IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
Visto l'art. 4 - comma 7 della legge 23/2000, che
istituisce l'Albo delle Associazioni e Federazioni regolarmente riconosciute, la
cui tenuta sarà affidata alla struttura regionale "Settore Politiche
Migratorie", così come è stata individuata all'articolo 12 della stessa
legge;
Visto l'art. 7 della legge 23/2000, che invece,
istituisce il "Consiglio generale dei pugliesi nel mondo" con compiti, tra l'altro, di "proposizione e consulenza
in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della legge" e di
"proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione
dei pugliesi all'estero e alle relative politiche di settore a livello
regionale, nazionale e comunitario";
Vista la deliberazione di G.R. n. 1262 del 14/9/2001 con
la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento di attuazione
della legge regionale 11/12/2000, n. 23: "Interventi a favore dei pugliesi nel
mondo" artt. 4, 7, 8;
EMANA
Il seguente regolamento:
TITOLO I
Albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei
pugliesi nel mondo
Art. 1
L'Albo.
1. L'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni
dei pugliesi nel mondo, istituito dall'art. 4,
comma 7, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, si articola in quattro distinte Sezioni:
• SEZIONE I: Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la
sede operativa al di fuori del confini della Regione Puglia;
• SEZIONE II: Associazioni dei giovani pugliesi all'estero,
con sede operativa al di fuori dei confini nazionali;
• SEZIONE III: Federazioni di Associazioni di cui alle
Sezioni precedenti;
• SEZIONE IV: Associazioni con sede operativa in Puglia che
operino con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle
loro famiglie.
2. Ai sensi della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, art. 4,
comma 7, l'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi
nel mondo, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, viene tenuto
presso il Settore politiche migratorie, istituito ai sensi dell'art. 12 della
stessa legge, sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso, che
all'uopo si avvarrà di apposita unità organizzativa costituita con proprio atto
dirigenziale.
3. L'unità organizzativa di cui al comma precedente curerà
altresì la tenuta dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Nell'àmbito della stessa unità, il
Dirigente del Settore Politiche Migratorie individuerà il funzionario
responsabile del procedimento istruttorio di cui al successivo art. 3 del
presente regolamento.
Art. 2
Domanda di inserimento nell'Albo.
1. Le Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi
nel mondo aventi diritto al riconoscimento regionale di cui all'art. 4
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, presentano al Presidente della Giunta
regionale, formale domanda di inserimento nell'Albo, sottoscritta dal Presidente
della singola Associazione o Federazione. La sottoscrizione deve essere
accompagnata da autocertificazione di autenticità della stessa e da fotocopia di
documento di identità dell'istante.
2. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui
alle Sezioni I e II dell'Albo dovranno contenere in allegato:
a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per
ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita della residenza, del
recapito postale, della cittadinanza. Nel caso di associato nato all'estero, si
preciserà la località della origine nazionale e regionale della famiglia,
precisando il parente più prossimo nato in Italia e eventualmente in Puglia,
nonché il grado di parentela;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della
Associazione;
c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;
d) ove la legislazione dello Stato estero in cui l'Associazione
ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo
e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente
attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;
e) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del
Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento
nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
f) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e
corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle
attività svolte dalla Associazione in favore dei propri associati e, in genere,
della collettività dei pugliesi presente nell'àmbito territoriale di pertinenza.
La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della
richiesta di iscrizione nell'Albo;
g) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la
propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di
tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a),
b), c), e), f).
3. Le domande delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi
nel mondo, di cui alla Sezione III dell'Albo dovranno contenere in allegato:
a) elenco delle Associazioni aderenti con l'indicazione, per
ciascuna delle stesse, degli estremi dell'eventuale inserimento nell'Albo delle
Associazioni dei pugliesi nel mondo istituito presso la Regione Puglia. In caso
contrario, di ogni singola Associazione aderente dovranno essere forniti gli
elementi documentali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente
del presente articolo;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della
Federazione, con esplicita indicazione dell'àmbito metropolitano o dell'area
geopolitica di rappresentanza e operatività;
c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;
d) ove la legislazione dello Stato estero in cui la Federazione
ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo
e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente
attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;
e) verbali dell'avvenuta adesione alla Federazione, a termini
di statuto, delle singole Associazioni aderenti;
f) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del
Presidente della Federazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento
nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
g) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e
corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle
attività svolte dalla Federazione in favore delle collettività dei pugliesi
presenti nell'àmbito territoriale di pertinenza (1);
h) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la
propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di
tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a),
b), c), d) e), f), g) (2).
4. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui
alla Sezione IV dell'Albo dovranno contenere in allegato:
a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per
ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita, della residenza, del
recapito postale, della cittadinanza;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della
Associazione;
c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali operanti in
Puglia;
d) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del
Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento
nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;
e) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e
corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle
attività svolte dalla Associazione con continuità e specificità in favore degli
emigrati pugliesi e delle loro famiglie. La relazione dovrà riguardare almeno i
due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'Albo;
f) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la
propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di
tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a),
b), c), d), e).
(1) Lettera così corretta con avviso di
rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.
(2) Lettera così corretta con avviso di
rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.
Art. 3
Procedimento amministrativo.
1. Le richieste di inserimento nell'Albo delle Associazioni e
delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo corredate dalla
documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, sono
indirizzate al Presidente della Giunta regionale presso il Settore Politiche
Migratorie della Regione Puglia.
2. Il Settore Politiche Migratorie cura, attraverso un proprio
funzionario incaricato del relativo procedimento, l'istruttoria relativa
all'inserimento nell'Albo dell'Associazione o Federazione di Associazioni
richiedente, verificando la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di
ammissibilità e di tutti i requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 4
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (3).
3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento
può richiedere alla Associazione o Federazione istante ogni elemento integrativo
di conoscenza e/o documentazione utile al positivo esito istruttorio della
domanda. Lo stesso funzionario, allo scopo di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti, può altresì richiedere la collaborazione delle Autorità
diplomatiche e consolari italiane presso gli Stati esteri dove ha sede il
soggetto associativo richiedente.
4. La relazione conclusiva dell'istruttoria, contenente la
proposta di iscrizione o meno nell'Albo, convalidata dal Dirigente del Settore
Politiche Migratorie, viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale per
l'adozione del decreto di cui all'art. 4,
comma 5, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (4). Il decreto
motivato può essere di accoglimento o di rifiuto.
5. Il decreto, di cui al comma precedente, viene redatto in
triplice originale, di cui uno viene conservato presso la competente struttura
del Gabinetto del Presidente, uno viene acquisito all'Albo delle Associazioni e
Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo e il terzo viene notificato
alla Associazione o Federazione istante a cura del Settore politiche migratorie.
(3) La data del provvedimento citato
è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre
2001, n. 163.
(4) La data del provvedimento citato è
stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001,
n. 163.
Art. 4
Revoca del riconoscimento.
1. Ai sensi dell'art. 4,
comma 6, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (5), l'iscrizione
nell'Albo di una Associazione o Federazione di Associazioni può essere revocata
in qualsiasi momento dal Presidente della Giunta regionale in caso di successiva
perdita dei requisiti richiesti o di atteggiamento incompatibile con le finalità
della suddetta legge regionale.
2. La revoca viene disposta con decreto motivato del Presidente
della Giunta regionale su sua iniziativa ovvero su iniziativa del Settore,
politiche migratorie e previo procedimento istruttorio svolto secondo quanto
previsto dall'articolo precedente della presente legge.
3. Il procedimento di cui al comma precedente può essere
attivato d'ufficio ovvero sulla base di segnalazione argomentata delle autorità
diplomatiche e consolari italiane, di altri organismi pubblici e privati, di
Associazioni e di ogni altro soggetto interessato alla tutela del prestigio e
del buon nome della presenza pugliese nel mondo.
4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
dirigente del Settore Politiche Migratorie provvede a dare notizia alla
Associazione o Federazione interessata dell'avvio del procedimento di revoca.
(5) La data del provvedimento citato
è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre
2001, n. 163.
Art. 5
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, l'Albo delle Associazioni e
delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo si intenderà
effettivamente istituito sulla base delle richieste evase positivamente entro
centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
TITOLO II
Costituzione del consiglio generale dei pugliesi nel mondo
Art. 6
Assemblee continentali dei presidenti.
1. La Regione Puglia indice all'inizio di ogni legislatura
regionale cinque assemblee continentali dei Presidenti delle Associazioni e
Federazioni di Associazioni iscritte nell'Albo regionale per la designazione dei
componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 7,
comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (6). In sede di
assemblea la designazione avviene unitariamente ovvero, in caso di mancata
intesa, a scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo.
2. Le assemblee continentali, di cui al comma precedente, si
svolgono di norma entro novanta giorni dall'insediamento del Presidente della
Giunta regionale in cinque diverse località rispettivamente appartenenti
all'Europa, all'America del Nord, all'America del Sud, all'Africa e
all'Australia.
3. A ciascuna assemblea, convocata dal Presidente della Giunta
regionale, partecipano, con diritto di voto, i Presidenti regolarmente in carica
delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi
sede nell'àmbito del continente considerato, regolarmente riconosciute dalla
Regione e iscritte nelle Sezioni I, II e III all'Albo di cui all'art. 4,
comma 5, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (7).
4. Partecipano altresì, senza diritto di voto, il Presidente
della Giunta regionale o suo delegato e il Dirigente del Settore politiche
migratorie o suo delegato.
5. Spettano al Presidente della Giunta regionale o suo delegato
tutti i poteri di presidenza e conduzione dei lavori della assemblea, compresi
quelli di dare o negare la parola e di verifica dei poteri degli aventi diritto
al voto. Egli ha pure facoltà di fare proposte alla assemblea al fine di
favorire l'esito unitario delle operazioni di designazione.
6. Nel corso delle assemblee i presidenti delle Associazioni e
Federazioni di Associazioni iscritti nelle Sezioni I e III dell'Albo designano i
componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7,
comma 2, lettera a) della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (8). Con separata
votazione i presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione II dell'Albo
designano i componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti
dall'art. 7, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale.
7. Oltre a designare i componenti del Consiglio Generale del
pugliesi nel mondo nel numero e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 7,
comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (9), e per rendere
possibile l'eventuale applicazione dei meccanismi di sostituzione previsti dal
successivo art. 16 del presente regolamento, ogni assemblea continentale indica
almeno un componente supplente.
8. In sede di votazione, il presidente di ciascuna
Associazione, tra quelle iscritte nelle Sezioni I e Il dell'Albo, esprime un
solo voto, a prescindere dalla consistenza numerica dell'Associazione stessa. Il
Presidente di ciascuna Federazione di Associazioni, tra quelle iscritte alla
Sezione III dell'Albo, esprime tanti voti quante sono le Associazioni aderenti.
9. Lo svolgimento delle assemblee continentali e la copertura
delle spese relative sono previste nel piano degli interventi elaborato, per
l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 10
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
(6) La data del provvedimento citato
è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre
2001, n. 163.
(7) La data del provvedimento citato è
stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001,
n. 163.
(8) La data del provvedimento citato è
stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001,
n. 163.
(9) La data del provvedimento citato è
stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001,
n. 163.
Art. 7
Altre designazioni.
1. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di
cui alle lettere c) e 1) dell'art. 7,
comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (10), sono
designati motu proprio dal Presidente della Giunta regionale.
2. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di
cui alla lettera d) dell'art. 7,
comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (11), sono
designati dai Presidenti regionali delle Associazioni iscritte nella Sezione IV
nell'Albo nel corso di una assemblea delle stesse convocata dal Presidente della
Giunta regionale, di norma entro novanta giorni dal suo insediamento.
3. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di
cui alle lettere h) e i) dell'art. 7,
comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, sono designati dalle diverse
organizzazioni interessate sulla base di procedure autogestite e nel rispetto
dei termini temporali previsti dall'art. 7, comma 4, della stessa legge
regionale.
(10) La data del provvedimento citato
è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre
2001, n. 163.
(11) La data del provvedimento citato è
stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001,
n. 163.
Art. 8
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione il termine di centoventi
giorni per il decreto presidenziale di nomina dei componenti del Consiglio
generale dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 7,
comma 3, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (12), decorre dalla
data della effettiva istituzione dell'Albo indicata dall'art. 5 del presente
regolamento.
2. Dalla stessa data decorrono i termini di novanta giorni
previsti dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento.
(12) La data del provvedimento citato
è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre
2001, n. 163.
TITOLO III
Svolgimento dei lavori del consiglio regionale dei pugliesi nel
mondo
Art. 9
Convocazione del Consiglio Generale.
1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo viene convocato
dal Presidente della Giunta regionale con invito formale contenente
l'indicazione del luogo e della data o delle date di svolgimento, dell'orario di
inizio dei lavori e dell'ordine del giorno della sessione. L'invito viene
spedito al domicilio, all'uopo indicato dagli stessi componenti, con ogni mezzo
idoneo ad accertarne l'avvenuto recapito, almeno venti giorni prima della data
fissata per la seduta.
2. Per i componenti domiciliati all'estero la formale
convocazione sarà preceduta da avviso, contenente la sola indicazione della data
o delle date di svolgimento e dell'ora di inizio dei lavori, inviato con un
mezzo di comunicazione rapida, compreso quello telematico, almeno trenta giorni
prima della seduta.
3. Alle stesse procedure indicate nei commi precedenti del
presente articolo sono sottoposte le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza di
cui all'art. 8
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Tuttavia, in caso di fondate ragioni di
urgenza i termini di spedizione dell'invito e dell'avviso indicati nei commi 1 e
2 del presente articolo possono essere ridotti alla metà.
Art. 10
Compiti del Segretario.
1. Il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo,
di cui all'art. 7,
comma 9 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, collabora e assiste il Presidente della
Giunta regionale per tutti gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla
attività del Consiglio generale e risponde direttamente a lui del suo operato.
2. Il Segretario partecipa ai lavori del Consiglio Generale,
redige e controfirma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne
tiene i documenti e gli atti.
3. Il Segretario mantiene collegamenti permanenti tra il
Settore Politiche Migratorie e i componenti il Consiglio Generale dei pugliesi
nel mondo, raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alle attività
svolte anche all'estero dagli stessi componenti.
Art. 11
Svolgimento dei lavori.
1. Le sedute del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo sono
presiedute dal Presidente della Giunta regionale ovvero, in sua assenza, da uno
dei Vicepresidenti di cui all'art. 8,
comma 2, lettera a) della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
2. Il Presidente si avvale, per l'intero svolgimento della
seduta, dell'assistenza del segretario del Consiglio Generale, del dirigente del
Settore politiche migratorie e/o di funzionari da quest'ultimo delegati, ai
quali può eventualmente concedere la parola per fornire informazioni di natura
normativa, programmatica e tecnico - amministrativa utili al più approfondito e
motivato esame dell'argomento in discussione (13).
3. Spetta al Presidente dichiarare aperta la seduta previa
verifica del numero legale ai sensi dell'art. 7,
comma 6, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
4. Spettano altresì al Presidente tutti i poteri di direzione
dei lavori, compresi quelli di fornire indicazioni operative sullo svolgimento
degli stessi, sospendere la seduta, concedere o negare la parola, fissare un
limite temporale agli interventi, dichiarare completato l'esame di ogni singolo
argomento e chiuso il dibattito sullo stesso, porre o meno al voto
dell'assemblea eventuali documenti o proposte.
5. L'esame degli argomenti avverrà nell'ordine indicato
nell'invito di convocazione, salvo diversa indicazione del Presidente o diverso
avviso espresso a maggioranza dall'assemblea.
6. Di norma e salvo diversa determinazione del Presidente, ogni
componente del Consiglio Generale che ne abbia fatto richiesta può parlare per
una sola volta per ciascun argomento. Gli interventi si susseguiranno, salvo
diverso e motivato avviso del Presidente, secondo l'ordine cronologico della
richiesta (14).
7. Ogni componente del Consiglio Generale può, in ogni momento,
chiedere la parola per motivo personale o per mozione d'ordine. In tal caso il
richiedente ha diritto di precedenza rispetto agli altri iscritti a parlare.
(13) Comma così corretto con avviso
di rettifica pubblicato nel B.U. 22 novembre 2001, n. 171.
(14) Comma così corretto con avviso di
rettifica pubblicato nel B.U. 22 novembre 2001, n. 171.
Art. 12
Deliberazioni del Consiglio Generale.
1. Ai sensi dell'art.7,
comma 6, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, il Consiglio Generale assume le proprie
deliberazioni a maggioranza degli intervenuti.
2. Il Consiglio Generale delibera di norma a voto palese
espresso per appello nominale o per alzato di mano.
3. Il Consiglio Generale delibera segretamente per la elezione
dell'Ufficio di Presidenza, per motivate ragioni di opportunità riconosciute
tali dal Presidente e tutte le volte in cui il voto implica valutazioni sulla
qualità delle persone.
4. Delle modalità seguite per la votazione e del risultato
della stessa, il Segretario fa esplicita menzione nel verbale della seduta e nel
dispositivo di ogni singola deliberazione.
Art. 13
Commissioni.
1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo può organizzare
i propri lavori costituendo formalmente al proprio interno una o più Commissioni
cui affidare, in via occasionale o permanente, compiti di studio,
approfondimento, elaborazione di testi e formulazione di proposte su particolari
problematiche.
2. Ogni Commissione costituita elegge al proprio interno, a
maggioranza, un Presidente, che ne dirige i lavori e riferisce al Consiglio
Generale sui lavori della stessa, sottoponendo all'assemblea le conclusioni
raggiunte e le proposte elaborate.
3. Ogni Commissione può chiedere di farsi assistere durante i
propri lavori da unità di personale regionale in servizio presso il Settore
Politiche Migratorie, con compiti di segreteria tecnica (15).
(15) Comma così corretto con avviso
di rettifica pubblicato nel B.U. 22 novembre 2001, n. 171.
Art. 14
Elezione dell'Ufficio di Presidenza.
1. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio Generale
dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno, con voto segreto e senza previa
indicazione formale di candidature, l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
2. L'elezione dei nove membri avviene indicando su unica scheda
non più di sei nominativi, di cui almeno uno individuato tra i componenti
giovani di cui all'art. 7,
comma 2, lettera b) della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
3. Proceduto allo spoglio delle schede, il Presidente,
assistito da due componenti con funzione di scrutatori, formula la graduatoria
dei componenti votati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti, indi
proclama eletti i nove componenti classificatisi ai primi posti della
graduatoria, assicurando che fra questi ci siano almeno tre rappresentanti dei
pugliesi residenti all'estero e almeno un rappresentante dei giovani pugliesi di
cui all'art. 7,
comma 2, lettera b) della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
4. Nell'àmbito dei componenti eletti dell'Ufficio di
Presidenza, il Presidente della Giunta designa con proprio atto due Vice
presidenti, di cui uno residente all'estero.
Art. 15
Diritto alla informazione.
1. Anche al di fuori delle sedute del Consiglio Generale dei
pugliesi nel mondo, i componenti dello stesso possono chiedere per iscritto,
tramite il Segretario del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale e/o al
Dirigente del Settore politiche migratorie informazioni sulle attività del
Consiglio Generale, sulle linee di politica migratoria della Regione,
sull'applicazione della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e sullo stato dei programmi attuativi
della stessa.
2. La richiesta di informazione deve essere evasa da chi ne ha
competenza entro il termine massimo di trenta giorni.
Art. 16
Decadenza e sostituzione.
1. I componenti del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo
decadono di diritto dal loro mandato con la conclusione della legislatura
regionale.
2. Un singolo componente del Consiglio Generale può altresì
essere dichiarato decaduto in caso di decesso, dimissioni volontarie, o per
ingiustificata assenza a due sessioni consecutive di lavori dell'organismo. In
tal caso la perdita della qualità di componente del Consiglio generale comporta
anche la decadenza dall'eventuale incarico di componente l'Ufficio di
Presidenza.
3. Nell'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 del presente
articolo, il Presidente della Giunta regionale sostituisce con proprio decreto
il componente decaduto sulla base dei termini di rappresentanza e delle
indicazioni operative indicati dall'art. 7,
comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 6, comma 7, e dall'art. 7 del presente regolamento.
Vedasi riferimenti
normativi ed europei in allegato