Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina
l’esercizio delle funzioni e le modalità organizzative relative agli interventi
di sviluppo economico, alle attività produttive, alle aree industriali e a
quelle ecologicamente attrezzate, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione e dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 2
(Esercizio delle funzioni)
1. L’esercizio delle funzioni
amministrative e dei compiti inerenti la definizione, l’attrezzamento e la
gestione delle aree industriali previste dal piano urbanistico generale e la
promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle
attività produttive sono attribuiti ai Comuni, che li svolgono, anche
attraverso le forme associative previste dal titolo V del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della programmazione economica regionale e
degli indirizzi strategici di settore e territoriali.
2. La Giunta regionale prevede,
in sede di approvazione di piani e programmi regionali a valenza pluriennale,
l’attribuzione di risorse per lo svolgimento da parte dei Comuni delle funzioni
amministrative a essi conferite, nel rispetto dei limiti del patto di
stabilità.
3. In particolare, i Comuni
provvedono:
a) a
fornire servizi informativi agli operatori italiani ed esteri interessati ad
avviare, ampliare o ristrutturare attività produttive nella regione, per
offrire i vantaggi localizzativi nella regione con particolare riferimento a
quelli riguardanti le agevolazioni e gli incentivi regionali, nazionali e
comunitari e le modalità per facilitare l’accesso alle stesse;
b) a
individuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che
consentano opportunità di investimenti economici e di creazione di imprese;
c) a
sviluppare opportune azioni e iniziative di marketing territoriale per
incoraggiare la localizzazione di nuove attività produttive nella regione;
d) a
individuare e selezionare imprenditori disponibili per investimenti sul
territorio regionale, favorendo anche accordi tra investitori e imprenditori
locali;
e)
agli studi, ai progetti e alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo
nelle zone di intervento;
f) a
sviluppare ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di
conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato
connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di
attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al
reperimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;
g)
all’acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività
produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione e dei servizi, nonché all’attrezzatura degli spazi pubblici
destinati ad attività collettive;
h)
alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti di aree
attrezzate. A tal fine, con proprio atto individuano le aree e i criteri per
l’assegnazione;
i) per
le aree attrezzate programmate dagli stessi, alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, delle
infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi,
sulla base di una convenzione tipo predisposta.
4. I
Comuni possono, altresì, provvedere a:
a) costruire in aree attrezzate di fabbricati, impianti,
laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso e
al minuto, depositi e magazzini;
b) vendere, locare e concludere operazioni di locazione
finanziaria a favore delle imprese per fabbricati e impianti in aree
attrezzate;
c) realizzare e gestire aree produttive, artigianali,
commerciali all’ingrosso e al minuto o destinati a centri e servizi
commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti
urbanistici comunali;
d) realizzare e gestire impianti tecnologici per la
distribuzione di gas metano e per la
realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
e) recuperare gli immobili industriali preesistenti per la
loro destinazione a fini produttivi e all’attuazione di programmi di
reindustrializzazione;
f) acquistare o vendere energia elettrica da e a terzi da
destinare alla copertura integrativa di fabbisogni delle imprese;
g) realizzare e gestire laboratori attrezzati per il
controllo della qualità dei prodotti e per l’analisi di acque, aria, rifiuti e
rumori;
h) determinare e riscuotere i corrispettivi dovuti dalle
imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli
impianti;
i) riscuotere le tariffe e i contributi per l’utilizzo da
parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti.
5. La
redazione e approvazione del piano urbanistico esecutivo o sue varianti e
l’acquisizione di terreni, nonché la realizzazione di opere nelle aree
industriali sono effettuate applicando la disciplina di cui all’articolo 3
della presente legge.
Art. 3
(Procedimento e obiettivi della
pianificazione territoriale di settore)
1. La
Giunta regionale, anche su richiesta di uno dei Comuni territorialmente
interessati e sentiti tutti gli altri Comuni che rientrano nel medesimo
territorio, adotta i piani di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e le relative varianti, nonché i piani
degli agglomerati industriali attrezzati perseguendo prioritariamente gli
obiettivi del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente ai fini di uno
sviluppo ecosostenibile e del superamento dei fenomeni di degrado ambientale,
economico e sociale.
2. I
piani di cui al comma 1 sono depositati presso la segreteria di ciascun Comune
interessato e, dell’avvenuto deposito, è data notizia mediante pubblicazione di
avviso su due quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti
affissi nei luoghi pubblici.
3.
Entro sessanta giorni dalla data del deposito chiunque abbia interesse può
presentare proprie osservazioni anche ai sensi dell’articolo 9 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4.
Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale si pronuncia sulle
osservazioni di cui al comma 3 e approva definitivamente i piani.
5. Per
un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione dei piani di cui al
comma 1, i Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle domande di
concessione edilizia in contrasto con i piani stessi.
Art. 4
(Gestione delle infrastrutture e oneri di
urbanizzazione)
1.
Annualmente il Comune, sulla scorta dei risultati del precedente esercizio,
determina canoni, prezzi e tariffe per la fornitura di beni e servizi alle
aziende insediate in un’area industriale.
2. I
Comuni, ogni tre anni, determinano altresì i criteri di riparto degli oneri per
la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere e degli impianti
in uso comune alle aziende insediate. Sono a carico del Comune i costi di
gestione e manutenzione di opere e impianti di uso pubblico.
3.*
Qualora i Comuni non adempiano alle precedenti prescrizioni, la Regione assume
proprie determinazioni sostitutive.
*
La Corte Costituzional, con sentenza 2 marzo 2004, n. 69, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente comma
Art. 5
(Attività normativa)
1. La
Giunta regionale, con uno o più regolamenti di delegificazione, che si
attengono ai principi della semplificazione dei procedimenti amministrativi e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, nonché i termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, definisce:
a) le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate,
dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell’ambiente;
b) i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture e
dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici
e privati, anche costituiti nelle forme previste dalla vigente legislazione per
la gestione dei servizi pubblici locali;
c) le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle
aree industriali, nei limiti previsti dall’articolo 26 del d.lgs. 112/1998;
d) l’individuazione, in forma partecipata con gli enti
locali interessati, delle aree di cui alle precedenti lettere secondo i criteri
e le priorità previste dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
e) i processi di armonizzazione e semplificazione delle
disposizioni regionali di settore e dei relativi procedimenti, nonché procedure
di accelerazione per il ricorso a forme di partecipazione o concertazione
negoziata;
f) i criteri e le modalità per l’esercizio del controllo
strategico settoriale e del controllo sull’attività amministrativa, così come
previsto dalla legislazione vigente, nonché per l’esercizio del controllo di
gestione finanziaria e della valutazione costi-benefici.
Art. 6
(Attività di promozione e sviluppo
industriale e di sostegno alle imprese)
1.
L’attività di promozione generale per lo sviluppo industriale e di sostegno
alle imprese, richiedente l’unitario esercizio di funzioni a livello regionale,
ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 112/1998, rimane di competenza della
Regione ed è svolta dalla Finpuglia s.p.a. nel quadro della programmazione
generale di settore e degli indirizzi di politica industriale e territoriale
determinati dalla Regione, anche al fine di sostenere l’azione in materia degli
enti locali.
2. Nel quadro
generale di crescita della produzione industriale e delle attività a essa
collegate, Finpuglia s.p.a., nelle forme e con gli obiettivi indicati dalla
Giunta regionale e in armonia con gli strumenti di programmazione territoriale,
industriale e di marketing internazionale:
a)
promuove piani e progetti di sviluppo generale con particolare attenzione alla
riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente
dimesse;
b) promuove l’attività di consulenza e assistenza per la
nascita di nuove iniziative industriali e per il loro consolidamento;
c) indica il tipo, la qualità e la quantità dei servizi
generali necessari per sostenere l’apparato produttivo delle imprese minori;
d) realizza iniziative per l’orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani
imprenditori, ivi comprese quelle finalizzate all’introduzione nelle aziende di
nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
e) acquisisce, esamina e promuove, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con quelle delle Camere di commercio, studi e
ricerche sui mercati esteri per la individuazione di nuovi investitori o di
nuovi sbocchi per le produzioni regionali;
f) definisce, aggiorna e attiva un programma di marketing
mirato.
Art.7
(Organi
straordinari per il trasferimento di funzioni)
1.
Le funzioni esercitate ai sensi della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 31, dagli
enti pubblici economici di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.
2.
Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale nomina, con
atto deliberativo adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un Commissario regionale per ogni Consorzio, dichiarando
la contestuale cessazione dalla carica dei Commissari straordinari nominati ai
sensi della legge
regionale 25 luglio 2001, n. 19.
3.
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale nomina, altresì, i Collegi dei
revisori dei conti, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente, individuandoli tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente.
Art. 8
(Trasferimento
delle funzioni)
1.
Ciascun Commissario regionale, entro novanta giorni dalla data dell’insediamento,
trasmette all’approvazione della Giunta regionale il proprio programma
operativo con l’indicazione del tempo necessario alla sua realizzazione. Tale
programma dovrà contenere:
a) la liquidazione della situazione debitoria certa
risultante dagli atti amministrativi e contabili del Consorzio;
b) la rappresentazione analitica di tutti i rapporti in
sofferenza o in contenzioso, con l’indicazione delle risorse necessarie alla
loro generale definizione e liquidazione;
c) il trasferimento ai Comuni interessati delle funzioni,
dei beni patrimoniali mobili e immobili e del personale collegato all’esercizio
delle stesse. Analogamente si procede per ogni rapporto giuridico e per le
relative risorse finanziarie connessi ai beni in corso di acquisizione;
d) il trasferimento ad altri soggetti di particolari opere
e impianti e del personale addetto, in ottemperanza alla vigente normativa di
settore o a specifica indicazione della Regione. Analogamente si procede, come
per la lettera c), se opere e impianti sono in corso di acquisizione;
e) la rescissione non gravosa di qualsiasi rapporto
giuridico collegato all’esercizio delle funzioni trasferite.
2. In
nessun caso il programma operativo o la sua attuazione potrà far gravare sui
soggetti destinatari delle funzioni trasferite, né direttamente né
indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse degli enti
pubblici economici.
Art. 9
(Soppressione e
liquidazione dei Consorzi)
1.
La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, può dichiarare la
soppressione dei Consorzi per lo sviluppo industriale e per i servizi reali
alle imprese presenti sul territorio regionale, affidando al Commissario
regionale nominato ai sensi dell’articolo 7 i poteri propri di Commissario
liquidatore, determinando le fasi e le modalità della liquidazione con apposito
regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di adozione del
provvedimento di attribuzione dei poteri di Commissario liquidatore.
2.
Il Commissario regionale investito dei poteri di Commissario liquidatore
provvede a elaborare e approvare il piano di liquidazione da attuarsi secondo
le norme e le procedure previste dal codice civile, nonché alla ordinaria
gestione dell’ente, assicurando:
a)
la rescissione, anche in via anticipata, purché senza aggravio finanziario, dei
contratti di lavoro a tempo determinato del personale dipendente, curando la
definizione di tutti gli adempimenti di natura retributiva, fiscale e
previdenziale;
b)
la rescissione, anche in via anticipata, purché senza aggravio finanziario, dei
contratti di locazione di beni mobili e immobili, di fornitura di beni, di
opere, di servizi, di collaborazione professionale, di non immediata e
fondamentale necessità per l’espletamento delle procedure e delle attività di
liquidazione dell’ente, motivandone il mantenimento ed espletando ogni utile
iniziativa volta al ridimensionamento dell’onere finanziario di ciascuno di
essi;
c)
il trasferimento a enti locali o, in subordine, ad altri enti pubblici,
mediante appositi atti convenzionali, delle attività progettuali, realizzative
ed esecutive di piani, di progetti e di incarichi già nella titolarità
dell’ente, acquisiti sia in forma diretta che mediante affidamento da parte della
Regione, dello Stato, dell’Unione europea; nell’atto convenzionale di
trasferimento, ove necessario, può essere previsto il mantenimento, in capo
all’ente, della gestione amministrativa e della rendicontazione amministrativa
di quanto oggetto dell’atto convenzionale;
d)
la gestione ordinaria e manutentiva ordinaria del patrimonio immobiliare e
mobiliare dell’ente, direttamente impiegato per l’espletamento dell’attività
amministrativa di liquidazione;
e)
l’alienazione non gratuita degli arredi, mobilio, suppellettili, beni mobili
registrati e attrezzature d’ufficio non necessari allo svolgimento
dell’attività di liquidazione, ovvero il conferimento gratuito degli stessi o
parte di essi agli enti locali, ad associazioni e organizzazioni senza scopo di
lucro che ne facciano richiesta, purché
senza alcun onere finanziario a carico dell’ente;
f)
la ricognizione e la dichiarazione di inalienabilità, con apposito e singolo
atto deliberativo, di ciascuna unità immobiliare di proprietà o nella
disponibilità dell’ente, comprese le relative pertinenze, che per sua natura,
condizione giuridica o vincolo di destinazione non possa rientrare tra quelle
oggetto della procedura di cui alla lettera e); le unità immobiliari ricognite
e dichiarate inalienabili, in uno alle relative pertinenze e alle opere su di
esse insistenti, entro trenta giorni dalla data di adozione dell’atto
deliberativo di cui innanzi, saranno acquisite al patrimonio della Regione o
degli enti locali titolari delle funzioni amministrative, mediante la
sottoscrizione di tutti gli atti necessari, alla cui cura e perfezionamento
provvederà il commissario liquidatore di intesa rispettivamente con il
dirigente del settore amministrativo regionale o dell’ente locale, competente
in materia di patrimonio;
g)
il pagamento dei debiti e delle obbligazioni esistenti alla data della
dichiarazione di messa in liquidazione dell’ente, secondo le risultanze
contabili e patrimoniali, previa verifica e accertamento della effettiva
esistenza e consistenza di ciascuno di essi e, comunque, dopo aver esperito
apposita azione di determinazione, in accordo con la parte creditrice, di
modalità e tempi di pagamento connessi all’effettiva disponibilità delle somme
derivanti dalle operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare.
Art. 10
(Personale degli
enti pubblici economici)
1.
Il personale degli enti pubblici economici soppressi è trasferito agli enti
locali titolari delle funzioni e compiti conferiti ai sensi della presente
legge.
2.
L’inquadramento presso gli enti locali del personale degli enti economici
soppressi avviene sulla base della tabella di equiparazione, contenuta nel
piano operativo di cui all’articolo 8, tra la qualifica posseduta e quella
corrispondente prevista per il comparto degli enti locali e dalla relativa
normativa in materia di contratti di lavoro, compresi gli istituti di
incentivazione all’esodo.
Art. 11
(Norme finali e
abrogazione di legge)
1.
La legge
regionale 15 gennaio 1999, n. 3 ”Norme di
attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317” è abrogata.
2.
La Giunta regionale fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento per la
individuazione, ai sensi dell’articolo 36 della l. 317/1991 e successive
modificazioni, dei sistemi produttivi locali ivi compresi quelli che per la
loro specializzazione corrispondono alla definizione di “Distretto
industriale”.
3.
La Giunta regionale, inoltre, con apposito regolamento individua i compiti e le
attività che i Distretti industriali e i sistemi produttivi locali possono
svolgere sul proprio territorio di riferimento entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4.
La Giunta regionale individua i sistemi produttivi locali per il tramite di
Finpuglia ai sensi dell’articolo 6 della presente legge.
Art. 12
(Norma
finanziaria)
1.
L’attività di promozione e sviluppo industriale e di sostegno alle imprese di
cui all’articolo 6 è svolta sulla base di specifici stanziamenti determinati in
sede di approvazione dei bilanci annuali di previsione.
Data a Bari, lì 31 gennaio 2003