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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2002
Numero
24
Data
23/12/2002
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione delle riserve orientate del litorale tarantino orientale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 dicembre 2002, n. 164.
Allegati
Nessun allegato

 



Art.1

(Istituzione dell’area naturale protetta)

 

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, sono istituite le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, comprendenti le aree naturali Foce del Chidro”, “Salina e dune di Torre Colimena”, ”Palude del Conte e dune costiere”, “Bosco Cuturi e Rosa Marina”.

 

2. La perimetrazione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, ricadenti nel territorio del Comune di Manduria, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Taranto e del Comune di Manduria.

 

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Taranto, con finanziamento della Regione.

 

Art. 2

(Finalità)

 

1. Le finalità istitutive delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono le seguenti:

 


a) conservare e  recuperare  le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

 

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

 

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta);

 

d) recuperare la funzionalità del sistema dunale;

 

e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché  attività ricreative  sostenibili;

 

f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa;

 

g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurne l’impatto ambientale e paesaggistico;

 

h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

 


Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)

 

1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9, le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono suddivise in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

 

2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

 

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale)

 

1. Sull’intero territorio delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

 

a) aprire nuove cave;

 

b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

 

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

 

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

 

e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione;

 

f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

 

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

 

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;

 

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

 

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

 

k) aprire discariche.

 

2. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9 è fatto divieto di:

 

a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all’area edificata compresa nel perimetro indicato;

 

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;

 

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste.

 

3. Fino all’approvazione del piano territoriale delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, la competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, d’intesa con l’Ente di gestione di cui all’articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area.

 

4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, comma primo, lettere a) e b),  della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell’Ente di gestione.

 

Art. 5

(Gestione)

 

1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito l’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale.

 

2. Sono organi dell’Ente di gestione:

 

a) il Presidente;

 

b) il Consiglio direttivo;

 

c) la Giunta esecutiva;

 

d) il Collegio dei revisori dei conti;

 

e) la Comunità delle aree naturali protette.

 

3. Il Presidente dell’Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella  prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica  per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

 

4. La carica di presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

 

5. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto è così composto:

 

a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;

 

b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell’ambiente e pianificazione territoriale;

 

c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Taranto;

 

d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

 

e) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e operanti sul territorio  regionale.

 

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice Presidente.

 

7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

 

8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell’Ente: Giunta esecutiva,  Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12,13 e 14 della l.r. 19/1997.

Art. 6

(Statuto)

 

1. L’Ente di gestione  delle aree naturali protette della provincia di Taranto provvede all’approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all’articolo 9 della l.r. 19/1997.

 

Art. 7

(Pianta organica)

 

1. L’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.

 

2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.

 

3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici, previa autorizzazione della Giunta regionale.

 

Art. 8

(Strumenti di attuazione)

 

1. Per l’attuazione delle finalità delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:

 

a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997;

b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r.19/1997;

 

c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r.19/1997.

Art. 9

(Piano territoriale dell’area naturale protetta)

 

1. Il piano territoriale delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale deve:

 

a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell’area naturale protetta;

 

b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino ambientale;

 

c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

 

d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

 

e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

 

f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

 

g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

 

h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d’uso per edifici e manufatti esistenti;

 

i) definire il sistema della mobilità interna all’area naturale protetta;

 

j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;

 

k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

 

2. Le procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione del piano sono quelle stabilite dall’articolo 20 della l.r. 19/1997.

Art. 10

(Piano pluriennale economico sociale)

 

1. Il piano pluriennale economico sociale delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Taranto di cui al comma 10 dell’articolo 5 con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall’articolo 21 della l.r. 19/1997.

 

2. Il piano pluriennale economico sociale dell’area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

 

3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all’articolo 9.

 

 

Art. 11

(Regolamento)

 

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l’esercizio delle attività consentite all’interno delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientaleed è adottato dall’Ente di gestione contestualmente all’adozione del piano territoriale dell’area.

 

2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.

 

3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall’Ente stesso.

 

Art. 12

(Nulla osta e pareri)

 

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione.

 

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.

 

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all’articolo 4.

 

Art. 13

(Bilancio)

 

1. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Taranto approva il bilancio preventivo dell’Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n.28 di riforma della contabilità regionale.

 

2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

 

Art. 14

(Sanzioni)

 

1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

 

2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

 

3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.

 

4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.

 

5. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.

 

6. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.

 

7. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

 

8. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.

 

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.

 

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.

 

11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.

 

12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 11 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione.

 

Art. 15

(Indennizzi)

 

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nelle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

 

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all’articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:

 

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

 

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

 

3. L’ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

 

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.

 

Art. 16

(Sorveglianza del territorio)

 

1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

 

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto.

 

3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.

 

4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.

 

Art. 17

(Vigilanza)

 

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.

 

Art. 18

(Commissariamento)

 

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell’Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

 

Art. 19

(Norma finanziaria)

 

Omissis

 

Art. 20

(Norma transitoria)

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dell’Ente di cui all’art. 5, la gestione provvisoria delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale viene affidata al Sindaco del Comune di andria che, attraverso gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo delle prescrizioni di tutela di cui all’articolo 4 e all’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela e la conservazione dell’area naturale protetta. Tali funzioni possono essere espletate anche chiedendo la collaborazione delle strutture regionali e di altre amministrazioni pubbliche. Eventuali oneri derivanti dalle collaborazioni suddette graveranno sul bilancio dell’Amministrazione comunale.

 

2. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione dell’Assessore regionale all’ambiente, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari a norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, alla nomina di un Commissario che sostituisce il Sindaco nella gestione provvisoria ricoprendo tale carica fino alla costituzione dell’Ente di gestione.