Art. 1
Finalità
1. La
presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare l’innesco e la
propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la
pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di
favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera .
Art. 2
Bruciatura - divieti
1. E’
vietata l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al
termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici
a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei
campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
“1
bis. La Sezione regionale competente può autorizzare deroghe ai divieti di
cui al comma 1 in caso di attuazione del fuoco prescritto quale pratica
strettamente connessa alla conservazione del patrimonio naturale ove ciò sia
ritenuto utile, anche in via sperimentale, ai fini della prevenzione degli
incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio
rurale. (1)
2. Sulle
superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua
per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano (2) e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di
secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle
paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di
massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze,
l’accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre
vietate. La verifica dell’effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di
secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale
sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate
agrarie.
3. La
bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è
consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma
certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento
agricoltura regionale. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la
comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell’azienda
agricola oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari
almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione i
proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il
responsabile del presidio e della bonifica.
Con
deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio,
le modalità e prescrizioni dell’operazione di bruciatura, la bonifica finale, le
opere di mitigazione e l’attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di
cui agli articoli 3 e 8.
4.
L’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante
dall’attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1°
giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è
possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti
dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiori
a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono
effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo
spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della
combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza
di forte vento o di eccessivo calore, sono validi in tale caso i bollettini di
pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale. La bruciatura dei
residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a cinquanta metri da
strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto
dall’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606
(Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria
e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e
nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività
selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere
cippati/trinciati in loco. Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura
2000”, al fine di contenere la diffusione delle erbe infestanti con conseguente
disseminazione e aumento della carica di infestazione di patogeni presenti sui
residui della coltura conclusa e della carica di infestanti, previa
certificazione della Sezione Osservatorio fitosanitario regionale, o in evidenti
condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, previa
certificazione della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi
titolo di terreni può procedere alla accensione e alla bruciatura delle stoppie
e dei residui vegetali in deroga al regime di condizionalità e alle prescrizioni
di cui all’articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate le
linee guida per l’ottenimento delle certificazioni delle competenti Sezioni
regionali, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell’operazione di
bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di
vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 8. (3)
Nelle aree
naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali
derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e
devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi
parassitari, certificati dall’Osservatorio fitopatologico regionale o in
evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione,
certificato dalla Sezione foreste regionale.
(1) Comma inserito dalla l.r.
n. 24/2021, art. 7,
comma1.
(2) Ai sensi della l.r.
n. 43/2019, art. 3,
comma 1, la parola " ringrano " deve essere interpretata come
: " coltivazione di frumento o altro cereale in un campo in cui l’anno
precedente sia stato coltivato lo stesso o altro cereale" .
(3) Comma sostituito dalla l.r.
n. 6/02021, art. 4,
comma1.
Art . 3
Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e
privati
1. Al fine
di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per
evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura
cerealicola e foraggera realizzano entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all’interno della
superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di
vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque
tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o
confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di
mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. Sono
esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo. (4)
2. I
proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni
incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo
di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di
larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo,
prive di residui di vegetazione , in modo da evitare che un eventuale incendio,
attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o
confinanti.
3. E’ fatto
obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari
della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31
maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali
parafuoco.
4. I
proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con
altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri
abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente
riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri,
libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali
spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante
presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non
sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto
strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I
proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici
pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di
protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale
da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o
confinanti.
6.
All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali
istituite ai sensi della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la
specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate
dall’ente di gestione.
(4) Comma sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 32,
comma 1.
Art . 4
Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e
ferroviarie
1. Al fine
di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità
degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi
al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, I’ANAS
S.p.A., l’Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città
metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono,
entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza,
alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba
secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale
infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che
eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo
scelto per l’intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente
con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle
specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I
gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione
arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di
consentire il transito anche dei mezzi antincendio.
Art. 5
Divieti
1. Nelle
zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco,
fermo restando i vincoli stabiliti dall’articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque
anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e
lumache.
2. E’
vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio,
di cui al regolamento
regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L’attività pascoliva sul territorio della
Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio
Decreto-Legge n. 3267/1923) .
Art. 6
Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche
1. I
proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri
residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche
insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e
classificate all’interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio
elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione
della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di
vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il
perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili
in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di
protezione previste dal decreto del Ministero dell’interno 28 febbraio 2014
(Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi,
villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero
da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero
dell’interno.
Art . 7
Obblighi di gestori di attività ad alto rischio
1. I limiti
di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all’articolo 6 sono
obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività
commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità .
Art. 8
Obblighi dei conduttori di superfici agricole e
forestali
1. I
proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali
mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l’innesco e la propagazione
degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità
agricola ai sensi della normativa vigente .
2. I
proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali
sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme
europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli
all’innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
3. La
mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle
zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.
Art. 9
Funzioni della Regione Puglia
1. La
Regione Puglia, nell’ambito delle iniziative tese alla salvaguardia
dell’ambiente, cura adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per
sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l’immediato intervento
delle autorità preposte in presenza di focolai di incendio.
2. Il
Presidente della Giunta regionale dichiara, annualmente con proprio atto “lo
stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”.
3. La
Regione Puglia durante tutto il periodo di dichiarazione dello stato di grave
pericolosità per gli incendi boschivi, coordina la lotta attiva agli incendi
boschivi tramite la sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) presso la
Sezione regionale di protezione civile di cui alla I. 353/2000, con modalità
H24, secondo procedure e schemi condivisi con i soggetti deputati a tale
scopo.
Art. 10
Funzione dei comuni
1. I comuni
hanno l’obbligo di aggiornare periodicamente con cadenza triennale e comunque
all’occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia
inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni
riportate nel “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o
intercomunale di protezione civile” - Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della protezione civile - O.P.C.M. 3606/2007.
Art. 11
Piani e programmi
1. In fase
di redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e
assetto del territorio e delle loro varianti, gli enti competenti tengono conto
nelle loro previsioni del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui
all’articolo 10, comma 2, della I. 353/2000, aggiornato annualmente .
2. I piani
e i programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e le
loro varianti, si coordinano con i piani di emergenza di protezione civile.
3. Al fine
di predisporre piani e programmi di prevenzione, la Sezione protezione civile
della Regione, anche sulla base delle perimetrazioni rilevate dalla piattaforma
SIM montagna, predispone entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge una piattaforma webgis da cui è possibile scaricare i dati
afferenti le aree percorse dal fuoco soggette a vincolo ai sensi della I.
353/2000. Ad ogni perimetrazione sono attribuiti i dettagli identificativi della
stessa al fine di rendere disponibile agli enti competenti una banca dati
standardizzata, omogenea, georeferenziata e aggiornata degli incendi boschivi
nel territorio regionale, per pianificare in modo efficiente e coordinato le
attività di intervento degli ·enti competenti e i piani di emergenza e di
predisporre adeguate misure di prevenzione .
4. Per i
fini di cui al comma 3, i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono
all’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all’articolo
10, comma 2, della I. 353/2000 relative all’anno precedente.
Art. 12
Sanzioni
1. Le
violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto
previsto dall’articolo 10 della I. 353/2000, sono soggette a sanzione
amministrativa e al pagamento di una somma:
a) da
euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza
e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle
cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
b) da
euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la
bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei
pascoli;
c) da
euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali
agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla
presente legge;
d) da
euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità
complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli,
asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
e) da
euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale
vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo
e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di
sicurezza;
f) da
euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una
particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone
non consentite;
g) non
inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in
violazione dell’articolo 5, comma 2.
2. Gli
illeciti di cui alle lettere b), c), e) e f), possono essere accertati anche
dalle Guardie volontarie di cui all’articolo
44, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria). I relativi verbali seguono il procedimento di cui all’articolo
51 della 1.r. 27/98.
Art. 13
Abrogazioni
1. Con
l’entrata in vigore della presente legge regionale si intendono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) la legge
regionale 12 maggio 1997, n. 15 (Norme in materia di bruciatura delle
stoppie);
b) la lettera
w) dell’articolo 5 del regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28
(Modifiche e integrazioni al regolamento
18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con
D.M. 17 ottobre 2007);
c) l’articolo
41 della l.r. 27/1998.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.