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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2010
Numero
12
Data
10/02/2010
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 7 maggio 2008, n.5, che, all’art. 2, c. 1, lettera g, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 9 febbraio 2010 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Oggetto e finalità

1     Il presente regolamento disciplina le modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11, come modificata dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge”.

 

2        Ai sensi dell’art. 22 della legge la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:

a)      la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di    ammodernamento della rete distributiva;

b)      il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;

c)      l’elevazione del livello tecnologico;

d)      la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.

 

TITOLO I
Costituzione, attività e soggetti promotori

 

Art. 2
Costituzione dei Centri di assistenza tecnica


 

1       I Centri possono essere promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale purché aventi sede legale nel territorio regionale:

2       Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di assistenza tecnica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a)      essere presenti nel consiglio della CCIAA con propri consiglieri in rappresentanza del commercio. La presenza deve risultare dal decreto di assegnazione di cui alla legge 580/93 per i rappresentanti del settore commercio;

b)      dimostrare di rappresentare non meno del 10% delle imprese commerciali risultanti attive nei  dati di Unioncamere dell’ultimo anno disponibili. La consistenza delle imprese rappresentate viene dimostrata attraverso una delle seguenti modalità:

1.         attestazione dell’INPS riportante il numero delle imprese del commercio associate alla organizzazione richiedente;

2.         attestazione di un Ente Bilaterale di settore

3.         I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere dimostrati con riferimento alla provincia o alle province in cui il centro intende svolgere l’attività.

4.         Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:

a)      Camere di Commercio b) gli enti e le società di formazione professionale;

b)      i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c)      gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e

d)      ricerca in campo economico;

e)      altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;

f)      gli istituti di credito e le società finanziarie;

g)      enti bilaterali settoriali.

 

        Art. 3

             Attività dei centri di assistenza tecnica

1.         Le attività per cui possono essere richieste le autorizzazioni regionali sono le seguenti:

a)      Attività di assistenza tecnica e consulenza, attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;

b)      Avvalimento.

2.         L’attività di assistenza tecnica e consulenza da esercitarsi attraverso sistemi e pratiche di affiancamento  aziendale, comprende:

1)      diffusione, innovazione tecnologica ed organizzativa

2)      gestione economica e finanziaria;

3)      accesso agli strumenti di finanza agevolata;

4)      adempimenti amministrativi;

5)      sicurezza e tutela dei consumatori;

6)      igiene e sicurezza sul lavoro;

7)      certificazione di qualità;

8)      commercio elettronico;

9)      internazionalizzazione;

10)  cooperazione ed integrazione.

                         

3.       L’attività di avvalimento comprende:

1)      pratiche amministrative;

2)      finanza agevolata;

3)      creazione d’impresa;

4)      studi e ricerche.

 

TITOLO II
Struttura e requisiti dei Centri di assistenza tecnica


 

Art. 4
Norme generali

1.      Le associazioni di categoria, di cui all’articolo 2, comma 1, che intendono chiedere l’autorizzazione per costituire il centro di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia in una o più province e dimostrare la disponibilità di adeguate strutture organizzative ed operative sul territorio.

2.      I Centri devono possedere almeno una struttura operativa nel territorio di riferimento con idonea attrezzatura allo svolgimento dell’attività e possedere precisi requisiti in relazione alla specificità delle attività che intendono svolgere.

3.      Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti, Enti Bilaterali Settoriali.

4.      Per l’assistenza nelle tematiche del lavoro i Centri stipulano convenzioni con gli Enti Bilaterali.

5.      Nel caso di richiesta in forma consortile sono ritenuti validi i requisiti dei singoli consorziati.

6.      In applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge, le amministrazioni pubbliche stipulano convenzioni con i Centri di Assistenza Tecnica allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti per tutte le attività di cui al precedente articolo 3.

 


 

Art. 5

Requisiti per l’attività di assistenza tecnica e consulenza

1.         Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, il centro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

-          presenza di un direttore tecnico - amministrativo, con inquadramento minimo I livello CCNL commercio, a tempo indeterminato per il coordinamento delle attività;

-          presenza di un responsabile di sede con livello di inquadramento minimo II livello CCNL commercio;

-          operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.


Art. 6

       Requisiti per l’attività di avvilimento

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 3, il centro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

-          presenza di un direttore tecnico, con livello di inquadramento minimo “quadro” CCNL commercio per il coordinamento delle attività;

-          presenza di un responsabile di sede con inquadramento minimo II livello CCNL commercio a tempo indeterminato;

-          presenza di un responsabile amministrativo, con inquadramento minimo II livello CCNL commercio a tempo indeterminato;

-          operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.

 

TITOLO III
Domanda di autorizzazione

Art. 7

Documentazione

1.         La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività del Centro di Assistenza Tecnica deve essere presentata all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Attività Economiche e Consumatori, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata dalla seguente documentazione:

-          atto costitutivo e statuto che prevedano espressamente lo svolgimento delle attività per le quali si  chiede l’autorizzazione e l’assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;

-          certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

-          documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al Titolo II del presente regolamento;

-          dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano

-          al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall’applicazione della normativa “antimafia”.

-          copia dello Statuto dell’associazione costituente;

-          documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, da parte dei soggetti costituenti il CAT;

-          una relazione sul sistema di rappresentanza e organizzativo della struttura associativa, contenente i dati sulla rappresentatività del settore;

-          CCNL settore commercio sottoscritto dall’associazione nazionale di appartenenza

-          la copia del decreto di assegnazione di cui alla legge 580/93 per i rappresentanti del settore commercio nel caso di richiesta di autorizzazione a valere dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2 comma 2, lett. a);

-          attestazione sulla consistenza associativa da parte dell’INPS o di un Ente Bilaterale di settore nel caso di richiesta di autorizzazione a valere dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2 comma 2 lett. b);

-          libro matricola;

-          una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio;  

-          documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate per l’erogazione dei servizi in relazione alle attività svolte.


 

Art. 8

Autorizzazione regionale

1.       I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente Servizio Attività Economiche e Consumatori, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali la stessa si intende accolta.

2.      I Centri autorizzati ai sensi del presente regolamento, nello svolgimento dell’attività e nelle iniziative promozionali, devono esporre al pubblico la dicitura “Centro di assistenza tecnica” e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.

 

Art. 9

Relazione sull’attività svolta da parte dei Centri di assistenza tecnica

1.      I Centri di Assistenza Tecnica presentano al Servizio Attività Economiche e Consumatori entro il 30 giugno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ed entro il 30 novembre il programma di attività previsto per l’anno successivo.

2.     La relazione presentata entro il 30 giugno dovrà contenere l’attestazione del mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad eventuali variazioni intervenute.

3.     Copia della relazione viene trasmessa anche all’Osservatorio Regionale per il Commercio.

 


 

Art. 10

Rendicontazione delle risorse assegnate ai centri di assistenza tecnica

1.         Le risorse assegnate dalla Regione ai centri di assistenza tecnica devono essere erogate solo dopo l’avvenuta trasmissione al Servizio competente per materia di rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute.

2.         Tutta la documentazione relativa alle rendicontazioni deve essere trasmessa, ai fini conoscitivi, alla Prima Commissione Consiliare Permanente

 

Art. 11

Disposizioni finali e norma transitoria

         

1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del Reg. reg. n. 13/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione rilasciata ai sensi del previgente regolamento si intende decaduta (1) .

2. Qualora il Centro di Assistenza Tecnica intenda svolgere attività formativa, lo stesso resta assoggettato ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore.

3. L’autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica rilasciata ai sensi del presente regolamento decade e viene revocata:

- per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione;

- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

- qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

- per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento.

4. È abrogato il Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 13 (2) .


(1) Comma così sostituito dall'art. 1, primo comma, Reg. reg. 10 marzo 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario (nel quale era indicato erroneamente il Reg. reg. n. 12/2004) era così formulato: «1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del Reg. reg. n. 12/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione rilasciata ai sensi della previdente regolamento si intende decaduta.».

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, secondo comma, Reg. reg. 10 marzo 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario (nel quale era prevista erroneamente l'abrogazione del Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 12) era così formulato: «4. È abrogato il Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 12.».

 

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R.12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010