TITOLO I
Finalità della legge
Art. 1
Finalità.
1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e
l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della Regione Puglia, con
esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.
2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione
ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla
Regione (1) .
2-bis. L'unitaria funzione amministrativa dell'estrazione e
utilizzazione di cui al comma 2 viene espletata dalla Regione per il tramite dei
propri uffici:
a) dell'ex genio civile competente per territorio;
b) che hanno la gestione diretta irrigua degli impianti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per
l'affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica), e di
altri pervenuti alla proprietà della Regione (2) .
(1) Comma così modificato dall'art.
33,
comma 1, lettera a), L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(2) Comma aggiunto dall'art. 33,
comma 1, lettera b), L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
TITOLO II
Autorizzazione alla escavazione di pozzi per scopi di ricerca
finalizzata alla utilizzazione per acque sotterranee
Art. 2
Modalità di rilascio della autorizzazione.
1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad
autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano
le disposizioni di cui all'art. 8.
2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate
all'Ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate
della documentazione prevista dalla «Normativa tecnica in materia di ricerca,
prelievo e utilizzazione di acque sotterranee» allegata alla presente legge
(allegato 1).
3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata
attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato
alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 3
Rilascio dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente
responsabile del Genio civile entrò centoventi giorni dalla data di acquisizione
della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli
ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea
documentazione, non sia intervenuto parere contrario.
3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla
ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo
è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di
notifica del provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali,
il quale provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito
del ricorso (3) .
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che
trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore
risorse naturali per i provvedimenti di competenza (4) .
5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità
delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della
falda.
6. L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e
può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.
7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo
nulla osta del Genio civile.
8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso
di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione
e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.
(3) Comma così sostituito dall'art. 52,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Avverso il
rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura
dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo e ammesso, da parte
degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
provvedimento, ricorso all'Assessore ai lavori pubblici, il quale provvede
definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 46
della legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24, entro novanta giorni dalla data di
deposito del ricorso.».
(4) Comma così sostituito dall'art. 52,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. I ricorsi
sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente
alle proprie deduzioni, all'Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di
competenza.».
TITOLO III
Concessione all'utilizzo di acque sotterranee
Art. 4
Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque
sotterranee.
1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono
sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso
domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono
presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte,
entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla
ricerca.
3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nel
termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del
fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino
immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa
comunicazione da parte dell'Ufficio del Genio civile.
4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per
territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve
espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.
5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e
utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all'Autorità di bacino
competente per territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 luglio 1993, n. 275
per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.
6. All'istanza di concessione deve essere allegata la
documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare
riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla
ricerca d'acqua.
7. Alla domanda di concessione deve essere allegata
attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale
intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
8. La quota relativa alla concessione è ridotta del
settantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a
cinque ettari, del cinquanta per cento se inferiore, a due ettari (5) .
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R.
20 marzo 2000, n. 7.
Art. 5
Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque
sotterranee per uso agricolo.
1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle
acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile
dell'Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento
della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le
condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve
specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo
emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al
Comune e alla Provincia.
2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di
concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e
spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del
Genio civile. Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa
di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento
prevista dalla concessione, l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio
contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o
di comunioni di aziende siano variate in aumento, decade l'obbligo
dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico -
agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di
acqua e la compatibile capacità idrica della falda (6) .
3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10
litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo
parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (C.O.T.R.I.). Per portate
o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere
del suddetto C.O.T.R.I.
4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni
del vigente Piano di risanamento delle acque (P.R.A.), la portata emungibile non
pubblicazione superare 20 litri/set, sempreché la salinità totale risulti pari o
inferiore a 1,5 g/litro.
5. Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui
esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima
di 10 litri/secondo per ettaro per tutte le colture intensive (7) .
(6) Il secondo periodo del presente comma
è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 20 marzo 2000, n. 7.
(7) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 20
marzo 2000, n. 7.
Art. 6
Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o
diversi da quello agricolo.
1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per
itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti
turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono
rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al comma 4
del medesimo articolo, sentito il parere del C.O.T.R.I.
2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per
il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a
concessione.
Art. 6-bis
Semplificazione adempimenti. (8)
[1. Per le richieste di concessione relative a
emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo
fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi,
non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di
proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione
idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica). La
semplificazione degli adempimenti vale anche per tutte le domande presentate
prima del 4 settembre 2001.
2. La documentazione di cui al comma 1 è
sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo,
il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture
da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di
500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.
3. Per le richieste di concessione relative ad
emungimenti da uno o più pozzi esistenti in azienda e con profondità superiore a
40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s e per volumi annui superiori
a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con
modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, così come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta,
residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e
dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati
catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:
a) corografia foglio intero (due copie);
b) planimetria catastale foglio intero esteso
a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500
metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
c) analisi chimiche e batteriologiche con
l'espressa indicazione della salinità espressa in g/I e la dichiarazione che le
acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio analizzate (due copie);
d) versamento alla Tesoreria della Regione
Puglia, Banco di Napoli, su c/c n. 287706, dell'importo previsto per le spese di
istruttoria;
e) per pozzi sprovvisti di autorizzazioni,
versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente
dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per
portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.
4. Gli atti tecnici allegati alla domanda
devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio
professionale (9) .]
(8) Articolo aggiunto dall'art. 2,
L.R.
4 settembre 2001, n. 25. Successivamente detto art. 2 è stato sostituito
dall'art. 1, L.R.
17 dicembre 2001, n. 36 con un nuovo testo, il quale non prevede più
l'inserimento del presente articolo nella legge qui pubblicata, pertanto il
presente articolo è implicitamente abrogato..
(9) Periodo aggiunto dall'art. 32,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 7
Durata della concessione.
1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa,
revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità
totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare
pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.
2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato,
con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio
civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla
concessione.
3. All'istanza di rinnovo va allegato:
a) attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto
corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;
b) certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche
delle acque emunte.
3
bis. Le concessioni per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee
per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e
per le quali sono state presentate istanze di rinnovo agli ex uffici del genio
civile regionale o alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, della l.r 18/1999, sono rinnovate sino al 31 dicembre 2016 previo
versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, della
somma di euro 100,00 a titolo di canone unico omnicomprensivo. (10)
3
ter. Copia della ricevuta del versamento effettuato unitamente alla copia
dell’istanza e alla comunicazione di essersi avvalsi della presente norma è
trasmessa all’ufficio destinatario della domanda di rinnovo. (11)
3
quater. L’Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della documentazione
presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è rinnovata
senza alcuna altra formalità. (12)
(10) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 5, lett. a).
(11) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 5, lett. b).
(12) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 5, lett. c).
Art. 7-bis
Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato
(13) .
1. In sede di prima applicazione delle misure del piano di
tutela delle acque (relative alle aree interessate da contaminazione salina e di
tutela quali - quantitativa) e al fine di un indirizzo unitario delle strutture
tecniche provinciali (ex geni civili), in attesa sia delle risultanze del
progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda che della definizione
del bilancio idrico, le concessioni preferenziali richieste sino al 31 dicembre
2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione alla ricerca è stata richiesta
entro il 17 luglio 2007 sono rilasciabili e mantengono carattere provvisorio,
per quanto riguarda i quantitativi derivabili, in relazione alla disponibilità
della risorsa e all'equilibrio del bilancio idrico.
2. La portata media delle acque sotterranee estraibili può
essere ridotta o incrementata in relazione alle disponibilità stagionali; sono
fatti salvi i provvedimenti di urgenza che l'autorità idraulica potrà adottare a
tutela delle falde che alimentano i pozzi destinati all'approvvigionamento
potabile dei centri abitati.
3. Nessun indennizzo è dovuto per le riduzioni delle quantità
di acqua derivabili, in relazione all'accertata scarsità della risorsa.
4. Ciascuna utenza deve essere provvista di idonei dispositivi
di misurazione dei volumi di acqua derivati; ciascun utente è tenuto a
trasmettere ogni sei mesi all'ufficio del genio civile competente per
territorio, insieme all'autocertificazione della superficie irrigata e sulle
quantità di acque estratte, una certificazione fidefacente sulla qualità delle
acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale
- TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in
grammi/litro totali). L'inadempimento agli obblighi predetti comporta
l'immediata sospensione delle derivazioni, che possono essere riprese soltanto
dopo un provvedimento espresso del competente ufficio del genio civile.
5. Fino al 31 dicembre 2009, il limite volumetrico delle acque
prelevabili per le derivazioni è calcolato sulla misura media annuale massima di
1 l/s sino alla superficie irrigata di 5 ettari e di 2 l/s per superficie
superiore. I quantitativi massimi di acqua prelevata vengono verificati con le
modalità di cui al comma 4. Tale limitazione non si applica ai pozzi,
individuati dall'amministrazione regionale, per fronteggiare situazioni di
carenza idrica mediante utilizzazione di risorse integrative delle ordinarie
dotazioni dei pubblici acquedotti (14) .
(13) Per l'applicazione della disciplina di cui
al presente articolo alle richieste di concessione presentate ai sensi dell'art.
27,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10 vedi l'ultimo periodo del comma 1 di detto
articolo.
(14) Articolo aggiunto dall'art. 1,
L.R.
21 maggio 2008, n. 9.
Art. 8
Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso
domestico.
1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua
estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del
bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte
dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi. È riferibile
all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila
mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o
per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.
2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve
essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Genio civile per i fini di cui
all'art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. L'Ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione rilascerà la presa d'atto contenente le eventuali
prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter
procedere alla ricerca.
4. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso
domestico è libera.
5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la
attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato
alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 9
Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico.
1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è
assoggettato a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio del Genio civile. A
tal fine l'utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i
risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.
2. All'istanza di verifica quinquennale deve essere allegato
attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato
alla Regione Puglia per spese di istruttoria.
Art. 10
Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee.
1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di
acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo
pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni
eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio del Genio civile, che dà
anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono
eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a
conoscenza.
TITOLO IV
Canoni e sanzioni
Art. 11
Canoni per le utenze.
1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i
soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee
sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18
della legge n. 36 del 1994. Il canone annuo per l'utilizzazione delle acque
sotterranee a uso irriguo è applicato soltanto alle superfici effettivamente
irrigabili, così come specificato nel piano irriguo dell'azienda e non
all'intera superficie aziendale (15) .
2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è
soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.
3. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente
articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento
degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e
idrogeologico del territorio.
(15) Il presente periodo, aggiunto dall'art. 6,
L.R.
2 luglio 2008, n. 19, è stato poi così sostituito dall'art. 1,
L.R.
21 ottobre 2008, n. 28. Il testo originario era così formulato: «Il canone
annuo per l'utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), è applicato soltanto alle superfici
effettivamente irrigate e rientranti nel piano irriguo dell'azienda e non
all'intera superficie aziendale.».
Art. 11-bis
Destinazione dei canoni per le utenze (16) .
1. I canoni e la tassa regionale di cui all’articolo 11 sono
destinati, al fine di incentivare il risparmio e il riutilizzo della risorsa
idrica, secondo le previsioni e i criteri di riparto stabiliti dal regolamento
regionale di cui all’articolo 1,
lettera a-bis), della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti
locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), come inserita
dall’articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 27.
2. La Regione, con il regolamento di cui al comma 1, aggiorna i
canoni e la tassa prevista dall’articolo 11 al fine di conseguire l’obiettivo
stabilito dal presente articolo.
(16) Comma aggiunto dall’art. 29,
L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 12
Sanzioni.
1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine
di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di
concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco
emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al
proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i
quali provvede d'ufficio a spese dello stesso proprietario.
2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del
fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria
comunale competente per territorio.
3. Qualora l'utilizzatore del pozzo. contravvenga alle
condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale,
ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino
manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto
apposito verbale da trasmettere all'Ufficio del Genio civile.
4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del
contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni,
da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia;
valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo
scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto
dell'art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di
pertinenza.
Art. 13
dempimenti delle imprese escavatrici.
1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese
iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la
Camera di commercio.
2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi,
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano
all'Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati
catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi
dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso
di ricerca per uso domestico.
TITOLO V
Norme finali e transitorie
Art. 14
Revisione delle utenze di acque sotterranee.
1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui
all'art. 93 del testo unico n. 1775 del 1933.
2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai
sensi dell'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata
presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 12, comma 1.
Art. 15
Norme di carattere generale.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non
autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque
sotterranee (17) . Per i pozzi autorizzati
all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata
presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del
1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento
autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile.
2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire
le procedure previste dall'art. 4.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata
presentata la relativa istanza di, concessione, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 12, comma 1.
4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima
del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere
vincolante del C.O.T.R.I.
5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si
applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.
6. Le norme della presente legge si applicano anche per la
captazione e utilizzazione di acque sorgive.
7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le
funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.
8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo
o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito
dello scarico all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini
del Reg.
3 novembre 1989, n. 2, del Reg.
3 novembre 1989, n. 4 e del Reg.
3 novembre 1989, n. 5, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e alla legge
24 dicembre 1979, n. 650.
(17) Il termine per la presentazione
delle richieste è stato prorogato al 18 gennaio 2000 dall'art. 1,
L.R.
6 settembre 1999, n. 26, al 20 agosto 2000 dall'art. 1,
L.R.
20 marzo 2000, n. 8, al 30 giugno 2001 dall'art. 1, L.R.
15 gennaio 2001, n. 9 e al 31 dicembre 2001 dall'art. 1,L.R.
4 settembre 2001, n. 25. L'art. 27,
comma 1, primo periodo, L.R.
30 aprile 2009, n. 10 ha successivamente fissato il termine al 31 dicembre
2009. Ai sensi del secondo periodo di detto comma 1 tali richieste sono ammesse
previo pagamento della sanzione di cui all'art. 17, R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775. Termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 dall’art. 17,
L.R.
31 dicembre 2009, n. 34.
Art. 16
Abrogazioni.
1. Sono abrogati gli articoli da 1
a 6
della legge
regionale 11 aprile 1985, n. 19.
2. Gli artt. 34,
35
e 47
della legge
regionale n. 24 del 1983 sono abrogati.
Art. 17
Norme sulla tutela della pubblica incolumità.
1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il
proprietario, ancorché il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare
tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle
persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.
2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento
di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del
fondo.
Art. 18
Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche.
1. ... (18).
(18) Sostituisce il quarto comma
dell'art. 46,
L.R.
19 dicembre 1983, n. 24.
Art. 19
Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei
proventi.
1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni
previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da
effettuassi su conto corrente postale n. 287706 con la causale «Tasse e canoni
per la utilizzazione del demanio idrico».
2. È istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata
di nuova istituzione.
3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati,
prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico
e all'assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente
Assessorato al lavori pubblici.
Art. 19-bis
Norma transitoria.
1. Le norme della presente legge non si applicano agli impianti
irrigui condotti direttamente dalla Regione per il tramite delle competenti
strutture individuate nel tempo dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell'unitario esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, le strutture e gli uffici regionali preposti alla
gestione diretta degli impianti di irrigazione pubblica, comunicano agli Uffici
del Genio civile competenti per territorio, per ogni singolo impianto,
l'ubicazione, la portata di esercizio, il volume annuo utilizzato, l'estensione
dell'area agricola servita (19) .
(19) Articolo aggiunto dall'art. 33,
comma 1, lettera c), L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Allegato 1)
Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e
utilizzazione di acque sotterranee
1 - Autorizzazioni alla ricerca
1.1 - Istanza in carta legale
L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta
indicando:
- utilizzo cui è finalizzata la ricerca;
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle
acque sotterranee;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.
Tutti gli atti, in duplice copia, devono essere firmati in
originale dalla ditta richiedente (istanza) e da tecnici abilitati per legge
(atti tecnici) ognuno per le proprie competenze.
1.2 - Atti di proprietà o titoli equipollenti
All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di
proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.
In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi
irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento
di distribuzione dell'acqua da emanare.
I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno
essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque
prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta
istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.
1.3 - Relazione tecnica
La relazione dovrà essere redatta fornendo:
- notizie generali all'azienda interessata del progetto
riportato al fabbisogno, idrico espresso in 1/sec e mc/anno, correlato al futuro
utilizzo delle acque;
- previsioni di progetto relative alla costruzione del pozzo
che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della ricerca (dati
catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m.), la profondità che si
prevede di raggiungere;
- motivazioni che impediscono l'approvvigionamento di acque da
altre fonti idriche, quali acquedotti cittadini, rurali o da eventuali altri
pozzi esistenti nelle zone circostanti a quella interessata dalla nuova ricerca.
Per ricerche di acqua da effettuare su siti ricadenti in
comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa d'atto rilasciata dal
Consorzio, competente per territorio, relativa alla compatibilità della ricerca
con il funzionamento del sistema irriguo esistente.
- In particolare, per le diverse tipologie d'utenza, agricola,
zootecnica, industriale, itticoltura, ecc., dovranno essere indicate le
caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici
connessi.
Per gli insediamenti turistico-residenziali dovranno essere
allegate le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie, nonché atto
notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.
Per uso antincendio si dovrà indicare la capacità delle riserve
idriche e indicazione della portata d'esercizio necessaria a garantire la
ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del verificarsi
dell'evento.
1.4 - Planimetria aziendale
Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera
superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di
rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di
eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i
contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti
anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella
oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto
intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.
1.5 - Foglio corografico I.G.M.- (intero) scala 1:25000
Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni
delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto
del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei
riferimenti catastali del pozzo da trivellare,
1.6 - Atti integrativi
In fase d'istruttoria, gli Uffici del Genio Civile competenti
per territorio, in presenza di:
- particolari situazioni geomorfologiche della zona interessata
dalla ricerca;
- particolari situazioni a carico della falda idrica
interessata
- particolari situazioni di profondità da raggiungere;
- esistenza di altri pozzi nelle immediate vicinanze del sito
oggetto della ricerca d'acqua;
potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica con
particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde
idriche.
2 - Concessione alla estrazione ed utilizzo delle acque
2.1 - Istanza in carta legale
L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta
indicando:
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca
di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo
trivellato;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo;
- uso per cui si richiede la concessione;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc./anno.
Tutti gli atti, in duplice copia, devono essere firmati in
originale dalla ditta richiedente (istanza) e da tecnici abilitati per legge
(atti tecnici) ognuno per le proprie competenze.
2.2 - Atti di proprietà o titoli equipollenti
All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di
proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.
In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi
irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento
di distribuzione dell'acqua da emanare.
I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno
essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque
prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta
istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.
2.3 - Relazione tecnica
La relazione dovrà essere redatta fornendo:
- l'effettiva consistenza dell'azienda interessata dal progetto
irriguo, specificando:
- le modalità di impiego delle acque da utilizzare;
- caratteristiche tecniche del pozzo realizzato;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.
2.4 - Planimetria aziendale
Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera
superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di
rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di
eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i
contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti
anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella
oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto
intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.
2.5 - Foglio corografico I.G.M.- (intero) scala 1:25000
Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni
delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto
del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei
riferimenti catastali del pozzo da trivellare.
2.6 - Relazione idrogeologica
La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra l'altro:
- la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso
della perforazione;
- i risultati, a trivellazione ultimata, della prova di portata
eseguita almeno su tre gradini, nonché quanto previsto al punto B5 Sez. L del
D.M. 11 marzo 1988.
2.7 - Certificato di analisi chimica e batteriologica
Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua
prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio
analizzante.
Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati
con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.
3 - Presa d'atto per la ricerca di acque per uso domestico
3.1 - Comunicazione
La comunicazione, in carta semplice, deve essere redatta
indicando:
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle
acque sotterranee; la tipologia dell'uso domestico con l'indicazione dei
fabbisogni idrici espressi in mc/anno.
Tutti gli atti devono essere firmati in originale dalla ditta
comunicatrice.
3.2 - Atti di proprietà o titoli equipollenti
All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di
proprietà del fondo interessato dalla ricerca.
3.3 - Stralcio planimetrico
Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il sito ove si
intende eseguire la ricerca.
3.4 - Foglio corografico I.G.M. - (intero) scala 1:25000
Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il sito ove si
intende eseguire la ricerca.