IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione
Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze
regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n.
114/98;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001
con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione
delle medie e grandi strutture di vendita;
Visto l'art. 5 del suddetto Regolamento Regionale che
fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita
prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di
apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre
e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento
stesso;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 776 del
28/06/2002 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme
concernenti le grandi strutture di vendita;
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
Sono sospesi gli effetti del Reg.
20 marzo 2001, n. 4 limitatamente all'art. 5
e delle norme ad esso collegate fino all'approvazione dell'aggiornamento della
programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002
(1).
Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell' art.
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente Regolamento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, lì 28/06/2002
(1) Ai sensi dell'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti
salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi,
anche, le altre disposizioni ivi previste.