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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
19
Data
25/07/2001
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 111 del 25 luglio 2001 Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

 

 (1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 8 marzo 2007, n. 2.

 

 

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 429 del 29-10-2002

T.A.R. Bari

Sez. III, sent. n. 3678 del 26-08-2004, Marziliano ed

 altro c. Consorzio ASI di Bari, Provincia di Bari ed altro

 

 

Art. 1

[1. Al fine di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali già esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un Commissario e due sub - Commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi. (2)

3. Gli organi straordinari dei Consorzi come sopra costituiti, coordinati mediante periodiche conferenze promosse dall'Assessore all'industria, commercio e artigianato con la partecipazione di altre pubbliche amministrazioni interessate, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) provvedono alla ricognizione del patrimonio proponendo, ove necessaria, l'adozione di atti di competenza regionale o di altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati;

b) rilevano l'ammontare delle attività e delle passività;

c) censiscono le aree assegnate e non utilizzate, nonché gli opifici e stabilimenti inattivi;

d) determinano i criteri di riparto a carico delle aziende insediate dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a servizio delle stesse, fissando le relative modalità di riscossione;

e) determinano i canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;

f) adottano i diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

(2) Vedi quanto disposto al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 2/2003

Art. 2

1. I commissari e i revisori di cui all'articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato.

2. Il Presidente della Giunta regionale con il decreto di nomina individua il revisore effettivo, il quale assume le funzioni di Presidente del Collegio. In caso di mancata designazione, lo stesso Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo entro il termine indicato all'articolo 1, comma 2, della presente legge. ]

 La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 8 marzo 2007, n. 2