IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante
"Norme di organizzazione dell'amministrazione regionale";
Vista la L.R. n. 28 del 16 novembre
2001;
Visti gli artt. 39 e segg. Dello Statuto
regionale;
Vista la deliberazione n. 973 del 20.7.2001 con la quale
la Giunta Regionale ha ricognito e razionalizzato l'apparato
regionale;
Vista la deliberazione di G.R. n. 169 del 1° marzo 2002
modificativa della n. 973/2000 con la quale è stata definita una prima
organizzazione interna dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie,
limitatamente all'individuazione dei moduli necessari al funzionamento dei
Settori Ragioneria e Bilancio, Finanze, Controlli Interni di Gestione, mentre ha
confermato per il Settore Programmazione quanto previsto dalla deliberazione n.
973/2000;
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti
regionali;
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
È costituita l'Area delle Politiche Economiche e
Finanziarie che si articola nei Settori:
• Finanze;
• Ragioneria, Bilancio e Controlli interni di regolarità
amministrativa e contabile;
• Controlli interni di gestione (1).
(1) Vedi,
anche, gli articoli 1
e 2
del Reg.
10 ottobre 2003, n. 15.
Art. 2
Settore Finanze.
1. Il Settore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
2. Gestione delle Imposte regionali sulle attività produttive;
3. Gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi
erariali;
4. Gestione delle tasse automobilistiche;
5. Gestione degli altri tributi regionali.
Al settore Finanze competono:
• La programmazione delle attività gestionali ed
amministrative inerenti:
a. IRAP;
b. Tasse sulle concessioni regionali;
c. Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi;
d. Imposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili;
e. Addizionale regionale all'imposta di consumo gas metano;
f. Tassa automobilistica;
g. Addizionale IRPEF;
h. Compartecipazione IVA.
• L'analisi, la previsione e la programmazione dei flussi
tributari;
• L'introduzione di innovazioni finalizzate alla
semplificazione, trasparenza nonché alla riduzione delle conflittualità tra
contribuente e amministrazione regionale;
• I collegamenti a livello tecnico con Uffici, Enti e
Organismi pubblici;
• L'attività di studio e ricerca della legislazione
regionale, statale e comunitaria in materia di finanze.
Il Settore Finanze si
articola in:
Ufficio Irap e Tributi Propri
L'Ufficio provvede alla:
• Attività gestionale ed amministrativa relativa alla
liquidazione, verifica, accertamento, riscossione, controllo e rimborso;
• Gestione amministrativa dei flussi finanziari;
• Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi,
iscrizioni a ruolo;
• Attività di consulenza, informazione e assistenza al
contribuente.
Ufficio Tasse Automobilistiche Regionale
L'Ufficio provvede alla:
• Gestione tecnica e contabile della tassa;
• Attività di controllo di merito;
• Controlli sugli intermediari delle riscossioni;
• Gestione del sistema informatico regionale;
• Gestione delle esenzioni dal pagamento della tassa;
• Gestione archivi veicoli regionali esonerati e
annullamenti;
• Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi,
iscrizioni a ruolo;
• Attività di assistenza e informazione all'utenza.
Art. 3
Settore Ragioneria, bilancio e controlli interni per la
regolarità amministrativa e contabile.
Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:
1. Esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della
Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste
dall'ordinamento contabile regionale e statale;
2. Formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della
Regione Puglia;
3. Monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di
cassa;
4. Monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei
flussi finanziari regionali e comunitari;
5. Verifica della legittimità, della regolarità contabile e
della correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa
regionale, statale e comunitaria (2).
Il Settore Ragioneria, si avvale di una propria unità operativa
con funzioni di Segreteria, (gestione del personale, predisposizione di
circolari ed ordini di servizio, economato e cassa, attività di protocollo,
raccolta e conservazione di tutti gli atti amministrativi, conservazione e
gestione dell'archivio mandati di pagamento) e si articola nei seguenti Uffici
Centrali (3):
a) Ufficio Entrate e Gestione Mutui;
b) Ufficio Uscite;
c) Ufficio Bilancio;
d) Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa;
e negli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto,
Brindisi e Foggia.
L'Ufficio Entrate e Gestione Mutui, cura, in particolare, la
gestione delle fasi delle entrate del Bilancio Regionale di cui agli articoli 68,
69,
70
e 71
della L.R.
n. 28/2001. Provvede, altresì, alla gestione delle fasi della spesa
correlata ai mutui.
L'Ufficio Uscite, cura, in particolare, la gestione di tutte le
fasi della spesa del Bilancio Regionale correlate all'applicazione dell'art. 75
della L.R.
n. 28/2001, con esclusione della gestione delle fasi di spesa correlata ai
mutui.
L'Ufficio Bilancio, cura, in particolare, tutte le attività
derivanti dall'applicazione del Titolo IV, e degli articoli 66,
88
e 89
nonché del Titolo VI della L.R.
n. 28/2001.
L'Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa degli
atti dirigenziali cura, in particolare, le attività previste dal comma 2 art. 1
del D.Lgs. n. 286/1999.
Per il suddetto Ufficio, non si configura specifico obbligo di
denuncia alla Corte dei Conti, in ordine a notizie acquisite nella attività di
controllo, ma lo stesso ha l'obbligo di dare comunicazione scritta al Presidente
della Giunta regionale, cui compete la segnalazione alla Corte dei Conti, ove
indispensabile, in particolare, in presenza di danni erariali.
L'attività dell'Ufficio è esercitata sulla base di periodiche,
specifiche disposizioni di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.
Per la istruttoria della regolarità amministrativa degli atti
dirigenziali, l'Ufficio Controlli interni di regolarità amministrativa, si
avvale degli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e
Foggia.
(2) Punto così sostituito dall'art. 1,
Reg.
10 giugno 2002, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Verifica
della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel
rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.».
(3) Per la nuova articolazione del
Settore Ragioneria vedi l'art. 1,
Reg.
11 luglio 2003, n. 6.
Art. 4
Settore controlli interni di gestione (4).
Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:
1. Analisi, verifica e valutazione dell'efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa regionale;
2. Monitoraggio del rapporto tra costi e risultati. Il sistema
dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di
responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di
direzione di cui all'articolo 59
della L.R.
n. 28/2001 e provvede:
a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre
unità organizzative;
b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli
fattori produttivi impiegati;
c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati
quantitativi e qualitativi della gestione;
d. all'elaborazione e all'applicazione di indicatori di
efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.
La struttura di cui al presente articolo è l'organismo di
riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della
gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui
all'articolo 107
della L.R.
n. 28/2001. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema
informativo.
Ciascun Assessorato si avvale di una apposita unità operativa
di controllo di gestione funzionalmente collegata al Settore Controlli Interni
di Gestione.
(4) Per l'articolazione del suddetto
Settore vedi l'art. 1,
Reg.
11 luglio 2003, n. 6.
Art. 5
Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di cui alla L.R.
n. 7/1997, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo
in linea con le innovazioni introdotte dopo l'emanazione della citata legge.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 22 aprile 2002
Vedasi riferimenti
normativi ed europei in allegato