Art. 1
1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2001, e comunque non oltre il
30 aprile 2001, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per
l’anno 2001 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per
l’anno 2000, come approvati con la legge
regionale 12 aprile 2000, n.9 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui
all’elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio
del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove
si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di
impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione dell’articolo 50,
comma 3, della legge
regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni è
sospesa, dal 1° gennaio 2001 e per la durata dell’esercizio provvisorio,
l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.
Art. 3
1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata,
assegnati alla Regione per l’anno 2001, possono essere impegnate a condizione
che i relativi fondi siano stati accertati dalla ragioneria della Regione a
termine dell’articolo 53
della legge
regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR
Puglia, è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di
cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 4
1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di
cui al capitolo 1110050, istituito con l’articolo 32
della legge
regionale 3 giugno 1996, n.6, gestito e alimentato secondo i criteri e le
modalità di cui al medesimo articolo 32, può essere in tutto o in parte attivato
anche nel corso dell’esercizio finanziario di cui alla presente legge.
Art. 5
1. Il termine massimo previsto dall’articolo 6,
comma 4, della legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 33 è prorogato al 30 giugno 2001.
Art. 6
1. All’articolo 44
della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 le parole "termine di sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi".
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.