ARTICOLO 1
(Finalità)
1. In
attuazione dell’articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni
amministrative concernenti l’ente autonomo "Fiera del Levante" di Bari spettanti
alla Regione Puglia, in raccordo con la normativa regionale in materia di
ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.
ARTICOLO 2
(Trasferimento funzioni)
1. Le funzioni
amministrative relative all’ente autonomo Fiera del Levante di Bari sono
trasferite alla Regione Puglia, che le svolgerà d’intesa con il Comune di
Bari.
ARTICOLO 3
(Nomine di competenza regionale)
1. Il
Presidente dell’Ente è nominato, su proposta della Giunta regionale, con
deliberazione del Consiglio regionale.
2. L’atto della
Giunta regionale di cui al comma 1 è formulato su proposta dell’Assessore
competente in materia fieristica, nel rispetto delle procedure di cui
all’articolo 6.
ARTICOLO 4
(Statuto)
1. Lo statuto
dell’ente autonomo Fiera del Levante di Bari è approvato, su proposta dell’Ente,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta stessa, d’intesa con il Sindaco del Comune di Bari.
2. Lo statuto
deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell’Ente e di
professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto
rapporto con le finalità pubbliche dell’Ente stesso e in applicazione del
criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell’organizzazione
interna. L’Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio
del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio
patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il
corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali
contributi di enti, istituti, società purchè già accertati in entrata. Lo
statuto dell’Ente deve indicare:
a) lo scopo;
b) la sede;
c) il patrimonio e i mezzi per il raggiungimento dello
scopo;
d) gli organi:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio generale;
- il Collegio dei revisori dei conti;
e) i principi contabili dei bilanci e loro controlli;
f) le norme sul funzionamento dell’Ente e sulle modalità del
suo eventuale scioglimento;
g) i criteri generali da osservare per l’organizzazione e lo
svolgimento delle attività fieristiche;
h) la devoluzione in caso di scioglimento dell’Ente;
i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.
ARTICOLO 5
(Bilancio)
1. Le
deliberazioni relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto
consuntivo e all’assunzione di impegni di spesa pluriennali sono trasmesse,
entro trenta giorni dalla data della loro adozione da parte dell’Ente, per il
tramite della Ragioneria della Regione per l’esame di cui all’articolo 89,
punto 6, della legge
regionale 30 maggio 1977, n.17, all’Assessore regionale all’industria,
commercio e artigianato competente in materia fieristica.
2. L’Assessore,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al
comma 1, può rinviare le stesse all’Ente, con osservazioni, per un nuovo esame,
previa comunicazione alla Giunta regionale.
ARTICOLO 6
(Disposizioni finali)
1. Per tutto
quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la
normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al
Ministro competente sono attribuite all’Assessore regionale all’industria,
commercio, artigianato competente in materia fieristica.
2. Ai fini
dell’esercizio dell’intesa con il Comune di Bari, l’Assessore regionale
all’industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica trasmette
al Comune di Bari la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Bari,
entro quindici giorni dalla data del ricevimento, può esprimere il proprio
motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni.
3. Entro i
successivi quindici giorni l’Assessore regionale all’industria, commercio,
artigianato controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se del caso, un
nuovo schema di provvedimento. Qualora entro venti giorni dalla data di
ricevimento della suddetta controproposta da parte del Comune l’intesa non sia
raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta
regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su
proposta dell’Assessore regionale all’industria, commercio, artigianato
competente in materia fieristica.
4. Fino
all’insediamento degli organi statutari e comunque non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge resta in carica il Commissario
straordinario nominato con delibera della Giunta regionale n. 1202 del 1°
settembre 1999.*
* termine prorogato al 30 giugno 2001 dall’ art 5
della l.r. 7/2001
5. Il
Commissario straordinario ha il compito di esercitare gli affari correnti e gli
adempimenti di legge, nonché di adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge le modifiche dello statuto dell’ente in
adeguamento alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme previste
dall’articolo 4.
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Per le spese
derivanti dall’attuazione della presente legge si provvederà nei limiti delle
risorse trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.