Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2001
Numero
8
Data
03/10/2001
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" artt. 4, 7, 8.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 ottobre 2001, n. 154.
Allegati

 




 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Visto l'art. 4 - comma 7 della legge 23/2000, che istituisce l'Albo delle Associazioni e Federazioni regolarmente riconosciute, la cui tenuta sarà affidata alla struttura regionale "Settore Politiche Migratorie", così come è stata individuata all'articolo 12 della stessa legge;

Visto l'art. 7 della legge 23/2000, che invece, istituisce il "Consiglio generale dei pugliesi nel mondo" con compiti, tra  l'altro, di "proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della legge" e di "proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione dei pugliesi all'estero e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario";

Vista la deliberazione di G.R. n. 1262 del 14/9/2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento di attuazione della legge regionale 11/12/2000, n. 23: "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" artt. 4, 7, 8;

 

EMANA

 

Il seguente regolamento:

 
 
TITOLO I

Albo delle associazioni e federazioni di associazioni dei pugliesi nel mondo

 

 

Art. 1

L'Albo.

 


1. L'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito dall'art. 4, comma 7, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, si articola in quattro distinte Sezioni:

• SEZIONE I: Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori del confini della Regione Puglia;


• SEZIONE II: Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, con sede operativa al di fuori dei confini nazionali;


• SEZIONE III: Federazioni di Associazioni di cui alle Sezioni precedenti;


• SEZIONE IV: Associazioni con sede operativa in Puglia che operino con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

2. Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, art. 4, comma 7, l'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, viene tenuto presso il Settore politiche migratorie, istituito ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, sotto la diretta responsabilità del Dirigente dello stesso, che all'uopo si avvarrà di apposita unità organizzativa costituita con proprio atto dirigenziale.

3. L'unità organizzativa di cui al comma precedente curerà altresì la tenuta dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Nell'àmbito della stessa unità, il Dirigente del Settore Politiche Migratorie individuerà il funzionario responsabile del procedimento istruttorio di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

 

Art. 2

Domanda di inserimento nell'Albo.

1. Le Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo aventi diritto al riconoscimento regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, presentano al Presidente della Giunta regionale, formale domanda di inserimento nell'Albo, sottoscritta dal Presidente della singola Associazione o Federazione. La sottoscrizione deve essere accompagnata da autocertificazione di autenticità della stessa e da fotocopia di documento di identità dell'istante.

2. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alle Sezioni I e II dell'Albo dovranno contenere in allegato:

a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita della residenza, del recapito postale, della cittadinanza. Nel caso di associato nato all'estero, si preciserà la località della origine nazionale e regionale della famiglia, precisando il parente più prossimo nato in Italia e eventualmente in Puglia, nonché il grado di parentela;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione;

c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;

d) ove la legislazione dello Stato estero in cui l'Associazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;

e) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;

f) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Associazione in favore dei propri associati e, in genere, della collettività dei pugliesi presente nell'àmbito territoriale di pertinenza. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'Albo;

g) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f).

3. Le domande delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione III dell'Albo dovranno contenere in allegato:

a) elenco delle Associazioni aderenti con l'indicazione, per ciascuna delle stesse, degli estremi dell'eventuale inserimento nell'Albo delle Associazioni dei pugliesi nel mondo istituito presso la Regione Puglia. In caso contrario, di ogni singola Associazione aderente dovranno essere forniti gli elementi documentali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente del presente articolo;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Federazione, con esplicita indicazione dell'àmbito metropolitano o dell'area geopolitica di rappresentanza e operatività;

c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali;

d) ove la legislazione dello Stato estero in cui la Federazione ha sede sottometta la costituzione della stessa a speciale regime autorizzativo e/o di iscrizione in pubblici registri, certificazione dell'Autorità competente attestante l'avvenuto adempimento delle formalità normativamente richieste;

e) verbali dell'avvenuta adesione alla Federazione, a termini di statuto, delle singole Associazioni aderenti;

f) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente della Federazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;

g) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Federazione in favore delle collettività dei pugliesi presenti nell'àmbito territoriale di pertinenza (1);

h) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e), f), g) (2).

4. Le domande delle Associazioni dei pugliesi nel mondo, di cui alla Sezione IV dell'Albo dovranno contenere in allegato:

a) elenco nominativo degli associati, con l'indicazione, per ciascuno degli stessi, del luogo e della data di nascita, della residenza, del recapito postale, della cittadinanza;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione;

c) indicazione della sede ovvero delle sedi sociali operanti in Puglia;

d) verbale dell'avvenuta nomina, a termini di statuto, del Presidente dell'Associazione, sottoscrittore della richiesta di inserimento nell'Albo, e delle altre cariche sociali, con indicazione della loro durata;

e) dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e corredata da ogni opportuno elemento documentale e probatorio, descrittiva delle attività svolte dalla Associazione con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie. La relazione dovrà riguardare almeno i due anni precedenti la data della richiesta di iscrizione nell'Albo;

f) dichiarazione scritta, resa dal Presidente istante sotto la propria responsabilità, della autenticità e della corrispondenza al vero di tutto quanto contenuto nella documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

(1)  Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

(2)  Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

 

 

Art. 3

Procedimento amministrativo.

1. Le richieste di inserimento nell'Albo delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo corredate dalla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale presso il Settore Politiche Migratorie della Regione Puglia.

2. Il Settore Politiche Migratorie cura, attraverso un proprio funzionario incaricato del relativo procedimento, l'istruttoria relativa all'inserimento nell'Albo dell'Associazione o Federazione di Associazioni richiedente, verificando la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilità e di tutti i requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (3).

3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere alla Associazione o Federazione istante ogni elemento integrativo di conoscenza e/o documentazione utile al positivo esito istruttorio della domanda. Lo stesso funzionario, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, può altresì richiedere la collaborazione delle Autorità diplomatiche e consolari italiane presso gli Stati esteri dove ha sede il soggetto associativo richiedente.

4. La relazione conclusiva dell'istruttoria, contenente la proposta di iscrizione o meno nell'Albo, convalidata dal Dirigente del Settore Politiche Migratorie, viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (4). Il decreto motivato può essere di accoglimento o di rifiuto.

5. Il decreto, di cui al comma precedente, viene redatto in triplice originale, di cui uno viene conservato presso la competente struttura del Gabinetto del Presidente, uno viene acquisito all'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo e il terzo viene notificato alla Associazione o Federazione istante a cura del Settore politiche migratorie.


(3)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

(4)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

 

 


Art. 4

Revoca del riconoscimento.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (5), l'iscrizione nell'Albo di una Associazione o Federazione di Associazioni può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente della Giunta regionale in caso di successiva perdita dei requisiti richiesti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della suddetta legge regionale.

2. La revoca viene disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale su sua iniziativa ovvero su iniziativa del Settore, politiche migratorie e previo procedimento istruttorio svolto secondo quanto previsto dall'articolo precedente della presente legge.

3. Il procedimento di cui al comma precedente può essere attivato d'ufficio ovvero sulla base di segnalazione argomentata delle autorità diplomatiche e consolari italiane, di altri organismi pubblici e privati, di Associazioni e di ogni altro soggetto interessato alla tutela del prestigio e del buon nome della presenza pugliese nel mondo.

4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente del Settore Politiche Migratorie provvede a dare notizia alla Associazione o Federazione interessata dell'avvio del procedimento di revoca.


(5)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

 

 


Art. 5

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, l'Albo delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo si intenderà effettivamente istituito sulla base delle richieste evase positivamente entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 


TITOLO II

Costituzione del consiglio generale dei pugliesi nel mondo

 

Art. 6

Assemblee continentali dei presidenti.

1. La Regione Puglia indice all'inizio di ogni legislatura regionale cinque assemblee continentali dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni di Associazioni iscritte nell'Albo regionale per la designazione dei componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (6). In sede di assemblea la designazione avviene unitariamente ovvero, in caso di mancata intesa, a scrutinio segreto con voto limitato a un nominativo.

2. Le assemblee continentali, di cui al comma precedente, si svolgono di norma entro novanta giorni dall'insediamento del Presidente della Giunta regionale in cinque diverse località rispettivamente appartenenti all'Europa, all'America del Nord, all'America del Sud, all'Africa e all'Australia.

3. A ciascuna assemblea, convocata dal Presidente della Giunta regionale, partecipano, con diritto di voto, i Presidenti regolarmente in carica delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi sede nell'àmbito del continente considerato, regolarmente riconosciute dalla Regione e iscritte nelle Sezioni I, II e III all'Albo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (7).

4. Partecipano altresì, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato.

5. Spettano al Presidente della Giunta regionale o suo delegato tutti i poteri di presidenza e conduzione dei lavori della assemblea, compresi quelli di dare o negare la parola e di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto. Egli ha pure facoltà di fare proposte alla assemblea al fine di favorire l'esito unitario delle operazioni di designazione.

6. Nel corso delle assemblee i presidenti delle Associazioni e Federazioni di Associazioni iscritti nelle Sezioni I e III dell'Albo designano i componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (8). Con separata votazione i presidenti delle Associazioni iscritte nella Sezione II dell'Albo designano i componenti del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della suddetta legge regionale.

7. Oltre a designare i componenti del Consiglio Generale del pugliesi nel mondo nel numero e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (9), e per rendere possibile l'eventuale applicazione dei meccanismi di sostituzione previsti dal successivo art. 16 del presente regolamento, ogni assemblea continentale indica almeno un componente supplente.

8. In sede di votazione, il presidente di ciascuna Associazione, tra quelle iscritte nelle Sezioni I e Il dell'Albo, esprime un solo voto, a prescindere dalla consistenza numerica dell'Associazione stessa. Il Presidente di ciascuna Federazione di Associazioni, tra quelle iscritte alla Sezione III dell'Albo, esprime tanti voti quante sono le Associazioni aderenti.

9. Lo svolgimento delle assemblee continentali e la copertura delle spese relative sono previste nel piano degli interventi elaborato, per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.


(6)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

(7)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

(8)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

(9)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

 

 


Art. 7

Altre designazioni.

1. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere c) e 1) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (10), sono designati motu proprio dal Presidente della Giunta regionale.

2. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alla lettera d) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (11), sono designati dai Presidenti regionali delle Associazioni iscritte nella Sezione IV nell'Albo nel corso di una assemblea delle stesse convocata dal Presidente della Giunta regionale, di norma entro novanta giorni dal suo insediamento.

3. I componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere h) e i) dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, sono designati dalle diverse organizzazioni interessate sulla base di procedure autogestite e nel rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 7, comma 4, della stessa legge regionale.


(10)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

(11)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

 


Art. 8

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione il termine di centoventi giorni per il decreto presidenziale di nomina dei componenti del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (12), decorre dalla data della effettiva istituzione dell'Albo indicata dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Dalla stessa data decorrono i termini di novanta giorni previsti dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento.


(12)  La data del provvedimento citato è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 novembre 2001, n. 163.

 

 


TITOLO III

Svolgimento dei lavori del consiglio regionale dei pugliesi nel mondo

 

Art. 9

Convocazione del Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal Presidente della Giunta regionale con invito formale contenente l'indicazione del luogo e della data o delle date di svolgimento, dell'orario di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno della sessione. L'invito viene spedito al domicilio, all'uopo indicato dagli stessi componenti, con ogni mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto recapito, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Per i componenti domiciliati all'estero la formale convocazione sarà preceduta da avviso, contenente la sola indicazione della data o delle date di svolgimento e dell'ora di inizio dei lavori, inviato con un mezzo di comunicazione rapida, compreso quello telematico, almeno trenta giorni prima della seduta.

3. Alle stesse procedure indicate nei commi precedenti del presente articolo sono sottoposte le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23. Tuttavia, in caso di fondate ragioni di urgenza i termini di spedizione dell'invito e dell'avviso indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere ridotti alla metà.

 


Art. 10

Compiti del Segretario.

1. Il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, di cui all'art. 7, comma 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, collabora e assiste il Presidente della Giunta regionale per tutti gli aspetti organizzativi e funzionali connessi alla attività del Consiglio generale e risponde direttamente a lui del suo operato.

2. Il Segretario partecipa ai lavori del Consiglio Generale, redige e controfirma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne tiene i documenti e gli atti.

3. Il Segretario mantiene collegamenti permanenti tra il Settore Politiche Migratorie e i componenti il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo, raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alle attività svolte anche all'estero dagli stessi componenti.

 

Art. 11

Svolgimento dei lavori.

1. Le sedute del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale ovvero, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

2. Il Presidente si avvale, per l'intero svolgimento della seduta, dell'assistenza del segretario del Consiglio Generale, del dirigente del Settore politiche migratorie e/o di funzionari da quest'ultimo delegati, ai quali può eventualmente concedere la parola per fornire informazioni di natura normativa, programmatica e tecnico - amministrativa utili al più approfondito e motivato esame dell'argomento in discussione (13).

3. Spetta al Presidente dichiarare aperta la seduta previa verifica del numero legale ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

4. Spettano altresì al Presidente tutti i poteri di direzione dei lavori, compresi quelli di fornire indicazioni operative sullo svolgimento degli stessi, sospendere la seduta, concedere o negare la parola, fissare un limite temporale agli interventi, dichiarare completato l'esame di ogni singolo argomento e chiuso il dibattito sullo stesso, porre o meno al voto dell'assemblea eventuali documenti o proposte.

5. L'esame degli argomenti avverrà nell'ordine indicato nell'invito di convocazione, salvo diversa indicazione del Presidente o diverso avviso espresso a maggioranza dall'assemblea.

6. Di norma e salvo diversa determinazione del Presidente, ogni componente del Consiglio Generale che ne abbia fatto richiesta può parlare per una sola volta per ciascun argomento. Gli interventi si susseguiranno, salvo diverso e motivato avviso del Presidente, secondo l'ordine cronologico della richiesta (14).

7. Ogni componente del Consiglio Generale può, in ogni momento, chiedere la parola per motivo personale o per mozione d'ordine. In tal caso il richiedente ha diritto di precedenza rispetto agli altri iscritti a parlare.


(13)  Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 novembre 2001, n. 171.

(14)  Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 novembre 2001, n. 171.

 

 


Art. 12

Deliberazioni del Consiglio Generale.

1. Ai sensi dell'art.7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, il Consiglio Generale assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli intervenuti.

2. Il Consiglio Generale delibera di norma a voto palese espresso per appello nominale o per alzato di mano.

3. Il Consiglio Generale delibera segretamente per la elezione dell'Ufficio di Presidenza, per motivate ragioni di opportunità riconosciute tali dal Presidente e tutte le volte in cui il voto implica valutazioni sulla qualità delle persone.

4. Delle modalità seguite per la votazione e del risultato della stessa, il Segretario fa esplicita menzione nel verbale della seduta e nel dispositivo di ogni singola deliberazione.

 

Art. 13

Commissioni.

1. Il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo può organizzare i propri lavori costituendo formalmente al proprio interno una o più Commissioni cui affidare, in via occasionale o permanente, compiti di studio, approfondimento, elaborazione di testi e formulazione di proposte su particolari problematiche.

2. Ogni Commissione costituita elegge al proprio interno, a maggioranza, un Presidente, che ne dirige i lavori e riferisce al Consiglio Generale sui lavori della stessa, sottoponendo all'assemblea le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate.

3. Ogni Commissione può chiedere di farsi assistere durante i propri lavori da unità di personale regionale in servizio presso il Settore Politiche Migratorie, con compiti di segreteria tecnica (15).


(15)  Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 novembre 2001, n. 171.

 


Art. 14

Elezione dell'Ufficio di Presidenza.

1. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno, con voto segreto e senza previa indicazione formale di candidature, l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

2. L'elezione dei nove membri avviene indicando su unica scheda non più di sei nominativi, di cui almeno uno individuato tra i componenti giovani di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

3. Proceduto allo spoglio delle schede, il Presidente, assistito da due componenti con funzione di scrutatori, formula la graduatoria dei componenti votati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti, indi proclama eletti i nove componenti classificatisi ai primi posti della graduatoria, assicurando che fra questi ci siano almeno tre rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno un rappresentante dei giovani pugliesi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

4. Nell'àmbito dei componenti eletti dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta designa con proprio atto due Vice presidenti, di cui uno residente all'estero.

 


Art. 15

Diritto alla informazione.

1. Anche al di fuori delle sedute del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo, i componenti dello stesso possono chiedere per iscritto, tramite il Segretario del Consiglio, al Presidente della Giunta regionale e/o al Dirigente del Settore politiche migratorie informazioni sulle attività del Consiglio Generale, sulle linee di politica migratoria della Regione, sull'applicazione della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e sullo stato dei programmi attuativi della stessa.

2. La richiesta di informazione deve essere evasa da chi ne ha competenza entro il termine massimo di trenta giorni.

 


Art. 16

Decadenza e sostituzione.

1. I componenti del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo decadono di diritto dal loro mandato con la conclusione della legislatura regionale.

2. Un singolo componente del Consiglio Generale può altresì essere dichiarato decaduto in caso di decesso, dimissioni volontarie, o per ingiustificata assenza a due sessioni consecutive di lavori dell'organismo. In tal caso la perdita della qualità di componente del Consiglio generale comporta anche la decadenza dall'eventuale incarico di componente l'Ufficio di Presidenza.

3. Nell'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale sostituisce con proprio decreto il componente decaduto sulla base dei termini di rappresentanza e delle indicazioni operative indicati dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, e dall'art. 7 del presente regolamento.

Vedasi riferimenti  normativi ed europei in allegato