Art. 1
(Integrazione
all’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n.
3)
1. Dopo il comma 1
dell’articolo 1
della legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 3
(Adeguamento canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
(E.R.P.), è inserito il seguente: “1 bis. Il comma 1 non trova applicazione
qualora il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) sia determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 33
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54
(Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), così come modificato dal comma 4
dell’articolo 11
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22.”.
Art. 2
(Disposizioni
in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione
autentica)
1.
Le
disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1
degli articoli 7,
8,
9
e 11
della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme
per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa
il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto
della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 27 ottobre 2009