Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 11,
comma 4,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
[- Visto l'art. 121 della Costituzione,
così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei
regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia"
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 1969 del 23/12/2004 di attuazione del
Regolamento suddetto.]
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalità
[1. Ai sensi dell'art. 22
della legge
regionale 1 agosto 2003, n. 11, la Regione favorisce la costituzione di
Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di stimolare:
a) la diffusione di strumenti, metodologie e
sistemi finalizzati a sviluppare ì processi di ammodernamento della rete
distributiva;
b) il miglioramento dei sistemi aziendali
anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità;
c) l'elevazione del livello
tecnologico;
d) la semplificazione del rapporto tra
amministrazioni pubbliche ed imprese.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 11,
comma 4, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
Art. 2
Costituzione dei Centri di assistenza tecnica
[1. I Centri possono essere
promossi, anche in forma consortile, dai seguenti soggetti:
a) le organizzazioni di categoria degli
operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e
presenti nel CNEL;
b) le Camere di commercio, anche attraverso la
loro Unione regionale.
2. Le associazioni di categoria, di cui al precedente comma
1, che intendono chiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza
tecnica devono essere costituite ed operanti nella Regione Puglia con adeguate
strutture organizzatile e sedi operative decentrate sul territorio.
3. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica
anche:
a) gli enti e le società di formazione
professionale;
b) i consorzi e le cooperative di garanzia
fidi;
c) gli enti pubblici e privati aventi
esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo
economico;
d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente
costituiti nella Regione;
e) gli istituti di credito e le società
finanziarie;
f) enti bilaterali settoriali.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 11,
comma 4, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
Art. 3
Attività dei Centri di assistenza tecnica
[1. Ai fini dell'autorizzazione
regionale di cui al successivo art. 6, i Centri devono svolgere le seguenti
attività, a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da
promuovere, dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o
meno alle associazioni di categoria:
a) assistenza tecnica;
b) formazione e aggiornamento in materia di
innovazione tecnologica ed organizzativa;
c) consulenza e assistenza in materia di
gestione economica e finanziaria e per l'accesso ai finanziamenti, anche
comunitari;
d) consulenza ed assistenza in materia di
adempimenti e procedimenti amministrativi previsti a carico delle imprese per lo
svolgimento delle attività commerciali, al fine di concorrere alla trasparenza e
semplificazione nonché alla facilitazione del rapporto tra amministrazioni ed
imprese, secondo quanto disposto dall'art. 22,
comma 4, della l.r.
11/2003;
e) assistenza e formazione in materia di
sicurezza e tutela dei consumatori;
f) assistenza e formazione in materia di
tutela ambientale;
g) consulenza, formazione ed assistenza in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
h) attività finalizzate alla certificazione di
qualità delle imprese che svolgono attività commerciali, basate sui criteri e
modalità di cui alla normativa UNI-EN ISO 9000;
i) formazione e consulenza in materia di
commercio elettronico.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 22,
comma 5, lett. c), della legge n.
11/03, sono considerate prioritarie le attività di assistenza tecnica alle
piccole e medie imprese di cui alle lettere a), b), c), d), g) e i), del
precedente comma 1.
3. Le amministrazioni pubbliche possono, mediante la
stipulazione di apposite convenzioni, avvalersi dei Centri di assistenza tecnica
per facilitare il rapporto tra le stesse e le imprese.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 11,
comma 4, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
Art. 4
(Struttura dei Centri di assistenza tecnica)
[1. I Centri, come richiesto
dal precedente art. 2, comma 3, devono comprovare l'esistenza di una pluralità
di strutture operative ad essi riconducibili, operanti nel territorio di tutte
le province.
2. Per il potenziamento della propria attività, i Centri di
assistenza tecnica possono stipulare convenzioni con società private di
consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario,
professionisti, docenti ed esperti, enti ed Enti Bilaterali Settoriali.]
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dall’art. 11,
comma 4, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
Art.
5
(Requisiti della domanda di
autorizzazione)
[1. La domanda di
autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di assistenza, da
presentarsi all'Assessorato al commercio, deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
- atto costitutivo;
- la sede legale del Centro che deve essere localizzata in
territorio regionale;
- statuto nel quale deve essere espressamente previsto lo
svolgimento delle attività indicate al precedente articolo
3 e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si
avvalgono del Centro;
- relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività
del Centro di assistenza si propone di realizzare;
- una relazione sulla consistenza e diffusione delle
strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa,
formativa e di consulenza in grado di fornire servizi a livello qualificato, con
regolarità e diffusione sul territorio e con la presenza di almeno tre sportelli
operativi nel territorio di almeno tre Province;
- la dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali
dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti
dall'applicazione della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni).]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 11,
comma 4, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
Art. 6
(Autorizzazione regionale)
[1. I Centri di assistenza
tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal
competente servizio dell'Assessorato regionale al commercio.
2. Il riconoscimento viene rilasciato con deliberazione
della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della
domanda, decorsi i quali la domanda si intende accolta.
3. I Centri autorizzati ai sensi della presente
deliberazione, indicheranno la qualità di "Centro di assistenza tecnica" nello
svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, nonché gli estremi
del relativo provvedimento regionale di riconoscimento.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 11,
comma 4, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
Art. 7
(Relazione sull'attività svolta
da parte dei Centri di
assistenza tecnica)
[1. Entro il 30 giugno ed entro
il 30 novembre di ogni anno i Centri di assistenza tecnica presentano
all'Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto
per l'anno successivo.
2. Copia della relazione viene trasmessa anche
all'Osservatorio Regionale per il Commercio.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 11,
comma 4, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12.
[Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 " Statuto della Regione
Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]
Dato a Bari, addì 23 dicembre
2004