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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1997
Numero
15
Data
12/05/1997
Abrogato
 
Materia
Protezione civile
Titolo
Norme in materia di bruciatura delle stoppie
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 58 del 20 maggio 1997 La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).
Allegati
Nessun allegato

 



 

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

 

Art. 1

[1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

Art. 2

[1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.

2. I sindaci dei Comuni interessati, sentite le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto stabilito dal comma 1.

3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

4. È sempre vietata l'accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

 

Art. 3

[1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva", sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La larghezza della "precesa" o "fascia protettiva" deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti (1).

2. In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese.

4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

6. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione. ]

(1) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «1. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.».

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

 

Art. 4

[1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di "precese" o "fasce protettive", a cura degli enti di appartenenza. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

 

Art. 5

[1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

Art. 6

[1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

Art. 7

[1. È vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

Art. 8

[1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

Art. 9

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendi.

 

Art. 10

[1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie, favorirà l'istituzione tra la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

Art. 11

[1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di una somma:

a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;

b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;

d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore. ]

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).

Art. 12

[1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 40 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10. ]

 

La presente legge è stata abrogata dalla l.r.n. 38/2016, ar. 13, c. 1, lett. a).