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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2002
Numero
5
Data
28/06/2002
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 28 giugno 2002, n. 81 Suppl.
Allegati
Nessun allegato

 



                                                                                                

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

 

Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

 

Visto l'art. 5 del suddetto Regolamento Regionale che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 776 del 28/06/2002 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

 

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

 

 Art. 1

Sono sospesi gli effetti del Reg. 20 marzo 2001, n. 4 limitatamente all'art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione dell'aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002 (1).


Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

            Dato a Bari, lì 28/06/2002

 

 

 

(1)  Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste.