(1) Ai sensi dell'art. 44,
comma 8, L.R.
30 aprile 2009, n. 10, che aveva abrogato le
disposizioni della presente legge nonché tutte le altre disposizioni
incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del suddetto articolo.
Successivamente la presente legge è stata interamente abrogata dall’art. 10,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, ad esclusione degli articoli 17 e 18.
TITOLO I
ORDINAMENTO E AMBITI
TERRITORIALI
Art.
1
(Finalità)
[1. La presente legge
disciplina l'ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e
ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 44
della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani
compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia
mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e
culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla
predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli
obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla
programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale. ] (2)
(2) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 2
(Natura delle Comunità montane)
[1. Le Comunità montane
sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani, parzialmente
montani e contigui, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione
delle zone montane, per l'esercizio delle funzioni proprie, delle funzioni
conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. Fatta salva la costituzione delle
Comunità montane già avvenuta con la legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12
(Riordino delle Comunità montane), l'istituzione delle nuove Comunità è disposta
con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa emanazione di
apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "t.u. emanato con d.lgs.
267/2000".
3. Le Comunità montane operano in ciascuna
delle zone omogenee di cui all'articolo 3 ritenute adeguate alla dimensione
degli stessi enti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Non possono far parte delle Comunità
montane i comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.
5. L'esclusione di cui al comma 4 non
priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali
per la montagna stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali e
regionali.
6. Il regime delle indennità degli
amministratori delle Comunità montane è disciplinato dalla parte I, titolo III,
capo IV del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000. Non trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 4, di cui al medesimo d.lgs.
267/2000.
7. L'eventuale spesa grava sul bilancio
delle Comunità stesse e trova copertura con i finanziamenti previsti
dall'articolo 24 della presente legge. ]
(3)
(3)articolo abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 3
(Costituzione delle zone omogenee)
[1. I territori montani
della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente
prima della data di entrata in vigore dell'abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle Autonomie locali) ed espressamente identificati con la
legge regionale 5 settembre 1972, n. 9
(Costituzione delle Comunità montane) e successive modificazioni e
integrazioni.
2. I territori di cui al comma 1, nel
rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui all'articolo 27, comma 3,
del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, sono ripartiti, in base ai criteri di
unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone
omogenee:
A - Zona omogenea del Gargano,
comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S.
Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;
B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni
settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino,
Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore,
San Marco la Catola, Volturara Appula,Volturino;
B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni
meridionali, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli
Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri,
Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia;
C1 - Zona omogenea della Murgia barese
nord-ovest, comprendente i comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di
Puglia, Spinazzola;
C2 - Zona omogenea della Murgia barese
sud-est, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge,
Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle, Toritto;
C3 - Zona omogenea della Murgia tarantina,
comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola,
Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.
3. I rappresentanti del comune di Gravina
di Puglia e del comune di Toritto eletti in seno all'organo rappresentativo
comunitario della Murgia barese nord-ovest cessano dalle rispettive cariche
comunitarie alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In applicazione dell'articolo 27, comma
5, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, in considerazione della omogeneità con
i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del
sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso
nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è
inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di
Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia
tarantina.
5. Tra i comuni il cui territorio ricade
in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità
montane le cui sedi, nell'ambito della loro autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché nel rispetto del principio della
sussidiarietà, saranno individuate dalle stesse, ognuna per la propria
competenza:
a) Comunità montana del Gargano, con sede
a Monte Sant'Angelo;
b) Comunità montana dei Monti Dauni
settentrionali, con sede a Casalnuovo Monterotaro;
c) Comunità montana dei Monti Dauni
meridionali, con sede a Bovino;
d) Comunità montana della Murgia barese
nord ovest, con sede a Ruvo;
e) Comunità montana della Murgia barese
sud est, con sede a Gioia del Colle;
f) Comunità montana della Murgia
tarantina, con sede a Mottola. ] (4)
(4) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 4
(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità
montane)
[1. La variazione delle zone omogenee
di cui all'articolo 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui
all'articolo 23 e consultazione degli enti e organismi interessati, con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Le leggi regionali che nell'ambito dei
territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei
comuni esistenti, ai sensi dell'articolo 15 del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative
Comunità montane. ] (5)
(5) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R.
25 febbraio 2010, n. 5
Art.
5
(Fusione di Comuni)
[1. Al Comune montano
sorto a seguito della fusione dei Comuni, il cui territorio complessivamente
considerato risulti coincidente con il comprensorio di una Comunità montana,
sono attribuite le funzioni e le risorse assegnate alle stesse Comunità montane
ai sensi della presente legge. In tal caso, la legge regionale istitutiva del
nuovo Comune prevede lo scioglimento della Comunità montana e il conseguente
passaggio del personale dipendente da quest'ultima nella dotazione organica
dell'Amministrazione comunale nata dalla fusione dei predetti Comuni.
] (6)
(6) articolo abrogato ai sensi
dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 6
(Fasce altimetriche di territorio)
[1. Ai fini della
graduazione e differenziazione degli interventi di competenza della Regione e
delle Comunità montane, la Regione, con propria legge, sentita la Consulta
permanente Regioni - Enti locali montani di cui all'articolo 23, provvede a
individuare nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane fasce
altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima,
della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della
fragilità ecologica, dei rischi ambientali e delle realtà
socio-economiche.
2. Le Comunità montane, anche avvalendosi
dell'opera di consulenti esterni, formulano adeguate proposte al Presidente
della Giunta regionale in merito all'enucleazione delle fasce altimetriche
relative al rispettivo territorio. ] (7)
(7) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 7
(Funzioni)
[1. Le Comunità montane,
anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema
montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti
già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite
dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni conferite dai Comuni, dalle
Province e dalla Regione. In particolare:
a) gestiscono gli interventi speciali per le
zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello
Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti
dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n.
97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie
o conferite, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di
svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 11 della legge
97/1994;
c) esercitano le altre funzioni amministrative
a esse attribuite dalla legge o conferite dalla Provincia o dalla
Regione;
d) realizzano le proprie finalità
istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico;
e) definiscono, nel quadro della
pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in
funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità
di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita
economica, civile e sociale delle popolazioni;
f) realizzano le infrastrutture e i servizi
idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un
adeguato sviluppo economico;
g) concedono contributi finanziari per
sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle
risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata
sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;
h) in caso di istituzioni di parchi regionali
il cui ambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello di una zona
omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui tale
parco regionale ricade.
2. La Regione, in attuazione della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti
locali), emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i provvedimenti legislativi di adeguamento delle normative di
settore e di individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie in
relazione alle funzioni amministrative conferite alle Comunità montane mediante
le leggi regionali 30 novembre 2000, n. 16
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura),
30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), e 11 dicembre 2000, n.24 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere,
mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali,
istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione
professionale).
3. La Regione può conferire ulteriori
funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di
particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone
montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere conferite alle
Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su
proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità
montane, provvede la Giunta regionale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, la
Comunità montana:
a) adotta e attua il piano triennale di
sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate
al comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli
operatori pubblici e privati, singoli o associati;
b) adotta piani pluriennali di opere e di
interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di
sviluppo;
c) promuove la costituzione e sostiene
consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti
alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e
privati;
d) promuove, anche in associazione con altre
Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui
all'articolo 9 della legge 97/1994;
e) stipula convenzioni, accordi di programma e
di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme
di cui all'articolo 9.
6. E' di competenza delle Comunità montane
l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale,
economico, sociale e culturale di cui all'articolo 113 del t.u. emanato con
d.lsg. 267/2000, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti
insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari
opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile,
economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati
dall'Unione europea.
7. Le Comunità montane favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In
ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
] (8)
(8) articolo
abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 8
(Riordino organismi associativi e quadro unitario
delle
funzioni delle Comunità montane)
[1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni
conferite e del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali
montani di cui all'articolo 23 :
a) provvede al riordino degli organismi
associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo);
b) adotta specifici atti finalizzati a fornire
un quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane. ] (9)
(9) articolo abrogato ai sensi
dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 9
(Esercizio associato di funzioni e gestione singola o
associata
di servizi pubblici locali)
[1. Ove due o più Comuni
appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata
funzioni a essi spettanti, o conferite, l'esercizio di queste spetta alla
Comunità montana corrispondente. L'organo rappresentativo della Comunità, su
richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi
provvedano gli enti stessi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del t.u.
emanato con d.lgs. 267/2000.
2. Per la gestione singola o associata di
servizi pubblici locali la Comunità montana può avvalersi delle forme previste
dagli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 97/1994. ] (10)
(10) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V, Sent. n. 5091 del
27-08-2009 (ud. del 31-03-2009),
C.M. dei M.D.S. c. Comune
di Volturara Appula
Art. 10
(Statuto comunitario)
[1 Le Comunità montane hanno autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nel rispetto dei principi
che costituiscono limite inderogabile dal t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.
2. Lo Statuto stabilisce le norme
fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le
attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in
giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province,
della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente
previsto dalla presente legge.
3. Lo Statuto stabilisce norme per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge
10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro), e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
giunte, negli organi esecutivi e negli organi collegiali della Comunità montana,
nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.
4. Lo Statuto è deliberato dall'organo
rappresentativo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
5. Decorso il termine, previsto ai fini
dell'esecutività del correlativo provvedimento di approvazione, lo Statuto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all'albo
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio dell'ente.
] (11)
(11) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 11
(Regolamenti)
[1. L'organizzazione delle Comunità
montane è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme
statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione,
dello svolgimento e della gestione delle funzioni delle Comunità montane è
riservata alla potestà regolamentare della stessa, nell'ambito della
legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di
uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto
dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. ] (12)
(12) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
TITOLO II
ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 12
(Durata in carica e composizione dell'Organo
rappresentativo)
[1. L' Organo
rappresentativo comunitario ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come
stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in
carica sino all'insediamento di quello successivo. Il numero dei rappresentanti
di ciascun comune della Comunità montana in seno all'Organo rappresentativo
viene determinato, nel rispetto dei requisiti soggettivi legittimanti di cui
all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000, dallo Statuto comunitario, in
misura non superiore a tre unità personali per ciascun Comune. Resta, comunque,
esclusa la possibilità per le Comunità montane di introdurre, in sede
statutaria, differenziazioni numeriche in termini di rappresentatività comunale,
sulla base delle caratteristiche geografiche e demografiche dei singoli comuni
appartenenti ad una delle zone omogenee di cui all'articolo 3, comma 2, della
presente legge.
2. L' Organo rappresentativo comunitario
viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione
contestuale di oltre la metà dei Consigli dei comuni che compongono le Comunità
montane.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,
l'Organo rappresentativo comunitario resta in carica sino a quando tutti i
Consigli comunali dei comuni facenti parte della Comunità montana non abbiano
provveduto a designare i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla
presente legge.
4. Nel caso di consultazione elettorale
parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, l'Organo rappresentativo
comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei
"sindaci", "assessori" o "consiglieri" nominati dai Consigli comunali rinnovati
e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la sua nuova
composizione.
5. In caso di decadenza o di cessazione
per qualsiasi causa di un componente dell'Organo rappresentativo, il Consiglio
comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta
immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.
6. I componenti l'Organo rappresentativo
comunitario dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro
successori.
7. I componenti l'Organo rappresentativo
comunitario decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è
venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità.
8. L'elezione dei componenti, in seno
all'organo rappresentativo, di ciascun comune della Comunità montana non è
revocabile e decade con il Consiglio comunale che lo ha eletto.
9. I Consigli comunali procedono
all'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Organo comunitario, con
votazioni separate dei gruppi di maggioranza e di minoranza. Il gruppo di
maggioranza esprime due rappresentanti, il gruppo di minoranza esprime un
rappresentante. ] (13)
(13) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 13
(Competenze dell'Organo rappresentativo)
[1. L'Organo rappresentativo è l'organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.
2.
L'Organo rappresentativo ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende
speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del t.u.
emanato con d.lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi, pareri da rendere per dette
materie;
c) convenzioni tra la Comunità montana e i
Comuni e quelle tra la Comunità montana e la Provincia, costituzione e
modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul
funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di
attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti
espressamente in atti fondamentali dell'organo rappresentativo ed emissione dei
prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari,
relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in
atti fondamentali dell'Organo rappresentativo o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza dell'Organo esecutivo, del Segretario generale,
dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti delle Comunità montane presso enti, aziende e
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell'Organo rappresentativo presso
enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla
legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da
altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo rappresentativo nei sessanta
giorni successivi a pena di decadenza. ] (14)
(14) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 14
(Funzione di revisione economico-finanziaria)
[1. Le funzioni di
revisione economico-finanziaria sono esercitate, in ossequio a quanto stabilito
dall'articolo 234 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, da un solo revisore,
eletto dalla maggioranza dei componenti l'Organo rappresentativo e scelto tra
esperti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il revisore dura in carica tre anni,
non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola
volta.
3. Il revisore, nei modi, con le facoltà e
i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le
funzioni di cui all'articolo 239 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
] (15)
(15) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 15
(Competenze e composizione dell'Organo esecutivo)
[1. L'Organo esecutivo
compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente
legge all'Organo rappresentativo e che non rientrino nelle competenze, previste
dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario generale, dei
dirigenti o responsabili dei servizi.
2. L'Organo esecutivo svolge azione
propositiva e di impulso nei confronti dell'Organo rappresentativo, ne attua gli
indirizzi generali riferendo annualmente sulla propria attività.
3. E' altresì di competenza dell'Organo
esecutivo l'adozione del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e
servizi.
4. Il numero dei componenti l'Organo
esecutivo, da determinarsi, in concreto, nell'ambito dello Statuto comunitario,
non può, in ogni caso, risultare superiore a sei unità, alle quali va aggiunto
il Presidente del medesimo organo. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, ove il numero dei componenti l'Organo esecutivo, escluso il
Presidente, risulti superiore a sei unità, l'Organo rappresentativo è tenuto a
individuare i componenti dell'Organo collegiale esecutivo, da dichiarare
decaduti dalla rispettiva carica, entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo
da ricondurre l'Organo esecutivo a un numero massimo di sei componenti, escluso
il Presidente. ] (16)
(17)
(16) Vedi anche quanto dispone, in applicazione del presente comma,
l'art. 44,
comma 5, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(17) articolo abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 16
(Presidente dell'Organo esecutivo)
[1. Il Presidente dell'Organo
esecutivo rappresenta la Comunità montana. La carica di Presidente dell'Organo
esecutivo è incompatibile con quella di Parlamentare, Consigliere regionale e
Sindaco. (18)
2. Il Presidente dell'Organo esecutivo
convoca e presiede l'Organo esecutivo e l'Organo rappresentativo. Il Presidente
è tenuto a riunire l'Organo rappresentativo, salvo diversa previsione
statutaria, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un
quinto dei componenti, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del
giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente dell'Organo esecutivo
esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nel caso in cui l'Organo
rappresentativo non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi
di cui all'articolo 13, comma 2, lettera m), vi provvede il Presidente
dell'Organo esecutivo, nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un
rapporto di leale collaborazione con l'Organo rappresentativo, attraverso la
conferenza dei Capigruppo, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza,
che dovranno comunque essere rappresentati nei casi in cui ne corra
l'obbligo.
5. Il Presidente dell'Organo esecutivo
esercita le proprie funzioni e resta in carica, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, sino a quando l'Organo rappresentativo non abbia
provveduto alla sua sostituzione. ] (19)
(18) La Corte costituzionale, con sentenza
14-23 dicembre 2005, n. 456 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1a
serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
periodo nella parte in cui prevede che «la carica di presidente dell'organo
esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare».
(19) articolo abrogato
ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE
Art. 17 (20)
(Uffici)
[1. Ciascuna Comunità montana ha una
propria dotazione organica secondo la vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità montane si
applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei
lavoratori dipendenti del comparto Regione-Autonomie locali.
3. All'ordinamento degli uffici della
Comunità montana si applicano le norme previste dal capo I e dal capo III,
titolo IV, parte I, del t.u. 267/2000, nonché dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.
4. Agli oneri relativi al personale
impiegato per lo svolgimento di funzioni conferite provvedono, per quanto di
loro competenza, gli enti deleganti che conferiscono le funzioni.]
(20) Articolo abrogato
dall'art. 3
c. 2 della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Peraltro la presente legge era stata
abrogata ai sensi dell'art. 44,
comma 8, L.R.
30 aprile 2009, n. 10, che aveva abrogato le
disposizioni della presente legge nonché tutte le altre disposizioni
incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del suddetto articolo.
Successivamente la presente legge è stata interamente abrogata dall’art. 10,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, ad esclusione degli articoli 17 e 18.
Art.
18 (21)
(Segretario)
[1. La Comunità montana
ha un Segretario - Dirigente titolare che deve possedere i requisiti per la
partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve
esercitare tale funzione presso la Comunità montana, alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il Segretario sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone
l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria
delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle
riunioni dell'Organo esecutivo e dell'Organo rappresentativo.
3. Lo Statuto e il regolamento possono
prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
Segretario nei casi di assenza o impedimento.
4. Al Segretario titolare sono attribuite
le funzioni di cui all'articolo 108 del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.]
(21) Articolo abrogato
dall'art. 3
c. 2 della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Peraltro la presente legge era stata
abrogata ai sensi dell'art. 44,
comma 8, L.R.
30 aprile 2009, n. 10, che aveva abrogato le
disposizioni della presente legge nonché tutte le altre disposizioni
incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del suddetto articolo.
Successivamente la presente legge è stata interamente abrogata dall’art. 10,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione, ad esclusione degli articoli 17 e 18.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
Art. 19
(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
[1. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento
dell'Organo rappresentativo, ha come finalità principale il consolidamento e lo
sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta,
per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e
degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano individua gli obiettivi e le
priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio,
definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative
ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità
di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente
ai sensi dell'articolo 7 della legge 97/1994.
3. Il piano pluriennale promuove il
coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli
enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.
4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche
ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle
rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme
previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di
programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al
piano della Comunità montana.
5. Il piano pluriennale di sviluppo della
Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene
data informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere
presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
6. L'Organo rappresentativo, esaminate le
osservazioni e apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame
e l'approvazione, all'Amministrazione provinciale competente per
territorio.
7. L'Amministrazione provinciale
competente per territorio approva il piano pluriennale della Comunità montana
entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della
compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale
e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende
approvato.
8. L'Amministrazione provinciale
competente per territorio, quando non approva il piano, lo rinvia entro i
successivi trenta giorni all'Organo rappresentativo comunitario con motivate
osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore
sovraordinati. L'Organo rappresentativo comunitario adotta le opportune
integrazioni e modificazioni.
9. La procedura disposta dai commi
precedenti va seguita anche per l'eventuale revisione del piano.
10. Ai fini del coordinamento,
l'Amministrazione provinciale competente per territorio, nella formazione dei
propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come
parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del
programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla
realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana.
11. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
secondo periodo, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
(Norme generali di governo e uso del territorio), nei Comuni ricadenti
all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il Documento programmatico
preliminare rispetto al piano urbanistico generale deve prendere in
considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo
socio-economico in relazione al singolo Comune. ]
(20)
(20) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 20
(Programmi di opere e interventi)
[1. Il piano pluriennale
di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi triennali di opere e
interventi, aggiornati annualmente con i programmi operativi di esecuzione
articolati in progetti che devono prevedere:
a) la globalità di risorse disponibili
nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
b) gli obiettivi e i risultati che si
intendono raggiungere;
c) i soggetti attuatori degli interventi
nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
d) i criteri di localizzazione
territoriale;
e) i modi e i tempi di
attuazione.
2. I programmi triennali di opere e
interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dall'Organo rappresentativo
della Comunità montana, conformemente alle previsioni recate dal rispettivo
piano pluriennale di sviluppo socio-economico sono immediatamente efficaci.
] (21)
(21) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 21
(Accordi di programma)
[1. Per la definizione e
l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della
Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e
coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente dell'Organo esecutivo della
Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e
con la disciplina prevista dall'articolo 34 del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000. ] (22)
(22) articolo abrogato ai
sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 22
(Partecipazione al piano territoriale di
coordinamento)
[1. La Comunità montana concorre e
partecipa, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della
Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio
territorio.
2. La proposta di piano determina gli
indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via
principale, indica:
a) la localizzazione degli interventi di
rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
b) la localizzazione delle attrezzature
pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse
comunitario;
c) i criteri e i vincoli per la tutela del
patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per
le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e
l'assetto;
d) le destinazioni del territorio in relazione
alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
e) le linee di interventi per la sistemazione
idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque.
3. La Provincia approva il piano di
coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano
della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende
introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di
quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.
] (23)
(23) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 23
(Consulta permanente Regione-Enti locali montani)
[1. La Regione,
nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei
principi enunciati dalla legge 59/1997, istituisce la Consulta permanente
Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del
Consiglio regionale.
2. Fanno parte della Consulta:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, che la presiede;
b) il Presidente della Commissione consiliare
competente per la materia degli enti locali;
c) i Presidenti delle Comunità
montane;
d) i Presidenti della delegazione regionale
dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM), dell'Associazione
nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)
o loro delegati;
e) i Presidenti delle Province nei cui
territori hanno sede le Comunità montane o loro delegati;
f) un rappresentante dei Comuni fino a mille
abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
g) un rappresentante dei Comuni fino a
cinquemila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
h) un rappresentante dei Comuni fino a
diecimila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
i) un rappresentante dei Comuni fino a
ventimila abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
j) il funzionario regionale responsabile
dell'economia montana o suo delegato, con funzioni di segretario.
3. La Consulta nomina un Vice Presidente fra i
componenti nominati dagli Enti locali montani.
4. La Consulta è nominata dal Presidente
della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCEM
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli componenti di
diritto.
5. La Consulta è convocata almeno due
volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale,o dall'Assessore competente,
se delegato.
6. La Consulta formula proposte e pareri
sui seguenti punti:
a) riordino degli organismi associativi di cui
all'articolo 8, lettera a);
b) adozione di leggi e atti regionali di cui
all'articolo 8, lettera b);
c) criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie attribuite agli enti locali montani;
d) relazione annuale sullo stato delle
montagne pugliesi;
e) atti di programmazione di competenza della
Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attribuite dalla legge
97/1994, dalla legge 59/1997 e dei relativi decreti;
f) ogni argomento che il Presidente della
Giunta o del Consiglio regionale ritiene utile sottoporre all'esame della
Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5.
7. La sede della Consulta è stabilita
presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento senza oneri a carico del
bilancio regionale. ] (25)
(25) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 24
(Fonti di finanziamento)
[1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:
a) i fondi di cui all'articolo 1 della legge
23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna") e successive
modificazioni e integrazioni;
b) i fondi di cui all'articolo 2 della legge
97/1994;
c) i fondi previsti dalle altre leggi statali
trasferiti alle Regioni;
d) i fondi previsti dalle leggi
regionali.
2. Oltre che dal Fondo regionale per la
montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite
da:
a) finanziamenti provenienti da Comuni,
Province e Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite;
b) fondi dello Stato e dell'Unione europea
assegnati direttamente alla Comunità montana;
c) lasciti e donazioni.
3. Le Comunità montane possono estendere i
benefici economici derivanti dalla legge 97/1994 in favore dei Comuni di cui
all'articolo 3, comma 4, della presente legge.
4. In favore delle Comunità montane, per i
Comuni di cui all'articolo 3, comma 4, la Regione può prevedere finanziamenti
esclusivamente per spese di investimento. ] (26)
(26) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R.
25 febbraio 2010, n. 5
Art. 25
(Riparto dei fondi)
[1. Il Fondo regionale
per la montagna di cui all'articolo 24 è ripartito tra le Comunità montane
secondo i seguenti criteri:
a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le
Comunità montane;
b) 30 per cento in proporzione diretta alla
popolazione montana delle Comunità comunicata dall'UNCEM e riferita alla più
recente pubblicazione ufficiale;
c) 60 per cento in proporzione diretta alla
superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
2. I programmi annuali operativi,
esecutivi dei programmi triennali di opere e interventi adottati dall'Organo
rappresentativo della Comunità montana, sono trasmessi alla Regione per il
totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuna Comunità
montana.
3. Una quota pari al 2 per cento del Fondo
regionale per la montagna di cui all'articolo 24 è assegnata alla delegazione
regionale UNCEM in relazione a ciascun esercizio finanziario nell'ambito della
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale. ] (27)
(27) articolo abrogato ai sensi dell'art.10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 26
(Gestione finanziaria e contabile)
[1. Alla gestione finanziaria e
contabile della Comunità montana si applicano per quanto compatibili le norme
previste dalla parte II del t.u. emanato con d.lgs.267/2000. ] (28)
(28) articolo abrogato ai sensi
dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
(Controlli)
[1. Il controllo sugli
organi viene esercitato secondo quanto disposto dal capo II, titolo VI, parte I,
del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
2. Il controllo sugli atti emanati dagli
organi delle Comunità montane è soppresso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge regionale 25 giugno 2002, n. 10,
attuativa della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione). ]
(29)
(29) articolo
abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 28
(Abrogazione di norme e disposizioni finali)
[1. L'entrata in vigore
della presente legge comporta l'abrogazione della l.r. 12/1999,
nonché di tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Restano ferme, a seguito della entrata
in vigore della presente legge, tutte le abrogazioni già disposte dall'articolo
32 della l.r. 12/1999, abrogata, a sua volta, dal
comma 1.
3. In relazione a tutte le materie non
disciplinate espressamente dalla presente legge le Comunità montane esercitano
la potestà normativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003,
n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nel rispetto dei principi derivanti
dal quadro ordinamentale repubblicano. ] (30)
(30) articolo abrogato ai sensi dell'art.
10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
Art. 29
(Norma finanziaria)
[1. Alla copertura
finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2, si provvede mediante l'istituzione
di un nuovo capitolo n. 121063 avente la seguente descrizione: "Spese per
interventi di cui alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 Assegnazione a
favore delle Comunità montane", con contestuale riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al capitolo 113039 (u.p.b. 4.3.5.) del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004.
2. Sul capitolo 121063 per
l'esercizio finanziario 2004 è iscritta la somma di euro 100 mila mentre per gli
esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.
] (31)
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia. (32)
(31)articolo abrogato ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5
(32) Il presente comma, nel quale era prevista originariamente, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, L.R.
12 maggio 2004, n. 7, l'entrata in vigore della presente legge
il giorno stesso della sua pubblicazione, è stato così corretto con avviso di
rettifica pubblicato nel B.U.R.P. 11 novembre 2004, n. 135.