ARTICOLO 1
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione per l' anno 1997, e comunque non oltre
il 30 aprile 1997, e' autorizzato l' esercizio provvisorio del bilancio
regionale per l' anno finanziario 1997 sulla base degli stati di previsione
delle entrate e delle spese per l' anno 1996, come approvati con la legge
regionale 3 giugno 1996, n. 3 e successive modificazioni.
ARTICOLO 2
1. L' autorizzazione di cui all' art. 1 e' limitata a un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'
elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del
bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si
tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge ovvero derivante da rate di
mutui o obbligazioni verso terzi gia' prenotate (o inserite) nel bilancio
pluriennale 1996/ 98 di cui alla legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6, e non suscettibile di impegno o di pagamento
frazionato in dodicesimi.
2. In applicazione dell' art. 50,
comma 3, della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni,
e' sospesa dal 1 gennaio 1997, e per la durata dell' esercizio provvisorio, l'
esecuzione delle spese non obbligatorie inderogabili.
ARTICOLO 3
1. Le spese finanziarie con fondi a destinazione vincolata,
assegnate alla Regione per l' anno 1997, possono essere impegnate a condizione
che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a
termini dell' art. 53
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 4
Abrogato
dall’art. 115
della l.r. 28/2001
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.