La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 1
[1. La presente legge disciplina tempi,
metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero
territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e
in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa.
]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 2
[1. Le operazioni di accensione e bruciatura
delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso
tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili
utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di
bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a
partire dal 1° luglio.
2. I sindaci dei Comuni interessati, sentite
le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste,
provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto
stabilito dal comma 1.
3. Le operazioni di accensione e bruciatura
devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi
di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.
4. È sempre vietata l'accensione e bruciatura
delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 3
[1. Al fine di prevenire il verificarsi di
danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli affittuari e i
conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di
mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale
delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva", sgombra da ogni
residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci
metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree
circostanti e/o confinanti. La larghezza della "precesa" o "fascia protettiva"
deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distano meno di
cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia
mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti (1).
2. In ogni caso gli enti o privati che siano
proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate
devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva
nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione
perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui
si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.
3. I proprietari dei boschi sono tenuti a
effettuare a loro cura le precese.
4. Le medesime operazioni praticate su
terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza
delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.
5. Tali limiti di sicurezza e il compimento
delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o
tenuti a pascolo.
6. L'operazione di bruciatura deve essere
effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo
spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della
combustione. ]
(1) Comma così sostituito
dall'art. 14,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così
formulato: «1. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che
lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le
operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o
"fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e
foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e,
comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti
e/o confinanti.».
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 4
[1. Le scarpate delle strade rotabili e
ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate
di "precese" o "fasce protettive", a cura degli enti di appartenenza. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 5
[1. La mietitura deve iniziare dalle messi
più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 6
[1. I proprietari, i conduttori e affittuari
devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini
locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le
operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 7
[1. È vietato bruciare foglie secche, sterpi
etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di
terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini,
sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti,
ginestreti, etc. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 8
[1. Nelle giornate in cui è prevista una
particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa
obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 9
1. La Regione Puglia, nell'ambito delle
iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, curerà adeguate campagne di
sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei
cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in
presenza di focolai di incendi.
Art. 10
[1. La Regione Puglia, durante tutto il
periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie, favorirà l'istituzione tra
la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei
Vigili del fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione
antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.
]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 11
[1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni
della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di
una somma:
a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila
per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;
b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi
non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;
c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi
brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente
legge;
d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi
brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti
ovvero nei giorni di eccessivo calore. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Art. 12
[1. Con l'entrata in vigore della presente
legge è abrogato l'art. 40
della legge
regionale 27 febbraio 1984, n. 10. ]
La presente legge è stata
abrogata dalla l.r.n.
38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).