CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.1
(Finalità)
1. La Regione garantisce, attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento
istituzionale e degli accordi contrattuali, l'erogazione di prestazioni
efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del
servizio sanitario regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per autorizzazione s'intendono i due distinti provvedimenti che consentono
la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie.
2. Per accreditamento istituzionale s'intende il provvedimento con il quale si
riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di
potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio
sanitario.
3. Per accordo contrattuale s'intende l'atto con il quale la Regione e le
Aziende USL definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la
tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio
sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio
sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in
corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
4. Per decreto legislativo s'intende il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.
5. Per Aziende sanitarie s'intendono le Aziende USL e le Aziende ospedaliere.
Ai soli fini della presente legge, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e gli enti ecclesiastici sono denominati Aziende sanitarie.
6. Per strutture sanitarie e socio-sanitarie s'intendono quelle di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
7. Per nuova realizzazione s'intende la costruzione o l'allestimento ex novo di
strutture destinate all'esercizio di attività sanitarie.
8. Per ampliamento s'intende un aumento di posti letto, posti letto-tecnici e
grandi apparecchiature o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive
rispetto a quelle precedentemente svolte.
9. Per trasformazione s'intende la modifica strutturale e/o funzionale o il
cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
10. Per studio s'intende il luogo dove vengono erogate prestazioni sanitarie da
parte di professionisti abilitati all'esercizio della professione, in regime
fiscale di persona fisica e in forma singola o associata.
Art. 3
(Compiti della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) con regolamento di Giunta regionale:
1) determina gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture
o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo ai fini della verifica di compatibilità del progetto,
propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di
assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati
raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai
fini dell'accreditamento istituzionale; ai fini di cui al presente punto 1)
procede anche, ove necessario, a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi
ospedalieri pubblici e privati di cui all'articolo 9 della legge regionale
25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2003);
2) in presenza di comprovate carenze nel d.p.r. 14 gennaio1997 o di necessità
di integrazione dei relativi requisiti minimi, integra i requisiti di cui al
citato d.p.r. per l'autorizzazione all'esercizio;
3) stabilisce gli ulteriori requisiti per
l'accreditamento istituzionale secondo i principi previsti nella presente
legge;
4) approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento;
5) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione
all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza.
b) con decreto del Presidente:
1) dispone la decadenza di cui all'articolo 10, applica le sanzioni di
competenza di cui all'articolo 15 e decide sull'istanza di riesame di cui
all'articolo 26.
c) con determinazione dirigenziale:
1) provvede al rilascio della verifica di compatibilità ex articolo 8-ter del
decreto legislativo, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione di cui al successivo articolo 7 e dell'autorizzazione
all'esercizio di propria spettanza di cui al successivo articolo 8, comma 3;
2) esercita l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie
dalla stessa autorizzate, per il tramite del Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL territorialmente competente;
3) esercita le attività di verifica dei requisiti di
accreditamento, secondo le modalità e i tempi definiti dalla presente legge;
4) provvede al rilascio e revoca dei
provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.
Art. 4
(Compiti dei Comuni)
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'articolo 7,
previa verifica di compatibilità da parte della Regione, nonché il rilascio
delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 8, comma 4;
b) l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli
stessi Comuni autorizzate, svolta per il tramite del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente;
c) l'applicazione delle sanzioni di
competenza di cui all'articolo 15.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI
Art. 5
(Autorizzazioni)
1.
L'autorizzazione consta di due distinti provvedimenti che consentono la
realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie.
a) Autorizzazione alla realizzazione di strutture.
1) Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:
1.1 le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio
sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non
ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno:
1.2.1 presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali;
1.2.2 strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne;
1.2.3 strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i
tossicodipendenti;
1.2.4 residenze sanitarie assistenziali;
1.3 i centri residenziali per cure palliative (hospice);
1.4 gli stabilimenti termali.
2) Tra le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi inclusi quelli individuati ai sensi
del comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo, sono, altresì,
soggetti all'autorizzazione alla realizzazione le seguenti attività:
2.1 specialistica ambulatoriale chirurgica, ove attrezzata per l'erogazione di
prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento di
Giunta regionale;
2.2 specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni
chirurgiche comprese fra quelle individuate con apposito provvedimento della
Giunta regionale;
2.3 diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;
2.4 radioterapia;
2.5 medicina nucleare in vivo;
2.6 dialisi;
2.7 terapia iperbarica;
2.8 consultoriale familiare.
3) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8-ter del decreto legislativo
e dell'articolo 3 del d.p.r. 14 gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la
realizzazione di nuove strutture rientrano, limitatamente alle attività di cui
ai precedenti punti 1) e 2), anche le seguenti fattispecie:
3.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:
3.1.1 l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi
apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;
3.1.2 l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive
rispetto a quelle già autorizzate;
3.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:
3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli
già autorizzati;
3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già
autorizzate;
3.2.3 il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni
sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;
3.3 il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
b) Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.
1) Sono soggetti all'autorizzazione all'esercizio:
1.1 tutte le strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione,
di cui alla lettera a) del presente articolo;
1.2 le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ancorché non soggetti all'autorizzazione
alla realizzazione, così come di seguito classificati:
1.2.1 attività specialistica ambulatoriale medica;
1.2.2 attività specialistica ambulatoriale chirurgica ove non attrezzata per
erogare le prestazioni individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a),
punto 2), del presente articolo;
1.2.3 attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata
per erogare prestazioni chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla
lettera a), punto 2), del presente articolo;
1.2.4 attività di medicina di laboratorio;
1.2.5 attività di diagnostica per immagini;
1.2.6 attività ambulatoriale di FKT.
2. Per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi dei medici che esercitano
l'attività professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e
b) del comma 1 e gli studi per l'esercizio delle professioni sanitarie,
individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell'articolo 6 del
decreto legislativo. I predetti studi, nei quali i professionisti esercitano
l'attività in forma singola o associata, devono avere spazi e attrezzature
proporzionati alla capacità erogativa e al personale ivi operante e, in ogni
caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l'esercizio di
attività complesse, intendendo con ciò consistenza equiparabile a quella
stabilita dal d.p.r. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali. I predetti
soggetti hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio
all'Azienda USL competente per territorio, corredando la comunicazione di
planimetria degli ambienti ove si svolge l'attività, di elenco delle
attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di
studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni
sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal
Ministero della salute. Il Servizio igiene pubblica del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente, entro novanta giorni
dalla comunicazione, esprime il proprio nulla osta allo svolgimento
dell'attività professionale. L'Azienda USL effettua, nei confronti degli studi
ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il rispetto
della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 6
(Requisiti per l'autorizzazione)
1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per
l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti
dal d.p.r. 14 gennaio 1997 con le integrazioni individuate dalla Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2).
2. Nessuna struttura sanitaria di ricovero per acuti può possedere capacità
ricettiva inferiore a trenta posti letto. Le strutture di ricovero a ciclo
diurno devono essere dotate di almeno dieci posti letto.
3. Le prestazioni a ciclo diurno per acuti devono essere comunque erogate
all'interno di strutture di ricovero con specifica identificazione dei posti
letto dedicati e della relativa organizzazione tecnico-sanitaria.
4. La Giunta regionale aggiorna i requisiti minimi richiesti per
l'autorizzazione ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo rendano
necessario.
Art.
7
(Procedure per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
e socio-sanitarie)
1. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici
e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di
autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della
documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica
di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
2. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento
del Dirigente del Settore sanità della Regione.
Art. 8
(Procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e
socio-sanitarie)
1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla
Regione o al Comune.
2. Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità e tutta la
documentazione richiesta dall'ente competente.
3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), punto 1).
4. Al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), punto 2), nonché per le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), punto 1.2.
5. La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano
l'effettivo rispetto dei requisiti minimi nonché ogni eventuale prescrizione
contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista. L'accertamento
da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta
giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
6. Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o
al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro
sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5,
fatta salva l'interruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Art. 9
(Istanza di riesame)
1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso la stessa contenga le
prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), l'interessato può
presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di
riesame.
2. La Regione o il Comune decidono sull'istanza, sentito il Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 10
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio)
1. L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello
autorizzato.
2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata e ferma restando la
sussistenza dei requisiti, gli eredi possono continuare l'esercizio
dell'attività fino al rilascio e/o conferma dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione decade nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c) condanna passata in giudicato per reati di truffa e corruzione contro la
pubblica amministrazione e associazione a delinquere di stampo mafioso nei
confronti del titolare dell'attività.
Art. 11
(Disposizioni comuni alle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione indica in particolare:
a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona
fisica;
b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui
il soggetto richiedente sia una società;
c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;
d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
e) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti
minimi di cui all'articolo 6;
f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.
2. La sostituzione del responsabile sanitario deve essere comunicata all'ente
che ha rilasciato l'autorizzazione per la variazione del relativo
provvedimento.
Art. 12
(Legale rappresentante della struttura)
1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente
alla Regione o al Sindaco:
a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o
impedimento dello stesso;
b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella
struttura;
c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e
nella composizione della società titolare della struttura;
d) la temporanea chiusura o inattività della struttura.
2. Il legale rappresentante della struttura è inoltre tenuto a:
a) verificare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della
normativa vigente;
b) assicurare la presenza del responsabile sanitario e del restante personale;
c) comunicare alla Regione o al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, le
variazioni intervenute nelle sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature
sanitarie.
Art. 13
(Responsabile sanitario - Requisiti)
1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.
2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve possedere i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
3. Nelle strutture private di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto
1.1, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti
per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura
pubblica. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico di responsabile sanitario
presso tali strutture, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto
di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata
nelle strutture pubbliche. Nelle case di cura con meno di centocinquanta posti
letto, il responsabile sanitario deve possedere la specializzazione in
direzione medica di presidio ospedaliero o equipollente ovvero l'anzianità di
cinque anni nella disciplina. Anche presso tali strutture, ai fini
dell'attribuzione dell'incarico di responsabile sanitario, l'anzianità di
servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso
strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche.
4. Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e
semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte
anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente rispetto a quella cui fa capo la struttura.
5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di
laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche
da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 febbraio 1984.
6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di
una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture territoriali
monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e, comunque, a condizione
che il totale dei posti letto non sia superiore a cinquanta.
7. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di
proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la
struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche
residenziali e semiresidenziali e per le strutture ambulatoriali.
Art. 14
(Responsabile sanitario - Compiti)
1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della
struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei
confronti della titolarità e dell'Autorità sanitaria competente, e assicura
tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 15
(Sanzioni)
1. Il Presidente della Regione o il Sindaco (di seguito indicate come le
Autorità competenti), secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 8,
commi 3 e 4, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica
amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono la chiusura di strutture
o attività aperte o trasferite in altra sede senza autorizzazione.
2. Le Autorità competenti revocano l'autorizzazione e dispongono la conseguente
chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo
della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate
inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini,
fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato
all'Autorità giudiziaria.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa
pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 12 mila.
4. Le Autorità competenti, nel caso in cui siano state apportate modifiche
strutturali, funzionali o della tipologia delle prestazioni erogate tali da
configurare rischio per la salute pubblica, dispongono il ripristino della
situazione preesistente, da assicurare entro il termine di trenta giorni. In
tal caso l'Autorità sanitaria locale dispone la sospensione dell'attività.
5. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, le Autorità
competenti dispongono la chiusura della struttura. La riapertura può essere
concessa non prima di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento, previa
verifica dell'avvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il
provvedimento di chiusura.
6. In caso di carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, di violazione di
prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione o di disfunzioni
assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, le
Autorità competenti ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un
termine compreso fra trenta e centottanta giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, le Autorità
competenti dispongono la sospensione dell'attività per un periodo di tempo sino
a sei mesi.
8. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento
dell'intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario le
Autorità competenti dichiarano la revoca dell'autorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3 mila e un massimo di euro 6 mila.
10. Il legale rappresentante e il responsabile sanitario della struttura che
non adempiono agli obblighi a essi rispettivamente imposti dagli articoli 12 e
14 sono soggetti rispettivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro mille a euro 2 mila.
11. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera. d),
l'autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata
chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi.
Art. 16
(Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti
di cui all'articolo 15)
1. L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni. Resta fermo l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria nel
caso di violazione di norme penali.
3. La chiusura della struttura ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 5, è disposta
dall'Autorità competente.
4. Nel caso previsto dall'articolo 15, comma 2, salvo accertata situazione di
pericolo per la salute dei cittadini, l'interessato può far pervenire
all'Autorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
contestazione, scritti difensivi e documenti nonché chiedere di essere sentito.
Dopo aver acquisito il rapporto del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
USL, esaminati gli scritti difensivi e sentito eventualmente l'interessato,
l'Autorità competente, se ritiene fondato l'accertamento, dispone i relativi
provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 15. E' consentito il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981.
L'Autorità competente, qualora dall'accertamento, comprensivo delle
controdeduzioni dell'organo accertatore, non ravvisi la sussistenza delle
violazioni o inadempienze, emette provvedimento motivato di archiviazione. Il
provvedimento emanato è notificato all'interessato ed è trasmesso all'organo
che ha redatto il rapporto il quale, nel caso sia disposta la chiusura, ne cura
l'esecuzione.
5. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dall'Autorità competente
sono incamerati dalla Regione e utilizzati con destinazione ad attività
socio-sanitarie.
Art. 17
(Registro delle strutture autorizzate)
1. E' istituito presso il competente Assessorato della Regione il Registro
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate all'esercizio.
2. A tale scopo il Sindaco trasmette all'Azienda USL, nel territorio della
quale è ricompreso il Comune, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati
nonché le pronunce di sospensione, decadenza e revoca, al fine della
registrazione degli stessi nel Sistema informativo sanitario regionale.
Art. 18
(Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria inviano, con
cadenza quinquennale, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL
territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo
6, corredata di relazione tecnico-sanitaria redatta a cura del responsabile
sanitario.
2. Il Dipartimento di prevenzione, d'intesa con altre strutture in rapporto
alla tipologia di prestazioni erogate dalle strutture interessate, con cadenza
almeno quinquennale e ogni qualvolta la Regione ne ravvisi la necessità,
provvede a effettuare controlli e verifiche ispettive tese all'accertamento
della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio
dell'autorizzazione. Di ogni verifica è redatto apposito verbale da consegnare
in copia al legale rappresentante della struttura, al responsabile sanitario,
alla Regione e al Comune per gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo
15.
Art.
19
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione
nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione
di strutture già autorizzate.
2. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, per i
quali la precedente normativa non prevedeva l'autorizzazione all'esercizio, già
operanti al 15 ottobre 2002, data di pubblicazione della deliberazione della
Giunta regionale del 30 settembre 2002, n. 1412, sono provvisoriamente
autorizzati, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.
3. Le strutture già autorizzate e i soggetti di cui al comma 2, fermo restando
il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per i requisiti
generali, devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 6, nei termini
sotto indicati:
a) entro quattro anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e
impiantistici e tecnologici, generali e specifici;
b) entro due anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e
specifici.
4. I termini di cui al comma 3 per le strutture pubbliche, decorrenti dalla
data di approvazione del piano di adeguamento di cui all'articolo 9, comma 2,
della l.r. 19/2003,
sono coincidenti con quelli dell'accreditamento di cui al capo III.
5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per
continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma
dell'autorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i
termini di cui al comma 3 decorrenti dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
6. L'Autorità competente, accertata tramite il Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL la sussistenza dei requisiti richiesti, rinnova
l'autorizzazione stessa.
7. La mancata presentazione della domanda di conferma dell'autorizzazione o il
mancato adeguamento ai requisiti disciplinati dalla presente legge nei termini
indicati nel comma 3 comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente
chiusura dell'esercizio.
CAPO III
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE
E PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI SANITARIE
E SOCIO-SANITARIE
Art. 20
(Accreditamento istituzionale e obbligatorietà del possesso dei requisiti)
1. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità
del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e
qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del servizio
sanitario.
2. Le strutture sanitarie pubbliche, le strutture sanitarie private autorizzate
in esercizio e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del
Servizio sanitario nazionale all'interno dei vincoli della programmazione
sanitaria regionale devono ottenere preventivamente l'accreditamento.
3. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti
vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si
fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.
4. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale, è titolo
necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo.
5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le strutture
sanitarie e relative funzioni.
6. I soggetti accreditati erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per
conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito dei Livelli essenziali di
assistenza (LEA), nonché degli eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla
Regione.
7. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono svolte dal
Dirigente del Settore sanità del competente Assessorato della Regione.
Art. 21
(Condizioni
per l'accreditamento)
1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti di cui
all'articolo 23.
2. Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
a) il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le
tecnologie e l'organizzazione del servizio;
b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del
volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a
livello regionale e di singole Unità sanitarie locali e dei criteri fissati
dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo;
c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità
dell'assistenza;
d) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove preventivamente richiesta
dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della struttura;
e) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale
relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività
svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo;
f) la rispondenza della struttura, della funzione o del soggetto accreditando
ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 23;
g) il dimensionamento dei posti letto delle Unità operative (UO), per quanto
riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato
nel Piano sanitario regionale e nel collegato riordino della rete ospedaliera;
h) la rispondenza allo standard minimo di posti letto, per quanto riguarda le case
di cura private, previsto dall'articolo 6.
3. Le case di cura transitoriamente accreditate o autorizzate all'esercizio
possono essere accreditate per un numero di posti letto, calcolati con
riferimento ai requisiti minimi strutturali per l'area di degenza fissati dalla
Regione, fino al massimo della dotazione in esercizio alla data del 31 ottobre
2003.
4. Fermo restando quanto fissato al comma 3, nonché ai commi 2 e 3
dell'articolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati transitoriamente
accreditati o autorizzati all'esercizio che intendono accedere al regime di
accreditamento istituzionale devono presentare alla Regione piani di
adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e
specifici, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
5. Nei piani di cui al comma 4 devono essere previsti tempi differenziati di
adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro complessità e funzione.
6. Ogni casa di cura deve essere articolata in UO con un numero di posti letto
non inferiore al 50 per cento delle dotazioni standard previste per le
strutture pubbliche dal piano regionale di riordino della rete ospedaliera.
7. Sono esclusi dal processo di accreditamento le strutture che erogano
prestazioni sanitarie ove si svolgono anche attività ludiche, sportive ed
estetiche, fatta eccezione per gli stabilimenti termali.
Art. 22
(Rapporti tra soggetti accreditati ed ente pubblico)
1. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies
del decreto legislativo mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il
quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di
prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei
controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
2. La Giunta Regionale provvede alla definizione degli indirizzi per la
formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle
funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della
programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei
criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati,
con i quali stipulare i contratti.
3. La Regione e le Aziende USL definiscono accordi con le Aziende sanitarie e
stipulano contratti con le strutture private e i professionisti anche mediante
intese con le relative organizzazioni rappresentative a livello regionale.
4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende
USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo.
Art. 23
(Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazione
per l'accreditamento)
1. I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini dell'accreditamento fissati
dalla Giunta regionale devono risultare:
a) compatibili con l'esigenza di garantire che lo sviluppo del sistema sia funzionale
alle scelte di programmazione regionale;
b) orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia,
l'efficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA;
c) finalizzati a perseguire l'uniformità dei livelli di qualità dell'assistenza
offerta dai soggetti pubblici e privati;
d) commisurati rispetto al livello quantitativo e qualitativo di dotazioni
strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
e) tesi a favorire il miglioramento della qualità e l'umanizzazione
dell'assistenza attraverso la risultanza positiva rispetto al controllo di
qualità, anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei
servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10 e 14 del decreto
legislativo e dal sistema di garanzia dei LEA.
2. La Giunta Regionale individua:
a) gli ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati
raggiunti ai fini della conferma dell'accreditamento istituzionale;
b) le modalità per le verifiche, iniziali e successive, del possesso e della
permanenza dei requisiti della struttura o del professionista accreditato.
3. La Giunta Regionale aggiorna i requisiti ulteriori richiesti per
l'accreditamento ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo rendano
necessario.
Art. 24
(Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti)
1. Per le Aziende sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 9,
comma 1, lettera c, della l.r. 19/2003,
il processo di autorizzazione e accreditamento è unificato e si applicano le
procedure di cui al comma 11, lettera a).
2. I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere l'accreditamento
istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore
sanità del competente Assessorato regionale.
3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore
sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di
programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso
di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti
tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle
valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase
istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza
dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e
ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una
verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono
a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite
dalla Giunta Regionale.
4. Le strutture e i professionisti transitoriamente accreditati ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e ai sensi del regolamento regionale
27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture
riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), devono
presentare richiesta di accreditamento istituzionale entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando che la Regione emanerà a seguito
dell'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui
all'articolo 3. Scaduto inutilmente il termine previsto per la richiesta
dell'accreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità provvede
alla revoca dell'accreditamento transitorio della struttura. Una nuova
richiesta di accreditamento può essere inoltrata da queste strutture dopo un
anno dalla data del provvedimento di revoca.
5. Qualora il professionista accreditato intenda continuare la propria attività
in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento
dell'autorizzazione e dell'accreditamento, da effettuarsi con specifico atto
dell'Autorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone
costituite da professionisti specialisti accreditati nella stessa branca, ferma
restando la sussistenza dei titoli e requisiti e ferme restando le quantità e
tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario
regionale nell'ambito degli appositi rapporti.
6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono
presentare, secondo le modalità di cui al comma 4, domanda di accreditamento,
senza vincoli di tempo, successivamente all'approvazione da parte della Giunta
regionale degli atti di cui all'articolo 3.
7. Al termine dell'istruttoria viene rilasciato l'accreditamento istituzionale
alle strutture e ai professionisti transitoriamente accreditati nonché a quelli
autorizzati all'esercizio che ne abbiano fatto richiesta entro i termini
fissati. L'accreditamento è revocato in conseguenza di verifica negativa di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo.
8. La Regione procede, ogni tre anni, per il tramite del Dirigente del Settore
sanità, alla verifica della sussistenza dei requisiti in possesso dei soggetti
di cui al comma 7.
9. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente
del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento
all'interessato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta
di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale
insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le
prescrizioni e il termine per l'adeguamento, alla scadenza del quale si
procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è
data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi
dell'articolo 26.
10. L'accreditamento viene conferito, sospeso o revocato con determinazione del
Dirigente del Settore sanità.
11. I requisiti di accreditamento devono essere posseduti entro i seguenti
termini:
a) le aziende sanitarie pubbliche, gli IRCCS pubblici e privati e gli enti
ecclesiastici, ivi compreso l'ex ospedale psichiatrico di Bisceglie e Foggia,
sono tenuti ad adeguare ai requisiti minimi e ulteriori le strutture sanitarie,
ivi compresi i presidi ospedalieri di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n.. 1429, secondo le
seguenti fasi:
1) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aziende, gli istituti ed enti di cui sopra predispongono un piano di
adeguamento ai requisiti;
2) l'attuazione del piano di adeguamento deve essere comunque garantita entro
il termine massimo di quattro anni, per quanto riguarda i requisiti
strutturali, impiantistici e tecnologici, e di due anni, per quanto riguarda i
requisiti organizzativi generali e specifici, dalla data in cui il piano stesso
è stato approvato dalla Giunta regionale; nei piani devono essere previsti
tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro
complessità e funzione.
Per l'esercizio delle attività sanitarie, le
strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei
requisiti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 19/2003.
Gli IRCCS pubblici e privati e gli enti
ecclesiastici hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 15
undecies del decreto legislativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
b) gli altri soggetti sono tenuti ad adeguarsi agli ulteriori requisiti
previsti per l'accreditamento:
1) ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici:
entro quattro anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come
specificato al comma 12;
2) ai requisiti organizzativi generali e specifici: entro due anni dalla data
di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 12.
12. I piani di adeguamento presentati ai sensi dell'articolo 21, comma 4,
devono essere approvati dalla Giunta regionale. In caso di non approvazione,
viene disposta la revoca dell'accreditamento transitorio nei confronti del
soggetto richiedente.
Art. 25
(Accreditamento provvisorio)
1. Per l'attivazione di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in
strutture preesistenti, ferma restando la compatibilità di cui all'articolo
8-ter, comma 3, del decreto legislativo per l'autorizzazione alla
realizzazione, i soggetti interessati, unitamente all'autorizzazione
all'esercizio dell'attività, possono richiedere l'accreditamento istituzionale.
In tal caso il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti
minimi e ulteriori al momento della loro verifica, che sarà effettuata
congiuntamente. In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, sarà
concessa l'autorizzazione all'esercizio e un accreditamento provvisorio per il
tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità
dei risultati, anche in relazione alle prestazioni erogate al di fuori dei
rapporti contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo.
2. Quanto stabilito al comma 1 si applica anche ai soggetti già autorizzati
alla realizzazione di nuove strutture sanitarie o di nuove attività in
strutture preesistenti.
3. In relazione alla conformità ai requisiti minimi e ulteriori richiesti, può
essere concessa anche la sola autorizzazione all'esercizio, con prescrizioni e
termini per l'adeguamento ai requisiti mancanti per la concessione
dell'accreditamento.
4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 intendano fare richiesta
solo di autorizzazione all'esercizio, essi possono richiedere l'accreditamento
provvisorio dopo un anno dalla data di concessione dell'autorizzazione.
5. Le modalità per la richiesta dell'accreditamento provvisorio e le procedure
per il rilascio dello stesso sono quelle previste dalla presente legge.
Art. 26
(Istanza di riesame)
1. In caso di diniego dell'accreditamento o nel caso lo stesso contenga
prescrizioni, l'interessato può presentare al Presidente della Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto medesimo,
le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide sull'istanza nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 27
(Sospensione e revoca dell'accreditamento)
1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.
2. L'accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno
delle condizioni di cui all'articolo 21.
3. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che
possano rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli qualitativi
dell'assistenza erogata dal soggetto accreditato, il Dirigente del Settore
sanità dispone le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni
di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della
gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione
con prescrizioni.
4. L'accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento
della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo nonché in conseguenza del
rifiuto di stipula del contratto e del non rispetto degli accordi eventualmente
sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.
5. La revoca o la sospensione dell'accreditamento comportano, rispettivamente,
l'immediata revoca o sospensione degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo.
6. L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni,
trascorso inutilmente il quale è revocato.
Art. 28
(Anagrafe dei soggetti accreditati)
1. È istituito, presso il Settore sanità dell'Assessorato competente, l'elenco
dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e
per tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione con periodicità annuale.
2. Ciascuna Azienda USL pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali
ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e i
relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del
Servizio sanitario regionale.
Art. 29
(Norme transitorie e finali)
1. L'accreditamento transitorio viene prorogato, sino alla decorrenza dei
termini di cui all'articolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12, alle
strutture e ai professionisti che richiedono l'accreditamento istituzionale,
fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 24.
2. Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del
Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre
strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di
rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a
quello di ubicazione della struttura da accreditare.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture di cui
all'articolo 6, comma 2, il numero dei posti letto da confermare per
l'autorizzazione all'esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti
minimi strutturali per l'area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo
della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel
caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto
a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie
devono richiedere nuova autorizzazione per l'ampliamento del numero dei posti
letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la
fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 3. In tal caso le strutture
mantengono l'autorizzazione all'esercizio fino all'adozione del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
4. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali
necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici
previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere l'erogazione dei
servizi, la struttura sanitaria, previa comunicazione all'Azienda sanitaria
inviata con preavviso non inferiore a giorni sessanta, può disporre,
temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede,
nell'ambito della stessa Azienda USL, per il tempo strettamente necessario
all'esecuzione delle opere. La comunicazione deve contenere:
a) l'indirizzo completo del presidio che s'intende temporaneamente trasferire;
b) l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere
totali o parziali);
c) la data in cui avverrà il trasferimento;
d) l'indirizzo completo dei locali che s'intendono utilizzare per il
trasferimento temporaneo;
e) la durata prevista del trasferimento;
f) la dichiarazione del legale rappresentante della struttura sanitaria
autorizzata o accreditata transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi
locali sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere
igienico-sanitario.
Alla comunicazione deve
essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100
contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che s'intendono
utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, l'Azienda USL competente, previa
ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il
presidio, può inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e
consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il
diniego deve essere adeguatamente motivato e circostanziato e deve essere
notificato all'erogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego
stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il
trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il trasferimento s'intende
autorizzato.
5. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali
per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al r.r. 7/2002,
considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono
autorizzate alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito
del distretto ove è ubicata la struttura autorizzata. In tal caso, si
applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui all'articolo 7. In caso
di trasferimento temporaneo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. I
termini previsti per l'adeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui
all'articolo 7 del r.r. 7/2002
sono prorogati secondo le seguenti scadenze:
a) per i requisiti organizzativi, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del r.r. 7/2002;
b) per i requisiti strutturali e tecnologici, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore del r.r. 7/2002.
6. I soggetti transitoriamente accreditati che hanno in corso interventi
strutturali per le cui opere è stata rilasciata concessione edilizia o
presentata denuncia di inizio attività alla data di pubblicazione della del.
giunta reg. 1412/2002 possono chiedere la conferma dei posti letto in esercizio
alla data del 31 ottobre 2003, purché la nuova struttura sia conforme ai
requisiti minimi strutturali per l'area di degenza fissati dalla Regione.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 28 maggio 2004