TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL
BILANCIO 2003
Art. 1
(Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2003, approvato con legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, sono
introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai
residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione
secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2002, nonché
le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di
entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 260 milioni
al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
l’esercizio 2003 è rideterminato in euro 857.956.093,35 e destinato per la
quota incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese
indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli
allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per
unità previsionale di base e per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei
residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste
previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione
dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e
2.
Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della
spesa)
1. Per
effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo
dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2003, risulta modificato in euro 15.841.987.152,04 in
termini di competenza e in euro 24.909.911.972,12 in termini di cassa per
l’entrata e in euro 15.841.987.152,04 in termini di competenza e in euro
24.909.911.972,12 in termini di cassa
per la spesa.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
Art. 3
(Rifinanziamento
e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito)
1. La Giunta regionale è
autorizzata a rifinanziare o ristrutturare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata,
le passività che comportino oneri eccessivi a carico del bilancio regionale per
le mutate condizioni del mercato finanziario.
2. Per le operazioni di cui al
comma 1 è autorizzato il pagamento delle penali contrattualmente previste
nonché degli altri eventuali oneri connessi al rifinanziamento o alla
ristrutturazione.
3. A tal fine la Giunta
regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o a emettere prestiti
obbligazionari per un importo pari al debito residuo maggiorato degli eventuali
oneri derivanti dal rifinanziamento o dalla ristrutturazione, aventi una
scadenza finale massima di trent’anni, e a un tasso fisso o variabile annuo
iniziale non superiore a quello dei mutui da rifinanziare. La ristrutturazione
può avvenire anche tramite strutture finanziarie derivate che consentano un
miglioramento delle condizioni economiche e di rischio in essere.
4. Il servizio del debito
relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari e di ogni altra passività
relativa alle operazioni di cui al presente articolo è garantito dalla Regione
mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa e per
tutta la durata del debito sottostante, delle somme occorrenti per effettuare i
pagamenti alle previste scadenze comprensive, ove necessario, degli oneri a
copertura del rischio di cambio.
5. Sulle somme di cui al comma 4
è istituito speciale vincolo a favore dei beneficiari del pagamento ovvero
dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del debito.
6. In relazione al vincolo
previsto al comma 5, la Giunta regionale dà mandato al Tesoriere di provvedere,
alle scadenze e con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura
obbligatoria, al versamento in favore dei beneficiari ovvero dell’ente o degli
enti creditizi incaricati del servizio di pagamento delle somme occorrenti per
il servizio stesso.
7. A tal fine la Giunta
regionale autorizza, altresì, il Tesoriere ad accantonare, su alcune delle
entrate acquisite dalla Regione, le somme necessarie al servizio del debito,
con specifico vincolo irrevocabile a favore dei beneficiari ovvero dell’ente o
degli enti creditizi incaricati del servizio del debito. Nei casi in cui il
gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa,
venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al
servizio del debito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale
complessivo delle entrate regionali.
Art. 4
(Misure
straordinarie di intervento finanziario al sistema dei parchi scientifici e
tecnologici della Regione Puglia)
1. E’ autorizzata la spesa di
euro 3 milioni 355 mila per la copertura della quota di ricostituzione del
capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA – SCARL.
2. E’ inoltre autorizzata la
spesa di euro 769.461,50 per la sottoscrizione, per il tramite della Società
finanziaria regionale controllata Finpuglia s.p.a., del capitale sociale della
Società consortile per azioni PASTIS C.N.R.S.M..
3. Per le finalità di cui ai
commi 1 e 2 è autorizzato il trasferimento alle Società Tecnopolis-CSATA Scarl
e Finpuglia rispettivamente della somma di euro 3 milioni 355 mila ed euro
769.461,50.
4. Alla relativa spesa si fa
fronte mediante apposito stanziamento dell’importo complessivo di euro
4.124.461,50 sul capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale per
l’esercizio 2003, avente ad oggetto “Trasferimento per ricostituzione e
sottoscrizione capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA e della
società PASTIS C.N.R.S.M. (legge di variazione al bilancio di previsione
2003)”.
Art. 5
(Norme
integrative alla legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2)
1. La Giunta regionale, in sede di
approvazione del Programma operativo di cui all’articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2, al fine
di consentire la concreta realizzazione dello stesso nel rispetto dei termini
previsti dalla citata legge, può, ove formalmente richiesto dal Commissario
regionale, autorizzare il finanziamento occorrente per tale operazione a titolo
di anticipazione.
2. Ad avvenuta nomina del
Commissario regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 2/2003, nonché a intervenuta approvazione
del Programma operativo, le anticipazioni saranno corrisposte entro il limite
massimo complessivo di euro 2 milioni, da iscriversi in apposito capitolo di
spesa di nuova istituzione.
3. Il Commissario regionale,
successivamente all’attuazione del Programma operativo, provvederà, mediante
adozione di specifico atto, alla restituzione delle somme anticipate dalla
Regione Puglia.
Art. 6
(Agenzia
regionale del lavoro)
1. Il comma 5 dell’articolo 5
della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, è così
integrato:
“5. Ai
predetti organi spetta un’indennità onnicomprensiva massima lorda di carica
pari a euro 110 mila per il Direttore generale e a euro 8 mila per ciascun
componente del collegio sindacale incrementato del 20 per cento nei confronti
del Presidente”.
2. Le retribuzioni del personale
esperto in servizio presso l’Agenzia regionale del lavoro sono incrementate, in
applicazione di specifico istituto contrattuale e secondo gli indici ISTAT di
rivalutazione relativi agli anni 2000/2002, del 7,7 per cento.
Art. 7
(Misure di
ripianamento passività pregresse dell’Ente Fiera di Foggia)
1. Ai fini del completamento
delle operazioni di ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1995
dell’ente Fiera di Foggia, già avviate con l’articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, secondo
il programma di risanamento approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 5215 del 1996, è autorizzata l’iscrizione nel bilancio di previsione per
l’esercizio 2003 della somma di euro 592 mila occorrente per la copertura degli
oneri finanziari connessi alle operazioni di mutuo contratti dal predetto ente
con gli istituti di credito.
2. Il finanziamento di cui al
comma 1 sarà attribuito per ciascuno degli anni ricompresi nel periodo di
ammortamento dei mutui stessi, entro i limiti complessivi di euro 2 milioni.
3. L’ente Fiera di Foggia,
beneficiario dei finanziamenti, deve presentare all’Assessorato al bilancio
della Regione Puglia apposita istanza del legale rappresentante, corredata di
certificazione sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, attestante la
corrispondenza delle passività al 31 dicembre 1995 con gli stanziamenti
previsti ai commi 1 e 2, a completamento del programma di risanamento così come
approvato dalla Giunta regionale.
Art. 8
(Disposizioni in
materia di personale del servizio sanitario regionale)
1. Fermo restando il numero
complessivo dei posti vigenti alla data del 29 settembre 2002 in ambito
regionale e l’invarianza della spesa relativa al personale dipendente per
ciascuna azienda sanitaria, le aziende del Servizio sanitario regionale (SSR)
adottano le dotazioni organiche a norma dell’articolo 34, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni regionali in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le
aziende ospedaliero-universitarie di Bari e Foggia possono integrare le
dotazioni organiche complessive vigenti alla data del 29 settembre 2002 di un
numero di unità fino a un massimo rispettivamente del 3 per cento e del 2 per
cento. Detta integrazione deve essere finalizzata all’attuazione dei protocolli
d’intesa Università-Regione, delle unità di radioterapia, nonchè
all’attivazione del complesso chirurgico e dell’emergenza e al potenziamento
del settore trapianti dell’azienda Policlinico consorziale. Le altre aziende
sanitarie devono rispettare il limite numerico dei posti costituenti la
dotazione organica vigente al 29 settembre 2002 così come definita ai sensi
dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 e successive
modificazioni.
3. In deroga a quanto previsto
dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, ai fini dell’attuazione del riordino
della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2
agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, può autorizzare le Aziende
sanitarie locali (ASL), nelle quali insistono presidi ospedalieri che devono
attivare discipline di nuova istituzione, a integrare la dotazione organica
delle unità di personale del ruolo sanitario indispensabili ai fini delle
suddette attivazioni. L’autorizzazione è concessa previa richiesta dell’ASL,
nell’ambito del provvedimento di cui al comma 1, che deve contenere ed essere
corredato di esplicita dichiarazione del Direttore generale, del Direttore
amministrativo, del Direttore sanitario, del Dirigente dell’Area
economico-finanziaria, certificata dal Collegio sindacale, di rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio in relazione alle risorse
assegnate con il provvedimento annuale di riparto del fondo sanitario
regionale. Le autorizzazioni non possono superare il 3 per cento della
dotazione organica dell’ASL richiedente e, per l’insieme delle ASL autorizzate,
l’1 per cento del monte salari determinato complessivamente su base regionale
alla data del 31 dicembre 1999.
4. I provvedimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono efficaci dopo l’approvazione degli stessi da parte della
Giunta regionale, da effettuarsi entro novanta giorni dal ricevimento degli
stessi.
5. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono consentite le seguenti assunzioni
di personale a tempo indeterminato da parte delle aziende ed enti del SSR:
a) ai
sensi dell’articolo 34, comma 6, della l. 289/2002 e del regolamento per la
ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie
appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione, approvato
con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2003, n. 1117, i vincitori
di concorso espletati con l’approvazione della relativa graduatoria di merito
entro e non oltre il 31 dicembre 2002 limitatamente alle figure professionali e
discipline per le quali con disposizioni di legge regionale sono state previste
deroghe al divieto di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla l.r. 28/2000 e successive modificazioni;
b)
personale infermieristico nel numero corrispondente al 100 per cento delle
cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 fino alla
concorrenza massima del personale del ruolo sanitario a tempo determinato in
servizio al 31 dicembre 2002;
c)
altro personale del ruolo sanitario o di altri ruoli con funzioni di assistenza
diretta o addetto ai servizi di emergenza o operanti nel servizio di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 50 per cento di
tutte le cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 escluso il
personale infermieristico di cui alla lettera b);
d)
ulteriore personale infermieristico e altro personale del ruolo sanitario delle
aziende ospedaliero-universitarie entro il limite del 3 per cento per Bari e
del 2 per cento per Foggia di cui al comma 2 e per le finalità ivi indicate;
e)
personale infermieristico e altro personale del ruolo sanitario di cui al comma
3.
6. Le
assunzioni di cui al comma 5, lettere b) e c), sono disposte al fine di
garantire l’attuazione della programmazione regionale con priorità per il
riordino della rete ospedaliera, l’assistenza domiciliare e gli altri servizi
distrettuali. Le stesse sono effettuate previa autorizzazione della Giunta
regionale a seguito di richiesta motivata corredata di certificazione del
collegio sindacale circa il rispetto del limite invalicabile della spesa di cui
al comma 1, fatte salve le deroghe nei limiti, nei vincoli e secondo le
procedure previste dal presente articolo.
7. Ai
sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, le
assunzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale di cui
alle lettere a) e b), ivi comprese quelle disposte in deroga, sono effettuate
in via subordinata rispetto alle procedure di mobilità del personale risultato
in esubero in sede di attuazione del riordino della rete ospedaliera, fatti
salvi i posti per la copertura dei quali risultano completate le procedure
concorsuali entro la data di entrata in vigore della stessa l. 405/2001.
Art. 9
(Norme in materia
di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)
1. Nell’esercizio
della competenza regionale prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 in tema di autorizzazione sono fissati i
seguenti principi:
a) nell’ambito del procedimento
di autorizzazione e accreditamento, avviato con le deliberazioni n. 2238 e n.
2239 del 23 dicembre 2002, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre 2003,
adotta il documento contenente i requisiti per le autorizzazioni nonché gli
ulteriori requisiti per l’accreditamento;
b) entro la stessa data la Giunta
regionale approva il disegno di legge per la regolamentazione del procedimento
di autorizzazione e accreditamento;
c) per le strutture pubbliche,
nelle quali l’accreditamento istituzionale è obbligatorio, il procedimento di
autorizzazione e accreditamento è unificato;
d) ai sensi dell’articolo 8
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, l’accreditamento in eccesso è previsto solo per le strutture
private di ricovero per acuti ed è fissato nel limite massimo del 15 per cento
del fabbisogno di posti letto privati accreditabili, di cui alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 1087/2002 e n.1429/2002, fermo restando che il volume
di attività da porre a carico del Servizio sanitario nazionale non deve, in
ogni caso, essere superiore rispetto a quello programmato per il settore
privato, con riferimento ai posti letto individuati con le predette
deliberazioni di Giunta regionale;
e) le aziende sanitarie
pubbliche, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso l’ex ospedale
psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi, come individuati nella deliberazione
di cui alla lettera a), le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi
ospedalieri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n.
1429/2002, entro i termini indicati ai commi 2 e3.
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), le aziende, gli istituti ed enti di cui al comma 1
predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di cui al presente articolo.
3.
L’attuazione del piano di adeguamento di cui al comma 2 deve essere comunque garantita
entro il termine massimo di cinque anni dalla data in cui il piano stesso è
stato approvato dalla Giunta regionale.
4.
Nelle more del procedimento di cui al comma 3, le aziende sanitarie pubbliche,
gli istituti ed enti di cui alla lettera e) garantiscono l’attuazione del piano
di riordino di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n.
1429/2002 in regime di transitorio accreditamento nel rispetto dei limiti di
remunerazione delle prestazioni stabilite nei documenti annuali di indirizzo
economico funzionale. Per l’esercizio delle attività sanitarie, le strutture di
nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di cui
alla lettera a) del comma 1.
Art. 10
(Disposizioni in
ordine alle tariffe per le prestazioni di ricovero)
1. A decorrere dal 1° luglio
2003 il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2000 è abrogato.
Art. 11
(Misure in materia urbanistica)
1. Il divieto previsto dall’articolo
5, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1986, n.19, non si
applica per gli interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ex
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, per i quali venga rilasciata, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’autorizzazione paesaggistica.
2. Il secondo comma dell’articolo
29 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, è così
modificato:
“Il
rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto
d’obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo
all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative
volumetrie”.
3. Le disposizioni contenute nei
commi da 1 a 5 dell’articolo 3 della l.r. 2/2003 non si applicano ai procedimenti di
variante urbanistica relativi ai piani regolatori ASI e agglomerati industriali già adottati alla data di entrata
in vigore della citata l.r. 2/2003, i quali restano disciplinati dalla
normativa precedente.
Art. 12
(Tutela alberi di piazze, viali e dimore
storiche)
1. All’albo dei monumenti vegetazionali istituito con l’articolo
30, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono
iscritti anche gruppi di alberature quando questi rappresentano nella loro
complessità e interezza elemento caratterizzante di piazze, viali o dimore
pubbliche e private di elevato interesse storico, artistico o culturale per il
territorio di pertinenza.
Art. 13
(Modifica articolo 45 legge regionale 21 maggio 2002, n. 7)
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge il comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, è così
sostituito:
“3. I proventi di cui all’aliquota già destinata alla
Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma
1 del presente articolo, fatti salvi gli oneri finanziari rivenienti dagli
impegni già assunti in forza dell’articolo 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14
”.
Art. 14
(Disposizioni in
materia di Consorzi di bonifica)
1. Fino
all’approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia
di Consorzi di bonifica e comunque fino al 31 dicembre 2003, i termini per il
rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all’articolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54, sono sospesi.
2. Per effetto del
disposto di cui al comma 1, è prorogato il Consiglio dei delegati dei Consorzi
di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.
Art. 15
(Contributo a
titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica)
1. In
considerazione dei mancati introiti dei Consorzi di bonifica a seguito dell’attuazione
dell’articolo 16 della legge regionale
7 marzo 2003, n. 4, lo stanziamento previsto al capitolo 112095,
quale concorso regionale nelle spese consortili, di cui all’articolo 16 della
l.r. 54/1980, viene incrementato di euro
7 milioni 500 mila.
2. Il
finanziamento di cui al comma 1 viene erogato, in proporzione ai minori
introiti subiti in relazione alla contribuenza, a titolo di anticipazione, a
condizione che siano stati presentati dai Consorzi di bonifica i conti
consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2002 e precedenti.
3. I Consorzi sono
obbligati a presentare, entro e non oltre il 31 ottobre 2003, i nuovi piani di
contribuenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r.
4/2003 e in applicazione della successiva delibera esplicativa
adottata dalla Giunta regionale.
4. Qualora i
Consorzi di bonifica non ottemperino a quanto previsto ai commi 2 e 3, il
Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento e su
proposta dell’Assessore all’agricoltura, lo scioglimento degli organi
amministrativi e la nomina di un commissario presso l’ente inadempiente.
5. I Consorzi di
bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei
piani di contribuenza previsti dall’articolo 16 della l.r.
4/2003, provvederanno alla restituzione delle somme anticipate dalla
Regione Puglia.
Art. 16
(Modifica
dell’articolo 16 della legge
regionale 29 giugno 1992, n.15)
1. Le disposizioni
di cui all’articolo 16 della legge
regionale 29 giugno 1992, n.15 e successive modificazioni e
integrazioni sono applicate anche per l’ex CEDUC di Gallipoli, trasferito per
effetto della legge
regionale 12 luglio 2002, n.13.
Art. 17
(Proroga termini
degli organi delle APT)
1. Ove alla
scadenza degli incarichi degli organi delle Aziende di promozione turistica
(APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato
insediato il Direttore generale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET), gli
stessi sono prorogati fino all’insediamento dello stesso al fine di assicurare
l’ordinaria amministrazione.
Art. 18
(Contributo per la
costituzione del fondo di gestione della Fondazione “Ente lirico sinfonica”)
1. In
considerazione dell’avvenuta costituzione della Fondazione “Ente lirico
sinfonica”, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34, la Giunta regionale è autorizzata a
erogare, in adesione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, dello Statuto
della Fondazione, un contributo ordinario annuo di gestione di euro 30 mila.
2. Ai fini di cui
al comma 1, viene stanziata la somma di euro 30 mila su apposito capitolo di
nuova istituzione del bilancio di previsione dell’esercizio 2003 della Regione
Puglia.
La presente legge
è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Data a Bari, addì
25 agosto 2003
ALL. OMISSIS