IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
Visto l'art. 15 - comma 12 della L.R. n. 27 del
13/8/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la
regolamentazione dell'attività venatoria" dispone che il Consiglio Regionale,
previo parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, regolamenta,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità
di costituzione, gestione e funzionamento dei Centri privati di riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale;
Vista l'ipotesi di regolamento redatto nel 1999
dall'Assessorato all'Agricoltura - Settore Caccia e Pesca: "Centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione,
gestione e funzionamento" in ottemperanza del citato articolo 15 della L.R.
27/98 e dell'art. 4 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003,
trasmesso con nota prot. n. 2482/C del 18/10/1999 alle Province per il parere di
competenza;
Viste le osservazioni all'ipotesi di regolamento
succitato, corredato dal parere dei propri Comitati Tecnici Faunistici
Venatori", trasmesse dalle Province;
Visto il parere del 13/7/2000 del Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio Regionale che ha apportato alcune modifiche al testo
presentato, accogliendo in parte le osservazioni pervenute dalle
Province;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 5
novembre 2001, n.1555;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Generalità.
1) Il presente regolamento, in attuazione della L.R.
n. 27/1998 art. 15
e dell'art.4 del Piano faunistico-venatorio-regionale, disciplina la
costituzione, la gestione ed il funzionamento dei Centri privati di riproduzione
di fauna selvatica allo stato naturale.
2) La costituzione dei centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale è autorizzata, in riferimento al Piano faunistico
venatorio regionale, dalla Regione e per le seguenti specie cacciabili: fagiano,
starna, pernice rossa, coturnice, lepre, capriolo, cervo, daino, muflone,
cinghiale.
3) Nei centri privati di cui sopra è vietata ogni forma di
esercizio venatorio. La cattura della fauna riprodottasi allo stato selvatico è
consentita al concessionario o ai suoi dipendenti fissi o temporanei. La
commercializzazione è consentita per fini di ripopolamento, reintroduzioni e
attività cinofile.
4) L'estensione di tali istituti al fine del computo del
territorio agro-silvo-pastorale regionale è inserito nel 15% riservato a
gestione privata e globalmente non può superare l'1%.
5) La fauna riprodottasi e disponibile è acquistata con diritto
di prelazione dagli Enti Pubblici ed è utilizzata ai fini di ripopolamento.
6) centri privati hanno durata di cinque anni salvo rinnovo
della concessione.
Art. 2
Caratteristiche.
1) I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale, a gestione privata e organizzati in forma di azienda agricola
singola, consortile o cooperativa, hanno la funzione di riprodurre fauna
selvatica allo stato naturale e sono soggetti a Tassa di concessione regionale
ai sensi dell'art. 53
comma 9 L.R.
n. 27/1998. 2) Per la funzione attribuita ai centri privati di riproduzione
di fauna selvatica allo stato naturale, l'INFS, nel suo documento orientativo
parte integrante della L. n. 157/1992, li assimila alle Zone di Ripopolamento e
Cattura.
3) In relazione a quanto sopra la costituzione di detti centri
deve essere realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per
le specie che si intendono fare riprodurre ed anche le stesse dimensioni devono
garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di
autoriprodursi.
4) Le dimensioni dei centri privati o dei territori che lo
compongono, in riferimento alle specie di fauna selvatica che si intende far
riprodurre allo stato selvatico, sono di minimo:
- a) 200 ettari per la riproduzione del fagiano,
- b) 500 ettari per la riproduzione della starna, pernice rossa
e coturnice,
- c) 500 ettari per la riproduzione del capriolo, cervo, daino,
muflone;
- d) 200 ettari per la riproduzione della lepre e del
cinghiale.
- Ne consegue che l'estensione di un centro privato di
riproduzione di fauna allo stato naturale non deve superare i 1.000 - ettari.
5) I concessionari titolari dei centri di riproduzione devono
uniformarsi alle normative sanitarie vigenti;
6) I centri privati sono costituiti su terreni in corpo unico i
cui perimetri sono delimitati da muri e/o rete metallica non inferiore a mt.
1,50, in modo da garantire la non fuoriuscita della fauna, gli stessi perimetri
sono segnalati con tabelle, poste a cura del concessionario e con le modalità
previste dall'art.20
della L.R.
n. 27/1998, recanti la scritta nera su fondo bianco: "Centro privato di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia -
Concessione della Regione Puglia n° ..... del ..... ";
7) I riproduttori destinati ai centri di riproduzione di fauna
devono preferibilmente provenire da località con caratteristiche ambientali
simili al territorio regionale.
In ogni caso i riproduttori destinati ai centri devono essere
muniti di certificazione veterinaria nonché dell'attestazione della loro
provenienza e di sistema di identificazione.
Art. 3
Costituzione.
1) La richiesta di costituzione di un centro privato di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla Regione, -
Assessorato alla Caccia, ed alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente
per territorio dai possessori o conduttori di essi, dai proprietari dei fondi
rustici su cui si intende realizzare il centro.
2) La richiesta di cui al precedente punto deve essere
corredata:
- a) cartografia (mappa catastale) in scala 1:25.000 dei
terreni interessati;
- b) titoli di proprietà dei terreni;
- c) relazione illustrante il programma produttivo che si
intende realizzare;
- d) tipologia del territorio e ripartizione dello stesso in
rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
- e) specie di fauna da far riprodurre in relazione alle
caratteristiche ambientali del territorio;
- f) elenco nominativi addetti alla vigilanza.
3) La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale
alla caccia sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale entro e
non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4) La Concessione è rilasciata dalla Giunta regionale sentito
il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.
Art. 4
Gestione.
1) La gestione è affidata al concessionario che ne assume tutte
le responsabilità anche per i danni all'agricoltura arrecati dalla fauna nei
territori circostanti il centro di riproduzione.
2) Il controllo sull'attività di gestione spetta
all'Amministrazione Provinciale competente.
3) I centri privati devono garantire, trascorsi due anni dalla
data di rilascio della prima autorizzazione, una consistenza delle specie
previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità
faunistiche ricettive del territorio interessato.
4) Il concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle
scritture contabili in materia fiscale e dovrà essere iscritto, ove previsto,
negli elenchi degli allevatori della ASL competente per territorio.
5) Tutte le catture nonché la commercializzazione della fauna
riprodotta dovranno evincersi da apposito registro vidimato dalla Provincia ed
esibito in qualsiasi momento per eventuali verifiche.
6) Alla fine di ogni anno il concessionario invierà alla
Provincia una relazione tecnica riguardante: immissione di riproduttori, catture
effettuate e capi commercializzati.
7) Per ragioni di carattere strettamente sanitario, connesse
alla presenza di capi eventualmente malati o menomati, può essere consentito il
ricorso all'abbattimento di tali soggetti da parte del veterinario o del
titolare del centro o di altra persona competente, in possesso di preparazione
teorica e pratica accertata dal competente servizio veterinario, preventivamente
indicata alla Provincia competente. Le operazioni di abbattimento dovranno
essere condotte in modo tale da risparmiare all'animale dolori e sofferenze
evitabili (eutanasia).
8) È vietato allevare fauna in aree recintate o in voliere.
Art. 5
Rinnovo - Cessazione - Revoca.
1) Al fine del rinnovo della concessione, il concessionario sei
mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola
alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di
cui all'art. 3.
2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente
provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in
merito alla configurazione del centro di riproduzione.
3) In caso di modifica della superficie il concessionario
presenterà la nuova perimetrazione.
4) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta
regionale entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine,
senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si
intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni,
purché sia stata corrisposta la Tassa di concessione regionale, con le modalità
previste dall'art. 53
comma 9 L.R.
n. 27/1998.
5) La concessione cessa nel caso in cui:
a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in
tempo utile;
b) di rinuncia del Concessionario;
c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi
causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;
d) di ripetuta morosità nel pagamento della Tassa di
concessione regionale;
e) vengano meno i requisiti di cui all'art. 2.
6) La revoca della concessione è disposta con provvedimento
della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico
venatorio. La revoca della concessione avviene altresì a seguito delle
violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della normativa
vigente e delle direttive regionali su proposta della Provincia territorialmente
competente, deputata all'attività di controllo.
Art. 6
Norme finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle direttive
regionali.