(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 15,
comma 1, lettera a) della Legge
regionale 7 agosto 2013, n. 27.
Art. 1
(Finalità della
legge)
[1.
Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla
legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11,
istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne
disciplina l’attività.]
Art. 2
(Definizione
dell’attività di Bed & Breakfast)
(2)
[1.
Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l’offerta del servizio di
alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di
sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per
periodi stagionali ricorrenti. ]
(2) Vedi anche, nel caso di esercizio dell'attività in
forma di impresa individuale o societaria, l'art. 49,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
Art. 3
(Esercizio
dell’attività di Bed & Breakfast)
[1.
Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione
familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la
prima colazione.
2. Il
servizio deve comprendere:
a. la pulizia
quotidiana della camera e dei bagni;
b. la fornitura di
biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e
anche a richiesta;
c. l’erogazione
all’interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento.
3.
L’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di
destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori
dell’unità abitativa, l’obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui
l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività
purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza
dall’abitazione in cui si dimora.
4.
L’unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti
igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46)
previsti per l’uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora
l’attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non
meno di due servizi igienici completi per unità
abitativa. ]
Art. 4
(Adempimenti
amministrativi)
[1.
L’attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla
Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta
dall’articolo 5 della l. 217/1983, né necessita dell’autorizzazione prescritta
dagli articoli 58 e seguenti della l.r. 11/1999.
2.
Coloro i quali intendono avviare un’attività ricettiva di Bed & Breakfast
devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, al Comune
territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, e deve
contenere:
a. generalità del
richiedente;
b. ubicazione
dell’unità abitativa destinata all’attività;
c. numero delle
camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d. periodo di
esercizio dell’attività;
e. prezzi minimi e
massimi;
f. attestazione del
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma
4.
3. Il
Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio
di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale
sopralluogo ai fini dell’accertamento dei requisiti
richiesti.
4.
Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l’attività ricettiva di Bed &
Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di
apertura dell’attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste,
inoltre, l’obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli
enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione
statistica.
5. Il
Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio
attività, aggiorna l’Albo degli esercenti l’attività ricettiva di Bed &
Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni
anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all’Azienda per la
promozione turistica competente ai fini dell’attività di informazione turistica.
Copia di tale comunicazione deve essere esposta all’interno della struttura
ricettiva. ]
Art. 5
(Marchio
identificativo dell’attività ricettiva di Bed &
Breakfast)
[1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione (3), è autorizzata ad
approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Puglia
e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l’elenco degli iscritti
all’Albo.
2. Il
marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese
degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all’esterno delle
unità abitative adibite all’esercizio
dell’attività.]
(3) in attuazione del
presente articolo è stata adottata la seguente deliberazione: DGR n. 67 del 01/02/2006 “L.R. 24.07.2001, n. 17 – Istituzione e disposizioni
normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affitta-camere) –
Pubblicazione elenco iscritti all’Albo, comma1, art.5 “.
Art. 6
(Sanzioni)
[1.
La promozione dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza
dell’iscrizione all’Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1
milione a lire 5 milioni.
2.
Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all’articolo
5, la sanzione è raddoppiata.
3. Lo
svolgimento dell’attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in
misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da
lire 200 mila a lire 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni
comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva
l’operatore è cancellato per un anno dall’Albo di cui all’articolo 4, comma
3.
4. La
mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello
indicante il costo dell’ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da
lire 500 mila a lire 2 milioni.
5. Il
titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati
in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai
Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3
milioni.
6. Le
sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto
stabilito dagli articoli 68 e 69 della l.r.
11/1999. ]