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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2003
Numero
2
Data
31/01/2003
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 13 del 4 febbraio 2003
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 8 marzo 2007, n. 2.

 

 

Art. 1
Finalità.

[1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni e le modalità organizzative relative agli interventi di sviluppo economico, alle attività produttive, alle aree industriali e a quelle ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Art. 2
Esercizio delle funzioni.

1. L'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti inerenti la definizione, l'attrezzamento e la gestione delle aree industriali previste dal piano urbanistico generale e la promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive sono attribuiti ai comuni, che li svolgono, anche attraverso le forme associative previste dal Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della programmazione economica regionale e degli indirizzi strategici di settore e territoriali.

2. La Giunta regionale prevede, in sede di approvazione di piani e programmi regionali a valenza pluriennale, l'attribuzione di risorse per lo svolgimento da parte dei comuni delle funzioni amministrative a essi conferite, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità.

3. In particolare, i comuni provvedono:

a) a fornire servizi informativi agli operatori italiani ed esteri interessati ad avviare, ampliare o ristrutturare attività produttive nella regione, per offrire i vantaggi localizzativi nella regione con particolare riferimento a quelli riguardanti le agevolazioni e gli incentivi regionali, nazionali e comunitari e le modalità per facilitare l'accesso alle stesse;

b) a individuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che consentano opportunità di investimenti economici e di creazione di imprese;

c) a sviluppare opportune azioni e iniziative di marketing territoriale per incoraggiare la localizzazione di nuove attività produttive nella regione;

d) a individuare e selezionare imprenditori disponibili per investimenti sul territorio regionale, favorendo anche accordi tra investitori e imprenditori locali;

e) agli studi, ai progetti e alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

f) a sviluppare ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti di aree attrezzate. A tal fine, con proprio atto individuano le aree e i criteri per l'assegnazione;

i) per le aree attrezzate programmate dagli stessi, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta.

4. I comuni possono, altresì, provvedere a:

a) costruire in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;

b) vendere, locare e concludere operazioni di locazione finanziaria a favore delle imprese per fabbricati e impianti in aree attrezzate;

c) realizzare e gestire aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto o destinati a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

d) realizzare e gestire impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

e) recuperare gli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

f) acquistare o vendere energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni delle imprese;

g) realizzare e gestire laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

h) determinare e riscuotere i corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;

i) riscuotere le tariffe e i contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti.

5. La redazione e approvazione del piano urbanistico esecutivo o sue varianti e l'acquisizione di terreni, nonché la realizzazione di opere nelle aree industriali sono effettuate applicando la disciplina di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

Art. 3
Procedimento e obiettivi della pianificazione territoriale di settore.

1. La Giunta regionale, anche su richiesta di uno dei Comuni territorialmente interessati e sentiti tutti gli altri Comuni che rientrano nel medesimo territorio, adotta i piani di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e le relative varianti, nonché i piani degli agglomerati industriali attrezzati perseguendo prioritariamente gli obiettivi del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente ai fini di uno sviluppo ecosostenibile e del superamento dei fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale (2).

2. I piani di cui al comma 1 sono depositati presso la segreteria di ciascun Comune interessato e, dell'avvenuto deposito, è data notizia mediante pubblicazione di avviso su due quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici (3).

3. Entro sessanta giorni dalla data del deposito chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4).

4. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale si pronuncia sulle osservazioni di cui al comma 3 e approva definitivamente i piani (5).

5. Per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione dei piani di cui al comma 1, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con i piani stessi (6).

 

(2)  Vedi, anche, l'art. 11, comma 3, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

(3)  Vedi, anche, l'art. 11, comma 3, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

(4)  Vedi, anche, l'art. 11, comma 3, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

(5)  Vedi, anche, l'art. 11, comma 3, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

(6)  Vedi, anche, la L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

 

 (giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 69 del 02-03-2004

Art. 4
Gestione delle infrastrutture e oneri di urbanizzazione.

1. Annualmente il Comune, sulla scorta dei risultati del precedente esercizio, determina canoni, prezzi e tariffe per la fornitura di beni e servizi alle aziende insediate in un'area industriale.

2. I comuni, ogni tre anni, determinano altresì i criteri di riparto degli oneri per la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere e degli impianti in uso comune alle aziende insediate. Sono a carico del Comune i costi di gestione e manutenzione di opere e impianti di uso pubblico.

3. Qualora i comuni non adempiano alle precedenti prescrizioni, la Regione assume proprie determinazioni sostitutive  (7).

(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 2 marzo 2004, n. 69, (Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 10, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 5
Attività normativa.

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti di delegificazione, che si attengono ai princìpi della semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, nonché i termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, definisce:

a) le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

b) i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici e privati, anche costituiti nelle forme previste dalla vigente legislazione per la gestione dei servizi pubblici locali;

c) le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, nei limiti previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998;

d) l'individuazione, in forma partecipata con gli enti locali interessati, delle aree di cui alle precedenti lettere secondo i criteri e le priorità previste dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998;

e) i processi di armonizzazione e semplificazione delle disposizioni regionali di settore e dei relativi procedimenti, nonché procedure di accelerazione per il ricorso a forme di partecipazione o concertazione negoziata;

f) i criteri e le modalità per l'esercizio del controllo strategico settoriale e del controllo sull'attività amministrativa, così come previsto dalla legislazione vigente, nonché per l'esercizio del controllo di gestione finanziaria e della valutazione costi-benefìci.

 

Art. 6
Attività di promozione e sviluppo industriale e di sostegno alle imprese.

1. L'attività di promozione generale per lo sviluppo industriale e di sostegno alle imprese, richiedente l'unitario esercizio di funzioni a livello regionale, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/1998, rimane di competenza della Regione ed è svolta dalla Finpuglia S.p.A. nel quadro della programmazione generale di settore e degli indirizzi di politica industriale e territoriale determinati dalla Regione, anche al fine di sostenere l'azione in materia degli enti locali.

2. Nel quadro generale di crescita della produzione industriale e delle attività a essa collegate, Finpuglia S.p.A., nelle forme e con gli obiettivi indicati dalla Giunta regionale e in armonia con gli strumenti di programmazione territoriale, industriale e di marketing internazionale:

a) promuove piani e progetti di sviluppo generale con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dimesse;

b) promuove l'attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative industriali e per il loro consolidamento;

c) indica il tipo, la qualità e la quantità dei servizi generali necessari per sostenere l'apparato produttivo delle imprese minori;

d) realizza iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese quelle finalizzate all'introduzione nelle aziende di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

e) acquisisce, esamina e promuove, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con quelle delle Camere di commercio, studi e ricerche sui mercati esteri per la individuazione di nuovi investitori o di nuovi sbocchi per le produzioni regionali;

f) definisce, aggiorna e attiva un programma di marketing mirato.

 

Art. 7
Organi straordinari per il trasferimento di funzioni.

1. Le funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31, dagli enti pubblici economici di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale nomina, con atto deliberativo adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario regionale per ogni Consorzio, dichiarando la contestuale cessazione dalla carica dei Commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19 (8).

3. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale nomina, altresì, i Collegi dei revisori dei conti, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, individuandoli tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

(8)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

Art. 8
Trasferimento delle funzioni (9).

1. Ciascun Commissario regionale, entro novanta giorni dalla data dell'insediamento, trasmette all'approvazione della Giunta regionale il proprio programma operativo con l'indicazione del tempo necessario alla sua realizzazione. Tale programma dovrà contenere:

a) la liquidazione della situazione debitoria certa risultante dagli atti amministrativi e contabili del Consorzio;

b) la rappresentazione analitica di tutti i rapporti in sofferenza o in contenzioso, con l'indicazione delle risorse necessarie alla loro generale definizione e liquidazione;

c) il trasferimento ai Comuni interessati delle funzioni, dei beni patrimoniali mobili e immobili e del personale collegato all'esercizio delle stesse. Analogamente si procede per ogni rapporto giuridico e per le relative risorse finanziarie connessi ai beni in corso di acquisizione;

d) il trasferimento ad altri soggetti di particolari opere e impianti e del personale addetto, in ottemperanza alla vigente normativa di settore o a specifica indicazione della Regione. Analogamente si procede, come per la lettera c), se opere e impianti sono in corso di acquisizione;

e) la rescissione non gravosa di qualsiasi rapporto giuridico collegato all'esercizio delle funzioni trasferite.

2. In nessun caso il programma operativo o la sua attuazione potrà far gravare sui soggetti destinatari delle funzioni trasferite, né direttamente né indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse degli enti pubblici economici.

(9)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

 

Art. 9
Soppressione e liquidazione dei Consorzi.

1. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, può dichiarare la soppressione dei Consorzi per lo sviluppo industriale e per i servizi reali alle imprese presenti sul territorio regionale, affidando al Commissario regionale nominato ai sensi dell'articolo 7 i poteri propri di Commissario liquidatore, determinando le fasi e le modalità della liquidazione con apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei poteri di Commissario liquidatore.

2. Il Commissario regionale investito dei poteri di Commissario liquidatore provvede a elaborare e approvare il piano di liquidazione da attuarsi secondo le norme e le procedure previste dal codice civile, nonché alla ordinaria gestione dell'ente, assicurando:

a) la rescissione, anche in via anticipata, purché senza aggravio finanziario, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dipendente, curando la definizione di tutti gli adempimenti di natura retributiva, fiscale e previdenziale;

b) la rescissione, anche in via anticipata, purché senza aggravio finanziario, dei contratti di locazione di beni mobili e immobili, di fornitura di beni, di opere, di servizi, di collaborazione professionale, di non immediata e fondamentale necessità per l'espletamento delle procedure e delle attività di liquidazione dell'ente, motivandone il mantenimento ed espletando ogni utile iniziativa volta al ridimensionamento dell'onere finanziario di ciascuno di essi;

c) il trasferimento a enti locali o, in subordine, ad altri enti pubblici, mediante appositi atti convenzionali, delle attività progettuali, realizzative ed esecutive di piani, di progetti e di incarichi già nella titolarità dell'ente, acquisiti sia in forma diretta che mediante affidamento da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione europea; nell'atto convenzionale di trasferimento, ove necessario, può essere previsto il mantenimento, in capo all'ente, della gestione amministrativa e della rendicontazione amministrativa di quanto oggetto dell'atto convenzionale;

d) la gestione ordinaria e manutentiva ordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, direttamente impiegato per l'espletamento dell'attività amministrativa di liquidazione;

e) l'alienazione non gratuita degli arredi, mobilio, suppellettili, beni mobili registrati e attrezzature d'ufficio non necessari allo svolgimento dell'attività di liquidazione, ovvero il conferimento gratuito degli stessi o parte di essi agli enti locali, ad associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che ne facciano richiesta, purché senza alcun onere finanziario a carico dell'ente;

f) la ricognizione e la dichiarazione di inalienabilità, con apposito e singolo atto deliberativo, di ciascuna unità immobiliare di proprietà o nella disponibilità dell'ente, comprese le relative pertinenze, che per sua natura, condizione giuridica o vincolo di destinazione non possa rientrare tra quelle oggetto della procedura di cui alla lettera e); le unità immobiliari ricognite e dichiarate inalienabili, in uno alle relative pertinenze e alle opere su di esse insistenti, entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto deliberativo di cui innanzi, saranno acquisite al patrimonio della Regione o degli enti locali titolari delle funzioni amministrative, mediante la sottoscrizione di tutti gli atti necessari, alla cui cura e perfezionamento provvederà il commissario liquidatore di intesa rispettivamente con il dirigente del settore amministrativo regionale o dell'ente locale, competente in materia di patrimonio;

g) il pagamento dei debiti e delle obbligazioni esistenti alla data della dichiarazione di messa in liquidazione dell'ente, secondo le risultanze contabili e patrimoniali, previa verifica e accertamento della effettiva esistenza e consistenza di ciascuno di essi e, comunque, dopo aver esperito apposita azione di determinazione, in accordo con la parte creditrice, di modalità e tempi di pagamento connessi all'effettiva disponibilità delle somme derivanti dalle operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare.

 

Art. 10
Personale degli enti pubblici economici.

1. Il personale degli enti pubblici economici soppressi è trasferito agli enti locali titolari delle funzioni e compiti conferiti ai sensi della presente legge.

2. L'inquadramento presso gli enti locali del personale degli enti economici soppressi avviene sulla base della tabella di equiparazione, contenuta nel piano operativo di cui all'articolo 8, tra la qualifica posseduta e quella corrispondente prevista per il comparto degli enti locali e dalla relativa normativa in materia di contratti di lavoro, compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.

 

Art. 11
Norme finali e abrogazione di legge.

1. La legge regionale 15 gennaio 1999, n. 3 "Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317" è abrogata.

2. La Giunta regionale fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento per la individuazione, ai sensi dell'articolo 36 della L. n. 317/1991 e successive modificazioni, dei sistemi produttivi locali ivi compresi quelli che per la loro specializzazione corrispondono alla definizione di "Distretto industriale".

3. La Giunta regionale, inoltre, con apposito regolamento individua i compiti e le attività che i Distretti industriali e i sistemi produttivi locali possono svolgere sul proprio territorio di riferimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale individua i sistemi produttivi locali per il tramite di Finpuglia ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 12
Norma finanziaria.

1. L'attività di promozione e sviluppo industriale e di sostegno alle imprese di cui all'articolo 6 è svolta sulla base di specifici stanziamenti determinati in sede di approvazione dei bilanci annuali di previsione.

 

La presente legge è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 8 marzo 2007, n. 2.