Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 8,
Reg.
15 marzo 2007, n. 7.
Vedi l'art.11
della l.r.
11 maggio 2001, n. 13 "Norme regionali in materia di opere e lavori
pubblici"e l'art. 42
della l.r.
9 dicembre 2002, n. 20 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2002"
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
[Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
Vista la Delib.G.R. 11 marzo 2003, n.163 con la quale si
approva il regolamento regionale per la "L.R. n. 20/2002 - art. 42 - Definizione
ordine del giorno Consiglio regionale ai Lavori Pubblici";
Vista la L.R.
9 dicembre 2002, n. 20 - art. 42:
Modalità per la definizione degli argomenti posti all'esame dell'organo
consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non
ancora esaminati alla data di insediamento del C.R.LL.PP. ]
Emana
Il seguente regolamento:
[Premesso che all'esame dell'organo consultivo regionale
competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data
di insediamento del C.R.LL.PP. risultano da esaminare numerose pratiche che
attengono:
a) l'ammissibilità a contributo regionale del compenso
revisionale;
b) l'ammissibilità a contributo regionale di somme per
interessi per ritardati pagamenti;
c) la definizione di riserve iscritte in contabilità;
d) pareri per l'esecuzione di provvedimenti sanzionatori
amministrativi per violazione alle norme antisismiche.
Dispone
di regolamentare la definizione delle innanzi dette
pratiche come segue:
- relativamente agli argomenti di cui alle lettere a) e b) i
pareri saranno resi dai Dirigenti delle Strutture Periferiche del Settore Lavori
Pubblici competenti per territorio. Sulla base di tali pareri verranno emessi i
relativi provvedimenti amministrativi da parte dei competenti settori regionali;
- per quanto attiene la definizione delle riserve iscritte in
contabilità, le relative pratiche saranno rimesse agli Enti interessati affinché
sulle stesse, in base alle relazioni riservate del D.L. e del Collaudatore
nonché dall'esame degli atti, si esprima con motivato parere il responsabile del
procedimento. Nel caso in cui tale figura non fosse stata a suo tempo
individuata, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà ad individuare nel
proprio organico un tecnico cui affidare, per esame e parere, la pratica in
questione.
A seguito del parere come sopra acquisito l'Ente interessato
assumerà formalmente le proprie determinazioni. Gli eventuali maggiori oneri
conseguenti sono a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- i pareri obbligatori previsti dall'art. 25 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, in materia di repressione delle violazioni antisismiche,
saranno espressi dal Dirigente della Struttura Periferica del Settore Lavori
Pubblici competente per territorio.
Nell'esprimere il singolo parere di demolizione o di
adeguamento alle norme tecniche antisismiche vigenti, il Dirigente valuterà
adeguatamente gli atti istruttori, ivi comprese le deduzioni di cui all'art. 21
delle predetta legge, nonché le eventuali memorie difensive prodotte dalla ditta
proprietaria dell'immobile oggetto dell'abuso.
Ove lo ritenga indispensabile per la propria valutazione, il
Dirigente potrà disporre ulteriori verifiche sopralluogo, in particolare
finalizzate all'accertamento della conformità o meno dell'opera abusiva alle
norme antisismiche sopravvenute alla data di espletamento degli accertamenti di
cui all'art. 21 predetto] (1).
(1) Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 8,
Reg.
15 marzo 2007, n. 7.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 1 Aprile 2003