IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la L.R. 7 maggio 2008, n.5, che, all’art. 2, c. 1, lettera g, prevede
l’adozione di un regolamento attuativo della legge;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 9 febbraio 2010 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalità
1 Il presente regolamento disciplina le
modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica in
applicazione di quanto previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera g) della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11, come modificata dalla L.R.
7 maggio 2008, n. 5, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come
“legge”.
2 Ai sensi
dell’art. 22 della legge la Regione favorisce la costituzione di Centri di
assistenza tecnica alle imprese della distribuzione allo scopo di facilitare il
rapporto con le imprese utenti, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese, al fine di stimolare:
a) la diffusione di strumenti,
metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva;
b) il miglioramento dei sistemi
aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
c) l’elevazione del livello
tecnologico;
d) la semplificazione del
rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.
TITOLO I
Costituzione, attività e soggetti
promotori
Art. 2
Costituzione dei Centri di assistenza
tecnica
1 I Centri possono essere
promossi e costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello
provinciale purché aventi sede legale nel territorio regionale:
2 Le associazioni di
categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l’autorizzazione
a svolgere l’attività di assistenza tecnica devono essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti:
a) essere presenti nel consiglio
della CCIAA con propri consiglieri in rappresentanza del commercio. La presenza
deve risultare dal decreto di assegnazione di cui alla legge 580/93 per i
rappresentanti del settore commercio;
b) dimostrare di rappresentare
non meno del 10% delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di
Unioncamere dell’ultimo anno disponibili. La consistenza delle imprese
rappresentate viene dimostrata attraverso una delle seguenti modalità:
1. attestazione
dell’INPS riportante il numero delle imprese del commercio associate alla
organizzazione richiedente;
2. attestazione
di un Ente Bilaterale di settore
3. I requisiti di cui alle
precedenti lettere a) e b) devono essere dimostrati con riferimento alla
provincia o alle province in cui il centro intende svolgere l’attività.
4. Possono far
parte dei Centri di assistenza tecnica anche:
a) Camere di Commercio b) gli
enti e le società di formazione professionale;
b) i consorzi e le cooperative di
garanzia fidi;
c) gli enti pubblici e privati
aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e
d) ricerca in campo economico;
e) altri enti di assistenza
tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
f) gli istituti di credito e le
società finanziarie;
g) enti bilaterali
settoriali.
Art. 3
Attività dei centri di assistenza tecnica
1.
Le attività per cui possono essere
richieste le autorizzazioni regionali sono le seguenti:
a) Attività di assistenza tecnica e consulenza,
attraverso sistemi e pratiche di affiancamento aziendale;
b) Avvalimento.
2. L’attività di assistenza
tecnica e consulenza da esercitarsi attraverso sistemi e pratiche di
affiancamento aziendale, comprende:
1) diffusione, innovazione tecnologica ed
organizzativa
2) gestione economica e finanziaria;
3) accesso agli strumenti di finanza
agevolata;
4) adempimenti amministrativi;
5) sicurezza e tutela dei consumatori;
6) igiene e sicurezza sul lavoro;
7) certificazione di qualità;
8) commercio elettronico;
9) internazionalizzazione;
10) cooperazione ed integrazione.
3. L’attività di avvalimento comprende:
1) pratiche amministrative;
2) finanza agevolata;
3) creazione d’impresa;
4) studi e ricerche.
TITOLO II
Struttura e requisiti dei Centri
di assistenza tecnica
Art. 4
Norme generali
1. Le associazioni di
categoria, di cui all’articolo 2, comma 1, che intendono chiedere
l’autorizzazione per costituire il centro di assistenza tecnica devono essere
costituite ed operanti nella Regione Puglia in una o più province e dimostrare
la disponibilità di adeguate strutture organizzative ed operative sul
territorio.
2. I Centri devono possedere
almeno una struttura operativa nel territorio di riferimento con idonea
attrezzatura allo svolgimento dell’attività e possedere precisi requisiti in
relazione alla specificità delle attività che intendono svolgere.
3. Per il potenziamento
della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare
convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese,
società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti, Enti
Bilaterali Settoriali.
4. Per l’assistenza nelle
tematiche del lavoro i Centri stipulano convenzioni con gli Enti Bilaterali.
5. Nel caso di richiesta in
forma consortile sono ritenuti validi i requisiti dei singoli consorziati.
6. In applicazione
dell’articolo 22, comma 4, della legge, le amministrazioni pubbliche stipulano
convenzioni con i Centri di Assistenza Tecnica allo scopo di facilitare il
rapporto con le imprese utenti per tutte le attività di cui al precedente
articolo 3.
Art. 5
Requisiti per l’attività di assistenza tecnica e
consulenza
1. Per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, il centro deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
-
presenza di un direttore tecnico - amministrativo, con inquadramento minimo I
livello CCNL commercio, a tempo indeterminato per il coordinamento delle
attività;
-
presenza di un responsabile di sede con livello di inquadramento minimo II
livello CCNL commercio;
-
operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.
Art. 6
Requisiti per
l’attività di avvilimento
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma
3, il centro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-
presenza di un direttore tecnico, con livello di inquadramento minimo “quadro”
CCNL commercio per il coordinamento delle attività;
-
presenza di un responsabile di sede con inquadramento minimo II livello CCNL
commercio a tempo indeterminato;
-
presenza di un responsabile amministrativo, con inquadramento minimo II livello
CCNL commercio a tempo indeterminato;
-
operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.
TITOLO III
Domanda di autorizzazione
Art. 7
Documentazione
1. La domanda di
autorizzazione all’esercizio delle attività del Centro di Assistenza Tecnica
deve essere presentata all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e
l’Innovazione, Servizio Attività Economiche e Consumatori, debitamente
sottoscritta dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata
dalla seguente documentazione:
- atto
costitutivo e statuto che prevedano espressamente lo svolgimento delle attività
per le quali si chiede l’autorizzazione e l’assenza di discriminazioni tra
le imprese che si avvalgono del Centro;
-
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
-
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al Titolo II del
presente regolamento;
-
dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che
costituiscono o partecipano
- al
Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione, derivanti dall’applicazione della normativa “antimafia”.
- copia
dello Statuto dell’associazione costituente;
-
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2,
da parte dei soggetti costituenti il CAT;
- una
relazione sul sistema di rappresentanza e organizzativo della struttura
associativa, contenente i dati sulla rappresentatività del settore;
- CCNL
settore commercio sottoscritto dall’associazione nazionale di appartenenza
- la
copia del decreto di assegnazione di cui alla legge 580/93 per i rappresentanti
del settore commercio nel caso di richiesta di autorizzazione a valere dei
requisiti soggettivi di cui all’art. 2 comma 2, lett. a);
-
attestazione sulla consistenza associativa da parte dell’INPS o di un Ente
Bilaterale di settore nel caso di richiesta di autorizzazione a valere dei
requisiti soggettivi di cui all’art. 2 comma 2 lett. b);
- libro
matricola;
- una
relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il
possesso di una struttura organizzativa in grado di fornire servizi a livello
qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio;
-
documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate
per l’erogazione dei servizi in relazione alle attività svolte.
Art. 8
Autorizzazione regionale
1. I Centri di
assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria
compiuta dal competente Servizio Attività Economiche e Consumatori, entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali la
stessa si intende accolta.
2. I Centri autorizzati ai
sensi del presente regolamento, nello svolgimento dell’attività e nelle
iniziative promozionali, devono esporre al pubblico la dicitura “Centro di
assistenza tecnica” e riportare gli estremi del provvedimento regionale di
autorizzazione.
Art. 9
Relazione sull’attività svolta da parte dei Centri di
assistenza tecnica
1. I Centri di Assistenza
Tecnica presentano al Servizio Attività Economiche e Consumatori entro il 30
giugno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ed entro il 30
novembre il programma di attività previsto per l’anno successivo.
2. La relazione presentata entro
il 30 giugno dovrà contenere l’attestazione del mantenimento dei requisiti e le
indicazioni relative ad eventuali variazioni intervenute.
3. Copia della relazione viene
trasmessa anche all’Osservatorio Regionale per il Commercio.
Art. 10
Rendicontazione delle risorse assegnate ai centri di
assistenza tecnica
1. Le risorse
assegnate dalla Regione ai centri di assistenza tecnica devono essere erogate
solo dopo l’avvenuta trasmissione al Servizio competente per materia di
rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute.
2. Tutta la
documentazione relativa alle rendicontazioni deve essere trasmessa, ai fini
conoscitivi, alla Prima Commissione Consiliare Permanente
Art. 11
Disposizioni finali e norma transitoria
1. I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del
Reg.
reg. n. 13/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non
oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i
quali l’autorizzazione rilasciata ai sensi del previgente regolamento si intende
decaduta (1) .
2. Qualora il Centro di Assistenza Tecnica intenda svolgere
attività formativa, lo stesso resta assoggettato ai requisiti stabiliti dalle
norme regionali di settore.
3. L’autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica rilasciata
ai sensi del presente regolamento decade e viene revocata:
- per la perdita dei requisiti che hanno determinato il
rilascio dell’autorizzazione;
- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori
dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- qualora vengano gravemente violate specifiche norme
settoriali ed anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
- per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi
previsti dal presente regolamento.
4. È abrogato il Reg.
reg. 23 dicembre 2004, n. 13 (2)
.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 1,
primo comma, Reg.
reg. 10 marzo 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario (nel quale era indicato erroneamente il Reg.
reg. n. 12/2004) era così formulato: «1. I Centri di Assistenza
Tecnica autorizzati ai sensi del Reg.
reg. n. 12/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non
oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i
quali l’autorizzazione rilasciata ai sensi della previdente regolamento si
intende decaduta.».
(2) Comma così sostituito dall'art.
1,
secondo comma, Reg.
reg. 10 marzo 2011, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario (nel quale era prevista erroneamente
l'abrogazione del Reg.
reg. 23 dicembre 2004, n. 12) era così formulato: «4. È abrogato il
Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 12.».
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1, della L.R.12
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010