Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 10,
comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
-
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
-
Visto
l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-
Visto
l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-
Vista
la L.R. 11 maggio 2001, n. 13 che prevede l’adozione di un
regolamento attuativo della legge.
-
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 08/03/2007 di adozione del
Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il
seguente Regolamento
ART. 1
(FINALITA’ DEL REGOLAMENTO)
[Con il presente Regolamento si provvede alla
definizione della disciplina funzionale e organizzativa del Consiglio Regionale
dei Lavori Pubblici, d’ora in poi denominato Consiglio. ]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10,
comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
ART. 2
(COMPOSIZIONE)
[I componenti esterni all’Amministrazione
Regionale, previsti in seno al Consiglio, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Legge Regionale n°13/2001 e successive
modifiche e integrazioni, sono nominati dalla Giunta Regionale. Entro quindici
giorni precedenti alla prima seduta del Consiglio, l’Ufficio di Segreteria
accerta, ai sensi delle vigenti disposizioni la non sussistenza di
incompatibilità dei componenti esterni con l’incarico da assolvere. ]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
ART. 3
(CONVOCAZIONE)
[Il Consiglio si riunisce almeno una volta al
mese, secondo il calendario stabilito semestralmente dal suo Presidente. Tale
calendario può subire modifiche per cause di necessità e di urgenza.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con
l’invio dell’Ordine del giorno a tutti i componenti.
Resta fatta salva la facoltà che può
esercitare il Presidente del Consiglio, di estendere la convocazione per la
partecipazione alle sedute a soggetti diversi dai componenti interni ed esterni
nominati, senza che ciò comporti per loro diritto di voto.
L’invio della convocazione è effettuato almeno
sette giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta
elettronica.
Il termine di cui sopra, può essere ridotto in
casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può
essere inferiore a tre giorni. ]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
ART. 4
(ASSEGNAZIONE ARGOMENTI)
[L’Ordine del giorno contiene l’indicazione
dei singoli argomenti da trattare e il nominativo del componente relatore
incaricato dell’istruttoria.
Il relatore e la Commissione relatrice sono
indicati nella seduta precedente del Consiglio con la consegna di tutti gli
atti, la cui completezza é accertata preventivamente dall’Ufficio di Segreteria
del Consiglio.
I progetti sottoposti all’esame del Consiglio
sono presentati in triplice copia, di cui una viene trattenuta agli atti
dall’Ufficio di Segreteria, mentre le restanti due vengono restituite al
soggetto richiedente, debitamente vistate dal relatore istruttore, unitamente a
copia conforme del relativo parere del Consiglio. ]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
ART. 5
(MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO)
[Le adunanze del Consiglio Regionale dei
Lavori Pubblici sono presiedute dal Presidente - Assessore pro tempore alle
Opere Pubbliche -, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente del
Settore LL. PP. all’uopo delegato.
Per la validità delle sedute del Consiglio, in
prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti
aventi diritto al voto, in seconda convocazione è richiesta la presenza di
almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.
In caso di assenza o di impedimento, il
Segretario del Consiglio è sostituito da dipendente regionale appartenente alla
carriera direttiva, addetto alla Segreteria, all’uopo designato dal Dirigente
dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio.
Se, per qualsiasi impedimento, un relatore è
impossibilitato ad intervenire, per tempo e prima dell’adunanza, deve avvisare
il Presidente che, se crede, richiede gli atti e nomina, in caso di urgenza,
anche verbalmente, altro relatore.
Qualora uno dei componenti, per qualsiasi
motivo, cessi dalla carica, prima della scadenza del mandato, si provvede alla
sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
Ai componenti del Consiglio spetta, per ogni
seduta del Consiglio, un’ indennità di presenza ed il rimborso delle spese,
eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle disposizioni regionali in
materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi
comunque denominati. ]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
ART. 6
(PARERI)
[I pareri del Consiglio Regionale dei LL. PP.
contengono una dettagliata relazione sulle circostanze di fatto relative alle
questioni da esaminare, nonché le motivazioni della decisione e il relativo
dispositivo.
I pareri di competenza sono resi dai relatori
entro il termine di novanta giorni.
Tale termine decorre dalla data di ricezione
degli atti da parte dell’ Ufficio di Segreteria del Consiglio, che provvede alla
sua protocollazione. La richiesta di documentazione integrativa, sia da parte
della Segreteria che dello stesso Consiglio, costituisce l’interruzione dei
termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione degli atti
integrativi richiesti.
In sede di rilascio di parere munito di
prescrizioni da parte del Consiglio, é stabilito con lo stesso parere il
soggetto preposto alla puntuale verifica degli avvenuti adempimenti conseguenti.
Le adunanze durano fino all’esaurimento della
trattazione degli argomenti iscritti nell’Ordine del giorno, salvo sospensione e
rinvio ad altra data, non oltre una settimana.
Per ogni adunanza viene redatto il verbale che
deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l’enunciazione
delle questioni trattate ed una sintesi degli interventi e degli atti approvati,
con l’indicazione se siano stati approvati all’unanimità od a maggioranza. In
tale ultimo caso, debbono essere riportati nel verbale i nominativi dei
componenti che hanno espresso voto contrario, con le relative motivazioni.
Il verbale della seduta è approvato
nell’adunanza successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
ART. 7
(SEGRETERIA)
[L’Ufficio di Segreteria svolge tutti i
compiti e le attività connesse a garantire la funzionalità del Consiglio ed in
particolare:
· cura le convocazioni e trasmette i relativi
atti;
· cura la corrispondenza del Consiglio, anche
con l’ausilio delle tecnologie informatiche;
· cura l’istruttoria dei singoli affari ai
fini della trattazione, fornendo ausilio al relatore nell’acquisizione degli
atti necessari;
· cura la raccolta e la diffusione dei
precedenti pareri su analoghi casi trattati da porre a disposizione del
Consiglio;
· cura la protocollazione degli atti
avendo cura di procedere alla catalogazione per natura e caratteristiche
dell’affare da trattare, con riferimento al numero d’ordine, alla data della
nota di trasmissione, all’oggetto, all’assegnazione istruttoria, al nome del
relatore, alla data dell’invio del parere e degli atti al Settore;
· cura la verbalizzazione delle
sedute.]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
ART. 8
(ABROGAZIONE DI REGOLAMENTO REGIONALE)
[Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento è abrogato il Regolamento Regionale n. 2 dell’1.4.2003:
“ L.R. 9.12.2002, n. 20 – art. 42 – Modalità per la definizione degli
argomenti posti all’esame dell’organo consultivo regionale competente in materia
di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del
C.R. LL. PP.. ]
Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 10, comma 1, lett. f), L.R.
19 luglio 2013, n. 19, a decorrere dal giorno stesso
della suapubblicazione.
[Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della
Regione Puglia ”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]
Dato a Bari, addì 15 marzo 2007