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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2004
Numero
13
Data
23/12/2004
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento attuativo l.r. 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. g): "Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza"
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 23 dicembre 2004, n. 154, supplemento. Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
Allegati
Nessun allegato

 



Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

 


[- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1969 del 23/12/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.]


EMANA


Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Oggetto e finalità


[1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 11, la Regione favorisce la costituzione di Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:


   a) la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare ì processi di ammodernamento della rete distributiva;


   b) il miglioramento dei sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;

  
   c) l'elevazione del livello tecnologico;


   d) la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche ed imprese.]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 


Art. 2

Costituzione dei Centri di assistenza tecnica


[1. I Centri possono essere promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:


   a) le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;


   b) le Camere di commercio, anche attraverso la loro Unione regionale.


2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma 1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzatile e sedi operative decentrate sul territorio.


3. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:


   a) gli enti e le società di formazione professionale;


   b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;


   c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

 

   d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;


   e) gli istituti di credito e le società finanziarie;


   f) enti bilaterali settoriali.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 


Art. 3

Attività dei Centri di assistenza tecnica


[1. Ai fini dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 6, i Centri devono svolgere le seguenti attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria:


   a) assistenza tecnica;


   b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;


   c) consulenza e assistenza in materia di gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche comunitari;


   d) consulenza ed assistenza in materia di adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo svolgimento delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e semplificazione nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed imprese, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 4, della l.r. 11/2003;


   e) assistenza e formazione in materia di sicurezza e tutela dei consumatori;


   f) assistenza e formazione in materia di tutela ambientale;


   g) consulenza, formazione ed assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;


   h) attività finalizzate alla certificazione di qualità delle imprese che svolgono attività commerciali, basate sui criteri e modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000;


   i) formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.


2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, lett. c), della legge n. 11/03, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del precedente comma 1.


3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei Centri di assistenza tecnica per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 


Art. 4

(Struttura dei Centri di assistenza tecnica)


[1. I Centri, come richiesto dal precedente art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di tutte le province.


2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti, enti ed Enti Bilaterali Settoriali.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 


Art. 5

(Requisiti della domanda di autorizzazione)


[1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di assistenza, da presentarsi all'Assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente documentazione:


- atto costitutivo;


- la sede legale del Centro che deve essere localizzata in territorio regionale;


- statuto nel quale deve essere espressamente previsto lo svolgimento delle attività indicate al precedente articolo

3 e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;


- relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del Centro di assistenza si propone di realizzare;


- una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli operativi nel territorio di almeno tre Province;


- la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni).]

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 


Art. 6

(Autorizzazione regionale)


[1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente servizio dell'Assessorato regionale al commercio.


2. Il riconoscimento viene rilasciato con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.


3. I Centri autorizzati ai sensi della presente deliberazione, indicheranno la qualità di "Centro di assistenza tecnica" nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, nonché gli estremi del relativo provvedimento regionale di riconoscimento.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 


Art. 7

(Relazione sull'attività svolta
da parte dei Centri di assistenza tecnica)


[1. Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno i Centri di assistenza tecnica presentano all'Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo.


2. Copia della relazione viene trasmessa anche all'Osservatorio Regionale per il Commercio.]

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 11, comma 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12.

 




[Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia".


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]


   Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004