(1) Con Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 857 sono
state approvate le direttive ai sensi della presente legge
.TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità della legge.
1. La Regione Puglia istituisce, in attuazione
della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e secondo la
previsione dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, un'unica
Autorità di bacino, in seguito denominata "Autorità di bacino della Puglia", con
sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come
definiti dalla Delib.C.R. 18 dicembre 1991, n. 109 che, per effetto delle intese
sottoscritte con le regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico
interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 18
dicembre 1991, n. 110.
2. L'Autorità di bacino, anche per le finalità
di cui alle intese interregionali, ispira la propria azione ai princìpi della
leale cooperazione con le regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul
territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge n. 183/1989 e in
particolare persegue il governo unitario, e integrato dei bacini idrografici e
delle risorse a essi collegate, indirizza, coordina e controlla le attività
conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione per i singoli
bacini idrografici regionali e per quello interregionale del fiume Ofanto.
3. L'Autorità di bacino è dotata di personalità
giuridica di diritto pubblico e dispone di autonomia organizzativa,
amministrativa, tecnica, giuridica e contabile.
4. All'Autorità di bacino, per il suo
funzionamento e per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le
norme della Regione Puglia.
4-bis. Previa deliberazione del Comitato istituzionale,
l’Autorità di bacino della Puglia può rendere disponibile la propria
organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per l’attuazione di
iniziative e interventi pubblici compatibili con le finalità della difesa del
suolo, ovvero può assumere il ruolo di soggetto attuatore per dette iniziative e
interventi pubblici. Il rapporto tra l’Autorità di bacino ed eventuali soggetti
esterni pubblici abilitati a realizzare le iniziative e gli interventi deve
essere regolato da apposita convenzione, anche gratuita, autorizzata dalla
Giunta regionale (2).
Art. 2
Delimitazioni dei bacini idrografici.
1. Le delimitazioni del bacino idrografico
interregionale del fiume Ofanto, nonché dei bacini idrografici regionali
pugliesi, indicate nelle planimetrie allegate alla Delib.C.R. 18 dicembre 1991,
n. 109 e alla Delib.C.R. 18 dicembre 1991, n. 110 verranno definitivamente
elaborate nel rispetto dei criteri tecnici allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del
1° luglio 1994 e approvate dall'Autorità di bacino e successivamente dalle
Giunte regionali delle regioni interessate.
TITOLO II
Autorità di bacino
Art. 3
Organi dell'Autorità di bacino.
1. Sono organi dell'Autorità di Bacino:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il Segretario generale;
d) la Segreteria tecnica operativa.
Art. 4
Comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale è composto:
a) dal Presidente della Regione Puglia, che lo
presiede, o suo delegato;
b) dal Presidente della Regione Basilicata, o
suo delegato;
c) dal Presidente della Regione Campania, o suo
delegato;
d) dai Presidenti delle province interessate
(Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Avellino,
Potenza), ovvero da loro delegati (3) ;
e) dagli Assessorati regionali all'ambiente,
urbanistica e agricoltura e foreste delle regioni Puglia, Basilicata e Campania,
in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'eventuale delega deve essere comunicata
all'atto del primo insediamento del Comitato. I Presidenti delle regioni
Basilicata e Campania e delle province di Avellino e Potenza non partecipano
alle adunanze con ordini del giorno aventi argomenti attinenti solo ai bacini
regionali pugliesi, per cui della loro assenza non si tiene conto nel conteggio
delle presenze per la validità delle relative adunanze e deliberazioni di cui al
comma 3.
3. Le adunanze e le deliberazioni del Comitato
istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti
in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei
presenti. Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il voto favorevole del
rappresentante della Regione che ha competenza territoriale prevalente con
riferimento all'oggetto del deliberato. I punti all'ordine del giorno
riguardanti il bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto non possono
essere portati a delibera qualora sia assente il rappresentante della Regione
interessata per competenza territoriale all'argomento. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
4. Il Comitato istituzionale approva nella prima
adunanza il regolamento per il suo funzionamento.
5. In caso di inattività o inadempienza del
Comitato istituzionale, il rappresentante del Comitato dei ministri promuove la
procedura di cui all'articolo 4 della legge n. 183/1989 ovvero promuove la
procedura di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
6. Alle sedute del Comitato istituzionale
partecipa, con voto consultivo e con funzioni di Segretario, il Segretario
generale dell'Autorità di bacino.
7. In relazione agli argomenti trattati, il
Presidente può invitare alle adunanze del Comitato istituzionale, a titolo
consultivo, i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle comunità montane
interessate, nonché i Presidenti di enti parchi regionali e nazionali e i
Presidenti di consorzi di bonifica interessati.
(3) Lettera così sostituita dall'art.1,
comma 1, lettera a), L.R.
13 ottobre 2011, n. 26. Il testo originario era così formulato: «d) dai
Presidenti delle province interessate (Bari, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto,
Avellino, Potenza), ovvero da loro delegati;».
Art. 5
Compiti del Comitato istituzionale.
1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di
bacino ha i seguenti compiti:
a) adozione dei progetti dei piani stralcio e di
bacino di ciascun sistema idrografico assegnato alla competenza dell'Autorità di
bacino in un unico e generale piano di bacino;
b) definizione dei criteri, metodi, tempi e
modalità per l'elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle
componenti che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;
c) adozione delle misure di salvaguardia;
d) adozione e approvazione dei piani di bacino
relativi ai singoli bacini idrografici e dei singoli piani stralcio;
e) definizione degli obiettivi su scala di
bacino cui deve attenersi il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni;
f) adozione dei programmi di intervento
attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici
di cui all'articolo 31 della legge n. 183/1989, e di ogni altro programma di
intervento demandato all'Autorità di bacino da disposizioni comunitarie
nazionali e regionali;
g) controllo dell'attuazione dei piani di bacino
e dei relativi programmi di intervento;
h) adozione e approvazione di normative omogenee
relative a permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui
all'articolo 1;
i) organizzazione delle funzioni attribuite alle
province e ai comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo dagli
articoli 25 e 26 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17;
j) nomina del Vice Presidente del Comitato
istituzionale;
k) nomina del Segretario generale;
l) nomina del Comitato tecnico;
m) approvazione del regolamento di
amministrazione e di contabilità;
n) approvazione della pianta organica;
o) approvazione del programma finanziario
annuale dell'attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento
della struttura tecnico-amministrativa;
p) proposizione di indirizzi, direttive e
criteri per la valutazione, e il contenimento degli effetti sull'ambiente del
programma triennale di intervento di cui all'articolo 10 seguente e delle
attività presenti sul territorio dell'Autorità di bacino, con particolare
riferimento a quelle agricole, zootecniche e industriali e ai sensi del D.Lgs.
n. 152/1999 e successive modificazioni;
q) approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo;
r) approvazione delle intese e accordi di
programma con enti territoriali e locali, enti pubblici e associazioni
riconosciute, previo parere del Comitato tecnico sulla congruenza con le
attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e
programmate;
s) delega delle attività di autorizzazioni, di
nulla-osta e di pareri al Segretario generale nei casi e nei limiti
espressamente previsti.
Art. 6
Comitato tecnico (4) .
[1. Il Comitato tecnico è
convocato, anche su richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario
generale dell'Autorità di bacino, che lo presiede, ed è composto da:
a) funzionari regionali in
servizio con qualifica dirigenziale designati dalle regioni interessate in
numero proporzionale ai pesi paritetici delle regioni stesse e per un numero
massimo definito nel regolamento di attuazione, da emanarsi con successivo atto
dello stesso Comitato istituzionale (5) ;
b) un funzionario provinciale
con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province interessate;
c) un funzionario per ciascuna
delle amministrazioni indicate all'articolo 10, comma 2, della legge n. 183/1989
e successive modifiche e integrazioni;
d) il dirigente dell'ARPA
pugliese;
e) un rappresentante
dell'Unione regionale bonifiche;
f) il Presidente dell'Ordine
regionale dei geologi;
g) gli esperti incaricati di
consulenze dall'Autorità di bacino per le questioni oggetto dell'incarico, senza
diritto di voto.
2. Il Comitato tecnico è
nominato con deliberazione del Comitato istituzionale, sulla base delle
designazioni che le singole amministrazioni devono far pervenire entro trenta
giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine e acquisiti almeno i
due terzi delle designazioni previste, il Comitato istituzionale provvede
direttamente alla designazione delle componenti mancanti e alla costituzione del
Comitato tecnico (6) .
3. Il Comitato istituzionale,
contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il
regolamento di funzionamento.
4. Il Comitato tecnico è
organismo di consulenza del Comitato istituzionale e del Segretario generale;
fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico all'elaborazione dei piani di
bacino e alle attività connesse; esprime parere su ogni altra attività
dell'Autorità di bacino quando gli venga richiesto dal Presidente del Comitato
istituzionale o dal Segretario generale.
5. Ai componenti del Comitato
tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute,
determinato dal Comitato istituzionale. Ai componenti spettano, altresì, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalle
singole amministrazioni di appartenenza; per gli stessi si applicano le
disposizioni previste per i dirigenti della Regione Puglia.
6. Al pagamento del trattamento
di missione spettante ai componenti del Comitato tecnico designati dalle regioni
e dalle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza,
mentre per quelli designati dalle amministrazioni statali provvede il Ministero
infrastrutture, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
253].
(4) Articolo abrogato
dall'art. 10,
comma 1, lettera d), L.R.
19 luglio 2013, n. 19.
(5) Vedi la Delib.G.R. 4
luglio 2007, n. 1083.
(6) Vedi la Delib.G.R. 4
luglio 2007, n. 1083.
Art. 7
Segretario generale.
1. Il Segretario generale, con l'ausilio della
Segreteria tecnica operativa a cui è preposto:
a) provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza
del Comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento
delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli
enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del
Comitato istituzionale agendo per conto di tale organo nei limiti delle funzioni
attribuitegli dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successive
modifiche e ne esegue le deliberazioni;
e) riferisce al Comitato istituzionale sullo
stato di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio, per l'esercizio
del potere di vigilanza e in tale materia esercita le potestà che gli vengono
delegate dal Comitato medesimo;
f) dirige la Segreteria tecnica operativa;
g) svolge ogni altro compito attribuitogli da
disposizioni di legge, dì regolamento o per delega del Comitato istituzionale.
2. Il Segretario generale è nominato dal
Comitato istituzionale e deve essere scelto tra esperti nella materia, dotati di
capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra
professionisti esterni. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per
altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in
posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti
per l'amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della
legislatura nella quale l'incarico è stato conferito. Rimane in carica, fino
alla nomina del Segretario generale, per non più di sei mesi, per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione.
3. Il rapporto di lavoro del Segretario generale
è disciplinato da un contratto di diritto privato che, congiuntamente al
relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dal Comitato
Istituzionale, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 253/1990.
L'atto di nomina del Segretario generale è trasmesso, a cura del Comitato
istituzionale, alle Giunte regionali interessate.
4. Il Segretario affida, in caso di assenza o
impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico, cui
compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso
compenso attribuito al Segretario.
Art. 8
Segreteria tecnica operativa.
1. La Segreteria tecnica operativa è diretta dal
Segretario generale e svolge le seguenti funzioni:
a) elabora i piani dì bacino e i piani stralcio;
b) elabora e sviluppa l'attività di
pianificazione e di programmazione dell'Autorità di bacino e di quanto a questa
connesso, in base a quanto definito dagli articoli. 3 e 17 della legge n.
183/1989;
c) predispone la relazione annuale sull'uso del
suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologiche
e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione dei piani di
bacino e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla
salvaguardia e sulla rinnovabilità delle risorse ambientali, nonché sullo
sviluppo e la sicurezza delle società regionali;
d) fornisce supporto tecnico-operativo al
Comitato istituzionale, al Comitato tecnico e a qualunque altra attività
compatibile con i fini istituzionali dell'Autorità di bacino;
e) utilizza e partecipa a coordinare per le sole
finalità dell'Autorità di bacino, se non altrimenti ed esplicitamente richiesto
dalle regioni territorialmente competenti, i sistemi di monitoraggio ambientale
delle regioni stesse e degli enti territoriali interessati, ne partecipa alla
gestione e ne integra le infrastrutture preposte quando necessario;
f) si avvale della documentazione e delle
informazioni in possesso dei servizi, uffici e settori regionali, in particolare
quello cartografico, ritenute comunque indispensabili per sviluppare le attività
ed assolvere ai compiti dell'Autorità di bacino, mentre gli stessi uffici e
settori sono obbligati a fornire quanto richiesto ed in loro possesso;
g) si collega e collabora strettamente nelle
materie di interesse e per le finalità dell'Autorità di bacino, con alcuni
servizi nazionali, quali quelli in essere presso l'Agenzia protezione ambientale
e territorio (A.P.A.T.), il Dipartimento per la Protezione civile e il Registro
italiano dighe (R.I.D.), e regionali, quali, l'Arpa, e i centri funzionali di
Protezione civile in essere presso gli enti territoriali, intervenendo secondo
il principio di sussidiarietà in loro vece qualora non ancora istituiti, né
adeguatamente organizzati;
h) provvede all'attività di catalogazione,
conservazione, aggiornamento, diffusione ed elaborazione della cartografia
regionale in relazione agli usi e alle utilizzazioni di pertinenza dell'Autorità
di bacino;
[i) fornisce, ai sensi dell'articolo 5
dell'Accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999 dalla Regione
Puglia, dalla Regione Basilicata e dal Ministero dei lavori pubblici, supporto
tecnico-operativo all'Autorità di Governo di cui al comma 1 dello stesso
articolo 5; ] (7)
j) coordina lo svolgimento funzionale dei
servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico,
utilizzando a tal fine anche il Corpo forestale dello Stato;
k) cura ogni adempimento amministrativo e
contabile previsto dal regolamento di amministrazione, provvedendo in
particolare sia alla programmazione finanziaria e gestione dei fondi assegnati e
del bilancio, sia alla predisposizione, se necessario, degli atti di gara;
l) provvede all'istruttoria e al rilascio di
pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dell'Autorità di
bacino; (8)
m) fornisce supporto tecnico-operativo e si
avvale dei settori regionali a sostegno delle attività della Conferenza
Intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e delle acque di cui
all'articolo 12.
2. La Segreteria tecnica operativa è preposta
alla gestione, per quanto previsto dalla legge n. 183/1989, delle seguenti
materie e attività:
a) cartografia, identificazione dei sistemi
territoriali e ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e
delle acque;
b) studi e ricerche;
c) difesa del suolo e uso del territorio;
d) difesa e uso razionale delle coste e dei
litorali;
e) bilancio idrico, uso razionale e tutela della
risorsa idrica;
f) applicazione delle leggi in materia di
amministrazione del patrimonio.
3. La Segreteria tecnica operativa è organizzata
dal Segretario generale, adottando apposito provvedimento, in base ai princìpi
stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dal D.Lgs. n. 80/1998 successive
modificazioni e a quanto richiamato dall'articolo 12, comma 9, della legge n.
183/1989, dotandola di capacità tecniche e amministrative in grado di assolvere
efficacemente ai compiti e alle funzioni sia stabilite dal presente articolo,
sia attribuite dalle leggi e dalle statuizioni di accordi di programma tra lo
Stato, le, regioni e gli enti locali interessati. Il Comitato istituzionale
prende atto e approva il provvedimento adottato entro trenta giorni.
4. Alla copertura dei posti in organico si
provvede con personale trasferito, a domanda, dalle amministrazioni interessate,
scelto dal Segretario generale con le procedure di legge. In mancanza, si
provvede con concorso pubblico.
5. Al personale dell'Autorità di bacino si
applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale
del comparto regioni ed enti locali.
TITOLO III
Piano di bacino e programma
Art. 9
Piani di bacino.
1. I piani di bacino hanno valore di piani
territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme finalizzate, alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e
alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Pertanto essi
rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti
i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi comunque
riguardanti ciascun bacino.
2. I piani di bacino inerenti i singoli bacini
idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e concertarsi con i
programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e
delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 17
della legge n. 183/1989 e il carattere vincolante e prescrittivo di cui ai commi
4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 della legge n. 183/1989.
3. I piani di bacino possono essere redatti,
adottati e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori
funzionali; interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni
caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 2.
4. Il piano di bacino generale può emendare e/o
modificare singoli piani di bacino e piani stralcio.
5. Al fine di pervenire a una pianificazione
unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei piani stralcio,
l'Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti e attività di
concertazione con gli enti territoriali. I contenuti di tale attività,
indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di approvazione del
piano, fanno parte integrante del progetto di piano e del piano.
6. Il progetto di piano, sia esso generale,
relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale, è adottato
dal Comitato istituzionale e dell'adozione del progetto di piano è data notizia
alle regioni Puglia, Basilicata e Campania, con la precisazione dei tempi e dei
luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. Il progetto
di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle
regioni e province per l'eventuale consultazione per trenta giorni. Presso ogni
sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le
richieste di visione e copia degli atti.
7. Le osservazioni sul progetto di piano possono
essere inoltrate all'Autorità di bacino, oltre che alla Regione territorialmente
competente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di scadenza del
periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al
comma 6. Entro i successivi trenta giorni l'Autorità di bacino, sulla base delle
osservazioni pervenute, formula un parere e propone al Comitato istituzionale
l'approvazione del progetto di piano, sentito il Comitato tecnico.
8. Il Comitato istituzionale, tenendo conto del
parere espresso dalle regioni territorialmente competenti sulle osservazioni
pervenute, approva il piano, che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sui
Bollettini regionali.
9. Le regioni o gli enti da esse delegati, entro
dodici mesi dalla data di approvazione dei piani di bacino, provvedono ad
adeguare i piani territoriali e i programmi regionali ai sensi del comma 4
dell'articolo 17 della legge n. 183/1989.
10. Di conseguenza, le regioni adeguano anche le
direttive e i piani generali di bonifica, il piano pluriennale di salvaguardia e
valorizzazione ambientale e forestale, i piani di tutela delle acque e i
progetti di gestione degli impianti di cui al D.Lgs. n. 152/1999, la convenzione
tipo e il relativo disciplinare per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito
di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 e i soggetti gestori del
servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36.
11. I piani regionali pluriennali comunque
finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta
utilizzazione del suolo e delle acque, in assenza dei piani di bacino, hanno
valore di progetti di piano stralcio, adottati e approvati da parte del Comitato
istituzionale.
12. In attesa dell'approvazione dei piani di
bacino, l'Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adotta misure
di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n.
183/1989 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 e successive modifiche e
integrazioni.
Programmi triennali.
1. I piani di bacino sono attuati attraverso
programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalità dei piani medesimi ai sensi della legge n. 183/1989 e successive
modifiche.
2. I programmi triennali di intervento sono
predisposti e approvati dall'Autorità di bacino e sono trasmessi per
l'attuazione alle regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e
per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge n. 183/1989 e
successive modifiche.
3. Le province, le comunità montane e i comuni
interessati, secondo le rispettive competenze, sentiti i consorzi di bonifica,
concorrono, tra l'altro, alla predisposizione dei programmi triennali di
intervento ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 11
della legge n. 183/1989 e successive modifiche. A tal fine, l'Autorità di bacino
deve prevedere specifici strumenti e attività di concertazione, anche
promuovendo accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
4. I programmi triennali di intervento sono
coordinati con i programmi annuali e pluriennali di intervento in attuazione dei
piani regionali e sub-regionali finalizzati alla conservazione, alla difesa,
alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Di
conseguenza, le regioni e gli enti locali interessati, secondo le rispettive
competenze, provvedono ad adeguare i programmi e i piani di cui al comma 10
dell'articolo 9 della presente legge.
5. Nell'ambito dei territori delle regioni
interessate, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al
comma precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere
realizzate, è affidata ai soggetti attuatori di cui alle leggi regionali in
materia di opere e lavori pubblici.
6. Nell'ambito del territorio, dei bacini
idrografici regionali e interregionali, la progettazione e la realizzazione
degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi triennali di
intervento, sono affidate in via prioritaria ai consorzi di bonifica.
7. Gli interventi di cui al presente articolo
sono attuati ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 183/1989 e successive
modifiche, nonché affidati e realizzati secondo criteri di efficienza, efficacia
e di economicità adeguatamente stabiliti e predisposti dall'Autorità di bacino.
Il non perseguimento di tali criteri da parte dei soggetti attuatori degli
interventi stessi è ragione di revoca del l'affidamento stesso da parte del
Comitato istituzionale, previa diffida.
8. Alla progettazione e realizzazione degli
interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere e degli
impianti dichiarati di interesse regionale dai piani di bacino di cui
all'articolo 9 della presente legge si provvede a totale carico della regione
proprietaria o affidataria delle opere e degli impianti.
9. Le province, le comunità montane, i comuni e
gli altri enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione
alle materie ad esse delegate dalle regioni o previa autorizzazione del Comitato
istituzionale, possono concorrere con propri stanziamenti, sentiti i consorzi di
bonifica, alla progettazione e realizzazione di interventi, nonché alla
manutenzione, esercizio e vigilanza di opere e impianti previsti nel programma
triennale di intervento.
10. All'attuazione del piano triennale di
intervento si provvede anche attraverso i proventi ricavati dalle regioni per la
concessione e l'uso del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del
D.Lgs. n. 112/1998, del demanio fluviale e della concessione di estrazione di
materiale litoidi in alveo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 e con i
finanziamenti recepiti dalle regioni nel quadro di azioni comunitarie e
nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle regioni per la progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di proprietà
regionale, dichiarate di interesse nazionale con legge dello Stato.
11. I piani triennali devono garantire le
risorse per la gestione di attività, di opere e di impianti di interesse
regionale e interregionale.
Schemi previsionali e programmatici.
1. Gli scherni previsionali e programmatici, di
cui all'articolo 31 della legge n. 183/1989, sono predisposti dall'Autorità di
bacino.
2. Fino all'approvazione dei piani di bacino o
dei piani stralcio, le risorse finanziarie provenienti dallo Stato vengono
destinate con gli aggiornamenti di tali schemi previsionali programmatici.
3. L'aggiornamento degli schemi previsionali e
programmatici contengono: il programma di interventi, le attività di studi, le
attività di monitoraggio e controllo.
Conferenza intersettoriale per l'uso e la difesa del suolo e
delle acque.
1. Il Segretario generale dell'Autorità di
bacino convoca almeno una volta nell'anno la Conferenza intersettoriale per
l'uso e la difesa del suolo e delle acque, presieduta dal Segretario stesso e
partecipata dai dirigenti dei settori regionali interessati o coinvolti nelle
materie e nelle attività di interesse e competenza dell'Autorità di bacino; ai
lavori della Conferenza devono essere invitati i rappresentanti degli enti
locali e dei soggetti pubblici e delle associazioni ambientalistiche.
2. La Conferenza deve garantire un'adeguata
informativa relativamente alle scelte dell'Autorità di bacino, una verifica
della loro compatibilità con la pianificazione e programmazione regionale e
degli enti locali, un coordinamento tra i diversi settori, uffici, servizi e la
Segreteria tecnica operativa.
3. Allo scopo di favorire la partecipazione dei
rappresentanti dei gruppi di interesse alla scelte dell'Autorità di bacino,
l'Autorità di bacino deve promuovere periodiche e tematiche consultazioni con i
rappresentanti delle CC.I.AA, delle associazioni ambientali e culturali, dei
consorzi di bonifica, dei consorzi delle aree di sviluppo industriale (o
diversamente denominati) e delle rappresentanze sindacali, dell'imprenditoria e
del commercio le cui attività siano direttamente coinvolte dalle scelte
dell'Autorità di bacino.
TITOLO IV
Norme finanziarie
Art. 13
Spese di funzionamento.
1. A tutte le spese di funzionamento, compreso
il trattamento economico complessivo spettante al Segretario generale,
provvedono le regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla
base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale
della superficie totale, come risultante dal Progetto di delimitazione
definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini
idrografici. Le spese relative alla dotazione dei locali sono a carico della
Regione Puglia.
2. Le quote proporzionali possono essere
successivamente modificate con atto del Comitato Istituzionale, sulla base di
variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al comma
1.
3. Qualora una Regione territorialmente
competente non versi all'Autorità di bacino le quote o le risorse finanziarie di
cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e
perentoria diffida da parte del rappresentante nel Comitato istituzionale del
Comitato dei ministri, di cui all'articolo 4 della legge n. 183/1989, trascorsi
sei mesi, l'Autorità di bacino è autorizzata a sospendere ogni attività che
possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori dei bacini
idrografici ricadenti nei confini amministrativi della Regione inadempiente, che
risulterà responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a
terzi, direttamente o indirettamente, dalla sospensione delle attività.
Art. 14
Attività di studio e di ricerca.
1. Le attività di studio e ricerca finalizzate
alla redazione dei piani di bacino ovvero dei suoi stralci sono finanziate con
le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di difesa del suolo,
con fondi eventualmente stanziati direttamente dalle singole regioni anche in
relazione al supporto tecnico richiesto dall'Autorità di governo di cui
all'accordo di programma ex articolo 17 della legge n. 36/1994 tra la Regione
Puglia, la Regione Basilicata e il Ministero infrastrutture e possono essere
completate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da altre leggi dì
spesa.
Norma finanziaria.
1. In sede di prima applicazione e fino
all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini
idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate
all'articolo 13, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie
territoriale e della popolazione residente, attualmente aggiornati. Sulla base
del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei
suddetti valori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono le
seguenti:
Regione
Puglia
93%
Regione
Puglia
5%
Regione
Puglia
2%
2. Gli oneri a carico della Regione Puglia per
le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino regionale sono quantificati,
per l'esercizio finanziario 2002 in euro 50 mila e trovano copertura nello
stanziamento già previsto con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 alla
U.P.B. 7.2, capitolo 621126.
2-bis. Il trasferimento delle risorse
finanziarie per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino della Puglia è
disposto con determina del Dirigente del Settore come segue
(9) :
a) per il 60 per cento dello stanziamento di
bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione;
b) per il restante 40 per cento o per il minore
importo fino a concorrenza del totale delle spese di funzionamento iscritte nel
bilancio di previsione dell'Autorità di bacino, entro il 31 luglio
dell'esercizio in corso (10) .
3. Le quote di partecipazione delle regioni
Basilicata e Campania, per le spese di funzionamento di cui al precedente
articolo 13 e i fondi per le attività di studio e ricerca di cui all'articolo
14, sono iscritti su due distinti capitoli di nuova istituzione, epigrafati
"Quote di partecipazione delle regioni Basilicata e Campania per spese di
funzionamento dell'Autorità di bacino della Puglia, L.R. 9 dicembre 2002, n. 19"
e "Trasferimenti dallo Stato per le attività di studio e ricerca per la
realizzazione del piano triennale dell'Autorità di bacino per la Puglia, L.R. 9
dicembre 2002, n. 19", dello stato di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio della Regione Puglia a partire dall'esercizio finanziario 2002.
4. I fondi per la realizzazione del piano
triennale degli interventi, di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10, sono
iscritti sul capitolo 621110, U.P.B. 7.2 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2002.
5. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede
di approvazione del bilancio di previsione annuale.
(10) Comma aggiunto
dall'art. 15,
comma 2, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che
precede.
TITOLO V
Norme transitorie
Art. 16
Sede e Segreteria tecnica operativa.
1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del
Comitato istituzionale, la Regione Puglia provvederà a dotare l'Autorità di
bacino di un'idonea sede, di automezzi, delle attrezzature e dei materiali
necessari per un adeguato funzionamento della stessa Autorità di bacino.
Segreteria tecnica e Segretario generale.
1. In sede di prima applicazione della presente
legge la Segreteria tecnica operativa è articolata negli Uffici:
Ufficio segreteria
A) - Servizio segreteria, promozione, archivio e
protocollo
B) - Servizio economato, ragioneria e contratti
Ufficio studi e documentazione
A) - Sezione studi specifici
B) - Sezione sistema informativo
Ufficio piani e programmi
A) - Sezione piani
B) - Sezione programmi
2. La Segreteria tecnica operativa è costituita
in via transitoria dal Segretario generale con il ricorso al temporaneo
utilizzo, mediante l'istituto del comando, di parte del personale attualmente in
servizio presso l'Ufficio difesa del suolo, e di altro personale regionale, che
ne faccia richiesta.
3. Sino alla nomina del Segretario generale
svolge le sue funzioni il dirigente regionale nominato con provvedimento di
Giunta regionale.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Art. 18
Regolamento di amministrazione e
contabilità.
1. Il regolamento di amministrazione, e
contabilità dovrà conformarsi ai princìpi e alle norme che regolano la
contabilità delle regioni.
2. Entro sei mesi dalla data d'insediamento, il
Comitato istituzionale approva, su proposta del Segretario generale, il
regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino e lo
trasmette alle regioni interessate per la successiva presa d'atto.
Art. 19
Misure di salvaguardia.
1. In attesa dell'approvazione del piano di
bacino, il Comitato istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 17 della legge n. 183/1989, come integrata
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Abrogazione di norme di legge.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge è abrogata ogni altra disposizione di legge regionale che
contrasta con la presente.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti dell'art.60
dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione