(1) Il bilancio di previsione per l'anno 2002 è
stato approvato con L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 310 del
16-01-2004 (ud. del 15-01-2004), L.F. s.c.a.r.l. c. Regione Puglia e
altri
TITOLO I
Norme di assestamento e variazione al bilancio 2002
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 2002, approvato conlegge
regionale 21 maggio 2002, n. 7, sono introdotte le variazioni necessarie ad
assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di
cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto
generale dell'esercizio 2001, nonché le variazioni ritenute necessarie in
relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro
289.215.863,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di
previsione per l'esercizio 2002 viene rideterminato in euro 332.858.714,69 e
destinato per la quota incrementale al finanziamento di passività pregresse e a
spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono
l'analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo
di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle
variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa
per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e
variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della
spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1,
l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2002 risulta modificato in euro
14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in
termini di cassa per l'entrata e in euro 14.277.433.832,89 in termini di
competenza e in euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per la spesa.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo I - Disposizioni in materia di razionalizzazione,
contenimento e qualificazione della spesa sanitaria
Art. 3
Integrazione dell'articolo 18 della L.R. n. 7/2002.
1.
Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 7/2002 è aggiunto il
seguente:
“4 bis. Ad
avvenuta definizione e conseguente conclusione delle operazioni di ricognizione
e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e
precedenti
per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali disponibilità
finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione obbligazionaria di cui al
presente articolo che risultassero residuali e aggiuntive rispetto alle esigenze
sanitarie di ripiano saranno destinate alle operazioni preliminari e di primo
impianto della nuova sede della Regione in Bari.”.
Art. 4
Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5
della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32, sono confermate per l'anno 2003.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, di quelle
contenute nei provvedimenti regionali di esecuzione delle norme statali di
individuazione dei livelli essenziali di assistenza e negli altri provvedimenti
esecutivi della legge 16 novembre 2001, n. 405, costituisce ulteriore elemento
di valutazione dei Direttori generali delle aziende sanitarie.
Art. 5
Proroga di termini.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6
della L.R.
n. 32/2001, aventi scadenza 31 dicembre 2002, sono prorogate al 31 dicembre
2003.
2. Le scadenze delle disposizioni di cui all'articolo 12
della L.R.
n. 32/2001 sono prorogate di un anno.
3. Il termine del 31 dicembre 2002 (1)
di cui all'articolo 11,
comma 8, della L.R.
n. 32/2001 è prorogato fino alla realizzazione delle procedure per
l'accreditamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.
(1) Termine prorogato fino all'attuazione
delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004,
dall'art. 29,
comma 4, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 6
Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio
2003 e tetti di spesa.
1. Ai fini della predisposizione, nei termini, del bilancio
preventivo per l'esercizio 2003, le aziende sanitarie, nelle more
dell'approvazione del riparto del Fondo sanitario regionale (F.S.R.), iscrivono
in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno 2002 con
Delib.G.R. 16 luglio 2002, n. 1073.
2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) ed enti ecclesiastici
previsti per l'anno 2002.
3. Le aziende ospedaliero - universitarie, gli I.R.C.C.S. e gli
enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per
l'erogazione diretta dei farmaci.
4. Per le stesse aziende sanitarie, enti ecclesiastici e
I.R.C.C.S., con il documento di programmazione economico-funzionale e di riparto
del F.S.R. 2003, potranno essere riadeguati i limiti di remunerazione, anche in
diminuzione, in relazione sia all'attuazione della rete ospedaliera sia al
livello e appropriatezza delle prestazioni erogate nell'anno 2002.
5. Il valore economico delle prestazioni riconosciute,
costituente tetto di spesa per la Regione nei confronti delle aziende
ospedaliero - universitarie, I.R.C.C.S. ed enti ecclesiastici, deve intendersi
remunerativo di ogni elemento di costo, ivi comprese le variazioni degli accordi
di lavoro dei dipendenti e gli oneri per l'esclusività (2) .
6. Eventuali riparti del fondo sanitario nazionale alle regioni
per i titoli di cui sopra devono intendersi come mere modalità di riparto alle
regioni stesse (3) .
7. L'Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i
ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di 2 milioni di euro come
da L.R.
n. 7/2002.
(2) In deroga a quanto previsto nel
presente comma vedi l'art. 25,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
(3) In deroga a quanto previsto nel
presente comma vedi l'art. 25,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 7
Dotazioni organiche.
1. La dotazione di personale del ruolo sanitario adibito alle
centrali operative del sistema di emergenza - urgenza sanitaria deve intendersi
aggiuntiva rispetto alla dotazione organica delle rispettive aziende sanitarie,
nei limiti autorizzati dalla Giunta regionale.
2. La prima assegnazione del personale, di cui al comma 1, deve
essere notificata all'Assessorato alla sanità della Regione Puglia. Ogni
successiva variazione nominativa dovrà essere autorizzata dalla Giunta
regionale.
3. I Direttori generali delle aziende sanitarie provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche in esecuzione della Delib.G.R. 2
agosto 2002, n. 1087, della Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 1429, della
Delib.G.R. 8 agosto 2002, n. 1161 e degli altri atti di programmazione
regionale, entro novanta giorni dalla data di emanazione da parte della Giunta
regionale dei criteri per la definizione dei relativi modelli organizzativi, da
adottarsi entro il 31 marzo 2003 (4) .
4. Dalla data di avvenuta approvazione da parte della Giunta
regionale dei provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche
cessano di avere efficacia i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di
cui alla legge
regionale 21 dicembre 2000, n. 28 e alla legge
regionale n. 32/2001.
5. Ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni
organiche, di cui ai commi precedenti, le aziende sanitarie procederanno
prioritariamente alla mobilità del personale in esubero, a norma dell'articolo 3
della legge n. 405/2001 e con le modalità previste negli accordi regionali con
le organizzazioni sindacali recepiti dalla Giunta regionale.
6. Le procedure di cui al comma 5 potranno essere avviate
previa adozione di piani attuativi nel rispetto dei criteri previsti dai punti
4, 5 e 6 della Delib.G.R. n. 1087/2002.
(4) Ai sensi dell'art. 34,
comma 1, L.R.
7 marzo 2003, n. 4 l'emanazione dei criteri per l'adozione dei modelli
organizzativi delle strutture sanitarie è stata sospesa per effetto delle
disposizioni di cui all'art. 34, Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 832 del
02-02-2004 (ud. del 10-12-2003), G.B.F. s.p.a. c. AUSL Taranto n. 1
Art. 8
Disposizioni in materia di ricavi e spesa.
1. In continuità con le disposizioni per il contenimento della
spesa recate dalla L.R
n. 28/2000 e dalla L.R.
n. 32/2001, l'Assessore regionale alla sanità detta tempestive istruzioni
alle aziende ed enti del servizio sanitario per la predisposizione di allegati
al bilancio economico preventivo atti a dimostrare che tutti i costi da
sostenere, nel rispetto del vincolo di bilancio, sono indispensabili ad
assicurare i livelli essenziali di assistenza.
2. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario pubblico
procedono al riesame di tutti i rapporti contrattuali e convenzionali comunque
originati e in qualsiasi forma instaurati o stipulati e revocano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati
in violazione di norme o di disposizioni amministrative. L'inadempienza delle
disposizioni di cui al presente comma è causa di decadenza del Direttore
generale.
3. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 verificano l'eventuale
sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1467 del codice civile anche
in dipendenza dell'attuazione del piano di riordino ospedaliero adottato con
Delib.G.R. n. 1087/2002 come integrata con Delib.G.R. n. 1429/2002.
4. Al bilancio economico preventivo per l'esercizio 2003 è
allegato uno specifico prospetto contenente l'elenco e la composizione dei costi
concretamente governabili dall'azienda, atta a far conseguire nell'arco di un
triennio un risparmio di spesa non inferiore all'ammontare della perdita
accertata nell'esercizio 2001. A tal fine si sommano le perdite delle aziende
accorpate.
5. [Fatto salvo il rispetto della normativa
comunitaria o nazionale, a seconda dell'importo dell'appalto o della fornitura,
i contratti scaduti o rescissi possono essere rinnovati o aggiudicati con
procedura ad evidenza pubblica a condizione che tutti gli atti presupposti o
conseguenti contengano chiaramente l'indicazione del tetto massimo annuale
fatturabile per tutte le forniture o prestazioni, anche straordinarie, nel
rigoroso rispetto degli obiettivi di risparmio indicati nel prospetto di cui al
comma 4] (5).
6. Nel caso che un servizio, a seguito delle differenti vicende
dei rapporti originari, risulti affidato a più ditte con contratti, alcuni già
scaduti e altri scadenti nel biennio in corso alla data del bando o della
licitazione, deve essere indetta un'unica gara con decorrenza contrattuale
frazionata e scadenza triennale unificata. L'eventuale divisione in lotti deve
essere giustificata da concrete esigenze funzionali.
7. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'azienda
deve riservarsi espressamente il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373,
commi 1 e 2, c.c. con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del
medesimo articolo.
8. I costi per l'acquisizione di beni e servizi non possono
superare nel 2003 il 98 per cento di quelli sostenuti nell'anno 2001.
9. Il comma 8 dell'articolo 10
della L.R.
n. 32/2001 è abrogato.
(5) Comma abrogato dall'art. 24,
comma 2, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 9
Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie.
1. I Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali
adeguano i tetti di spesa per l'anno 2003 per prestazioni erogate dalle
strutture transitoriamente accreditate in relazione agli adempimenti di cui
all'articolo 11
della L.R.
n. 32/2001 e alla vigente normativa regionale, con le riduzioni connesse
alle esclusioni e limitazioni contenute negli atti di definizione dei livelli
essenziali di assistenza e nel rispetto delle intese intervenute a livello
regionale e approvate dalla Giunta regionale (6) .
(6) Comma modificato dall'art. 43,
comma 1,L.R.
7 marzo 2003, n. 4.
Art. 10
Nuclei di valutazione.
1. L'articolo 14
della L.R.
n. 32/2001 deve essere interpretato nel senso che la definitiva attuazione
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deve considerarsi realizzata con
l'adozione dell'atto aziendale e la ricostituzione degli organismi deputati alle
tipologie di controllo previste nel decreto legislativo stesso.
2. Le incompatibilità di cui all'articolo 14
della L.R.
n. 32/2001 sono estese ai componenti degli organismi che nell'àmbito della
nuova organizzazione dei controlli sostituiscono i nuclei di valutazione,
ovvero, ai componenti degli stessi nuclei o servizi di controllo interno, se
confermati. In ogni caso, nell'atto aziendale vanno specificatamente individuate
le funzioni dei suddetti organismi collegiali.
3. La funzione di Direttore generale, amministrativo e
sanitario, o equiparati, delle aziende sanitarie, ARES, A.R.P.A. e I.R.C.C.S.
pubblici è incompatibile con quella di componente dei nuclei di valutazione.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 25 del 06-02-2007 (ud. del 09-01-2007),
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 4188 del 27-09-2004, Papadia
c. Regione Puglia
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 2840 del 12-05-2004,
Antonucci ed altri c. Gestione liquidatoria U.S.L. TA 3
Art. 11
Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie
locali.
1. Per le finalità previste dall'articolo 18
della L.R.
n. 7/2002, i commissari incaricati delle gestioni liquidatorie delle
soppresse Unità sanitarie locali (U.S.L.) ex articolo 30,
comma 1, della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 38, relativamente alle predette gestioni,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
accertamento alla data del 31 dicembre 2002, provvedono ai seguenti adempimenti:
a) ricognizione dei debiti, elencati in apposito prospetto
contenente, per ciascuna delle soppresse U.S.L., per creditore, il titolo
giustificativo del debito, l'oggetto della prestazione, l'importo originario e
l'importo dovuto alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo
del debito, della natura, dell'ammontare per sorte capitale, per interessi e
spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso,
nonché dello stato dell'eventuale contenzioso e/o dell'azione di recupero in
atto da parte del terzo;
b) ricognizione dei crediti in apposito elenco, per debitore,
contenente per ciascun titolo di credito l'importo originario, la data di
maturazione, la causale e il motivo della mancata riscossione, alla data della
rilevazione, con evidenza per ciascun titolo di credito, della natura,
dell'ammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese quelle
legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato del
contenzioso e/o dell'azione di recupero in atto;
c) situazione patrimoniale delle partite reciproche in dare e
in avere tra le soppresse U.S.L. e aziende U.S.L. ed esposizione delle somme
disponibili in Tesoreria alla suddetta data del 31 dicembre 2002 per ciascuna
gestione stralcio.
2. Relativamente alle reciproche partite creditorie e debitorie
tra le soppresse U.S.L. provenienti dalle diverse gestioni liquidatorie, i
commissari procederanno alla integrale estinzione delle stesse.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi alla
Regione Puglia - ARES - entro i successivi dieci giorni dalla data della
ricognizione.
3-bis. [Per il rispetto delle
norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al
fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale
relativa alle gestioni delle USL soppresse dall'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18,
alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle predette
USL ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano
in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente
deficitarie, si applicano gli articoli 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201,
204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in
quanto compatibili] (7).
3-bis 1. Il compenso spettante ai Direttori generali in qualità
di Commissari liquidatori prescinde dal numero delle gestioni liquidatorie
sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla remunerazione lorda relativa
al primo anno di attività. Per il periodo successivo e sino alla chiusura di
tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa è previsto un compenso
di euro 4 mila che deve essere corrisposto solo al termine delle attività. I
predetti compensi, nell'ipotesi di alternanza di più Commissari liquidatori,
devono essere ripartiti in maniera proporzionale sulla base del periodo di
attività effettivamente svolta (8) .
3-ter. [Il limite minimo per le autorizzazioni
di cui all'articolo 206 del R.D. n. 267/1942 è fissato in euro 500 mila]
(9) .
3-ter 1. [Per le autorizzazioni alle
transazioni di importo superiore al limite di cui al comma 3-ter, l'autorità di
cui all'articolo 206, comma 2, del R.D. n. 267/1942 è individuata
nell'Amministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o del
suo delegato] (10).
3-ter 2. [La distribuzione di acconti ai sensi
dell'articolo 212, comma 2, del R.D. n. 267/1942 è disposta, per ciascun importo
inferiore al limite di cui al comma 3-ter, dal Commissario liquidatore della
liquidazione coatta amministrativa della soppressa USL, sentito il parere del
Comitato di sorveglianza. Per gli importi superiori al limite di cui al comma
3-ter, la distribuzione di acconti è autorizzata dall'Amministrazione regionale
nella persona del suo legale rappresentante o del suo delegato, sentito il
parere del Comitato di sorveglianza] (11).
3-quater. [L'autorità di cui all'articolo 206,
comma 1, del R.D. n. 267/1942 è individuata nell'Amministrazione regionale nella
persona del suo legale rappresentante o da suo delegato] (12).
(7) Comma aggiunto dall'art. 43,
comma 2, L.R.
7 marzo 2003, n. 4, come modificato (quest'ultimo)
dall'art. 32,
comma 1, lettera A), L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Successivamente la Corte
costituzionale con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7
febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma. In precedenza, lo stesso comma 2
dell'art. 43,
L.R.
n. 4/2003, nella versione originaria (vedi, anche, il
successivo comma 3), aveva introdotto unicamente il comma 3-bis così formulato:
«3-bis. Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché dei termini e delle condizioni previste
dal decreto interministeriale 16 ottobre 2002, n. 65718, in materia di
definitiva chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse U.S.L., si
applicano i princìpi e le disposizioni di legge per la liquidazione coatta
amministrativa previsti per la soppressione e messa in liquidazione di enti di
diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, comunque
interessanti la finanza pubblica, i cui scopi sono cessati o che si trovano in
condizioni economiche di grave dissesto, ovvero le cui gestioni liquidatorie
risultano gravemente deficitarie, giusta previsione del comma 1-ter del D.L. n.
63/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112/2002.».
(8) Comma aggiunto dall'art. 5,
comma 2, L.R.
30 dicembre 2005, n. 20 (erroneamente indicato nel Bollettino Ufficiale come
comma 3-ter e corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 26 gennaio
2006, n. 13).
(9) Comma aggiunto dall'art. 43,
comma 2, L.R.
7 marzo 2003, n. 4, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 32,
comma 1, lettera A), L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza
24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie
speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(10) Comma aggiunto dall'art. 20,
comma 1, lettera a), L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza
24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie
speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(11) Comma aggiunto dall'art.20,
comma 1, lettera a), L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza
24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie
speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(12) Comma aggiunto dall'art. 43,
comma 2, L.R.
7 marzo 2003, n. 4, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 32,
comma 1, lettera A), L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza
24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie
speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 12
Disposizioni sul controllo degli atti delle aziende
sanitarie.
1. A decorrere dal 1° dicembre 2002 i compiti affidati dalle
norme regionali in materia di controllo degli atti delle aziende sanitarie e
degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico e, in particolare, dall'articolo 20,
comma 8, della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, dalla Delib.G.R. 31 luglio 1988, n. 3286,
sono così ripartiti:
Settore sanità:
a) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa
del personale.
ARES (13):
a) bilancio pluriennale, bilancio economico preventivo e
bilancio d'esercizio.
b) programmi di spesa pluriennale.
2. [Ai fini di cui al comma 1 l'ARES può
integrare il proprio organico di n. 3 unità, di cui una di posizione
dirigenziale, e/o utilizzare la consulenza di professionisti o società o altro
organismo, dotati di specifica competenza nel settore o abilitati alla
certificazione dei bilanci] (14) .
(13) Ai sensi dell'art. 35,
comma 2, L.R.
9 agosto 2006, n. 26 a decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa legge i compiti in materia di controllo degli atti delle Aziende
sanitarie, affidati all'ARES dal presente articolo, sono affidati al competente
Settore dell'Assessorato al bilancio. L'ARES assicura (come disposto dal
medesimo comma 2) il completamento del controllo dei bilanci di esercizio
relativi agli anni 2002, 2003 e 2004.
(14) Comma soppresso dall'art. 35,
comma 3, L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
Art. 13
Disposizioni transitorie.
1. Gli interventi assistenziali in favore delle persone affette
da disturbi psichici previsti dalla legge
regionale 7 settembre 1987, n. 26, sono considerati interventi di natura
assistenziale da assicurare nell'àmbito del piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali di cui alla legge
regionale 12 luglio 2002, n. 13, con copertura finanziaria attribuita
all'anno di riferimento.
2. Nelle more dell'approvazione del piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali, le aziende U.S.L. anticipano gli oneri
relativi agli interventi assistenziali sulla base delle disposizioni vigenti.
Art. 14
Integrazioni e modifiche legge regionale 13 agosto 2001, n.
24.(15)
[1. Alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24,
sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
a)
l’art.
6, è così sostituito:
“Art. 6 (Il Collegio
sindacale)
1. Il Collegio sindacale
è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono
iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio sindacale
è insediato con provvedimento del Direttore generale
dell’agenzia.
3. In caso di assenza
del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di
età.
4. I Sindaci durano in
carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato
dalla Giunta regionale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla
normativa per i collegi sindacali delle aziende
sanitarie.
5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della
contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARES
provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente
Commissione consiliare relazioni sulla attività
svolta.
6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I
componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di
verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute
ordinarie.“.
b)
dopo
il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 24/2001 è aggiunto il
seguente:
“4 bis. Il Direttore generale in relazione alle modalità
organizzative, nell’atto aziendale, può diversamente modulare le aree e servizi
di supporto anche eventualmente prevedendo modalità organizzative flessibili di
tipo dipartimentale, unità di staff o strutture di progetto, fermo restando il
numero complessivo delle strutture e funzioni
dirigenziali.”.
c)
Dopo
il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 24/2001 è aggiunto il
seguente:
“3 bis. Per specifici progetti e ricerche il Direttore generale può,
altresì, conferire borse di studio per la durata di un anno rinnovabili una sola
volta.”.
d)
il
comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 è sostituito dal
seguente:
“3. Al Direttore generale si applica quanto previsto dall’articolo 5,
comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6, per il Direttore generale
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).”.
]
(15) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 29/2017, art- 13, lett. a).
Art. 15
Modifiche legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.
1. Al comma 5 dell'articolo 2
della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 "Sistema regionale della prevenzione -
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)" sono
soppresse le seguenti parole "e di nota istruttoria del Settore
ragioneria". (16)
(16) Articolo
modificato dalle ll.rr. 1/2004, 14/2004 e 27/2006. Vedi il testo aggiornato e coordinato della
l.r. 6/99
Art. 16
Modifiche legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25.
1. Il comma 2 dell'articolo22
"Modifiche alla L.R.
n. 25/1996" della L.R.
n. 7/2002 è abrogato.
2. Il comma 2
dell’articolo 2 della l.r. 25/1996, modificato dall’articolo 70 della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:
“2.
Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i
limiti indicati dall’articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel
bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è
superiore a euro 80 mila annui.”.
Art. 17
Acconti su rimborso ex L.R. n. 25/1996.
1. Le aziende U.S.L. possono concedere acconti sul rimborso
spettante al cittadino in attesa di trapianto o che ha già subìto un trapianto o
al donatore o all'accompagnatore (ai sensi della L.R.
n. 25/1996), per le prestazioni effettuate in Italia o all'estero.
2. Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare il 90 per
cento del prevedibile rimborso.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV, sent. n. 398 del 04-02-2004,
Tarantini Vitantonio c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
altri e nei confronti di Regione Puglia
Art. 18
Livelli di assistenza.
1. La Regione Puglia garantisce i livelli di assistenza di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, le cui prestazioni sono indicate nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, con le
esclusioni di cui agli allegati 2A, 2B e 2C e con le indicazioni e linee guida
di cui agli allegati successivi (17).
2. Il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro è garantito attraverso i Dipartimenti di prevenzione delle
aziende U.S.L.
3. Il livello di assistenza territoriale è garantito dai
distretti così come articolati con deliberazione della Giunta regionale 8 agosto
2002, n. 1161, nonché dalle strutture territoriali sovradistrettuali di cui al
piano sanitario regionale 2002-2004.
4. [Le prestazioni di cui all'allegato 2A al
D.P.C.M. 29 novembre 2001 di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica e
ultrasuonoterapia, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono incluse nell'allegato
2B] (18) .
5. Entro il 31 dicembre 2002 la Giunta regionale individua le
specifiche indicazioni cliniche secondo le quali possono essere erogate le
prestazioni incluse nell'allegato 2B, come integrato al comma 4.
6. Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva,
agonistica e non, sono rilasciate con onere a carico del Servizio sanitario
regionale (S.S.R.) per i minori di anni 18 . (19)
7. Il livello di assistenza ospedaliera è garantito dalle
aziende ospedaliero-universitarie, dagli I.R.C.C.S. pubblici e privati, dalle
strutture ospedaliere private e dai presìdi ospedalieri delle aziende sanitarie
locali, costituiti da uno o più stabilimenti funzionalmente accorpati, così come
individuati con Delib.G.R. n. 1087/2002, modificata con Delib.G.R. n. 1429/2002,
dotati delle discipline ivi previste.
(17) Vedi anche, a parziale modifica
di quanto disposto dal presente comma, l'art.29,
comma 1, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.
(18) Comma abrogato dall’art. 29,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(19) L'art. 29,
comma 3, L.R.
9 agosto 2006, n. 26 ha confermato l'esenzione per i minori di anni 18
prevista dal presente comma. L'art. 21,
comma 9, L.R.
4 dicembre 2006, n. 33 dispone che il presente comma resti in vigore fino
all'approvazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della stessa legge.
Art. 19
Modifiche L.R. n. 38/1994.
1. Il comma 4
dell’articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dai seguenti:
“4.
Le aziende sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l’istituto di
credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un
dodicesimo dell’ammontare per le stesse fissato dal documento di indirizzo
economico funzionale in materia sanitaria.
4
bis. Le aziende sanitarie possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, dei
contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, con la
deliberazione del Direttore generale relativa all’anticipazione bancaria.
L’utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche richieste dell’Area per la
gestione delle risorse finanziarie delle aziende
sanitarie.
“4
ter. Il ricorso all’utilizzo dei contributi in conto esercizio a specifica
destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2, vincola una quota
corrispondente dell’anticipazione bancaria. Con i primi introiti non soggetti a
vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza dei contributi in
conto esercizio vincolati.”.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo II - Disposizioni in materia di formazione
professionale
Art. 20
Integrazioni legge regionale 19 novembre 2001, n.
27.
1. Dopo la
lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 27/2001 è aggiunta la
seguente:
“c bis) dalle somme impegnate per le esigenze di cui all’articolo
1 e rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli
operatori.”.
2. Dopo il
comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 27, è
aggiunto il seguente:
“7 bis. Qualora il progetto di ristrutturazione presentato dagli
enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dall’apposita
prevista Commissione di valutazione, l’indennità di incentivazione all’esodo in
favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della Regione. Al
relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3,
lettera b).”.
Art. 21
Centro di formazione professionale - CNOS. Riconoscimento costi
sostenuti dalla Provincia di Lecce.
1. In relazione all'avvenuto trasferimento alla Provincia di
Lecce, ai sensi della legge regionale
21 dicembre 1998, n. 32, delle funzioni concernenti la gestione del centro
di formazione professionale CNOS Polivalente di Lecce e del relativo personale,
la Regione Puglia riconosce i costi sostenuti dalla predetta Provincia in ordine
alle retribuzioni del personale trasferito e alle spese generali di mantenimento
della struttura.
2. Tale riconoscimento decorre dalla data di cessazione del
rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e il CNOS Polivalente e fino alla
data di completamento del processo di trasferimento delle funzioni così come
definito dall'articolo 11,
comma 2, della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15, e avviene a seguito di presentazione, da
parte della Provincia di Lecce, di apposita rendicontazione delle spese
sostenute e previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.
3. Nel bilancio di previsione 2002 è iscritto specifico
capitolo, nell'apposita unità previsionale di base, con uno stanziamento di 500
mila euro, che la Regione corrisponderà alla Provincia di Lecce a titolo di
acconto.
4. Al pagamento del saldo dell'importo riconosciuto in sede di
riscontro del rendiconto si provvederà mediante iscrizione della somma
necessaria sul capitolo di cui al comma 3 e con attingimento dal fondo di
riserva per la definizione delle passività pregresse (20)
.
(20) Comma così sostituito dall'art.
10,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «4. In sede
di approvazione del bilancio di previsione 2003 si provvederà a iscrivere sul
capitolo di cui al comma 3 uno stanziamento commisurato alle somme riconosciute
in sede di riscontro del rendiconto presentato, al netto dell'acconto già
corrisposto.».
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo III - Disposizioni varie
Art. 22
Acquisizione dell'immobile quale sede di delegazione regionale
nella Capitale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Cassa
Depositi e Prestiti un mutuo di euro 3 milioni 750 mila per l'acquisto di un
immobile in Roma da adibire a delegazione regionale nella Capitale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio
atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni
d'acquisizione.
3. Al fine di sostenere le spese relative alle operazioni
preliminari di acquisto derivanti dal pagamento delle anticipazioni da
corrispondere a titolo di caparra confirmatoria è stanziata in apposito capitolo
del bilancio 2002 la somma di euro 990 mila.
Art. 23
Avvio procedure realizzazione nuova sede Consiglio
regionale.
1. Al fine di sostenere le spese connesse alle procedure di
selezione del progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede del
Consiglio regionale, ivi comprese quelle preordinate all'acquisizione delle
relative aree, è stanziata, in apposito capitolo di bilancio 2002, la somma di
euro 380 mila.
Art. 24
Concorso nelle spese consortili.
1. Al fine di sostenere le operazioni di risanamento
finanziario dei consorzi di bonifica pugliesi la Regione, a saldo e
compensazione di ogni eventuale pendenza, concorre al pagamento degli interessi
derivanti dal consolidamento delle passività onerose dei predetti organismi
provenienti, in particolare, dalla gestione degli impianti irrigui regionali.
2. In relazione ai mutui di consolidamento a tal fine attivati,
da stipulare da ciascun consorzio a tasso fisso, mediante un piano di
ammortamento fino a un massimo di venti anni per un importo pari all'ammontare
dei disavanzi risultanti dai rispettivi conti consuntivi al 31 dicembre 2001, il
tasso di concorso pubblico nel pagamento degli interessi è pari all'80 per cento
del tasso globale fisso di riferimento applicato ai mutui stessi.
3. Al relativo onere si provvede mediante istituzione di
apposito capitolo nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e successivi,
con uno stanziamento da definire in sede di attivazione delle operazioni di
consolidamento di cui al presente articolo.
4. Il Settore ragioneria provvede al pagamento delle rate di
concorso annuale negli interessi risultanti dai piani di ammortamento dei mutui
a tasso fisso mediante iscrizione a ruolo di spesa fissa.
5. In relazione alle partite debitorie del Consorzio di
bonifica Terre d'Apulia, rivenienti, in particolare, dalla gestione pregressa
degli impianti irrigui di proprietà regionale (Enel, contributi previdenziali,
etc.), per garantire il mantenimento dell'approvvigionamento idrico alla
popolazione pugliese, è istituito apposito capitolo nel bilancio per l'esercizio
2002, nella U.P.B. 04.03 epigrafato "Anticipazione per il risanamento
finanziario del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia. (Legge di assestamento e
variazione al bilancio 2002)" dotato di uno stanziamento di euro 13 milioni.
6. Lo stanziamento di cui al comma 5 è utilizzato in favore del
Consorzio Terre d'Apulia quale anticipazione sulla somma da complessivamente
consolidare con le operazioni di mutuo di cui al comma 1, da compensare ad
avvenuta stipula del mutuo stesso con le somme spettanti per la gestione degli
impianti irrigui regionali. Il Consorzio si impegna a presentare alla Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data della stipula del mutuo, un piano di
ristrutturazione gestionale.
7. Su richiesta del Consorzio e nei limiti della somma di cui
al comma 5, il Settore ragioneria della Regione è autorizzato a effettuare
direttamente il pagamento delle partite debitorie del Consorzio, sulla base di
specifici atti deliberativi adottati da parte degli organismi di amministrazione
dell'ente consortile.
8. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, della
legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, con deliberazione di Giunta regionale,
sulla base di istruttoria effettuata dai competenti Ispettorati provinciali
dell'agricoltura (I.P.A.), è determinato il saldo da erogare ai Consorzi di
bonifica per le attività di gestione degli impianti irrigui regionali, sulla
base dei costi agli stessi addebitati e documentati sulla base di regolari
fatture rilasciate dai fornitori e rese ai competenti I.P.A., nei limiti della
ripartizione dei fondi di bilancio di cui all'articolo 3,
comma 1, della L.R.
n. 15/1994.
Art. 25
Modificazioni e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n.
5.
1.
All’articolo 2 bis della l.r. 5/1998, introdotto dal comma 1
dell’articolo 41 della l.r. 7/2002, è aggiunto il seguente
comma:
“2
bis. Per gli oneri relativi al trattamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito
nella u.p.b. 01.01 ‘Consiglio regionale’ apposito capitolo di spesa di nuova
istituzione n. 1022 con uno stanziamento per l’esercizio 2002 di euro 200
mila.”.
Art. 26
Modifica articolo 27 L.R. n. 7/2002.
1. Al comma 7 dell'articolo 27
della L.R.
n. 7/2002, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti:
"30 aprile 2003".
Art. 27
Modificazioni e integrazioni articolo 16 L.R. n. 32/2001.
1. L'articolo 16
della L.R.
n. 32/2001 è modificato e integrato come segue:
a)
la
rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi per il settore
zootecnico”;
b)
il
comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Per gli esercizi
2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2001 al
capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di insussistenza della
correlata obbligazione, anche per l’attivazione del servizio per lo smaltimento
delle carcasse animali di cui al successivo comma 7. Pertanto, la denominazione
del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente: “Interventi per
il Settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo smaltimento delle
carcasse animali”;
c)
dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6
bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza
alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle
cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze
igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione
attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse di capi
bovini e ovi-caprini deceduti nelle aziende zootecniche”.
Art. 28
Abrogazione di norme.
1. Il comma 1 dell'articolo 13
della L.R. n. 28/2000
è abrogato.
2. L'articolo 31
della L.R.
n. 32/2001 è abrogato.
Art. 29
Modificazioni e integrazioni L.R. n. 28/2001.
1. Alla L.R.
n. 28/2001 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 41,
comma 1, le parole "e, comunque, entro e non oltre" sono sostituite dalle
seguenti: "di norma entro";
b) all'articolo 43,
dopo le parole "dai precedenti articoli" sono aggiunte le seguenti: "e
dall'articolo 59";
c) all'articolo 47,
comma 1, dopo le parole "al Consiglio" sono aggiunte le seguenti: "di norma";
d) all'articolo 48,
comma 2, dopo le parole "nel medesimo capitolo" sono aggiunte le seguenti: ",
salvo quanto disposto dall'articolo 84";
e) all'articolo 52,
comma 6, le parole "e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli
articoli 67 e 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 66";
f) all'articolo 53,
comma 3, le parole "articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 44";
g)
all’articolo
54, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c
bis) di passività pregresse”;
h) il comma 2 dell'articolo 59
è abrogato;
i) all'articolo 64,
comma 2, le parole "articolo 52" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 51";
j)
il
comma 1 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:
“1.
Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate, a
favore di soggetti pubblici e privati, in esecuzione di trasferimenti vincolati
dalla Unione europea o dallo Stato, sono introitati in apposito capitolo di
entrata e rassegnati, per la eventuale riutilizzazione, con deliberazione di
Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del
bilancio corrente.”;
k) all'articolo 82,
comma 1, lettera d), dopo le parole "le ritenute" sono aggiunte le seguenti: "o
accantonamenti";
l) all'articolo 84,
comma 1, le parole "a un unico ufficio o struttura di servizio.", sono
sostituite dalle seguenti: "con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico
centro di responsabilità amministrativa.";
m)
dopo
il comma 1 dell’articolo 84 è aggiunto il seguente:
“1
bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disciplinare i criteri
e le modalità di esecuzione delle
spese di cui al comma 1.”;
n) i commi 2 e 3 dell'articolo 84
sono abrogati;
o) il comma 3 dell'articolo 86
è abrogato;
p) all'articolo 87,
comma 1, le parole "la chiusura dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio dell'esercizio successivo.";
q) all'articolo 93,
commi 1, 2 e 4, le parole "articolo 77" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 76";
r) all'articolo 95,
comma 4, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
Art. 30
Modifiche legge regionale 9 giugno 1987, n. 16.
1. Il comma 1
dell’articolo 3 della l.r. 16/1987 è così modificato:
“1.
Ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f)
dell’articolo 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite
delle ASL territorialmente competenti, integrate per gli alunni non vedenti,
dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dall’Istituto “Antonacci” di Lecce,
operanti sul territorio regionale, con riferimento agli interventi di cui alle
lettere c) e d).”.
Art. 31
Servizi sociali. Criteri di trasferimento di funzioni.
1. Il comma 1 dell'articolo 22
della L.R.
n. 32/2001 e il comma 4 dell'articolo 6
della L.R.
n. 13/2002 sono abrogati.
2. In relazione al trasferimento delle funzioni amministrative
agli enti locali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96, l'assegnazione delle
relative risorse finanziarie viene effettuata secondo il disposto di cui
all'articolo 7,
comma 7, della L.R.
n. 13/2002 e con riferimento alle somme impegnate nell'ultimo esercizio
finanziario precedente al trasferimento delle competenze.
Art. 32
P.O.R. Puglia 2000-2006. Procedure di spesa.
1. Al fine di garantire un più efficace e tempestivo utilizzo
dei fondi di bilancio connessi all'attuazione del P.O.R. Puglia 2000-2006, la
Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, i dirigenti dei
settori cui fanno capo gli interventi del P.O.R. Puglia 2000-2006 ad adottare
gli atti di impegno di spesa, di liquidazione e pagamento sui rispettivi
capitoli di spesa della U.P.B. 01.03. "Programmi comunitari".
Art. 33
Modifica articolo 48, comma 2, legge regionale 25 settembre
2000, n. 13.
1. Il comma 2
dell’articolo 48 della l.r.13/2000 “Procedure per l’attuazione del POR Puglia
2000-2006” è sostituito dal seguente:
“2.
L’istruttoria e l’erogazione degli aiuti è affidata al nucleo di valutazione,
istituito presso l’Assessorato al lavoro e formazione professionale, di cui al
comma 5 del successivo articolo
49.”.
Art. 34
Modifica articolo 27, comma 1, L.R. n. 13/2000.
1. Il comma 1
dell’articolo 27 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
“1.
La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente
disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei
soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel complemento di
programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la
durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del periodo
programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ogni
anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica
deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro
e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di
riferimento.”.
Art. 35
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio.
1. La Regione Puglia procede alla sottoscrizione dei contratti
di trasferimento relativi ai poderi cosiddetti "Fondi M.A.F." con gli attuali
assegnatari, fatta salva la successiva definizione, tra Regione Puglia e
Ministero del tesoro, in ordine al soggetto titolato all'introito delle somme
già versate, a titolo di riscatto, da parte degli assegnatari.
2. I verbali di consegna che trasferiscono beni immobili
rivenienti dall'attuazione del conferimento di funzioni di cui al D.P.R. n.
616/1977 e al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono titolo per l'apposita
trascrizione immobiliare.
Art. 36
Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata.
1. I soci assegnatari che, a seguito delle procedure previste
dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia
residenziale pubblica), ricevono in proprietà gli alloggi realizzati con
agevolazioni regionali e/o statali da cooperative a proprietà indivisa sono
tenuti a rimborsare alla Regione la differenza tra i contributi erogati fino
alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti all'epoca della
concessione del finanziamento per le cooperative a proprietà individuale (21) .
1-bis. Il tasso di interesse agevolato da assumere per il
calcolo delle differenze di cui al comma 1 è pari, per la fase di
preammortamento, a quello previsto per la stessa fase per le cooperative a
proprietà divisa e, per la fase di ammortamento, al tasso stabilito per la prima
fascia di reddito delle cooperative a proprietà divisa con decorrenza dalla
prima rata di ammortamento del mutuo (22) .
2. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che hanno
beneficiato del concorso regionale o statale nel pagamento degli interessi per i
mutui contratti per la realizzazione di programmi costruttivi, sono assoggettate
alla prescritta autorizzazione regionale, ai fini della trasformazione del
regime di proprietà indiviso in quello individuale di cui all'articolo 18 della
legge n. 179/1992, anche se i mutui contratti sono stati ammortizzati.
(21) Comma così sostituito dall'art.
35,
comma 1, lettera a), L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Ai fini
della quantificazione dei contributi da rimborsare alla Regione ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, capoverso 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
quale differenza tra i contributi percepiti dalle cooperative a proprietà
indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, il tasso
agevolato attribuito alle cooperative a proprietà divisa nella fase di
preammortamento deve essere assunto, per il conteggio, fino alla semestralità
immediatamente successiva alla data dell'atto notarile di assegnazione in
proprietà dell'alloggio.».
(22) Comma aggiunto dall'art. 35,
comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2004, n. 14.
Art. 37
Modifica articolo 44 legge regionale 12 aprile 2000, n. 9.
1. All'articolo 44
della L.R.
n. 9/2000, così come modificata dall'articolo 6
della legge
regionale 10 gennaio 2001, n. 7 e dall'articolo 25 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 35, le parole: "termine di ventiquattro mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "termine di trentasei mesi".
Art. 38
Recupero contributi edilizia residenziale pubblica -
Rateizzazione.
1. I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica
agevolata e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati
dalla Regione, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, sui
mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se
effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente (23) .
2. Qualora il rimborso delle somme dovute sia effettuato, in
tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta fatta
dal Settore edilizia residenziale pubblica con raccomandata con ricevuta di
ritorno, l'interessato non è tenuto alla corresponsione di interessi legali.
3. Qualora l'interessato effettui il rimborso mediante
rateizzazione, che non può comunque eccedere la durata di anni cinque con rate
mensili, trimestrali o semestrali, è tenuto alla corresponsione degli interessi
legali, vigenti alla data della richiesta regionale di pagamento, decorrenti
dalla data medesima fino all'effettivo soddisfo.
4. La domanda per la rateizzazione, con l'indicazione della
durata e della modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre
trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta di cui al comma 2, al
Settore edilizia residenziale pubblica, al quale spetta l'istruttoria delle
relative pratiche.
5. Il dirigente responsabile del Settore edilizia residenziale
pubblica è autorizzato a rateizzare le somme dovute, disponendo contestualmente
la durata e le modalità di pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata la richiesta di cui
al comma 4, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.
(23) Comma così sostituito dall'art. 19,
L.R.
3 luglio 2012, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Il testo originario era così formulato: «1. I soggetti attuatori di edilizia
residenziale pubblica agevolata (cooperative edilizie e imprese edili) e i loro
aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati, in conto
interessi di preammortamento e di ammortamento, dalla Regione sui mutui concessi
dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se effettuare il
rimborso in unica soluzione o ratealmente.».
Art. 39
Misure a favore delle zone terremotate.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'addizionale regionale
all'imposta su reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, determinata nella misura dell'1,4 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell'articolo 2
della L.R.
n. 32/2001, per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 dei Comuni che
saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale, è
rideterminata nella misura dello 0.9 per cento.
Art. 40
Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
1. Al fine di fronteggiare le spese di ricostruzione di opere
danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, è stanziata in apposito
capitolo di nuova istituzione epigrafato "Contributo straordinario ai Comuni del
Sub Appennino Dauno, per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002", da iscrivere nella U.P.B. 08.04., la complessiva
somma di euro 1 milione da assegnare con apposita deliberazione di Giunta
regionale.
Art. 41
Enti fieristici regionali - Ripianamento passività
pregresse.
1. Al fine di sostenere il parziale ripianamento delle
passività pregresse al 31 dicembre 1995 degli Enti fieristici a carattere
regionale secondo il programma di risanamento già approvato dalla Giunta
regionale con Delib.G.R. n. 5215 del 1996, è stanziata la somma di euro 260 mila
sull'apposito capitolo 352025, U.P.B. 04.08., del bilancio di previsione per
l'esercizio 2002.
2. Gli Enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare
all'Assessorato al bilancio della Regione Puglia, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione a firma
del legale rappresentante circa la conformità al programma di risanamento di cui
al comma 1 delle risultanze contabili inerenti le passività pregresse.
Art. 42
Definizione ordine del giorno CRLLPP.
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, determinerà
le modalità per la definizione degli argomenti posti all'esame dell'organo
consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non
ancora esaminati alla data di insediamento del Consiglio regionale dei lavori
pubblici (CRLLPP) (24) .
(24) Vedi, al riguardo, il Reg. 1°
aprile 2003, n. 2.
Art. 43
Interpretazione autentica dell'articolo 16, comma 2, della L.R.
n. 9/2000.
1. I limiti contenuti nell'articolo 16,
comma 2, della
L.R. n. 9/2000 non si applicano ai giudizi di responsabilità promossi prima
della data di entrata in vigore della legge.
Art. 44
Modifica articolo 8 legge regionale 2 agosto 1993, n. 11. (25)
1. L’articolo 8
della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:
“Art.
8 La Giunta regionale si avvarrà di apposito ufficio Cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo per
l’espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente
legge.”.
(25) Articolo
da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 20/2003, art. 13 che ha abrogato la
l.r. 11/93
Art. 45
Interventi regionali per l'istituzione del corso di laurea in
Scienze motorie con sede in Foggia.
1. A decorrere dall'anno finanziario 2002 e per gli esercizi
2003 e 2004 la Regione contribuisce alle spese di funzionamento dell'istituendo
corso di laurea in Scienze motorie presso la Facoltà di medicina e chirurgia con
sede in Foggia, mediante la concessione di un apposito contributo annuo di euro
250 mila in favore della competente Università degli studi (26).
(26) Comma così modificato dall'art.
54,
L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 46
Regolarizzazione vigneti uve da tavola.
1. I vigneti per uva da tavola, impiantati o reimpiantati
anteriormente al 10 settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e
nazionale, per i quali l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260 dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall'articolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460, devono essere
considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
2. I suddetti vigneti possono accedere agli aiuti, alle
sovvenzioni e ai contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e
limitatamente alle domande per le quali non è stato ancora definito il
procedimento amministrativo di concessione degli aiuti.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 60
dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione