell' entrata in vigore della legge 8
agosto 1977, n. 513 e di L. 2.500 a vano/ mese per gli alloggi ultimati dopo,
restando in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel citato art.
22.
5. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli
inquilini e dei lavoratori ed i rappresentanti degli enti gestori, stabilisce la
decorrenza dell' incremento di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui l' applicazione del canone di cui alla
presente legge comporti una diminuzione rispetto al canone provvisorio
determinato ai sensi del precedente 4° comma, le maggiori somme versate vanno a
conguaglio.]
(20) Comma così sostituito dall'art.
11,
comma 6, L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così
formulato: «1. Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari sono
collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 33 sulla base della
documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la
documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, il reddito
dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'art. 8 ed in
attesa si applica il canone di cui al punto 6) del precedente art. 33, salvo
conguaglio.».
ARTICOLO 36
(Fondo sociale)
[1. L' ente gestore istituisce, secondo le modalità
stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli
assegnatari che non siano in grado di sostenere l' onere per il pagamento del
canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall' ente, nonchè
per i cambi di alloggio.
2. Sono destinati al fondo sociale i canoni percepiti dall'
ente gestore per la locazione d' immobili per uso diverso da quello di
abitazione, una parte della quota per spese generali e di amministrazione,
determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25, 2° comma,
della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè contributi integrativi messi a
disposizione dal Comune.
3. Al fondo sociale contribuisce altresì la Regione con
finanziamenti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale in sede di
approvazione di bilancio.]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
TITOLO IV
NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE DEGLI
ALLOGGI
ARTICOLO 37
(Autogestione degli alloggi e dei servizi)
[1. Gli enti gestori promuovono e attivano l' autogestione
da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi
comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'
assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione
ed il loro funzionamento.
2. Negli stabili ultimati dopo la entrata in vigore della
presente legge, viene effettuata l' autogestione dal momento della consegna
degli alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a
carico degli assegnatari.
3. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'
intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari. In caso di particolari
esigenze o difficoltà, l' ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali
degli assegnatari, rinviare l' attuazione dell' autogestione, per il periodo di
tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
ARTICOLO 38
(Modalità per l' autogestione dei servizi)
[1. Fino al momento dell' effettivo funzionamento delle
autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi
diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli
annuali su rendiconto redatto dall' ente.
2. L' ente gestore, qualora l' autogestione non vi provveda
direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime -
sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati
le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle
autogestioni.
3. Gli assegnatari che nei confronti dell' autogestione si
rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono
considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal
contratto di locazione. L' ente gestore versa all' autogestione le quote
insolute e procede nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero delle
somme versate.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale approva - sentite le organizzazioni
sindacali degli assegnatari e la competente Commissione consiliare – il
regolamento - tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestioni,
nonchè quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per la
ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari, quello per il riparto
delle spese fra gli utenti e quello per la autogestione della
manutenzione.
5. È facoltà dell' ente gestore, sulla base del regolamento
di cui al precedente comma, estendere l' autogestione alla manutenzione secondo
forme totali o parziali, accreditando agli organi dell' autogestione un'
aliquota definita fra il 30 e il 100 per cento della quota c) dell' art. 19 del
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni. Per l'
autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'
autogestione stessa una quota pari al 50% della quota di amministrazione.
]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
ARTICOLO 39
(Attività in amministrazione condominiale)
[1. Dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l'
attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente o in
parte. In questi stabili l' ente gestore promuove gli atti preliminari per la
costituzione della amministrazione condominiale e dal momento della sua
costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere
all' ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione e
manutenzione, eccezion fatta per quelli afferenti il servizio di rendicontazione
e di esazione delle rate di riscatto la cui misura è autorizzata annualmente
dalla Giunta regionale, su proposta dell' ente gestore.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi
negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente
gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei
servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare
direttamente all' amministrazione del condominio.
3. Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli
assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono
una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del Codice Civile
sul condominio.]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
ARTICOLO 40
(Partecipazione dell' utenza)
[1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la
partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme
previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli
utenti che alle loro organizzazioni sindacali.
2. I Comuni e gli enti gestori concedono, mediante
convenzione, l' uso di appositi strumenti e spazi agli utenti e alle loro
organizzazioni sindacali - nelle forme e nelle strutture partecipative che le
medesime organizzazioni si daranno - per lo svolgimento delle loro
attività.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione
dell' utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica
mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e degli assegnatari. ]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
TITOLO V
MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
ARTICOLO 41
(Programma della mobilità)
[1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di
sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè dei disagi
abitativi di carattere sociale, il Comune, d' intesa con l' ente gestore e
sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, predispone programmi di
mobilità dell' utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi
assegnati, sia mediante l' utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota
non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.
2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei
seguenti elementi:
a) verifica dello stato d' uso e di affollamento degli
alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione
delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in
relazione alla composizione e alle caratteristiche socio - economiche dei nuclei
familiari;
b) formazione di una graduatoria degli assegnatari
aspiranti alla mobilità: mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi
da emanarsi a cura del Comune secondo scadenza e modalità definita d' intesa con
l' ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.
3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui all' art. 1
della presente legge a prescindere da chi sia l' ente proprietario. ]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera
a)
ARTICOLO 42
(Domande e criteri di mobilità)
[1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di
alloggio sono indirizzate al Comune, corredate dalle motivazione della richiesta
e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, e vengono valutate
dalla commissione di cui al precedente art. 5 sulla base delle seguenti
motivazioni indicate secondo l' ordine di priorità:
1) situazione di sovra - sotto affollamento rispetto allo
standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento
esistente in eccedenza e in difetto;
2) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura
e di assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;
3) inidoneità oggettiva dell' alloggio occupato a garantire
normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di
componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da
gravi disturbi prevalentemente di natura motoria.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
ARTICOLO 43
(Graduatorie per la mobilità)
[1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è
approvata dalla commissione di cui al precedente art. 5, inserendo ove accolte
le proposte per la mobilità formulate dagli enti gestori di cui al successivo
articolo.
2. Il cambio di alloggio è comunicato agli interessati, i
quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione alla
commissione che decide entro i successivi trenta giorni.
3. La commissione esprime il proprio parere sui programmi
di mobilità di cui al precedente art. 41. ]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
ARTICOLO 44
(Norme per la gestione della mobilità)
[1. Nell' attuazione del programma di mobilità il Comune e
l' ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte
dell' assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo
altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni
abitative.
2. Deve altresì essere concessa priorità ai cambi di
alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in
quelli più piccoli. Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio
nell' arco di cinque anni, salvo l' insorgenza di situazioni gravi e
imprevedibili.
3. Per il cambio di alloggio deve essere di norma
rispettato lo standard abitativo previsto per l' assegnazione.
4. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione
destinati alla mobilità, se non utilizzati entro trenta giorni per il citato
programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.
5. Il cambio di alloggio avviene previa verifica dei
requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica e
qualora non siano state violate clausole contrattuali.
6. Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli
inquilini e su proposta dello ente gestore e del Comune, sono consentiti gli
scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell' ente gestore,
che verifica l' assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'
alloggio.
7. Il cambio di alloggio può avvenire anche tra Comuni
diversi. In tale caso fanno parte della commissione i sindaci, o loro delegati,
dei Comuni interessati.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
TITOLO VI
NORME FINALI
ARTICOLO 45
(Relazione annuale dell' ente gestore)
[1. L' ente gestore offre al Comune la base conoscitiva
organica necessaria all' esercizio delle relative competenze, redigendo
annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dalla Regione, una
relazione, da trasmettere ai Comuni interessati, sullo stato di attuazione dei
programmi e sulla attività svolta ai sensi della presente legge, con particolare
riguardo agli adempimenti previsti dal titolo II, nonchè alla comunicazione dei
dati rilevati nell' ambito dei compiti di formazione e aggiornamento dell'
anagrafe dell' utenza e del patrimonio e di verifica dei requisiti ai sensi del
precedente art. 16.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera a)
ARTICOLO 46
(Relazione della Giunta regionale)
[1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una
relazione generale che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni
necessaria modificazione della legge stessa. ]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera
a)