La presente
legge è stata abrogata dall l.r.
n. 28/2016, art. 12.
Art. 1
1. Sono sub delegate ai Comuni le funzioni
relative all'emissione del parere prescritto dall'art. 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, per il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona
soggetta a vincolo paesaggistico e oggetto di condono edilizio. Il Sindaco si
esprime previo parere conforme della Commissione edilizia comunale integrata a
norma dell'art. 3
della legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8.
2. Il parere, se favorevole, è comunicato agli
organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi e per
gli effetti dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito
nella legge 8 agosto 1985, n. 431.
3. L'art. 2
della legge
regionale 23 dicembre 1986, n. 40 è abrogato.