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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2003
Numero
2
Data
01/04/2003
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
L.r. 9.12.2002, n. 20 - art. 42 - Dedinizione ordine del giorno Consiglio regionale ai Lavori pubblici.
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 8 aprile 2003, n. 38. Vedi l'art. 11 della l.r. 11 maggio 2001, n. 13 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici"e l'art. 42 della l.r. 9 dicembre 2002, n. 20 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002"
Allegati
Nessun allegato

 



Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 8, Reg. 15 marzo 2007, n. 7.

Vedi l'art.11 della  l.r. 11 maggio 2001, n. 13 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici"e l'art. 42 della l.r. 9 dicembre 2002, n. 20 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002"

 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

 

 

           
[Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la Delib.G.R. 11 marzo 2003, n.163 con la quale si approva il regolamento regionale per la "L.R. n. 20/2002 - art. 42 - Definizione ordine del giorno Consiglio regionale ai Lavori Pubblici";

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 - art. 42: Modalità per la definizione degli argomenti posti all'esame dell'organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del C.R.LL.PP. ]


Emana

 

Il seguente regolamento:

 

 


[Premesso che all'esame dell'organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del C.R.LL.PP. risultano da esaminare numerose pratiche che attengono:

a) l'ammissibilità a contributo regionale del compenso revisionale;

b) l'ammissibilità a contributo regionale di somme per interessi per ritardati pagamenti;

c) la definizione di riserve iscritte in contabilità;

d) pareri per l'esecuzione di provvedimenti sanzionatori amministrativi per violazione alle norme antisismiche.

 


Dispone

 


di regolamentare la definizione delle innanzi dette pratiche come segue:

- relativamente agli argomenti di cui alle lettere a) e b) i pareri saranno resi dai Dirigenti delle Strutture Periferiche del Settore Lavori Pubblici competenti per territorio. Sulla base di tali pareri verranno emessi i relativi provvedimenti amministrativi da parte dei competenti settori regionali;

- per quanto attiene la definizione delle riserve iscritte in contabilità, le relative pratiche saranno rimesse agli Enti interessati affinché sulle stesse, in base alle relazioni riservate del D.L. e del Collaudatore nonché dall'esame degli atti, si esprima con motivato parere il responsabile del procedimento. Nel caso in cui tale figura non fosse stata a suo tempo individuata, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà ad individuare nel proprio organico un tecnico cui affidare, per esame e parere, la pratica in questione.

A seguito del parere come sopra acquisito l'Ente interessato assumerà formalmente le proprie determinazioni. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti sono a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice;

- i pareri obbligatori previsti dall'art. 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di repressione delle violazioni antisismiche, saranno espressi dal Dirigente della Struttura Periferica del Settore Lavori Pubblici competente per territorio.

Nell'esprimere il singolo parere di demolizione o di adeguamento alle norme tecniche antisismiche vigenti, il Dirigente valuterà adeguatamente gli atti istruttori, ivi comprese le deduzioni di cui all'art. 21 delle predetta legge, nonché le eventuali memorie difensive prodotte dalla ditta proprietaria dell'immobile oggetto dell'abuso.

Ove lo ritenga indispensabile per la propria valutazione, il Dirigente potrà disporre ulteriori verifiche sopralluogo, in particolare finalizzate all'accertamento della conformità o meno dell'opera abusiva alle norme antisismiche sopravvenute alla data di espletamento degli accertamenti di cui all'art. 21 predetto] (1).

(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 8, Reg. 15 marzo 2007, n. 7.

 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

            Dato a Bari, addì 1 Aprile 2003