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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
12
Data
24/02/1999
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Riordino delle Comunità montane.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 marzo 1999, n. 23.
Allegati
Nessun allegato

 



Legge già modificata dalla l.r.. 32/2001 e successivamente abrogata dal comma 1 dall’art. 28 della l.r. 20/2004. Ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della l.r. 20/2004 “Restano ferme tutte le abrogazioni già disposte dall’art. 32 della l.r. 19/99, abrogata, a sua volta, dal comma 1”.

 

TITOLO I

Ordinamento e ambiti territoriali

Art. 1

Finalità.

[1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale] .

 


Art. 2

Natura delle Comunità montane.

[1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani classificati parte integrante del sistema geografico e socio-economico di una zona omogenea della stessa provincia, allo scopo di:

a) promuovere la valorizzazione delle zone montane;

b) eliminare gli squilibri di natura economico-sociale e civile tra i territori delle Comunità montane e il resto della Regione;

c) provvedere all'esercizio associato delle funzioni comunali;

d) esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della legislazione statale e dalle modifiche costituzionali;

e) esercitare le funzioni a esse delegate dalla Regione e/o dall'Amministrazione provinciale;

f) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

2. Le Comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge.

3. Non possono far parte delle Comunità montane i Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

4. L'esclusione di cui al comma 3 non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o da leggi statali e regionali.

5. Le indennità di carica per gli amministratori delle Comunità montane sono stabilite ai sensi dell'art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

6. L'eventuale spesa graverà sul bilancio delle Comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti previsti dall'art. 27 della presente legge].

 


Art. 3

Costituzione delle zone omogenee.

[1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:

A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;

B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza, Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino;

B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia;

C1 - Zona omogenea della Murgia barese nord occidentale comprendente i comuni di Gravina di Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto;

C2 - Zona omogenea della Murgia barese sud orientale, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle;

C3 - Zona omogenea della Murgia tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.

3. In applicazione dell'art. 28, comma 3, della legge n. 142 del 1990, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socioeconomico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.

4. Tra i Comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane:

a) Comunità montana del Corgano;

b) Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali;

c) Comunità montana dei Monti Dauni meridionali;

d) Comunità montana della Murgia barese nord ovest;

e) Comunità montana della Murgia barese Sud est;

f) Comunità montana della Murgia tarantina] .

 


Art. 4

Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane.

[1. La variazione delle zone omogenee di cui all'art. 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all'art. 26 e consultazione degli enti e organismi interessati, con legge regionale.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni dei Comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 142 del 1990, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane] .

 

 

Art. 5

[1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge n. 142 del 1990, individua nell'ambito di ciascuna Comunità montana, con provvedimento legislativo e secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e della Comunità montana.

2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi di supporti tecnici e scientifici di altri enti pubblici, nonché di consulenze esterne, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunitario di cui alla presente legge, formulano adeguate proposte in merito alla Giunta regionale, che tengano conto in particolare dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della presenza e della qualità dei servizi, nonché di quello ecologico e dei conseguenti rischi ambientali della zona di competenza] .


Art. 6

Funzioni.

[1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:

a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi special per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 97 del 1994;

b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97 del 1994;

c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o delegate dalla Provincia o dalla Regione;

d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;

f) realizzano le infrastrutture e i servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico:

g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;

h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o è parte di quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.

2. La Regione attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa del suolo e di tutti gli altri settori che, per effetto del riassetto costituzionale e del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni disciplinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai decreti legislativi attuativi della medesima, verranno attribuiti alle Regioni.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle Comunità montane, anche in attuazione delle norme di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 dei 1997 e dei decreti legislativi attuativi della medesima secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

6. Ai fini di cui al presente articolo, la Comunità montana:

a) adotta e attua il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate al comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o associati;

b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;

c) promuove la costituzione e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;

d) promuove, anche in associazione con altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'art. 9 della legge n. 97 del 1994;

e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'art. 22 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

7. È di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art. 1 della legge n. 97 del 1994, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione europea] (8).

 


Art. 7

Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane.

[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, sulla base del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui all'art. 26:

a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane].

 


Art. 8

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi.

[1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'Assemblea della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge n. 142 del 1990.

2. Per la gestione associata di servizi la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 142 del 1990, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 97 del 1994].

 


Art. 9

Autonomia statutaria.

[1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, deve prevedere:

a) la sede, lo stemma e il gonfalone della Comunità montana;

b) gli obiettivi che l'ente intende perseguire;

c) le attribuzioni e il funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;

d) il numero dei componenti la Giunta comunitaria;

e) l'eventuale elezione ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che comunque devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità con la carica di Consigliere comunale;

f) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei Consiglieri, della Giunta e dei suoi componenti;

g) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei gruppi partecipanti;

h) le modalità per l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni;

i) le forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati;

l) le forme di partecipazione popolare e il diritto di accesso nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

m) la regolamentazione dell'istituto del Difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 142 del 1990 per i Comuni e per le province;

n) le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria dell'ente;

o) le eventuali modalità di finanziamento da parte dei Comuni membri;

p) l'organizzazione degli uffici e la gestione dei servizi;

q) le forme di controllo economico interno alla gestione.

3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo Statuto della Comunità. montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è affisso all'albo della Comunità montana per trenta giorni consecutivi.

5. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia].

 


Art. 10

Regolamenti.

[1. La Comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. A tali effetti i regolamenti, in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformità con quanto previsto dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

4. Qualora il Consiglio non ottemperi alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 9 e a quella del comma 2 del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il controllo sostitutivo].

 

TITOLO II

Organi delle Comunità montane

Art. 11

Organi.

[1. Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente.

2. Il Presidente e la Giunta esecutiva restano in carica per la durata del Consiglio comunitario. Possono essere rieletti consecutivamente una sola volta e comunque non possono ricoprire la stessa carica per più di dieci anni].

 

(giurisprudenza)

Art. 12

Consiglio.

[1. Il Consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli comunali nel proprio seno.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, intendendo come tali la maggioranza e la minoranza determinatasi a seguito della consultazione elettorale. Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata e con voto limitato ad uno, fra i consiglieri eletti nella lista o nelle liste che sono risultate maggioranza nella consultazione comunale e tra quelli eletti nella lista o nelle liste che sono risultate minoranza nella consultazione comunale.

3. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento del Consiglio stesso, provvede all'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente della Comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova Assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.

4. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del Presidente della Comunità montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei Comuni, interessati dalle elezioni stesse.

6. I singoli membri del Consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.

7. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall'art. 39 della legge n. 142 dei 1990 e successive modificazioni, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio comunale rinnovato. In tal caso il Commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il Sindaco nel Consiglio della Comunità montana.

8. Nei casi diversi da quelli di cui all'art. 39 della legge n. 142 dei 1990 e successive modificazioni, il Commissario straordinario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere, con sostituzione del Sindaco nel Consiglio della Comunità montana da parte dello stesso Commissario governativo.

9. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

10. La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

11. Lo Statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica  (1) ] .

(1)  Il presente articolo, in materia di composizione degli organi collegiali delle Comunità montane, è da ritenersi superato per incompatibilità con quanto disposto in merito dall'art. 27, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, anche, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13 maggio 2002, n. 2586.

 

Art. 13

Durata in carica del Consiglio.

[1. Il Consiglio comunitario ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo.

2. Il Consiglio comunitario viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei Consigli dei Comuni che compongono le Comunità montane.

3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 e nel caso di cui al comma 2 il Consiglio comunitario si scioglie e tutti i Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana designano i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente legge.

4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, il Consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai Consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la nuova composizione del Consiglio comunitario.

5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

6. I consiglieri dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

7. I Consiglieri decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità] .

 

Art. 14

Competenze del Consiglio.

[1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) la pianificazione socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;

c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessione di opera che non siano previsti espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;

g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 4 dell'art. 19.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza].

 

Art. 15

Funzione di revisione economico-finanziaria.

[1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti, nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio e due come componenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento:

a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione dell'ente;

d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

e) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione] .


 

Art. 16

Giunta esecutiva.

[1. La Giunta esecutiva è formata dal Presidente della Comunità montana e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, per un Comune avente popolazione pari a quella di tutti i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità medesima. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione dello Statuto la Giunta esecutiva è formata dal Presidente e da un numero di assessori pari a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 per un Comune avente popolazione pari alla somma delle popolazioni di tutti i Comuni facenti parte della Comunità montana.

2. Il Consiglio elegge nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente e la lista della Giunta comunitaria. L'elezione avviene con votazioni distinte. La lista della Giunta comunitaria deve riportare il nome del componente la Giunta incaricato, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, di svolgere le funzioni di Vice Presidente. L'elezione del Presidente e della Giunta deve avvenire comunque entro sessanta giorni dalla data di convocazione del primo Consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

3. Lo Statuto può prevedere l'elezione a componente della Giunta esecutiva anche di cittadini esterni al Consiglio, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte della Comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.

4. Il Presidente e la Giunta risultano eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

5. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

6. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

7. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera Giunta esecutiva. La decadenza ha effetto dalla elezione del Presidente e della nuova Giunta] .

 


Art. 17

Mozione di sfiducia.

[1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

2. La mozione deve essere motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e deve essere proposta nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia, comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente] .

 


Art. 18

Competenze della Giunta esecutiva.

[1. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del segretario o dei funzionari.

2. La Giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività].

 

Art. 19

Presidente.

[1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana.

2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta esecutiva e, salvo diversa esposizione statutaria, il Consiglio. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 14, vi provvede il Presidente, nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il Consiglio, attraverso la conferenza dei Capigruppo consiliari, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere rappresentate nei casi in cui ne corra l'obbligo].


TITOLO III

Uffici e personale

Art. 20

Uffici.

[1. Ciascuna Comunità montana ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.

2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni.

3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dall'art. 51 della legge n. 142 del 1990.

4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono per quanto di loro competenza, gli enti deleganti] .

 


Art. 21

Segretario.

[1. La Comunità montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale funzione, presso la Comunità montana, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Si applica alle Comunità montane la normativa di cui all'art. 53 della legge n. 142 del 1990] .

 


TITOLO IV

Programmazione socio-economica e pianificazione territoriale

Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

[1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento del Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994.

3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.

5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. Il Consiglio, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Provincia.

7. La Provincia approva il piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

8. La Provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al Consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il Consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni e modificazioni.

9. La procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.

10. Ai fini del coordinamento, la Provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana] .


 

Art. 23

Programmi pluriennali di opere e interventi.

[1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che dovranno prevedere:

a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;

b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;

c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;

d) i criteri di localizzazione territoriale;

e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità montana, sono trasmessi alla Provincia che, verificatane la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, della legge n. 142 del 1990.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla Provincia] .

 

Art. 24

Accordi di programma.

[1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990].


Art. 25

Partecipazione al piano territoriale di coordinamento.

[1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 142 del 1990, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:

a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;

b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;

c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;

d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;

e) le linee di interventi per la sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse] .


 

Art. 26

Consulta permanente Regione-Enti locali montani.

[1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 142 del 1990, dalla legge n. 59 del 1997, istituisce la Consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.

2. Fanno parte della Consulta:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente della Commissione consiliare competente per la materia degli enti locali;

c) tre Presidenti delle Comunità montane o loro delegati in rappresentanza di ciascun sistema montuoso pugliese;

d) i Presidenti della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., dell'A.N.C.I. e dell'U.P.P. o loro delegati;

e) i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità montane o loro delegati;

f) un rappresentante dei Comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;

g) un rappresentante dei Comuni fino a 5 mila abitanti designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;

h) un rappresentante dei Comuni fino a 10 mila abitanti designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;

i) un rappresentante dei Comuni fino a 20 mila abitanti designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;

l) un rappresentante dei Comuni montani o parzialmente montani superiori a 40 mila abitanti designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;

m) il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato con funzioni di segretario.

3. La Consulta nomina un vice Presidente fra i componenti nominati dagli enti locali montani.

4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.C.I. e dall'U.N.C.E.M. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.

5. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore competente, se delegato, d'intesa con la competente Commissione consiliare e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

6. La Consulta formula proposte e pareri obbligatori sui seguenti punti:

a) riordino degli organismi associativi di cui all'art. 7, lett. a);

b) adozione di leggi e atti regionali di cui all'art. 7, lett. b);

c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;

d) relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;

e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attuative della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei relativi decreti;

f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale ritiene, utile sottoporre all'esame della Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5 del presente articolo.

7. La sede della Consulta è stabilita presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento.

8. Analoghe consulte possono essere istituite a livello provinciale] .

 


TITOLO V

Finanza e contabilità

Art. 27

Fondi di finanziamento.

[1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e agli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 e delle finalità di cui alla legge n. 97 del 1994 (2) .

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 dei 1981, all'art. 2 della legge n. 97 del 1994 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il piano regionale per la montagna (3) .

3. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:

a) i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i fondi di cui all'art. 2 della legge n. 97 del 1994;

c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;

d) i fondi previsti dalle leggi regionali e dalle risorse finanziarie proprie della Regione (4) .

4. Oltre che dal Fondo regionale per la montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite da:

a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate;

b) fondi dello Stato e dell'Unione europea assegnati direttamente alla Comunità montana;

c) lasciti e donazioni] .


(2)  Comma abrogato dall'art. 28, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(3)  Comma abrogato dall'art. 28, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(4)  Lettera abrogata dall'art. 28, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

Art. 28

Riparto dei fondi.

[1. Il Fondo regionale per la montagna è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Comunità montane;

b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione montana delle Comunità comunicata dall'U.N.C.E.M. e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;

c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.

2. I programmi annuali delle opere e degli interventi adottati dal Consiglio della Comunità montana e verificati dall'Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui all'art. 22, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuna Comunità montana] .


 

Art. 29

Gestione finanziaria e contabile.

[1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano le norme previste dagli artt. 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990] .

 

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Art. 30

Controlli.

[1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al Capo X della legge n. 142 del 1990, all'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15 settembre 1997, n. 127 e successive modifiche, nonché della normativa regionale in materia.

2. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche] .
 


Art. 31

Definizione rapporti - Nomina Commissari.

[1. Il Presidente della Giunta regionale procede con decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina di Commissari, nelle persone dei Presidenti pro-tempore delle Comunità montane interessate, e dei sub-commissari, per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il patrimonio e il personale in conseguenza del riordino delle Comunità montane operato con la presente legge.

2. I Commissari di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei Consigli delle Comunità montane previsti dalla presente legge e al trasferimento di tutti gli atti e rapporti della corrispondente Comunità riordinata.

3. In caso di inadempienza trascorsi sessanta giorni dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta per gli adempimenti di cui al comma 1.

4. Nelle more della nomina dei Commissari, l'attività amministrativa, istituzionale e operativa delle Comunità montane continua ad essere curata dagli organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni] .

 


Art. 32

Abrogazione di norme.

[1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 "Costituzione delle Comunità montane";

b) il Reg. 18 luglio 1974, n. 2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";

c) la legge regionale 14 aprile 1975, n. 34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";

d) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34";

e) l'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive disposizioni a esso correlate (artt. 3, 8 e 9 legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 - art. 7 legge regionale 9 giugno 1980, n. 66 - art. 14 legge regionale 11 febbraio 1982, n. 7);

f) gli artt. 20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, così come modificati e/o sostituiti dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 16, dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 63, dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 14 e dalla legge regionale 3 novembre 1982, n. 29, ferma la competenza delle Comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa così come disciplinato dal POP;

g) l'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";

h) l'art 11 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale 4 agosto 1978, n. 440 ";

i) gli artt. 18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge n. 984 del 1977, organizzazione e snellimento delle procedure";

l) gli artt. 1 e 5, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 "Indennità compensativa - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 14. Delega delle funzioni alle Comunità montane";

m) la legge regionale 25 giugno 1983, n. 13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità montane e la valorizzazione delle zone montane";

n) l'art. 9 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 60 "Delega ai Comuni e alla Comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219" così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 36.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legislazione sui Comuni] .