Regolamento abrogato dal Reg.
reg. 12/2010, art. 11, c. 4. Il comma 1 del medesimo art. 11 così dispone:
“1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 12/2004
continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione
rilasciata ai sensi della previgente regolamento si intende
decaduta.”
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
[- Visto l'art. 121 della Costituzione, così
come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in
cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei
regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 1968 del 23 dicembre 2004 di attuazione del
Regolamento suddetto.]
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto del regolamento)
[1. Oggetto del presente regolamento è
la disciplina delle vendite straordinarie così come definite dall'art. 20
della l. r. n. 11
del 1 agosto 2003.]
Regolamento abrogato dal Reg.
reg. 12/2010, art. 11, c. 4. Il comma 1 del medesimo art. 11 così dispone:
“1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 12/2004
continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione
rilasciata ai sensi della previgente regolamento si intende
decaduta.”
Art. 2
(Disposizioni comuni per vendite straordinarie)
[1. Nelle vendite di liquidazione, di
fine stagione e promozionali è vietato il riferimento a vendite fallimentari,
aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del
pubblico incanto.
2. È fatto obbligo all'esercente di esporre i cartelli
informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando contenente
gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.
3. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere
nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni
ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere
vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria,
salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.
4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si
pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che
rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto
e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli
articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale
prezzo.
6. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di
liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con
divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.
7. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve
essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere
gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve
essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa
contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei
confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di
vendita, fino all'esaurimento delle scorte.
9. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a
conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di
vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la
presenza di vendita straordinaria nel locale. Gli organi della vigilanza possono
effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente
esaurite.
10. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli
presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi
presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.
11. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente
regolamento, i Comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma 3
dell'articolo 27
della l. r.
11/2003.
Nei casi di recidiva la competente autorità comunale dispone la
chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.]
Regolamento abrogato dal Reg.
reg. 12/2010, art. 11, c. 4. Il comma 1 del medesimo art. 11 così dispone:
“1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 12/2004
continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione
rilasciata ai sensi della previgente regolamento si intende
decaduta.”
Art. 3
(Vendite di liquidazione)
[1. L'operatore che intende effettuare
una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici
giorni prima della data in cui deve avere inizio.
2. La comunicazione deve contenere:
a) in caso di liquidazione per cessazione
dell'attività commerciale comunicazione di cessazione dell'attività;
b) in caso di liquidazione per cessione
d'Azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o
scrittura privata registrata;
c) caso di liquidazione per trasferimento in
altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di
esercizi di vicinato ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a
prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione
o rinnovo dei locali, copia della dichiarazione di inizio attività o altro
titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei
lavori e il periodo di chiusura dell'esercizio che non deve essere inferiore a
dieci giorni;
e) per tutti i tipi di vendita di
liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso
di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della
vendita, le merci oggetto della stessa;
f) le merci poste in vendita distinte per voce
merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in
percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.
Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve
essere immediatamente chiuso.
3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate,
per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno con
esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti di cui al
successivo articolo 4, comma 1, dei trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun
periodo di vendita di fine stagione.
4. Della data di inizio delle vendite di liquidazione è
fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze
dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la
liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto
deposito.
5. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione
"vendite fallimentari " o di fare qualsiasi riferimento, anche in termine di
paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di
liquidazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione
forzata.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche per la cessazione di uno dei settori merceologici per i quali l'esercizio
è abilitato alla vendita.]
Regolamento abrogato dal Reg.
reg. 12/2010, art. 11, c. 4. Il comma 1 del medesimo art. 11 così dispone:
“1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 12/2004
continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione
rilasciata ai sensi della previgente regolamento si intende
decaduta.”
Art. 4
(Vendite di fine stagione o
saldi)
[1. Per prodotti a carattere stagionale o di
moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di
tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si
intendono:
a) generi di vestiario e abbigliamento in
genere;
b) gli accessori dell'abbigliamento e la
biancheria intima;
c) le calzature, le pelletterie, gli articoli
di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) le confezioni e i prodotti tipici natalizi,
al termine del periodo natalizio.
2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui
al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni
provinciali di categorie degli operatori commerciali e dei consumatori
maggiormente rappresentative.
3. L'esercente che intenda effettuare una vendita di fine
stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima,
indicando:
a) la data di inizio e la durata della
vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita;
c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti
offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere
presentate al pubblico come tali ed effettuate nei periodi dal 7 gennaio al 28
febbraio successivo e dal 15 luglio al 15 settembre successivo. La Giunta
Regionale, su proposta delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle
vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui
all'art. 2, comma 2 della legge.
5. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere
separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano
contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale
separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in
vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino più prezzi
di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere
indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo
tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli
che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale prezzo.]
Regolamento abrogato dal Reg.
reg. 12/2010, art. 11, c. 4. Il comma 1 del medesimo art. 11 così dispone:
“1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 12/2004
continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione
rilasciata ai sensi della previgente regolamento si intende
decaduta.”
Art. 5
(Vendite promozionali)
[1. Le vendite promozionali sono
effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di
alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno
sconto sul prezzo normale di vendita ferma restando la disciplina che regola le
vendite sottocosto.
2. Le vendite promozionali, limitatamente ai prodotti di
cui al precedente articolo 4, comma 1, non possono essere effettuate [nei
quaranta giorni antecedenti i saldi] (1) , durante
i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale.
[3. La durata massima della vendita promozionale non potrà
superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto
dell'immediata precedente vendita promozionale.] (2)
Per
l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a rendere noto
al pubblico la data di inizio e la durata della vendita; i prodotti oggetto
della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi; la sede
dell'esercizio. I prodotti offerti in vendita promozionale devono essere
facilmente individuabili dai consumatori o separati da tutti gli altri. (3)
(1) Comma così modificato dal regolamento reg. 2/2007, art. 1, c.
1
(2) Comma così modificato dal regolamento
reg. 2/2007, art. 1, c. 2
(3) Comma così sostituito dal regolamento
reg. 2/2007, art. 1, c. 3. Il testo originario era così
formulato:"4. Per
l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a darne
preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno cinque giorni
prima dell'inizio della vendita indicando: a) la data di
inizio e la durata della vendita; b) i prodotti oggetto della
vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di
essi; c) la sede dell'esercizio; d) le
modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti
gli altri.]"
Regolamento abrogato dal Reg.
reg. 12/2010, art. 11, c. 4. Il comma 1 del medesimo art. 11 così dispone:
“1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 12/2004
continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione
rilasciata ai sensi della previgente regolamento si intende
decaduta.”
[Il presente
Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell'art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione
Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.]
Dato a Bari, addì 23 dicembre
2004