Art. 1
(Finalità della
legge)
1. La presente legge, in attesa del nuovo ordinamento degli
enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e del
contestuale riordino dell’intera materia, nel rispetto del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sul decentramento delle funzioni
statali, in conformità con i principi stabiliti dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento delle autonomie locali e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento delle funzioni alle Regioni,
individua proventi utilizzabili dagli Istituti autonomi case popolari (IACP),
enti amministrativi strumentali della Regione, per ridurre i loro disavanzi
finanziari.
Art. 2
(Quota dei
proventi delle alienazioni degli immobili utilizzate per la riduzione dei
disavanzi finanziari)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente
legge gli IACP, in stato di dissesto finanziario, possono – sulla base di un
piano di risanamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e
redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 81, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 – procedere all’utilizzo dei proventi delle alienazioni
degli alloggi in quote pari al 70 per cento per il risanamento del dissesto
finanziario degli Istituti e 30 per cento da destinare al reinvestimento in
edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del
patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e
manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché a
opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.
Art. 3
(Regolarizzazione dei rapporti locativi)
1. Ai fini della regolarizzazione dei rapporti locativi di
cui all’articolo 1, comma 6, della legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 3, gli interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, rinnovano la domanda al Comune e ne trasmettono
copia all’IACP competente per territorio.
2. Qualora il Comune, entro novanta giorni dalla data di
acquisizione della nuova domanda, non provvede alle verifiche e
all’assegnazione previste dall’articolo 23 della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54, a tali adempimenti provvede, in sostituzione, nei
successivi novanta giorni, l’IACP competente per territorio.
Data a Bari,
addì 16 gennaio 2003